Corte d'Appello Torino, sentenza 23/12/2025, n. 1151
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Decorrenza prescrizione

    La Corte ritiene che la prescrizione decorra dalla data di notifica dell'atto di citazione (4.5.2018) in quanto il conto corrente è un contratto autonomo e non un mandato, e la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è fondamentale per la decorrenza della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità mutui per difetto di forma scritta

    La nullità dei mutui per difetto di forma scritta, pur sussistendo, non travolge integralmente il contratto, che risulta pacificamente eseguito. Pertanto, è corretto ricalcolare il saldo del conto corrente includendo capitale e interessi al tasso legale.

  • Rigettato
    Specificità del disconoscimento di copie

    L'appellante non ha indicato elementi utili a consentire una verifica della difformità degli originali delle copie disconosciute, rendendo il disconoscimento non specifico e quindi infondato.

  • Rigettato
    Riferibilità dei documenti alla società

    Tutti i documenti in contestazione recano apposite sottoscrizioni e timbro della correntista, rendendo palesemente infondato il motivo di appello.

  • Rigettato
    Nullità per monofirma e mancata consegna

    L'omessa sottoscrizione della banca non determina la nullità del contratto se l'accettazione è manifestata per fatti concludenti. La mancata consegna della copia non integra nullità ma obbliga l'istituto bancario a fornire il documento al cliente.

  • Rigettato
    Criteri di accertamento usura

    Le verifiche in punto usura sono state eseguite seguendo i criteri stabiliti dalla L. 108/1996, dalle Istruzioni della Banca d'Italia e secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un.16303/2018, come correttamente operato dal CTU.

  • Rigettato
    Tasso effettivo indicato nel contratto

    La scheda negoziale doc. 23, contratto 17.3.2008, contiene l'indicazione del tasso creditore e del tasso effettivo annuo, oltre alla pari periodicità di liquidazione delle competenze. Ciò esclude le criticità lamentate dall'appellante, essendo il tasso effettivo indicato.

  • Rigettato
    Presenza pattuizione commissione disponibilità fondi

    La doglianza non ha pregio essendo presente la relativa pattuizione e avendone anche il CTU tenuto conto nell'elaborazione dei conteggi.

  • Rigettato
    Mancato ricalcolo saldi a credito

    Non si è addivenuti al ricalcolo di saldi a credito della correntista.

  • Rigettato
    Modifica unilaterale condizioni economiche

    La possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche è convenzionalmente previsto. In un quadro nel quale, non è in contestazione l'invio delle singole comunicazioni (che sono state quindi accettate dalla correntista) la genericità della doglianza non ne consente neppure lo scrutinio.

  • Accolto
    Parziale accoglimento domande

    La doglianza è fondata e le spese del giudizio, stante l'esito complessivo di esso possono essere parzialmente compensate in misura pari 1/10, ponendo la restante parte a carico dell'appellante.

  • Accolto
    Ricalcolo saldo finale

    Il saldo del conto corrente n. 1000/14994 alla data di cessazione del rapporto, rielaborato come da quesito sottoposto al CTU e con espresso richiamo, data la natura degli accertamenti eseguiti, anche agli argomenti ed alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, deve essere accertato con riferimento al prospetto ultimo esposto, alla pag. 32 della relazione di CTU svolta nel presente grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 23/12/2025, n. 1151
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 1151
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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