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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto:
Contratti bancari
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG 1230/2022 promossa in sede di appello da
in persona del legale rappresentante, cod. fisc. Parte_1
con sede in Cagliari, rappresentata e difesa in forza di procura speciale depositata P.IVA_1
unitamente all'atto di citazione in appello, dall'avv. Aurelio Marino elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore, Email_1
- Parte appellante - contro
, in persona del legale rappresentante p.t., il procuratore speciale dott. Controparte_1 CP_2
(atto rogito notaio del 27.9.2022, rep.16835 e racc. 8973), con sede in Torino, cod. fisc. Per_1
, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 9.1.2023 dagli avv.ti Gino P.IVA_2
AL e dall'avv. Massimiliano Bianchi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via
Federico Campana n. 36, - Parte appellata -
Udienza Collegiale di p.c. del 9.9.2025.
1 Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“in via istruttoria, I. disporre CTU contabile secondo i criteri riportati sub XIII e sub XIV nella sezione dell'atto di appello dedicata alle conclusioni (pagg. da 119 a 122); nel merito, in via preliminare - correggere gli errori materiali della sentenza gravata, sostituendo, a pag. 7, rigo 29, le parole «conto corrente n. 10/8596» con «conto corrente n. 1000/14994», ed a pagina 8, rigo 12, le parole «dichiara che il conto corrente n. 10/8596» con le parole «dichiara che il conto corrente n. 1000/14994»; in accoglimento del primo motivo di appello, secondo l'ordine di ragioni colà graduato: II. rigettare
l'eccezione di prescrizione siccome infondata sia quanto alle competenze proprie del c/c di corrispondenza, sia quanto ai mutui del 31/7/2001, sia quanto alle competenze del c/anticipi 158914; in accoglimento del secondo motivo di appello, III. accertare e dichiarare che la ha diritto Parte_1
di ripetere il capitale e gli interessi ovvero, in subordine, i soli interessi, totalmente o, in subordine, nella sola differenza rispetto al tasso legale codicistico, in relazione ai due mutui del 31/7/2001, al mutuo del
15/7/2008 ed al mutuo del 27/10/2009 già dichiarati totalmente nulli in primo grado;
in accoglimento del terzo motivo di appello, IV. dichiarare rituali ed efficienti i disconoscimenti ex artt.
2712 e 2719 c.c. compiuti dalla in relazione ai documenti Controparte_3
prodotti in primo grado da sub 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 39; per l'effetto, Controparte_1
dichiarare: la nullità parziale del contatto costitutivo del c/c di corrispondenza 10/8596 (da ultimo rubricato 1000/14994) e dell'apertura di credito in esso regolata;
(2) la nullità totale dei cc/anticipo
158914 e 8059 (poi 596849) e dei finanziamenti autoliquidanti in essi regolati;
in accoglimento del quarto motivo di appello, in via condizionata al non accoglimento del terzo V. accertare e dichiarare che le schede negoziali dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013 depositate in primo grado da sub 27 non sono ascrivibili alla Controparte_1 Controparte_3
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza o, comunque, la nullità totale dei 4 contratti;
[...]
in accoglimento del quinto motivo di appello, in via condizionata al non accoglimento del terzo, VI. accertare e dichiarare la nullità totale ex artt. 117, co. 1 e co. 3, TUB dei contratti che Controparte_1
depositò in primo grado sub 22, sub 23 e sub 25; per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza
[...]
o, comunque, la nullità totale dei 3 contratti;
in accoglimento del sesto motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo, nonché, quanto alle schede negoziali depositate dalla banca sub
22 e 23, anche condizionatamente al rigetto del quinto VII. accertare e dichiarare che i contratti del
2 23/10/2002 (doc. 39 della banca), del 2/1/2003 (doc. 22 della banca), del 20/10/2003 (doc. 39 della banca) e del 17/3/2008 (doc. 23 della banca) sono viziati da usura originaria e che, in tutti i trimestri della relazione commerciale, le banche tempo per tempo titolari dei rapporti hanno applicato condizioni economiche debordanti in usura;
in accoglimento del settimo motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo, nonché, quanto alle schede negoziali depositate dalla banca sub 22 e 23, anche condizionatamente al rigetto del quinto e del sesto, nonché, quanto alle schede negoziali dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013 depositate dalla banca in primo grado sub 27, anche condizionatamente al rigetto del quarto, nonché, con riguardo alle schede negoziali depositate da
[...]
in primo grado sub 39, anche condizionatamente al rigetto del sesto, VIII. accertare e Controparte_1
dichiarare la nullità del patto sugli interessi contenuto nelle schede negoziali monofirma depositate dalla banca sub 22, 23, 25, 27 e 39 per violazione dell'art. 1284 c.c.; in accoglimento dell'ottavo motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo, nonché, quanto alle schede negoziali depositate dalla banca sub 22 e 23, anche condizionatamente al rigetto del quinto e del sesto, nonché, quanto alle schede negoziali dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013 depositate dalla banca in primo grado sub 27 anche condizionatamente al rigetto del quarto, nonché, con riguardo alle schede negoziali depositate dalla banca in primo grado sub 39, anche condizionatamente al rigetto del sesto IX. accertare
e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione praticata nel tempo anteriore al 2/1/2003, la nullità dei patti di capitalizzazione contenuti nei contratti del 2/1/2003 (depositato dalla banca in primo grado sub
22), del 17/3/2008 (depositato dalla banca in primo grado sub 23) e del 30/5/2007 (depositato dalla banca in primo grado sub 25); in accoglimento del nono motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo e del quarto X. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dei patti sulla commissione di disponibilità fondi contenuti nei contratti del 15/6/2012, del 26/4/2013, del 12/6/2013 e del 6/6/2017 depositati dalla banca in primo grado sub 27; in accoglimento del decimo motivo di appello XI. accertare
e dichiarare che sui saldi attivi ricalcolati competono alla interessi al tasso nominale Parte_1
massimo dei b.o.t. ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico, sempre che superiori al tasso a credito concretamente risultante dagli estratti conto;
altrimenti al tasso risultante dagli estratti conto;
mentre, nel caso che le schede negoziali prodotte dalla banca sub 22, 23 e 27 dovessero essere dichiarate utilizzabili e valide, applicando, nei periodi di operatività di detti contratti, i tassi creditori in essi indicati tenendo comunque conto delle variazioni in melius per la correntista;
in accoglimento dell'undicesimo motivo di appello, condizionatamente non accoglimento del terzo, del quarto, del
3 quinto, del sesto e del settimo XII. accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni in pejus disposte in costanza di rapporto dalle banche tempo per tempo titolari della relazione in merito ai tassi a debito della in accoglimento del dodicesimo motivo di appello XIII. accertare che il c/c Parte_1
1000/14994 è cessato il 27/4/2018; in ragione dell'accoglimento del primo, del secondo e del terzo Pa motivo di appello .1 rideterminare il dare / avere tra le parti di cui al c/c 1000/14994 (già 1000/8596
e già 10/8596) dal suo sorgere (16/2/1996) al 27/4/2018 – o, in subordine, al 30/4/2018 – (1) escludendo le spese, (2) escludendo ogni commissione, anche di massimo scoperto, di disponibilità fondi, di affidamento e d'istruttoria veloce e ogni altra comunque nominata, (3) applicando, quanto alle competenze autogene, gli interessi a debito della correntista al tasso nominale minimo dei b.o.t. annuali ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico vigente per tempo, (4) applicando gli interessi a credito della al tasso nominale massimo dei b.o.t. ovvero, in subordine, al tasso legale Parte_1
codicistico, sempre che superiori al tasso a credito concretamente risultante dagli estratti conto;
(5) determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, (6) escludendo la capitalizzazione delle competenze a debito della società, (7) escludendo le competenze addebitate per esposizioni dei conti 58914 e 8059 (poi 596849) ovvero, in subordine, rideterminandole secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono o, in linea gradata, secondo quelli tra questi, (8) radiando tutti gli addebiti per i mutui del 31/7/2001, del 15/7/2008 e del 27/10/2009 ovvero, in subordine, ridefinendo le quote interessi delle singole rate mercé applicazione del tasso legale codicistico ovvero, in linea ulteriormente gradata, del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro;
XIV.2 accertare e dichiarare che al
27/4/2018 (o, in subordine, al 30/4/2018) la non era Controparte_3
debitrice di di alcuna somma per saldo del c/c 1000/14994; XIV.3 accertare e Controparte_1
dichiarare che, al 27/4/2018 (o, in subordine, al 30/4/2018), la Controparte_3
era creditrice di per saldo del c/c 1000/14994 di euro 631 mila ovvero di
[...] Controparte_1
quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
XIV.4 condannare a pagare alla Controparte_1 Parte_1
la su indicata somma di € 631 mila ovvero quel diverso importo, maggiore o minore,
[...]
che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, con gli accessori di seguito indicati: a. interessi legali dal 27/4/2018 (o, in subordine, dal 30/4/2018); b. interessi al tasso legale codicistico secondo le previsioni dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal dì della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio (4/5/2018) al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale
4 degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza dell'appellante alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori e, quanto meno, il danno da svalutazione monetaria;
condizionatamente al rigetto del terzo motivo di appello ed in ragione dell'accoglimento del primo, del secondo e del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono, del decimo e dell'undicesimo (o di quelli / quello tra questi) XV.1 rideterminare il dare / avere tra le parti di cui al c/c 1000/14994 (già 1000/8596 e già 10/8596) dal suo sorgere
(16/2/1996) al 27/4/2018 – o, in subordine, al 30/4/2018 – (1) senza capitalizzazione, (2) escludendo le commissioni di disponibilità fondi di cui contratti del 15/6/2012, del 26/4/2013, del 12/6/2013 e del
6/6/2017, (3) escludendo le competenze in tutti i trimestri caratterizzati da usura, (4) applicando gli interessi a credito della al tasso nominale massimo dei b.o.t. ovvero, in subordine, al Parte_1
tasso legale codicistico, sempre che superiori al tasso a credito concretamente risultante dagli estratti conto;
altrimenti al tasso risultante dagli estratti conto;
mentre, nel caso che le schede negoziali prodotte dalla banca in primo grado sub 22, 23 e 27 dovessero essere dichiarate utilizzabili e valide, applicando, nei periodi di operatività di detti contratti, i tassi creditori in essi indicati tenendo conto delle variazioni in melius per la correntista, (5) escludendo le variazioni in pejus quanto al tasso degli interessi
a debito della correntista, (6) escludendo le condizioni economiche riportate nelle schede negoziali depositate in primo grado da sub 22, sub 23, sub 25, sub 27 (limitatamente a Controparte_1
quelle dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013) e sub 39, (7) ovvero, in subordine rispetto a quanto richiesto sub 3 e sub 6, applicando gli interessi a debito della al tasso Parte_1
nominale minimo dei buoni del tesoro, (8) escludendo le competenze addebitate per esposizioni dei conti
58914 e 8059 (poi 596849) ovvero, in subordine, rideterminandole secondo i criteri esposti ai punti da 1
a 7 che precedono o, in linea gradata, secondo quelli tra questi, (9) radiando tutti gli addebiti per i mutui del 31/7/2001, del 15/7/2008 e del 27/10/2009 ovvero, in subordine, ridefinendo le quote interessi delle singole rate mercé applicazione del tasso legale codicistico: XV.2 accertare e dichiarare che al 27/4/2018
(o, in subordine, al 30/4/2018) la non era debitrice di Controparte_3
di alcuna somma per saldo del c/c 1000/14994; XV.3 accertare e dichiarare che, Controparte_1
al 27/4/2018 (o, in subordine, al 30/4/2018), la era Controparte_3
creditrice di per saldo del c/c 1000/14994 di euro 600 mila ovvero di quella diversa Controparte_1
somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di
5 giustizia; XV.4 condannare a pagare alla Controparte_1 Parte_1
la su indicata somma di € 600 mila ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che
[...]
l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, con gli accessori di seguito indicati: a. interessi legali dal 27/4/2018 (o, in subordine, dal 30/4/2018); b. interessi al tasso legale codicistico secondo le previsioni dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal dì della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio (4/5/2018) al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza dell'appellante alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori e, quanto meno, il danno da svalutazione monetaria;
in accoglimento del tredicesimo motivo di appello XVI. annullare la condanna alle spese impartita dalla sentenza di primo grado;
in ogni caso, XVII. condannare Controparte_1
all'integrale refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali ed accessori tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via principale, respingere i motivi di gravame avversari e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 708/2022 resa inter partes dal Tribunale di Torino in data 18.2.2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare accertare che il preteso diritto della di vedersi restituire le CP_4
somme corrisposte alla Banca quanto al mutuo n. 69807760, è integralmente caduto in prescrizione;
quanto agli altri mutui, è caduto in prescrizione per tutte le rate addebitate prima del 4.5.2008; quanto al conto corrente n. 1000/14994, è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente al 4.5.2008, o alla veriore data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria; quanto alle competenze relative alle operazioni di anticipazione, è caduto in prescrizione per le operazioni chiuse prima del 4.5.2008; in via principale respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, per entrambi i gradi di giudizio”.
6 Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione del 27.4.2018, notificato il successivo 4.5.2018, la società convenne Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Torino, allegando di essere stata cliente della banca Controparte_1
dal 1996, anno in cui, il 16 febbraio, aveva acceso il conto corrente di corrispondenza n. 10/8596 e, nell'immediatezza, le era stata concessa una apertura di credito, regolata sul medesimo conto corrente, di £. 10.000.000.
Nel corso del tempo, a seguito di modifiche societarie della banca contraente, il conto aveva subito cambi di numerazione pur permanendo la continuità del medesimo rapporto;
nel corso del tempo, inoltre, il rapporto con l'istituto di credito si era sviluppato con ulteriori aperture di credito (conto anticipi ed alcuni mutui chirografari).
Il 27.4.2018, la correntista, dopo aver inviato alla banca la comunicazione di recesso dal rapporto ed aver chiesto la consegna di documentazione inerente i vari contratti susseguitisi nel tempo, l'aveva convenuta in giudizio e, contestando l'illegittimità di addebiti effettuati fin dalla stipula del contratto di conto corrente, specificando che su quest'ultimo erano di fatto confluiti tutti i vari rapporti intrattenuti da essa società con , aveva concluso chiedendo che il Tribunale di Torino, accertasse che, al CP_1
momento del recesso, il saldo del conto corrente n. 1000/14994 (ultima numerazione assunta dall'originario n. 10/8596, passato attraverso il n. 1000/8596) non era di € 99.874,78 a debito della correntista ma, al contrario, che il saldo era attivo per € 65.000,00 o comunque altro differente importo da accertarsi in corso di giudizio.
Parte attrice, nello specifico, aveva chiarito che tutti i rapporti instaurati con l'istituto di credito (mutui e conto anticipi) erano collegati al conto corrente originario sul quale confluivano le competenze di ciascuno e che la banca aveva applicato tassi ultralegali in assenza di convenzione scritta;
che, il tasso creditore era sempre stato inferiore sia a quello previsto dall'art. 117 TUB sia a quello codicistico;
che gli addebiti per commissioni, genericamente intese, era sempre avvenuto in assenza di convenzione e di pubblicizzazioni di dette condizioni come pure per le spese;
che la banca aveva provveduto ad antergazioni di valute a debito e postergazione di valute a credito in assenza di accordo formale;
che era stata applicata la sola capitalizzazione a debito;
che erano intervenute ed applicate nel corso del tempo variazioni in pejus in assenza di titolo ed in violazione dell'art. 118 TUB;
che i rapporti non andavano esenti dal vizio di usura originaria ed anche in executivis.
7 Quanto ai mutui chirografari, tutti integralmente onorati dalla l'attrice aveva contestato Parte_1
la mancanza di accordo scritto e quindi aveva dedotto la loro nullità chiedendo la ripetizione di tutto quanto versato a titolo di capitale ed interessi, precisando, in subordine, che quand'anche si fosse ritenuta la loro regolarità formale, i contratti avrebbero dovuto essere considerati viziati a causa dell'assenza dell' Pt_3
Costituendosi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'azione Controparte_1
per essere il rapporto ancora in corso al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, aveva eccepito la prescrizione di qualsiasi importo relativo a periodo antecedente il 4.5.2008 e, nel merito, aveva contestato ogni profilo di illegittimità allegando la propria correttezza nell'evoluzione del rapporto non senza richiamare il fatto che, appunto, per l'intera durata la correntista mai aveva denunciato o lamentato inadempienze o altro da parte dell'istituto.
La causa è stata istruita con documenti ed una CTU all'esito della quale il Tribunale di Torino, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'azione (“… il correntista ha “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e … l'entità del saldo
(parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo” (Cass. 21646/2018).), ha dichiarato la nullità dei mutui per mancanza di forma scritta ed ha comunque dato atto della sussistenza di un obbligo di restituzione sia del capitale sia degli interessi ex art. 2033 e 1284 CC tenendo peraltro conto della eccepita prescrizione che ha ritenuta operante;
ha richiamato, per farle proprie, le argomentazioni tecniche e la metodologia seguita dal CTU ed ha precisato che “… la corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti corrisponde alla prima delle ipotesi prospettate dal consulente, la quale, tenuto conto dei conteggi integrativi, conduce alla determinazione alla data del 30/04/2018 di un saldo a debito della correntista di € 42.762,58 (cons. 04/06/2021 p. 15, con riferimento all'elaborato
E/15, che integra il precedente elaborato E/10)…”.
In questo quadro complessivo il Tribunale ha ritenuto che i trimestri nei quali era emerso il superamento del tasso soglia, a prescindere dalla valutazione circa l'entità di esso, le competenze dovevano comunque essere stornate (“… non solo [di] quelle “connesse a superi “significativi” o superiori allo 0,10”, non sussistendo margini di tolleranza rispetto alla violazione dei parametri di legge
…), come dovevano essere stornati gli addebiti per CMS stante la nullità, per indeterminatezza della base di calcolo, di detta voce.
8 Il Tribunale, infine, ritenuta la soccombenza dell'attrice, l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite liquidandole sulla base della richiesta di ripetizione della somma di € 631.000,00 formulata da Pt_1
[...]
L'appello
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 19.9.2022, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
708/2022, pubblicata il 18.2.2022, non notificata, affidando a dodici motivi le doglianze con l'accoglimento delle quali chiede che la Corte d'Appello, previa correzione di un errore materiale inerente la numerazione del conto corrente e previo rinnovo dell'istruttoria, rigettata l'eccezione di prescrizione (primo motivo), accerti, con determinazione dei saldi ricalcolati e con riferimento ai mutui dichiarati nulli, che ha diritto a ripetere il capitale e gli interessi o, in subordine, a vedersi Parte_1
restituire, integralmente, i soli interessi o, in ulteriore subordine, a vedersi restituire gli interessi al tasso determinato fra la differenza fra il tasso applicato e quello codicistico (secondo motivo).
Con riferimento invece alle contestazioni inerenti il disconoscimento ex artt. 2712 e 2714 CC dei documenti prodotti dalla banca con i numeri 21,22,23,24,25,26,27 e 39, posto che il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione, confermato il disconoscimento e dando atto della mancata produzione degli originali, parte appellante insiste affinchè sia dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente del 16.2.1996 e della contestuale apertura di credito, unitamente alla nullità totale dei conti anticipi nn. 158914 (aperto il 21.10.2003 ed estinto il 5.3.2009) e 596849 (aperto con n. 8059 nel corso del IV trimestre 2009 ed ancora in essere al momento dell'avvio dell'azione) (terzo motivo).
L'appellante declina quindi una ulteriore serie di motivi, tutti, a parte il dodicesimo che è relativo alla regolamentazione delle spese di lite, condizionati al non accoglimento del terzo motivo.
In particolare, con il quarto motivo, chiede che sia accertato che le “schede negoziali” Parte_1
con date 6.6.2017, 8.6.2017, 26.4.2013 e 12.6.2013 (produzione n. 27 della banca) non sono riconducibili alla correntista (“… il sottoscrittore non aveva dichiarato di agire in nome e per conto di essa società e non ne aveva speso il nome, con conseguente assenza della contemplatio domini, eccezione opposta dalla deducente in primo grado, all'udienza del 26/9/2018, e mai rinunciata. Il motivo deduce che, senza esporre le ragioni del proprio convincimento, il Tribunale ha superato la specifica difesa ed ha ascritto questi documenti alla così violando l'art. 1388 cod. civ. e le regole Parte_1
sulla prova per presunzioni …”) e la rideterminazione del saldo non deve tener conto delle condizioni economiche contenute in detti documenti.
9 Con il quinto motivo e sempre condizionatamente al non accoglimento del terzo motivo, parte appellante deduce la nullità ex art. 117, primo e terzo comma, TUB, dei contratti che la banca ha prodotto con i numeri 22,23 e 25 (“… il mezzo ha per oggetto il rilievo, tempestivamente tematizzato in Pa primo grado, della nullità totale dei contratti depositati da sub 22, 23 e 25, perché non sottoscritti dalla banca e per esserne mancata la consegna alla …”) mentre con il sesto motivo Parte_1
(questo condizionato al rigetto oltre che del terzo anche del quinto motivo di gravame), l'appellante chiede l'accertamento del vizio usuraio per tutti i trimestri, con riferimento ai contratti 23.10.2002,
2.1.2003, 20.10.2003 e 17.3.2008 (produzioni della banca, in questo ordine: doc. 39, doc. 22, doc. 39 e doc. 23). Il CTU, ad avviso dell'appellante, avrebbe errato perché ha operato “… considerando gli interessi secondo il loro tasso nominale annuo, altresì evitando l'annualizzazione degli altri oneri…”.
Indica perciò una serie di linee guida per il calcolo dell'usura e richiama a supporto del suo domandare quanto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4738/2022 e chiede che la Corte, accertata l'esistenza di usura originaria ed anche dell'usura in executivis, accerti che il saldo del conto corrente di cui si discute, alla data del 27.4.2018 (ma anche a quella del 30.4.2018), debba essere determinato escludendo le condizioni economiche dei contratti 23.10.2002, 21.3.2003, 20.10.2003 e 17.3.2008 ed in ogni caso escludendo “… tutte le condizioni economiche debordanti in usura applicate nel corso del rapporto …”.
Con il settimo motivo di appello, sempre condizionatamente al non accoglimento del terzo, del quinto e del sesto per le schede nn. 22 e 23, nonché, quanto alle schede di cui alla produzione banca n. 27, anche condizionatamente al rigetto del sesto motivo, parte appellante chiede che sia accertata la nullità della convenzione sugli interessi contenuto nelle schede nn. 22,23,25,27 e 39 per violazione dell'art. 1284 CC posto che i contratti sono monofirma e risultano privi della sottoscrizione della banca.
Con l'ottavo motivo di gravame (condizionatamente all'accoglimento oltre che del terzo motivo, anche per alcune schede, condizionatamente all'accoglimento del sesto e settimo – schede nn. 22 e 23 e atti del 8.6.2017, 6.6.2017, 12.6.2013 e 26.4.2013 – e del quarto motivo per gli ultimi quattro atti, oltre, per il doc. 39, condizionatamente anche all'accoglimento del sesto motivo) contesta la nullità Parte_1
del patto di capitalizzazione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, dell'art. 120 TUB e degli artt. 1283 e 1344 CC.
Lamenta l'appellante che, per il periodo antecedente il 2.1.2003, nessuna capitalizzazione poteva essere applicata in assenza di regolamentazione legittima di essa;
per il periodo successivo alla delibera
10 CICR del 9.2.2000 (“… le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000 non possono trovare applicazione, in quanto, a seguito alla sentenza n. 425/2000 della Corte
Costituzionale, è venuto meno l'art. 25, co. 3, D.Lgs. n. 342/1999, che era il suo fondamento legittimante, per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità e efficacia, sia perché il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 presuppone per il suo operare un patto valido (recte, vivo e vitale) da adeguare, nell'ispecie mancante, sia perché la banca mai comunicò alla 'introduzione di un regime di reciprocità, (iv) sia perché, giusta il sistema delineato Parte_1
dall'art. 7 della Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, la mera comunicazione dell'autoritativa e unilaterale modifica del disciplinare economico (introduzione di un sistema di capitalizzazione paritario organizzato su base trimestrale su conto costantemente a debito per la giammai avrebbe potuto Parte_1
rendere legittima la capitalizzazione trimestrale, non potendosi prescindere dal consenso e dalla specifica approvazione per iscritto della correntista, nell'ispecie mai richiesti e mai intervenuti…”), come pure illegittima deve considerarsi la capitalizzazione successiva al 2.1.2003 (mancherebbe l'effettiva reciprocità ed in ogni caso gli atti che la prevedono sono nulli perché non specificamente approvati per iscritto).
Con ulteriore motivo di gravame, il nono, (sempre condizionatamente al rigetto del terzo e del quarto),
è dedotta la nullità dei patti su CMS e su commissione disponibilità fondi dei contratti 15.6.2012,
26.4.2013, 12.6.2013 e 6.6.2017 (produzioni sub. 27 della banca) in quanto il CTU ha espunto fino al secondo trimestre 2013 la CDF ma gli unici documenti nei quali detta commissione è regolarmente disciplinata sono quelli con data 8.6.2017 e 24.10.2017 (gli altri la prevedono ma indicando solo l'aliquota e non anche la base di calcolo e la periodicità e, inoltre, gli atti con date 15.6.2012, 26.4.2013
12.6.2013 e 6.6.2017 “… sono altresì nulli per violazione dell'art. 117-bis T.u.b….”). Il saldo andrà quindi rideterminato, ad avviso dell'appellante, con esclusione delle commissioni di diponibilità fondi relative ai finanziamenti autoliquidanti per tutta la durata del rapporto.
Con il decimo motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento del tasso massimo Parte_1
dei BOT o, in subordine, del tasso legale laddove superiore al tasso esposto negli estratti conto, da liquidare per le competenze a credito della correntista.
Con l'undicesimo motivo, condizionatamente al non accoglimento del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, è domandata la dichiarazione di inefficacia delle variazioni in pejus intervenute nel corso del
11 rapporto sul presupposto che nessuno degli atti dai quali si pretende trarre giustificazione esplicita un giustificato motivo della variazione proposta.
Con il dodicesimo motivo, l'appellante chiede che si proceda a rideterminazione del saldo finale del conto tenendo in considerazione tutte le doglianze esposte e gli argomenti a sostegno delle medesime.
Con l'ultimo motivo di gravame è posta in discussione la correttezza del regolamento spese di lite sul presupposto che non può essere considerata parte totalmente soccombente. Parte_1
Con comparsa depositata il 9.1.2023, si è costituita nel presente grado ed ha contestato Controparte_1
la fondatezza di tutti i motivi di gravame.
Quanto alla prescrizione, parte appellata non condivide l'interpretazione circa l'applicabilità al rapporto delle regole relative al mandato individuando come dies a quo quello di cessazione del rapporto.
Così procedendo infatti, l'appellante “agirerebbe” le indicazioni che emergono dalla sentenza a sezioni unite della Suprema Corte in argomento (Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
Infondata sarebbe inoltre la doglianza in base alla quale si lamenta che il ricalcolo effettuato sia stato eseguito sui saldi storici piuttosto che sui saldi ricalcolati. Intesa richiama a tal proposito la giurisprudenza di merito anche della Corte che non condivide il differente indirizzo della Corte di
Cassazione.
Sulla nullità dei mutui, come sia stata proprio la mutuataria a riconoscere l'esistenza Controparte_5
dei contratti ed il Tribunale, nel rilevare l'assenza della forma scritta, in applicazione della disciplina degli artt. 1282 e 1815 CC ha correttamente rideterminato l'ammontare degli interessi al tasso legale ma ha riconosciuto comunque l'obbligo della mutuataria di restituzione del capitale e degli interessi al nuovo tasso. Né, come afferma l'appellante, ha dichiarato la nullità assoluta di detti contratti.
Con il terzo motivo di appello, lamenta il mancato accoglimento della sua contestazione Parte_1
circa la non conformità, ex artt. 2712 e 2719 CC, delle copie prodotte dalla banca agli originali e, sul presupposto del loro utilizzo in assenza di produzioni e di motivazione sul punto, insiste per la non utilizzabilità di tutti i documenti.
La doglianza, ad avviso dell'appellata, è priva di pregio in quanto se è vero che ha Parte_1
formulato questa eccezione, è altrettanto vero che, come pacificamente richiesto per conferire sostanza giuridica ad essa, la proponente “… non si è data pena di precisare quali sarebbero state le presunte difformità che avrebbero reso inutilizzabili le copie fotostatiche…”.
12 I motivi relativi alla non riferibilità dei documenti di cui alla produzione n. 27 alla la Parte_1
mancanza della sottoscrizione della banca, le lamentele sulla presunta non correttezza delle formule applicate dal CTU per l'accertamento della natura usuraia del rapporto e la contestazione della mancata pattuizione della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi sono tutti motivi privi di fondamento giuridico e, alcuni, anche incoerenti con la documentazione versata in atti.
Il decimo motivo contiene, ad avviso dell'appellante, una domanda nuova (la rideterminazione del tasso creditore), domanda che, oltre ad essere infondata è, prima di ogni altra considerazione, anche inammissibile perché tardiva.
Quanto, infine, alla decisione sulle spese di lite, parte appellante evidenzia come la pretesa azionata
(ripetizione di € 631.000,00) risultata del tutto spropositata rispetto agli esiti del giudizio, giustifica la decisione del Tribunale di ritenere l'attrice parte soccombente.
Con ordinanza del 10.6.2025, è stata disposta la rimessione in istruttoria ed ordinato un ulteriore accertamento contabile con la nomina del CTU che, nei termini assegnati ha depositato l'elaborato peritale.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 9.9.2025, assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc, l'appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente l'appellante domanda la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata e relativo all'errata indicazione del numero di conto corrente oggetto di indagine: si dà atto che il numero del conto corrente era originariamente 10/8596 e che, al momento della cessazione del rapporto aveva assunto il seguente numero: 1000/14994.
Nel merito, l'appello non è fondato ad eccezione della doglianza relativa al ricalcolo del saldo al quale riferirsi per la verifica delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista ai fini dell'accertamento della prescrizione decennale eccepita dalla banca.
L'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, orientamento al quale ha di recente aderito anche questa Corte, è chiaro nell'affermare che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o ripristinatoria, è necessario eliminare preventivamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito.
13 E' in tal modo possibile determinare se il saldo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso (o lo sconfino in assenza di esso).
Peraltro, sempre la Suprema Corte, chiarisce che l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate non influisce sulla qualificazione delle rimesse come solutorie, ma incide unicamente sulla possibilità di ottenere la restituzione degli importi coperti da prescrizione (cfr.
Cass. nn. 9141/2020, 3858/2021, 17634/2021,18815/2022 e 12808/2023).
Il Tribunale di Torino, effettivamente, riteneva che si dovesse far riferimento al c.d. saldo banca ed in tal senso aveva incaricato il CTU.
Il rinnovo della consulenza disposto dalla Corte ha consentito di completare il quadro complessivo dei rapporti dedotti in giudizio anche con verifica dell'entità del saldo finale del rapporto secondo il modificato orientamento della Corte.
Per il resto, l'appello non è fondato.
L'appellante, affida a numerosi ed articolati motivi le sue critiche al provvedimento del Tribunale ed in primo luogo, al di là di quanto già chiarito, ritiene che, in applicazione delle regole sul mandato, l'obbligo di restituzione in capo al mandatario sorge(rebbe) solo a conclusione dell'attività gestoria e, quindi, nel caso di specie, con l'estinzione del rapporto di conto corrente.
In altri termini: la prescrizione decorrerebbe da tale ultima data.
La censura non è condivisibile e nel caso in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione è riferibile alla data di notifica dell'atto di citazione: il 4.5.2018.
In generale, il conto corrente bancario è un contratto autonomo, con una disciplina speciale;
ad esso non possono essere applicate, sic et simpliciter, le norme sul mandato, fatta eccezione una eventuale, diversa, previsione, compatibile con la specialità dell'istituto (Cass. 5.12.2011, n. 25943). Circostanze che escludono anche l'invocata applicabilità degli artt. 1193 e 1194 del CC relativamente all'ordine di imputazione delle rimesse.
Si aggiunga che la funzione del conto corrente è quella di consentire la gestione della liquidità del correntista, e non quella ben differente, alla base del mandato, di compiere atti giuridici nell'interesse del mandante (Cass. 30.1.2017, n. 2226).
Ed a fronte di tali principi generali, non vi sono motivi di alcun genere per discostarsi dagli insegnamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 24418/2010, come noto, ha indicato le linee interpretative in materia precisando che, qualora, nel corso di svolgimento del rapporto “... il
14 correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come i n simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere...”.
La distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito è quindi di significativa importanza posto che dalla classificazione di essi dipenderà la decorrenza della prescrizione decennale.
Non è condivisibile l'ulteriore corollario del primo motivo di gravame in base al quale, parrebbe di capire, qualora alcuni assegni su piazza fossero stati accreditati il medesimo giorno di versamento, si sarebbe modificato il saldo e sarebbero stati esclusi “i paventati effetti solutori”.
E' necessario evidenziare che la critica contenuta nel primo motivo di appello è rivolta all'operato del
CTU del primo grado, mentre non si colgono riferimenti analoghi a quanto elaborato dal CTU del presente grado.
A prescindere da ciò, la censura è priva di fondamento perché il primo CTU ha correttamente operato individuando le rimesse in base alla disponibilità. La pretesa dell'appellante di addossare ad un CP_1
onere probatorio quale conseguenza di una presunta eccezione non ha pregio.
La banca ha rivendicato la coerenza delle sue azioni rispetto alle convenzioni esistenti e non è in atti prova idonea a supportare quanto allegato da circa il versamento di assegni “tratti e negoziati Pt_1
da ”. Controparte_1
Con il secondo motivo contesta la violazione di norme processuali e sostanziali per avere, il Pt_1
primo giudice, dichiarato la nullità dei contratti di mutuo e, però, aver rideterminato il saldo del c/c addebitando il capitale e gli interessi al tasso legale, mentre avrebbe dovuto radiare gli addebiti sia per capitale che per interessi o, al più ricomprendere nel saldo il solo capitale.
15 Va detto che la declaratoria di nullità del Tribunale è riferita alla violazione delle norme di cui all'art. 117 TUB quale conseguenza della mancata produzione dei contratti scritti, con applicazione delle norme di cui agli artt. 2033 e 1284 CC.
Parte appellante, ha, essa stessa, allegato di aver stipulato i mutui chirografari ed anche che i medesimi hanno avuto regolare ammortamento, non negando quindi l'esistenza e la esecuzione integrale dei rapporti.
La nullità dunque, che sussiste, stante la violazione delle prescrizioni in materia di forma, non può travolgere integralmente il contratto che, come si ribadisce, risulta, pacificamente, regolarmente, eseguito dalle parti. E' dunque corretta la decisione del tribunale di dichiararne la nullità per difetto di forma ma, al contempo non escludere dal ricalcolo del saldo del c/c cui i mutui erano stati appoggiati, le somme relative al capitale ed agli interessi al tasso legale.
Nel terzo motivo di appello è esposta la critica alla sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la validità delle copie di documenti prodotte dalla banca;
e ciò in assenza di motivazione alcuna da parte del Pa Tribunale, nonostante non abbia provveduto alla produzione degli originali.
Osserva la Corte come il disconoscimento di copie rispetto ai loro originali, oltre che tempestivo (e quello effettuato da lo è stato), deve necessariamente essere anche specifico, cioè deve Pt_1
essere supportato da allegazioni dalle quali trarre elementi utili a conferire sostanza alla denunciata difformità della copia rispetto all'originale (ex multis: Cass. nn.16557/2019 e 12794/2021). L'appellante non ha mai indicato elementi utili a consentire una effettiva verifica della difformità dagli originali delle copie disconosciute.
Infondato è anche il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante insiste affinchè siano escluse dall'esame istruttorio alcune schede negoziali per il fatto che il sottoscrittore dei documenti non avrebbe dichiarato di agire in nome e per conto della società.
Ritiene la Corte che, a prescindere dal fatto che non è affatto chiaro che cosa avrebbe dovuto esplicitare il legale rappresentante della al momento della sottoscrizione, si rileva come tutti i singoli Pt_1
documenti in contestazione (schede negoziali dell'8.6.2017, del 6.6.2017, del 12.6.2013 e del 26.4.2013, come pure le schede del 2410.2017 e del 15.6.2012) recano apposite sottoscrizioni ed anche il timbro della correntista.
Il motivo è quindi palesemente infondato.
16 Non può trovare accoglimento la doglianza di cui al quinto ed al settimo motivo di gravame;
doglianze Pa inerenti l'eccepita nullità di alcuni documenti che sarebbero monofirma (manca la sottoscrizione di )
e non sarebbero mai stati consegnati alla Pt_1
Né la mancanza di sottoscrizione della banca e neppure la mancata consegna della copia integrano alcuna fattispecie di nullità. Quanto alla prima ipotesi, la Suprema Corte (ex multis: Cass. n. 9196 /2021)
è nuovamente intervenuta a chiarire che l'omessa sottoscrizione del documento (da parte della banca) non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, a condizione che l'accettazione da parte della banca contraente sia manifestata sulla base di fatti concludenti, ben presenti nel caso in esame.
Quanto alla seconda ipotesi, con l'ordinanza n. 18230/2024 sempre la Suprema Corte ha confermato il principio più volte enunciato ed ha anche chiarito che l'arresto delle SS.UU. (sentenza n. 989/2018), sul punto oggetto di discussione, deve essere inteso nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma infatti contempla uno specifico obbligo dell'istituto bancario che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Gli argomenti che strutturano il sesto motivo (ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia il tribunale avrebbe dovuto valorizzare sia il tasso effettivo annuale, ossia il costo effettivamente sopportato dalla correntista sia l'annualizzazione degli altri oneri) non sono condivisibili.
Le verifiche in punto usura devono essere eseguite seguendo i criteri stabiliti oltre che dalla L. 108/1996, anche dalle Istruzioni della Banca d'Italia e secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un.16303/2018, come correttamente ha operato il CTU.
Con ulteriore motivo di appello (l'ottavo), contesta la decisione del primo giudice laddove Parte_1
non ha ritenuta la “nullità/inefficacia” del patto di capitalizzazione e non ha, di conseguenza, escluso qualsiasi forma di capitalizzazione per l'intera durata del rapporto. Richiama fra l'altro una sentenza di questa Corte per avvalorare la sua conclusione.
La censura non è fondata.
Esclusa, per i motivi già in precedenza esposti, che possa considerarsi nulla la scheda negoziale doc. 23, contratto 17.3.2008, si osserva come in essa siano contenute le condizioni contrattuali ed in particolare l'indicazione del tasso creditore (sui saldi : 1,76% e tasso effettivo annuo: 1,77165%), oltre alla pari periodicità di liquidazione delle competenze.
17 Ciò comporta l'esclusione delle criticità di cui si duole parte appellante posto che il tasso effettivo è indicato e, proprio per tale motivo, rappresenta una fattispecie diversa da quella regolata nella sentenza n. 745/2025 di questa Corte. In detto provvedimento infatti si rilevava la presenza di un tasso di interesse effettivo coincidente a quello nominale, ipotesi che, effettivamente, rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi.
Il nono motivo di appello contiene la critica alla parte della sentenza che ha ritenuto valide le pattuizioni della commissione disponibilità fondi per i finanziamenti autoliquidanti (per l'intero periodo) e non ha riconosciuto che la sola pattuizione valida, per il resto, era quella dell'8.6.2017.
La doglianza non ha pregio essendo presente la relativa pattuizione ed avendone anche il CTU tenuto conto nell'elaborazione dei conteggi.
Privi di fondamento anche i motivi decimo ed undicesimo, il primo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento di interessi attivi su saldi creditori ricalcolati: si rileva come non si è addivenuti al ricalcolo di saldi a credito della correntista;
il secondo che, lamentando la violazione dell'art. 118 TUB, contesta la validità dei documenti nn. 22,23 e 27 per non avere la banca neppure prospettato il
“giustificato motivo” che dovrebbe supportare la variazione delle condizioni economiche del rapporto.
Intanto deve rilevarsi che la possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche è convenzionalmente previsto. In un quadro nel quale, non è in contestazione l'invio delle singole comunicazioni (che sono state quindi accettate dalla correntista) la genericità della doglianza non ne consente neppure lo scrutinio.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia erroneamente dichiarato che il conto era ancora aperto al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e chiarisce di avere interesse alla pronuncia nell'ipotesi di accoglimento della sua domanda, circostanza che, tuttavia, non ricorre.
Sotto altro profilo, il dodicesimo motivo di appello contiene anche la censura al capo della sentenza che ha condannato al pagamento integrale delle spese di lite, nonostante il parziale Parte_1
accoglimento delle sue domande: la declaratoria di nullità dei mutui ed il rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla banca.
La doglianza è fondata e le spese del giudizio, stante l'esito complessivo di esso possono essere parzialmente compensate in misura pari 1/10, ponendo la restante parte a carico dell'appellante.
18 Conclusivamente, il saldo del conto corrente n. 1000/14994 alla data di cessazione del rapporto, rielaborato come da quesito sottoposto al CTU e con espresso richiamo, data la natura degli accertamenti eseguiti, anche agli argomenti ed alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, deve essere accertato con riferimento al prospetto ultimo esposto, alla pag. 32 della relazione di CTU svolta nel presente grado.
Spese processuali
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le spese, nell'intero, si liquidano come segue: per il primo grado: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado €
14.103,00; per il secondo grado: € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, €
4.326,00 per la fase istruttoria, € 5.103,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 14.317,00; oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso delle spese documentate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società “ avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Controparte_3
708/2022 pubblicata il 18.2.2022 nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante, ogni contraria istanza disattesa,
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Torino;
- dichiara che il conto corrente n. 1000/14994 presso alla data di cessazione del Controparte_1
rapporto aveva un saldo a debito della correntista di € 66.515,85;
- compensa per 1/10 le spese del giudizio e condanna parte appellante al pagamento a favore di parte appellata della somma di € 12.692,70 per il primo grado e di € 12.885,30 per il grado di appello;
- pone a carico di le spese di CTU del primo e del secondo grado. Controparte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
19
20
1^ Sezione Civile
\
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto:
Contratti bancari
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG 1230/2022 promossa in sede di appello da
in persona del legale rappresentante, cod. fisc. Parte_1
con sede in Cagliari, rappresentata e difesa in forza di procura speciale depositata P.IVA_1
unitamente all'atto di citazione in appello, dall'avv. Aurelio Marino elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore, Email_1
- Parte appellante - contro
, in persona del legale rappresentante p.t., il procuratore speciale dott. Controparte_1 CP_2
(atto rogito notaio del 27.9.2022, rep.16835 e racc. 8973), con sede in Torino, cod. fisc. Per_1
, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 9.1.2023 dagli avv.ti Gino P.IVA_2
AL e dall'avv. Massimiliano Bianchi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via
Federico Campana n. 36, - Parte appellata -
Udienza Collegiale di p.c. del 9.9.2025.
1 Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“in via istruttoria, I. disporre CTU contabile secondo i criteri riportati sub XIII e sub XIV nella sezione dell'atto di appello dedicata alle conclusioni (pagg. da 119 a 122); nel merito, in via preliminare - correggere gli errori materiali della sentenza gravata, sostituendo, a pag. 7, rigo 29, le parole «conto corrente n. 10/8596» con «conto corrente n. 1000/14994», ed a pagina 8, rigo 12, le parole «dichiara che il conto corrente n. 10/8596» con le parole «dichiara che il conto corrente n. 1000/14994»; in accoglimento del primo motivo di appello, secondo l'ordine di ragioni colà graduato: II. rigettare
l'eccezione di prescrizione siccome infondata sia quanto alle competenze proprie del c/c di corrispondenza, sia quanto ai mutui del 31/7/2001, sia quanto alle competenze del c/anticipi 158914; in accoglimento del secondo motivo di appello, III. accertare e dichiarare che la ha diritto Parte_1
di ripetere il capitale e gli interessi ovvero, in subordine, i soli interessi, totalmente o, in subordine, nella sola differenza rispetto al tasso legale codicistico, in relazione ai due mutui del 31/7/2001, al mutuo del
15/7/2008 ed al mutuo del 27/10/2009 già dichiarati totalmente nulli in primo grado;
in accoglimento del terzo motivo di appello, IV. dichiarare rituali ed efficienti i disconoscimenti ex artt.
2712 e 2719 c.c. compiuti dalla in relazione ai documenti Controparte_3
prodotti in primo grado da sub 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 39; per l'effetto, Controparte_1
dichiarare: la nullità parziale del contatto costitutivo del c/c di corrispondenza 10/8596 (da ultimo rubricato 1000/14994) e dell'apertura di credito in esso regolata;
(2) la nullità totale dei cc/anticipo
158914 e 8059 (poi 596849) e dei finanziamenti autoliquidanti in essi regolati;
in accoglimento del quarto motivo di appello, in via condizionata al non accoglimento del terzo V. accertare e dichiarare che le schede negoziali dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013 depositate in primo grado da sub 27 non sono ascrivibili alla Controparte_1 Controparte_3
per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza o, comunque, la nullità totale dei 4 contratti;
[...]
in accoglimento del quinto motivo di appello, in via condizionata al non accoglimento del terzo, VI. accertare e dichiarare la nullità totale ex artt. 117, co. 1 e co. 3, TUB dei contratti che Controparte_1
depositò in primo grado sub 22, sub 23 e sub 25; per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza
[...]
o, comunque, la nullità totale dei 3 contratti;
in accoglimento del sesto motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo, nonché, quanto alle schede negoziali depositate dalla banca sub
22 e 23, anche condizionatamente al rigetto del quinto VII. accertare e dichiarare che i contratti del
2 23/10/2002 (doc. 39 della banca), del 2/1/2003 (doc. 22 della banca), del 20/10/2003 (doc. 39 della banca) e del 17/3/2008 (doc. 23 della banca) sono viziati da usura originaria e che, in tutti i trimestri della relazione commerciale, le banche tempo per tempo titolari dei rapporti hanno applicato condizioni economiche debordanti in usura;
in accoglimento del settimo motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo, nonché, quanto alle schede negoziali depositate dalla banca sub 22 e 23, anche condizionatamente al rigetto del quinto e del sesto, nonché, quanto alle schede negoziali dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013 depositate dalla banca in primo grado sub 27, anche condizionatamente al rigetto del quarto, nonché, con riguardo alle schede negoziali depositate da
[...]
in primo grado sub 39, anche condizionatamente al rigetto del sesto, VIII. accertare e Controparte_1
dichiarare la nullità del patto sugli interessi contenuto nelle schede negoziali monofirma depositate dalla banca sub 22, 23, 25, 27 e 39 per violazione dell'art. 1284 c.c.; in accoglimento dell'ottavo motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo, nonché, quanto alle schede negoziali depositate dalla banca sub 22 e 23, anche condizionatamente al rigetto del quinto e del sesto, nonché, quanto alle schede negoziali dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013 depositate dalla banca in primo grado sub 27 anche condizionatamente al rigetto del quarto, nonché, con riguardo alle schede negoziali depositate dalla banca in primo grado sub 39, anche condizionatamente al rigetto del sesto IX. accertare
e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione praticata nel tempo anteriore al 2/1/2003, la nullità dei patti di capitalizzazione contenuti nei contratti del 2/1/2003 (depositato dalla banca in primo grado sub
22), del 17/3/2008 (depositato dalla banca in primo grado sub 23) e del 30/5/2007 (depositato dalla banca in primo grado sub 25); in accoglimento del nono motivo di appello, condizionatamente al rigetto del terzo e del quarto X. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dei patti sulla commissione di disponibilità fondi contenuti nei contratti del 15/6/2012, del 26/4/2013, del 12/6/2013 e del 6/6/2017 depositati dalla banca in primo grado sub 27; in accoglimento del decimo motivo di appello XI. accertare
e dichiarare che sui saldi attivi ricalcolati competono alla interessi al tasso nominale Parte_1
massimo dei b.o.t. ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico, sempre che superiori al tasso a credito concretamente risultante dagli estratti conto;
altrimenti al tasso risultante dagli estratti conto;
mentre, nel caso che le schede negoziali prodotte dalla banca sub 22, 23 e 27 dovessero essere dichiarate utilizzabili e valide, applicando, nei periodi di operatività di detti contratti, i tassi creditori in essi indicati tenendo comunque conto delle variazioni in melius per la correntista;
in accoglimento dell'undicesimo motivo di appello, condizionatamente non accoglimento del terzo, del quarto, del
3 quinto, del sesto e del settimo XII. accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni in pejus disposte in costanza di rapporto dalle banche tempo per tempo titolari della relazione in merito ai tassi a debito della in accoglimento del dodicesimo motivo di appello XIII. accertare che il c/c Parte_1
1000/14994 è cessato il 27/4/2018; in ragione dell'accoglimento del primo, del secondo e del terzo Pa motivo di appello .1 rideterminare il dare / avere tra le parti di cui al c/c 1000/14994 (già 1000/8596
e già 10/8596) dal suo sorgere (16/2/1996) al 27/4/2018 – o, in subordine, al 30/4/2018 – (1) escludendo le spese, (2) escludendo ogni commissione, anche di massimo scoperto, di disponibilità fondi, di affidamento e d'istruttoria veloce e ogni altra comunque nominata, (3) applicando, quanto alle competenze autogene, gli interessi a debito della correntista al tasso nominale minimo dei b.o.t. annuali ovvero, in subordine, al tasso legale codicistico vigente per tempo, (4) applicando gli interessi a credito della al tasso nominale massimo dei b.o.t. ovvero, in subordine, al tasso legale Parte_1
codicistico, sempre che superiori al tasso a credito concretamente risultante dagli estratti conto;
(5) determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, (6) escludendo la capitalizzazione delle competenze a debito della società, (7) escludendo le competenze addebitate per esposizioni dei conti 58914 e 8059 (poi 596849) ovvero, in subordine, rideterminandole secondo i criteri esposti ai punti da 1 a 6 che precedono o, in linea gradata, secondo quelli tra questi, (8) radiando tutti gli addebiti per i mutui del 31/7/2001, del 15/7/2008 e del 27/10/2009 ovvero, in subordine, ridefinendo le quote interessi delle singole rate mercé applicazione del tasso legale codicistico ovvero, in linea ulteriormente gradata, del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro;
XIV.2 accertare e dichiarare che al
27/4/2018 (o, in subordine, al 30/4/2018) la non era Controparte_3
debitrice di di alcuna somma per saldo del c/c 1000/14994; XIV.3 accertare e Controparte_1
dichiarare che, al 27/4/2018 (o, in subordine, al 30/4/2018), la Controparte_3
era creditrice di per saldo del c/c 1000/14994 di euro 631 mila ovvero di
[...] Controparte_1
quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
XIV.4 condannare a pagare alla Controparte_1 Parte_1
la su indicata somma di € 631 mila ovvero quel diverso importo, maggiore o minore,
[...]
che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, con gli accessori di seguito indicati: a. interessi legali dal 27/4/2018 (o, in subordine, dal 30/4/2018); b. interessi al tasso legale codicistico secondo le previsioni dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal dì della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio (4/5/2018) al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale
4 degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza dell'appellante alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori e, quanto meno, il danno da svalutazione monetaria;
condizionatamente al rigetto del terzo motivo di appello ed in ragione dell'accoglimento del primo, del secondo e del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono, del decimo e dell'undicesimo (o di quelli / quello tra questi) XV.1 rideterminare il dare / avere tra le parti di cui al c/c 1000/14994 (già 1000/8596 e già 10/8596) dal suo sorgere
(16/2/1996) al 27/4/2018 – o, in subordine, al 30/4/2018 – (1) senza capitalizzazione, (2) escludendo le commissioni di disponibilità fondi di cui contratti del 15/6/2012, del 26/4/2013, del 12/6/2013 e del
6/6/2017, (3) escludendo le competenze in tutti i trimestri caratterizzati da usura, (4) applicando gli interessi a credito della al tasso nominale massimo dei b.o.t. ovvero, in subordine, al Parte_1
tasso legale codicistico, sempre che superiori al tasso a credito concretamente risultante dagli estratti conto;
altrimenti al tasso risultante dagli estratti conto;
mentre, nel caso che le schede negoziali prodotte dalla banca in primo grado sub 22, 23 e 27 dovessero essere dichiarate utilizzabili e valide, applicando, nei periodi di operatività di detti contratti, i tassi creditori in essi indicati tenendo conto delle variazioni in melius per la correntista, (5) escludendo le variazioni in pejus quanto al tasso degli interessi
a debito della correntista, (6) escludendo le condizioni economiche riportate nelle schede negoziali depositate in primo grado da sub 22, sub 23, sub 25, sub 27 (limitatamente a Controparte_1
quelle dell'8/6/2017, del 6/6/2017, del 12/6/2013 e del 26/4/2013) e sub 39, (7) ovvero, in subordine rispetto a quanto richiesto sub 3 e sub 6, applicando gli interessi a debito della al tasso Parte_1
nominale minimo dei buoni del tesoro, (8) escludendo le competenze addebitate per esposizioni dei conti
58914 e 8059 (poi 596849) ovvero, in subordine, rideterminandole secondo i criteri esposti ai punti da 1
a 7 che precedono o, in linea gradata, secondo quelli tra questi, (9) radiando tutti gli addebiti per i mutui del 31/7/2001, del 15/7/2008 e del 27/10/2009 ovvero, in subordine, ridefinendo le quote interessi delle singole rate mercé applicazione del tasso legale codicistico: XV.2 accertare e dichiarare che al 27/4/2018
(o, in subordine, al 30/4/2018) la non era debitrice di Controparte_3
di alcuna somma per saldo del c/c 1000/14994; XV.3 accertare e dichiarare che, Controparte_1
al 27/4/2018 (o, in subordine, al 30/4/2018), la era Controparte_3
creditrice di per saldo del c/c 1000/14994 di euro 600 mila ovvero di quella diversa Controparte_1
somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di
5 giustizia; XV.4 condannare a pagare alla Controparte_1 Parte_1
la su indicata somma di € 600 mila ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che
[...]
l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, con gli accessori di seguito indicati: a. interessi legali dal 27/4/2018 (o, in subordine, dal 30/4/2018); b. interessi al tasso legale codicistico secondo le previsioni dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal dì della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio (4/5/2018) al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza dell'appellante alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori e, quanto meno, il danno da svalutazione monetaria;
in accoglimento del tredicesimo motivo di appello XVI. annullare la condanna alle spese impartita dalla sentenza di primo grado;
in ogni caso, XVII. condannare Controparte_1
all'integrale refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali ed accessori tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via principale, respingere i motivi di gravame avversari e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 708/2022 resa inter partes dal Tribunale di Torino in data 18.2.2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare accertare che il preteso diritto della di vedersi restituire le CP_4
somme corrisposte alla Banca quanto al mutuo n. 69807760, è integralmente caduto in prescrizione;
quanto agli altri mutui, è caduto in prescrizione per tutte le rate addebitate prima del 4.5.2008; quanto al conto corrente n. 1000/14994, è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente al 4.5.2008, o alla veriore data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria; quanto alle competenze relative alle operazioni di anticipazione, è caduto in prescrizione per le operazioni chiuse prima del 4.5.2008; in via principale respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, per entrambi i gradi di giudizio”.
6 Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione del 27.4.2018, notificato il successivo 4.5.2018, la società convenne Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Torino, allegando di essere stata cliente della banca Controparte_1
dal 1996, anno in cui, il 16 febbraio, aveva acceso il conto corrente di corrispondenza n. 10/8596 e, nell'immediatezza, le era stata concessa una apertura di credito, regolata sul medesimo conto corrente, di £. 10.000.000.
Nel corso del tempo, a seguito di modifiche societarie della banca contraente, il conto aveva subito cambi di numerazione pur permanendo la continuità del medesimo rapporto;
nel corso del tempo, inoltre, il rapporto con l'istituto di credito si era sviluppato con ulteriori aperture di credito (conto anticipi ed alcuni mutui chirografari).
Il 27.4.2018, la correntista, dopo aver inviato alla banca la comunicazione di recesso dal rapporto ed aver chiesto la consegna di documentazione inerente i vari contratti susseguitisi nel tempo, l'aveva convenuta in giudizio e, contestando l'illegittimità di addebiti effettuati fin dalla stipula del contratto di conto corrente, specificando che su quest'ultimo erano di fatto confluiti tutti i vari rapporti intrattenuti da essa società con , aveva concluso chiedendo che il Tribunale di Torino, accertasse che, al CP_1
momento del recesso, il saldo del conto corrente n. 1000/14994 (ultima numerazione assunta dall'originario n. 10/8596, passato attraverso il n. 1000/8596) non era di € 99.874,78 a debito della correntista ma, al contrario, che il saldo era attivo per € 65.000,00 o comunque altro differente importo da accertarsi in corso di giudizio.
Parte attrice, nello specifico, aveva chiarito che tutti i rapporti instaurati con l'istituto di credito (mutui e conto anticipi) erano collegati al conto corrente originario sul quale confluivano le competenze di ciascuno e che la banca aveva applicato tassi ultralegali in assenza di convenzione scritta;
che, il tasso creditore era sempre stato inferiore sia a quello previsto dall'art. 117 TUB sia a quello codicistico;
che gli addebiti per commissioni, genericamente intese, era sempre avvenuto in assenza di convenzione e di pubblicizzazioni di dette condizioni come pure per le spese;
che la banca aveva provveduto ad antergazioni di valute a debito e postergazione di valute a credito in assenza di accordo formale;
che era stata applicata la sola capitalizzazione a debito;
che erano intervenute ed applicate nel corso del tempo variazioni in pejus in assenza di titolo ed in violazione dell'art. 118 TUB;
che i rapporti non andavano esenti dal vizio di usura originaria ed anche in executivis.
7 Quanto ai mutui chirografari, tutti integralmente onorati dalla l'attrice aveva contestato Parte_1
la mancanza di accordo scritto e quindi aveva dedotto la loro nullità chiedendo la ripetizione di tutto quanto versato a titolo di capitale ed interessi, precisando, in subordine, che quand'anche si fosse ritenuta la loro regolarità formale, i contratti avrebbero dovuto essere considerati viziati a causa dell'assenza dell' Pt_3
Costituendosi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'azione Controparte_1
per essere il rapporto ancora in corso al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, aveva eccepito la prescrizione di qualsiasi importo relativo a periodo antecedente il 4.5.2008 e, nel merito, aveva contestato ogni profilo di illegittimità allegando la propria correttezza nell'evoluzione del rapporto non senza richiamare il fatto che, appunto, per l'intera durata la correntista mai aveva denunciato o lamentato inadempienze o altro da parte dell'istituto.
La causa è stata istruita con documenti ed una CTU all'esito della quale il Tribunale di Torino, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'azione (“… il correntista ha “un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e … l'entità del saldo
(parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo” (Cass. 21646/2018).), ha dichiarato la nullità dei mutui per mancanza di forma scritta ed ha comunque dato atto della sussistenza di un obbligo di restituzione sia del capitale sia degli interessi ex art. 2033 e 1284 CC tenendo peraltro conto della eccepita prescrizione che ha ritenuta operante;
ha richiamato, per farle proprie, le argomentazioni tecniche e la metodologia seguita dal CTU ed ha precisato che “… la corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti corrisponde alla prima delle ipotesi prospettate dal consulente, la quale, tenuto conto dei conteggi integrativi, conduce alla determinazione alla data del 30/04/2018 di un saldo a debito della correntista di € 42.762,58 (cons. 04/06/2021 p. 15, con riferimento all'elaborato
E/15, che integra il precedente elaborato E/10)…”.
In questo quadro complessivo il Tribunale ha ritenuto che i trimestri nei quali era emerso il superamento del tasso soglia, a prescindere dalla valutazione circa l'entità di esso, le competenze dovevano comunque essere stornate (“… non solo [di] quelle “connesse a superi “significativi” o superiori allo 0,10”, non sussistendo margini di tolleranza rispetto alla violazione dei parametri di legge
…), come dovevano essere stornati gli addebiti per CMS stante la nullità, per indeterminatezza della base di calcolo, di detta voce.
8 Il Tribunale, infine, ritenuta la soccombenza dell'attrice, l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite liquidandole sulla base della richiesta di ripetizione della somma di € 631.000,00 formulata da Pt_1
[...]
L'appello
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 19.9.2022, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
708/2022, pubblicata il 18.2.2022, non notificata, affidando a dodici motivi le doglianze con l'accoglimento delle quali chiede che la Corte d'Appello, previa correzione di un errore materiale inerente la numerazione del conto corrente e previo rinnovo dell'istruttoria, rigettata l'eccezione di prescrizione (primo motivo), accerti, con determinazione dei saldi ricalcolati e con riferimento ai mutui dichiarati nulli, che ha diritto a ripetere il capitale e gli interessi o, in subordine, a vedersi Parte_1
restituire, integralmente, i soli interessi o, in ulteriore subordine, a vedersi restituire gli interessi al tasso determinato fra la differenza fra il tasso applicato e quello codicistico (secondo motivo).
Con riferimento invece alle contestazioni inerenti il disconoscimento ex artt. 2712 e 2714 CC dei documenti prodotti dalla banca con i numeri 21,22,23,24,25,26,27 e 39, posto che il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione, confermato il disconoscimento e dando atto della mancata produzione degli originali, parte appellante insiste affinchè sia dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente del 16.2.1996 e della contestuale apertura di credito, unitamente alla nullità totale dei conti anticipi nn. 158914 (aperto il 21.10.2003 ed estinto il 5.3.2009) e 596849 (aperto con n. 8059 nel corso del IV trimestre 2009 ed ancora in essere al momento dell'avvio dell'azione) (terzo motivo).
L'appellante declina quindi una ulteriore serie di motivi, tutti, a parte il dodicesimo che è relativo alla regolamentazione delle spese di lite, condizionati al non accoglimento del terzo motivo.
In particolare, con il quarto motivo, chiede che sia accertato che le “schede negoziali” Parte_1
con date 6.6.2017, 8.6.2017, 26.4.2013 e 12.6.2013 (produzione n. 27 della banca) non sono riconducibili alla correntista (“… il sottoscrittore non aveva dichiarato di agire in nome e per conto di essa società e non ne aveva speso il nome, con conseguente assenza della contemplatio domini, eccezione opposta dalla deducente in primo grado, all'udienza del 26/9/2018, e mai rinunciata. Il motivo deduce che, senza esporre le ragioni del proprio convincimento, il Tribunale ha superato la specifica difesa ed ha ascritto questi documenti alla così violando l'art. 1388 cod. civ. e le regole Parte_1
sulla prova per presunzioni …”) e la rideterminazione del saldo non deve tener conto delle condizioni economiche contenute in detti documenti.
9 Con il quinto motivo e sempre condizionatamente al non accoglimento del terzo motivo, parte appellante deduce la nullità ex art. 117, primo e terzo comma, TUB, dei contratti che la banca ha prodotto con i numeri 22,23 e 25 (“… il mezzo ha per oggetto il rilievo, tempestivamente tematizzato in Pa primo grado, della nullità totale dei contratti depositati da sub 22, 23 e 25, perché non sottoscritti dalla banca e per esserne mancata la consegna alla …”) mentre con il sesto motivo Parte_1
(questo condizionato al rigetto oltre che del terzo anche del quinto motivo di gravame), l'appellante chiede l'accertamento del vizio usuraio per tutti i trimestri, con riferimento ai contratti 23.10.2002,
2.1.2003, 20.10.2003 e 17.3.2008 (produzioni della banca, in questo ordine: doc. 39, doc. 22, doc. 39 e doc. 23). Il CTU, ad avviso dell'appellante, avrebbe errato perché ha operato “… considerando gli interessi secondo il loro tasso nominale annuo, altresì evitando l'annualizzazione degli altri oneri…”.
Indica perciò una serie di linee guida per il calcolo dell'usura e richiama a supporto del suo domandare quanto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4738/2022 e chiede che la Corte, accertata l'esistenza di usura originaria ed anche dell'usura in executivis, accerti che il saldo del conto corrente di cui si discute, alla data del 27.4.2018 (ma anche a quella del 30.4.2018), debba essere determinato escludendo le condizioni economiche dei contratti 23.10.2002, 21.3.2003, 20.10.2003 e 17.3.2008 ed in ogni caso escludendo “… tutte le condizioni economiche debordanti in usura applicate nel corso del rapporto …”.
Con il settimo motivo di appello, sempre condizionatamente al non accoglimento del terzo, del quinto e del sesto per le schede nn. 22 e 23, nonché, quanto alle schede di cui alla produzione banca n. 27, anche condizionatamente al rigetto del sesto motivo, parte appellante chiede che sia accertata la nullità della convenzione sugli interessi contenuto nelle schede nn. 22,23,25,27 e 39 per violazione dell'art. 1284 CC posto che i contratti sono monofirma e risultano privi della sottoscrizione della banca.
Con l'ottavo motivo di gravame (condizionatamente all'accoglimento oltre che del terzo motivo, anche per alcune schede, condizionatamente all'accoglimento del sesto e settimo – schede nn. 22 e 23 e atti del 8.6.2017, 6.6.2017, 12.6.2013 e 26.4.2013 – e del quarto motivo per gli ultimi quattro atti, oltre, per il doc. 39, condizionatamente anche all'accoglimento del sesto motivo) contesta la nullità Parte_1
del patto di capitalizzazione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, dell'art. 120 TUB e degli artt. 1283 e 1344 CC.
Lamenta l'appellante che, per il periodo antecedente il 2.1.2003, nessuna capitalizzazione poteva essere applicata in assenza di regolamentazione legittima di essa;
per il periodo successivo alla delibera
10 CICR del 9.2.2000 (“… le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000 non possono trovare applicazione, in quanto, a seguito alla sentenza n. 425/2000 della Corte
Costituzionale, è venuto meno l'art. 25, co. 3, D.Lgs. n. 342/1999, che era il suo fondamento legittimante, per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità e efficacia, sia perché il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 presuppone per il suo operare un patto valido (recte, vivo e vitale) da adeguare, nell'ispecie mancante, sia perché la banca mai comunicò alla 'introduzione di un regime di reciprocità, (iv) sia perché, giusta il sistema delineato Parte_1
dall'art. 7 della Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, la mera comunicazione dell'autoritativa e unilaterale modifica del disciplinare economico (introduzione di un sistema di capitalizzazione paritario organizzato su base trimestrale su conto costantemente a debito per la giammai avrebbe potuto Parte_1
rendere legittima la capitalizzazione trimestrale, non potendosi prescindere dal consenso e dalla specifica approvazione per iscritto della correntista, nell'ispecie mai richiesti e mai intervenuti…”), come pure illegittima deve considerarsi la capitalizzazione successiva al 2.1.2003 (mancherebbe l'effettiva reciprocità ed in ogni caso gli atti che la prevedono sono nulli perché non specificamente approvati per iscritto).
Con ulteriore motivo di gravame, il nono, (sempre condizionatamente al rigetto del terzo e del quarto),
è dedotta la nullità dei patti su CMS e su commissione disponibilità fondi dei contratti 15.6.2012,
26.4.2013, 12.6.2013 e 6.6.2017 (produzioni sub. 27 della banca) in quanto il CTU ha espunto fino al secondo trimestre 2013 la CDF ma gli unici documenti nei quali detta commissione è regolarmente disciplinata sono quelli con data 8.6.2017 e 24.10.2017 (gli altri la prevedono ma indicando solo l'aliquota e non anche la base di calcolo e la periodicità e, inoltre, gli atti con date 15.6.2012, 26.4.2013
12.6.2013 e 6.6.2017 “… sono altresì nulli per violazione dell'art. 117-bis T.u.b….”). Il saldo andrà quindi rideterminato, ad avviso dell'appellante, con esclusione delle commissioni di diponibilità fondi relative ai finanziamenti autoliquidanti per tutta la durata del rapporto.
Con il decimo motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento del tasso massimo Parte_1
dei BOT o, in subordine, del tasso legale laddove superiore al tasso esposto negli estratti conto, da liquidare per le competenze a credito della correntista.
Con l'undicesimo motivo, condizionatamente al non accoglimento del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, è domandata la dichiarazione di inefficacia delle variazioni in pejus intervenute nel corso del
11 rapporto sul presupposto che nessuno degli atti dai quali si pretende trarre giustificazione esplicita un giustificato motivo della variazione proposta.
Con il dodicesimo motivo, l'appellante chiede che si proceda a rideterminazione del saldo finale del conto tenendo in considerazione tutte le doglianze esposte e gli argomenti a sostegno delle medesime.
Con l'ultimo motivo di gravame è posta in discussione la correttezza del regolamento spese di lite sul presupposto che non può essere considerata parte totalmente soccombente. Parte_1
Con comparsa depositata il 9.1.2023, si è costituita nel presente grado ed ha contestato Controparte_1
la fondatezza di tutti i motivi di gravame.
Quanto alla prescrizione, parte appellata non condivide l'interpretazione circa l'applicabilità al rapporto delle regole relative al mandato individuando come dies a quo quello di cessazione del rapporto.
Così procedendo infatti, l'appellante “agirerebbe” le indicazioni che emergono dalla sentenza a sezioni unite della Suprema Corte in argomento (Cass. SS.UU. n. 24418/2010).
Infondata sarebbe inoltre la doglianza in base alla quale si lamenta che il ricalcolo effettuato sia stato eseguito sui saldi storici piuttosto che sui saldi ricalcolati. Intesa richiama a tal proposito la giurisprudenza di merito anche della Corte che non condivide il differente indirizzo della Corte di
Cassazione.
Sulla nullità dei mutui, come sia stata proprio la mutuataria a riconoscere l'esistenza Controparte_5
dei contratti ed il Tribunale, nel rilevare l'assenza della forma scritta, in applicazione della disciplina degli artt. 1282 e 1815 CC ha correttamente rideterminato l'ammontare degli interessi al tasso legale ma ha riconosciuto comunque l'obbligo della mutuataria di restituzione del capitale e degli interessi al nuovo tasso. Né, come afferma l'appellante, ha dichiarato la nullità assoluta di detti contratti.
Con il terzo motivo di appello, lamenta il mancato accoglimento della sua contestazione Parte_1
circa la non conformità, ex artt. 2712 e 2719 CC, delle copie prodotte dalla banca agli originali e, sul presupposto del loro utilizzo in assenza di produzioni e di motivazione sul punto, insiste per la non utilizzabilità di tutti i documenti.
La doglianza, ad avviso dell'appellata, è priva di pregio in quanto se è vero che ha Parte_1
formulato questa eccezione, è altrettanto vero che, come pacificamente richiesto per conferire sostanza giuridica ad essa, la proponente “… non si è data pena di precisare quali sarebbero state le presunte difformità che avrebbero reso inutilizzabili le copie fotostatiche…”.
12 I motivi relativi alla non riferibilità dei documenti di cui alla produzione n. 27 alla la Parte_1
mancanza della sottoscrizione della banca, le lamentele sulla presunta non correttezza delle formule applicate dal CTU per l'accertamento della natura usuraia del rapporto e la contestazione della mancata pattuizione della reciprocità nella capitalizzazione degli interessi sono tutti motivi privi di fondamento giuridico e, alcuni, anche incoerenti con la documentazione versata in atti.
Il decimo motivo contiene, ad avviso dell'appellante, una domanda nuova (la rideterminazione del tasso creditore), domanda che, oltre ad essere infondata è, prima di ogni altra considerazione, anche inammissibile perché tardiva.
Quanto, infine, alla decisione sulle spese di lite, parte appellante evidenzia come la pretesa azionata
(ripetizione di € 631.000,00) risultata del tutto spropositata rispetto agli esiti del giudizio, giustifica la decisione del Tribunale di ritenere l'attrice parte soccombente.
Con ordinanza del 10.6.2025, è stata disposta la rimessione in istruttoria ed ordinato un ulteriore accertamento contabile con la nomina del CTU che, nei termini assegnati ha depositato l'elaborato peritale.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 9.9.2025, assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc, l'appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente l'appellante domanda la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata e relativo all'errata indicazione del numero di conto corrente oggetto di indagine: si dà atto che il numero del conto corrente era originariamente 10/8596 e che, al momento della cessazione del rapporto aveva assunto il seguente numero: 1000/14994.
Nel merito, l'appello non è fondato ad eccezione della doglianza relativa al ricalcolo del saldo al quale riferirsi per la verifica delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista ai fini dell'accertamento della prescrizione decennale eccepita dalla banca.
L'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, orientamento al quale ha di recente aderito anche questa Corte, è chiaro nell'affermare che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o ripristinatoria, è necessario eliminare preventivamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito.
13 E' in tal modo possibile determinare se il saldo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso (o lo sconfino in assenza di esso).
Peraltro, sempre la Suprema Corte, chiarisce che l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate non influisce sulla qualificazione delle rimesse come solutorie, ma incide unicamente sulla possibilità di ottenere la restituzione degli importi coperti da prescrizione (cfr.
Cass. nn. 9141/2020, 3858/2021, 17634/2021,18815/2022 e 12808/2023).
Il Tribunale di Torino, effettivamente, riteneva che si dovesse far riferimento al c.d. saldo banca ed in tal senso aveva incaricato il CTU.
Il rinnovo della consulenza disposto dalla Corte ha consentito di completare il quadro complessivo dei rapporti dedotti in giudizio anche con verifica dell'entità del saldo finale del rapporto secondo il modificato orientamento della Corte.
Per il resto, l'appello non è fondato.
L'appellante, affida a numerosi ed articolati motivi le sue critiche al provvedimento del Tribunale ed in primo luogo, al di là di quanto già chiarito, ritiene che, in applicazione delle regole sul mandato, l'obbligo di restituzione in capo al mandatario sorge(rebbe) solo a conclusione dell'attività gestoria e, quindi, nel caso di specie, con l'estinzione del rapporto di conto corrente.
In altri termini: la prescrizione decorrerebbe da tale ultima data.
La censura non è condivisibile e nel caso in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione è riferibile alla data di notifica dell'atto di citazione: il 4.5.2018.
In generale, il conto corrente bancario è un contratto autonomo, con una disciplina speciale;
ad esso non possono essere applicate, sic et simpliciter, le norme sul mandato, fatta eccezione una eventuale, diversa, previsione, compatibile con la specialità dell'istituto (Cass. 5.12.2011, n. 25943). Circostanze che escludono anche l'invocata applicabilità degli artt. 1193 e 1194 del CC relativamente all'ordine di imputazione delle rimesse.
Si aggiunga che la funzione del conto corrente è quella di consentire la gestione della liquidità del correntista, e non quella ben differente, alla base del mandato, di compiere atti giuridici nell'interesse del mandante (Cass. 30.1.2017, n. 2226).
Ed a fronte di tali principi generali, non vi sono motivi di alcun genere per discostarsi dagli insegnamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 24418/2010, come noto, ha indicato le linee interpretative in materia precisando che, qualora, nel corso di svolgimento del rapporto “... il
14 correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come i n simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere...”.
La distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito è quindi di significativa importanza posto che dalla classificazione di essi dipenderà la decorrenza della prescrizione decennale.
Non è condivisibile l'ulteriore corollario del primo motivo di gravame in base al quale, parrebbe di capire, qualora alcuni assegni su piazza fossero stati accreditati il medesimo giorno di versamento, si sarebbe modificato il saldo e sarebbero stati esclusi “i paventati effetti solutori”.
E' necessario evidenziare che la critica contenuta nel primo motivo di appello è rivolta all'operato del
CTU del primo grado, mentre non si colgono riferimenti analoghi a quanto elaborato dal CTU del presente grado.
A prescindere da ciò, la censura è priva di fondamento perché il primo CTU ha correttamente operato individuando le rimesse in base alla disponibilità. La pretesa dell'appellante di addossare ad un CP_1
onere probatorio quale conseguenza di una presunta eccezione non ha pregio.
La banca ha rivendicato la coerenza delle sue azioni rispetto alle convenzioni esistenti e non è in atti prova idonea a supportare quanto allegato da circa il versamento di assegni “tratti e negoziati Pt_1
da ”. Controparte_1
Con il secondo motivo contesta la violazione di norme processuali e sostanziali per avere, il Pt_1
primo giudice, dichiarato la nullità dei contratti di mutuo e, però, aver rideterminato il saldo del c/c addebitando il capitale e gli interessi al tasso legale, mentre avrebbe dovuto radiare gli addebiti sia per capitale che per interessi o, al più ricomprendere nel saldo il solo capitale.
15 Va detto che la declaratoria di nullità del Tribunale è riferita alla violazione delle norme di cui all'art. 117 TUB quale conseguenza della mancata produzione dei contratti scritti, con applicazione delle norme di cui agli artt. 2033 e 1284 CC.
Parte appellante, ha, essa stessa, allegato di aver stipulato i mutui chirografari ed anche che i medesimi hanno avuto regolare ammortamento, non negando quindi l'esistenza e la esecuzione integrale dei rapporti.
La nullità dunque, che sussiste, stante la violazione delle prescrizioni in materia di forma, non può travolgere integralmente il contratto che, come si ribadisce, risulta, pacificamente, regolarmente, eseguito dalle parti. E' dunque corretta la decisione del tribunale di dichiararne la nullità per difetto di forma ma, al contempo non escludere dal ricalcolo del saldo del c/c cui i mutui erano stati appoggiati, le somme relative al capitale ed agli interessi al tasso legale.
Nel terzo motivo di appello è esposta la critica alla sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la validità delle copie di documenti prodotte dalla banca;
e ciò in assenza di motivazione alcuna da parte del Pa Tribunale, nonostante non abbia provveduto alla produzione degli originali.
Osserva la Corte come il disconoscimento di copie rispetto ai loro originali, oltre che tempestivo (e quello effettuato da lo è stato), deve necessariamente essere anche specifico, cioè deve Pt_1
essere supportato da allegazioni dalle quali trarre elementi utili a conferire sostanza alla denunciata difformità della copia rispetto all'originale (ex multis: Cass. nn.16557/2019 e 12794/2021). L'appellante non ha mai indicato elementi utili a consentire una effettiva verifica della difformità dagli originali delle copie disconosciute.
Infondato è anche il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante insiste affinchè siano escluse dall'esame istruttorio alcune schede negoziali per il fatto che il sottoscrittore dei documenti non avrebbe dichiarato di agire in nome e per conto della società.
Ritiene la Corte che, a prescindere dal fatto che non è affatto chiaro che cosa avrebbe dovuto esplicitare il legale rappresentante della al momento della sottoscrizione, si rileva come tutti i singoli Pt_1
documenti in contestazione (schede negoziali dell'8.6.2017, del 6.6.2017, del 12.6.2013 e del 26.4.2013, come pure le schede del 2410.2017 e del 15.6.2012) recano apposite sottoscrizioni ed anche il timbro della correntista.
Il motivo è quindi palesemente infondato.
16 Non può trovare accoglimento la doglianza di cui al quinto ed al settimo motivo di gravame;
doglianze Pa inerenti l'eccepita nullità di alcuni documenti che sarebbero monofirma (manca la sottoscrizione di )
e non sarebbero mai stati consegnati alla Pt_1
Né la mancanza di sottoscrizione della banca e neppure la mancata consegna della copia integrano alcuna fattispecie di nullità. Quanto alla prima ipotesi, la Suprema Corte (ex multis: Cass. n. 9196 /2021)
è nuovamente intervenuta a chiarire che l'omessa sottoscrizione del documento (da parte della banca) non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, a condizione che l'accettazione da parte della banca contraente sia manifestata sulla base di fatti concludenti, ben presenti nel caso in esame.
Quanto alla seconda ipotesi, con l'ordinanza n. 18230/2024 sempre la Suprema Corte ha confermato il principio più volte enunciato ed ha anche chiarito che l'arresto delle SS.UU. (sentenza n. 989/2018), sul punto oggetto di discussione, deve essere inteso nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma infatti contempla uno specifico obbligo dell'istituto bancario che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Gli argomenti che strutturano il sesto motivo (ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia il tribunale avrebbe dovuto valorizzare sia il tasso effettivo annuale, ossia il costo effettivamente sopportato dalla correntista sia l'annualizzazione degli altri oneri) non sono condivisibili.
Le verifiche in punto usura devono essere eseguite seguendo i criteri stabiliti oltre che dalla L. 108/1996, anche dalle Istruzioni della Banca d'Italia e secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un.16303/2018, come correttamente ha operato il CTU.
Con ulteriore motivo di appello (l'ottavo), contesta la decisione del primo giudice laddove Parte_1
non ha ritenuta la “nullità/inefficacia” del patto di capitalizzazione e non ha, di conseguenza, escluso qualsiasi forma di capitalizzazione per l'intera durata del rapporto. Richiama fra l'altro una sentenza di questa Corte per avvalorare la sua conclusione.
La censura non è fondata.
Esclusa, per i motivi già in precedenza esposti, che possa considerarsi nulla la scheda negoziale doc. 23, contratto 17.3.2008, si osserva come in essa siano contenute le condizioni contrattuali ed in particolare l'indicazione del tasso creditore (sui saldi : 1,76% e tasso effettivo annuo: 1,77165%), oltre alla pari periodicità di liquidazione delle competenze.
17 Ciò comporta l'esclusione delle criticità di cui si duole parte appellante posto che il tasso effettivo è indicato e, proprio per tale motivo, rappresenta una fattispecie diversa da quella regolata nella sentenza n. 745/2025 di questa Corte. In detto provvedimento infatti si rilevava la presenza di un tasso di interesse effettivo coincidente a quello nominale, ipotesi che, effettivamente, rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi.
Il nono motivo di appello contiene la critica alla parte della sentenza che ha ritenuto valide le pattuizioni della commissione disponibilità fondi per i finanziamenti autoliquidanti (per l'intero periodo) e non ha riconosciuto che la sola pattuizione valida, per il resto, era quella dell'8.6.2017.
La doglianza non ha pregio essendo presente la relativa pattuizione ed avendone anche il CTU tenuto conto nell'elaborazione dei conteggi.
Privi di fondamento anche i motivi decimo ed undicesimo, il primo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento di interessi attivi su saldi creditori ricalcolati: si rileva come non si è addivenuti al ricalcolo di saldi a credito della correntista;
il secondo che, lamentando la violazione dell'art. 118 TUB, contesta la validità dei documenti nn. 22,23 e 27 per non avere la banca neppure prospettato il
“giustificato motivo” che dovrebbe supportare la variazione delle condizioni economiche del rapporto.
Intanto deve rilevarsi che la possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche è convenzionalmente previsto. In un quadro nel quale, non è in contestazione l'invio delle singole comunicazioni (che sono state quindi accettate dalla correntista) la genericità della doglianza non ne consente neppure lo scrutinio.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia erroneamente dichiarato che il conto era ancora aperto al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e chiarisce di avere interesse alla pronuncia nell'ipotesi di accoglimento della sua domanda, circostanza che, tuttavia, non ricorre.
Sotto altro profilo, il dodicesimo motivo di appello contiene anche la censura al capo della sentenza che ha condannato al pagamento integrale delle spese di lite, nonostante il parziale Parte_1
accoglimento delle sue domande: la declaratoria di nullità dei mutui ed il rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla banca.
La doglianza è fondata e le spese del giudizio, stante l'esito complessivo di esso possono essere parzialmente compensate in misura pari 1/10, ponendo la restante parte a carico dell'appellante.
18 Conclusivamente, il saldo del conto corrente n. 1000/14994 alla data di cessazione del rapporto, rielaborato come da quesito sottoposto al CTU e con espresso richiamo, data la natura degli accertamenti eseguiti, anche agli argomenti ed alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, deve essere accertato con riferimento al prospetto ultimo esposto, alla pag. 32 della relazione di CTU svolta nel presente grado.
Spese processuali
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le spese, nell'intero, si liquidano come segue: per il primo grado: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado €
14.103,00; per il secondo grado: € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, €
4.326,00 per la fase istruttoria, € 5.103,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 14.317,00; oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso delle spese documentate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società “ avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Controparte_3
708/2022 pubblicata il 18.2.2022 nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante, ogni contraria istanza disattesa,
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 708/2022 del Tribunale di Torino;
- dichiara che il conto corrente n. 1000/14994 presso alla data di cessazione del Controparte_1
rapporto aveva un saldo a debito della correntista di € 66.515,85;
- compensa per 1/10 le spese del giudizio e condanna parte appellante al pagamento a favore di parte appellata della somma di € 12.692,70 per il primo grado e di € 12.885,30 per il grado di appello;
- pone a carico di le spese di CTU del primo e del secondo grado. Controparte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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