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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5286/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5286/2023
Oggi 19 Dicembre 2024, tramite note scritte ex art. 127ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per e , l'avv. PAPALIA DANIELA e l'avv. ARNAU CP_1 Controparte_2
LEONARDO per Controparte_3
, nessuno;
[...] per l'avv. BRUSEGAN ROBERTA e l'avv. CHIAIA Controparte_4
GIUSEPPE ROBERTO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5286/2023 promossa da:
(C.F. CP_1 P.IVA_1
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAPALIA DANIELA e dell'avv. ARNAU LEONARDO
RICORRENTI contro
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
contumace
e contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. BRUSEGAN ROBERTA e dell'avv. CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 12.4.2023, e il sig. in CP_1 Controparte_2
proprio e quale suo legale rappresentante, spiegavano opposizione avverso due ordinanze ingiunzione,
pagina 2 di 12 n. 97 e n. 98 del 2/3/2023, del Servizio Ambiente della Città Metropolitana di ZI, notificate a mezzo posta il 14.3.2023, con le quali si ingiungeva a ed a quale Controparte_2 CP_1
obbligata in solido, il pagamento, nei termini di legge, rispettivamente, di €. 28.812,00 ed €.
172.800,00, a titolo di sanzioni di cui all'art. 258, c. 4, D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), oltre €.
292,91 a titolo di spese di procedimento e di notifica, per accertata violazione dell'art. 193 del medesimo D.lgs. 152/2006.
Le ordinanze in questione scaturivano dai verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 64/19/SA e n. 66/19/SA emessi dall'
[...]
in data 2.12.2019: in occasione di alcuni controlli Controparte_3 effettuati sull'attività che svolgeva, in qualità di aggiudicataria dell'appalto indetto da CP_1
avente ad oggetto il sevizio di manutenzione della rete gas e pronto intervento nei Controparte_5 territori delle Unità tecniche di e Mestre e dell'unità tecnica del Polo FR ZI FR. CP_4
Tali controlli miravano a verificare la corretta gestione dei rifiuti, da parte della società in CP_1
vari cantieri e nel sito di deposito ubicato in Oriago di Mira, Via Brianza, di proprietà di
[...]
condotto in locazione dalla prima. Controparte_6
In esito a tali controlli, si accertava il trasporto di rifiuti, costituiti da terra, rocce da scavo e miscele bituminose effettuato senza l'accompagnamento del previsto formulario di identificazione, in violazione dell'art. 193 del d.lgs. 152/2006. Tale verifica ha avuto ad oggetto due distinte tranches di rifiuti trasportati da nel sito di via Brianza di Mira: CP_1
1) n. 108 trasporti di rifiuti effettuati dal 15/7/2019 al 13/9/2019;
2) n. 18 trasporti di rifiuti effettuati dal 16/9/2019 al 15/10/2019.
Gli opponenti chiedevano - previa sospensione della loro efficacia esecutiva - l'annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 193 e dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Insussistenza dell'obbligo di utilizzo dei FIR – formulari di identificazione dei rifiuti;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 681 del 1989, nonché dell'art. 54 c.p.
Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa;
errore sulla liceità della condotta. Errore scusabile;
3. in subordine, in ipotesi di rigetto dei menzionati motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 258
Codice dell'Ambiente, con richiesta di riduzione della misura della sanzione, con applicazione della c.d. lex mitior sopravvenuta e dell'art. 1 della l. n. 689 del 1981;
pagina 3 di 12 4. in ulteriore subordine, riconoscimento del concorso formale delle violazioni contestate, lamentando la violazione dell'art. 8 della l. 689/1989.
Segnatamente, con il primo motivo, i ricorrenti asserivano che l'Ente accertatore avesse erroneamente applicato al trasporto di rifiuti, oggetto delle verifiche da parte di la CP_3 normativa rappresentata dall'art. 193 del codice dell'ambiente, sul presupposto che il materiale tolto d'opera prelevato dal luogo di produzione materiale (coincidente con il sito ove la società eseguiva gli interventi di manutenzione della rete infrastrutturale) fosse da qualificarsi ab origine come rifiuto e, dunque, ricadente nell'obbligo di trasporto con formulario di identificazione dei rifiuti. CP_1
invece, aveva eseguito i trasporti contestasti dal cantiere sino al sito ubicato in Via Brianza di Mira, servendosi dei D.D.T. – documenti di trasporto – ritenendo di doversi applicare al caso di specie l'art. 230 Codice dell'Ambiente, il quale, operando una fictio iuris in merito al luogo di produzione dei rifiuti, lo farebbe coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura ovvero con il luogo di concentramento, dove il tolto d'opera viene trasportato ai fini della successiva valutazione tecnica.
Per tale ragione, il trasporto avente ad oggetto materiale non qualificabile tecnicamente come rifiuto, non avrebbe dovuto esse accompagnato dal formulario.
Con il secondo motivo e con il terzo, i ricorrenti invocavano le esimenti dell'errore scusabile sul fatto, oltre che dello stato di necessità, attribuendo la scelta della società di utilizzare i D.D.T., invece dei F.I.R., a specifiche istruzioni impartite dalla stazione appaltante, istruzioni all'osservanza delle quali, a loro dire, avrebbe subordinato la permanenza del rapporto di appalto Controparte_5 in essere. Pertanto, il timore di perdere una importante commessa, unitamente all'affidamento sulla liceità dell'operato, avrebbe indotto a ritenere incolpevolmente che il trasporto del tolto CP_1
d'opera senza utilizzo del FIR fosse da ritenersi del tutto lecito.
I ricorrenti concludevano, quindi, come segue:
“la società e il sig. come sopra rappresentati e difesi, chiedono CP_1 Controparte_2 all'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso in opposizione:
1) di sospendere, in via preliminare, all'udienza che verrà all'uopo fissata, l'efficacia esecutiva delle ordinanze della n. 2023/98 e n. 2023/97 del 2 marzo 2023 in questa Controparte_4
sede impugnate;
2) di annullare gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati e testé richiamati, siccome illegittimi;
3) in subordine, ove, in accoglimento dei motivi spiegati sub § 4 e ss. non si ritenesse di annullare integralmente gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati, di modificare, ai sensi dell'art. 6, co. 12,
pagina 4 di 12 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ordinanza ingiunzione impugnata, rideterminandone in riduzione
l'ammontare;
4) di condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
alla refusione delle spese processuali, nonché del contributo unificato, che si dichiara dovuto, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 nella misura di 759,00 Euro, in ragione del valore complessivo delle sanzioni, ammontante a 201.600 euro.”
rimaneva contumace. CP_3
Si costituiva, invece, la , con memoria difensiva, nella quale Controparte_4 osservava che, secondo l'interpretazione data da parte ricorrente, i trasporti effettuati da , che CP_1 appunto ricadono nella fattispecie di cui all'art. 230 cit., non necessitavano del FIR (formulario d'identificazione rifiuto), in virtù della deroga prevista dal comma 1, ma potevano viaggiare solo con
DDT (documento di trasporto), in quanto stoccati temporaneamente presso il deposito preso in locazione, in via Brianza ad Oriago di Mira. La resistente rilevava, però, che, fino al 13.10.2019, detto deposito di via Brianza non era sede di cantiere e non figurava nemmeno come sede locale della società.
Fino a quel momento infatti, la sede locale VE/1 in provincia di risultava in via Ghebba 65/E, CP_4
mentre soltanto in data 14.10.2019 la società ha aperto una unità locale in Via Brianza a CP_1
Oriago denominata VE/2, come sarebbe stato attestato dalle visure camerali agli atti dell'accertamento, prodotte per estratto (doc. 14).
Evidenziava, inoltre, che, come risulterebbe dal suoaccertamento fidefacente (docc. 02 e 03 depositati), nel sito di via Brianza non era stata operata alcuna “valutazione tecnica” mirata ad un successivo riutilizzo, bensì le sole analisi chimiche finalizzate al conferimento ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.
Sul punto controverso, peraltro, gli ispettori di avrebbero sentito a sommarie informazioni CP_3
l'ing. , responsabile del Polo ZI FR di , il quale, in data Testimone_1 Controparte_5
24.10.2019 (doc. 15), avrebbe testualmente dichiarato che: “La gestione dei materiali di risulta dalle operazioni ed interventi sulla rete di distribuzione del gas è affidata alle ditte appaltatrici. I suddetti materiali sono da considerarsi rifiuti sin dall'origine poiché non ne è prevista la verifica tecnica, né il loro successivo riutilizzo”.
Pertanto, il materiale tolto d'opera dai cantieri della era da ritenersi rifiuto sin dall'origine. CP_1
Il fatto che la ricorrente non effettuasse le procedure correttamente, si evincerebbe, altresì, dal Verbale di accertamenti urgenti sui luoghi, effettuato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con in CP_3
data 15.10.2019 (doc. 16), nel quale sarebbe stata evidenziata la precarietà del sito, sia in termini di pagina 5 di 12 sicurezza delle matrici ambientali (mancanza di pavimentazione, mancanza di reti di collettamento delle acque meteoriche, e così via), sia in termini di accumulo/stoccaggio non autorizzato di rifiuti di varia natura, pericolosi e non pericolosi, tutti ammassati e mescolati assieme in diversi cumuli, con ciò dimostrando una gestione del sito molto approssimativa.
La resistente, precisava, in aggiunta, che l'esimente invocata, della buona fede ex art. 3 della legge
689/1981, intesa come errore sulla liceità del fatto, assumerebbe rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (in tal senso Cass. 6.12.1996, n. 10893;
Cass. 23.12.1997, n. 13011; Cass. 6.05.1998, n. 4549; Cass. 25.01.1999, n. 657; Cass. 5.06.2001, n.
7605; Cass. 15.06.2004 n. 11253; Cass. 28.04.2006 n. 9862; Cass. 12.05.2006 n. 11012). Circostanza esclusa, nel caso di specie, dagli elementi soprariportati.
Circa la richiesta di applicazione della lex mitior, la resistente instava per il rigetto, in quanto non sarebbe possibile l'applicazione retroattiva della norma più favorevole, introdotta con il D.Lgs. n.
116/2020. Infatti, in assenza di una apposita disciplina transitoria, in questa materia non si applicherebbero retroattivamente le sanzioni più favorevoli per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo. Tale orientamento sarebbe stato espresso dalla più recente Giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione ad un caso avente ad oggetto numerosi trasporti di rifiuti con formulari incompleti (Cassazione civile sez. II, 14/04/2022, n. 12208). Anche la
Corte costituzionale, con sentenza n. 193/2016, peraltro, avrebbe giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge 689/1981, per contrasto con l'art. 3 Cost. e l'art. 117
Cost., comma 1, anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, così confermando che, a fronte di un illecito amministrativo che non abbia (come quello in esame) natura sostanzialmente penale, non è invocabile il principio del favor rei e, tramite esso, l'applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole.
Dovrebbe, infine, escludersi che la pluralità di trasporti senza formulario possa integrare un'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi di cui all'art. 8 citato, sussistente nella diversa ipotesi in cui con una sola azione od omissione il trasgressore realizzi più violazioni della medesima o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Nel caso in esame, infatti, si sarebbe di fronte a un tipico caso di concorso materiale, considerato che siano stati eseguiti diversi trasporti in giorni diversi e ben distinti tra loro. Ed anche i trasporti eseguiti nella stessa giornata sarebbero stati trasporti pagina 6 di 12 materialmente diversi tra loro, in orari diversi. L'applicabilità dell'art. 8 presupporrebbe, invece, che l'azione od omissione sia unica, circostanza da escludere nel caso in esame.
Anche la più recente giurisprudenza (Cassazione civile sez. II, 14/04/2022, n. 12208), avrebbe ripetutamente affermato che : “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 8, il quale richiede
l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (Cass. n. 26434/2014; Cass.
n. 10890/2018)”.
La resistente concludeva, quindi, come segue: Controparte_4
“In via preliminare : rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate, in quanto infondata.
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, e per l'effetto confermare la legittimità delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
In subordine : rigettare la richiesta di riduzione della sanzione, in quanto infondata.
In ogni caso : compensi professionali rifusi, comprensivi di oneri riflessi.”.
In seguito alla prima udienza, il G.I. dichiarava la contumacia di e rigettava CP_3
l'istanza di sospensiva delle ordinanze impugnate, rinviando per discussione all'odierna udienza del
19.12.2024, trattata in modalità cartolare, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive. Nella ripsettive memoria conclusiva, parte resistente Controparte_4
dichiarava di prendere atto della modifica dell'art. 258, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, operata con il
D.L. 145/2023, convertito in Legge 191/2023, che avrebbe applicato il regime del cumulo giuridico, anche in via retroattiva, per tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs.
116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. Si rimetteva, quindi, al
Giudicante ogni valutazione in merito a tale modifica e, tutto ciò premesso, ribadiva la richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, e per l'effetto confermare la legittimità delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
pagina 7 di 12 In subordine : ci si rimette al giudicante sulla riquantificazione della sanzione, in relazione alla modifica normativa intervenuta con il D.L. 145/2023, convertito in Legge 191/2023.
In ogni caso : compensi professionali rifusi, comprensivi di oneri riflessi”.
Nelle successive note sostitutive d'udienza, le parti concludevano come in atti.
***
Trattenuta la causa in decisione, risulta pacifico che le sanzioni irrogate derivino dalla contestazione, da parte di , che i trasporti dei rifiuti fatti oggetto di controllo violassero l'art. 193 del Codice CP_3 dell'ambiente, poiché non accompagnati dal previsto Formulario (FIR), bensì dal semplice documento di trasporto (DDT). Da ciò, la contestazione, con il primo verbale (n. 66/19/SA), di n. 18 CP_3
trasporti di rifiuti rappresentati da terre e rocce da scavo e da miscele bituminose, identificate rispettivamente con i codici CER 170504 e CER 170302, e, con il secondo verbale (n. CP_3
64/19/SA), di n. 108 trasporti rifiuti, identificati nella medesima maniera.
Pertanto, determinava la sanzione in € 3.100,00, per ciascun trasporto ritenuto illecito. Il CP_3
procedimento amministrativo trovava la sua conclusione con le ordinanze ingiunzione oggetto della odierna impugnazione, con le quali la , in accoglimento dei rilievi degli Controparte_4
odierni ricorrenti in merito alla misura delle sanzioni, le rettificava, riconoscendo il minimo edittale della sanzione, ridotta alla somma di € 1.600,00, per ciascun trasporto ritenuto illecito.
Quanto al primo motivo di impugnazione, esso non può trovare accoglimento: il giudizio relativo alla legittimità delle ordinanze impugnate si concentra sull'apprezzamento, di natura squisitamente giuridica, relativo alla natura del materiale prelevato dai singoli cantieri, ove la società interveniva per le opere di manutenzione della rete gas, e trasportato per essere concentrato nel sito di
Oriago. Ciò presuppone la valutazione circa la riconducibilità della fattispecie concreta all'eccezione contemplata dall'art. 230 Cod. Amb. e, quindi, richiede di esaminare la natura del sito di Via Brianza, prendendo le mosse dalla qualificazione giuridica datane dalle norme del codice dell'ambiente. Tale passaggio logico è, infatti, dirimente rispetto al quesito sulla natura o meno di rifiuto ab origine del materiale prelavato dai cantieri da CP_1
Va osservato che l'art. 230 contempla una deroga alla regola della inamovibilità del deposito temporaneo, così come definito dall'art. 183 c. 1 lett. bb) D. lgs. 152/2006, vigente ratione temporis quale “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, rispetto al luogo di produzione del rifiuto. Tale deroga può operare in quanto riguardi: a) “le manutenzioni delle infrastrutture a rete e degli impianti per l'erogazione delle forniture e servizi di
pagina 8 di 12 interesse pubblico” eseguite dallo stesso gestore della rete o da terzi incaricati;
b) unicamente l'attività necessaria per consentire “la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.
Si vedano alcune pronunce della Corte Cassazione penale sulla necessità di tali condizioni: sentenze n.
33866/2007; n. 9856/2009; n.28350/2013; n. 20410/2018.
Nel sito di Via Brianza, invece, seocdno le risultante dei verbali di accertamento prodotti, integranti piena prova fino a querela di falso, i materiali venivano trattenuti per il tempo necessario alla loro caratterizzazione prodromica all'avvio all'idoneo smaltimento, con ciò presupponendo proprio che essi fossero considerati e trattati ab origine come rifiuti.
Nessuna attività rientrante nella nozione di “valutazione tecnica” del tolto d'opera è stata mai posta in essere, come evidenziano le attività istruttorie che hanno portato alla emanazione delle ordinanze ingiunzione impugnate.
Trattasi di un esame volto a verificare la natura di rifiuto o meno del materiale di risulta, in vista della successiva eventuale riutilizzazione dello stesso. Attività distinta costituisce, invece, la
“caratterizzazione” della materia, già considerata ex se rifiuto, finalizzata ad analizzarla da un punto di vista chimico per indirizzarla nella corretta filiera di recupero o smaltimento di rifiuti.
Appare evidente, dunque, che tale diversa attività si svolgeva nel sito di Oriago:si vedano i docc. nn.
8.1- 8.4 prodotti dagli stessi ricorrenti, dai quali emerge che la società in seguito Controparte_7 all'analisi del materiale, ne effettuava una caratterizzazione, indicandone la natura di rifiuto speciale, pericoloso o meno, dandosi per assodato che esso fosse, già in partenza, un rifiuto.
L'assunto, peraltro, veniva anche confermato dall'ing. , responsabile del Polo ZI FR di Tes_1
Italgas Reti spa, il quale, sentito a sommarie informazioni in merito in data 24.10.2019, ha confermato che i materiali di risulta fossero rifiuti sin da principio e non ne fosse prevista alcuna valutazione tecnica.
Riguardo alla argomentazione degli opponenti, in merito all'ambiguità e ai dubbi interpretativi della normativa vigente ratione temporis rispetto alla fattispecie della obbligatorietà o meno del FIR, quando il luogo di produzione effettiva del rifiuto non coincidesse con quello di produzione giuridica
(art. 230 cod. ambiente), si osserva che, da una parte, il successivo intervento di cui al d.lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 193 Cod. con aggiunta del comma 20, è stato senza dubbio CP_8
chiarificatore, ma tale aspetto non tocca le sorti del presente giudizio, in quanto è stato inequivocabilmente accertato che, nel sito di Via Brianza, non operava alcuna valutazione CP_1
pagina 9 di 12 tecnica del tolto d'opera, bensì delle mere analisi chimiche del materiale da reputarsi ab origine già un rifiuto.
Altra ragione per cui il rilievo circa l'applicabilità della esenzione prevista dall'art 230 cod Amb. non può essere accolto riguarda l'area utilizzata da per il deposito del materiale prelavato dai cantieri CP_1 stradali. E' documentalmente dimostrato che il sito di Via Brianza, sino al 13.10.2019, non fosse sede di cantiere nè figurasse, all'epoca dei fatti, come sede locale della società (doc n. 14 parte resistente), la quale risultava essere, invece, quella di Via Ghebba (VE). Solo in seguito, il sito di Mira è diventato sede locale della CP_1
Con il secondo motivo di impugnazione, concernente l'asserito errore scusabile sulla liceità del fatto, con conseguente esclusione della responsabilità ex artt. 3 e 4 l. 681/1989, va osservato che, nel caso in questione, non può invocarsi a vantaggio degli opponenti l'esimente della buona fede, la quale, per costante Giurisprudenza, non opera laddove l'errore sia evitabile e non scusabile.
Le indicazioni eventualmente date in merito dall'appaltante erano palesemente Controparte_5
erronee: l'onere di operare secondo la legge ricedeva su quale soggetto responsabile del CP_1 trasporto dei materiali tolto d'opera, come, infatti, essa stessa ha di mostrato di avere fatto in un primo tempo, utilizzando i FIR, solo poi sostituiti dai DDT (cfr. pag 27 lett f) del ricorso introduttivo). Non è provato né specificatamente allegato in atti, d'altronde, che tale condotta potesse comportare la risoluzione del contratto di appalto in essere tra e . CP_1 Controparte_5
L'errore sulla liceità del fatto, d'altro canto, può essere invocato dall'agente solo in ipotesi di convincimento della liceità del suo operato, purché l'errore sia incolpevole ed inevitabile, ossia determinato da un elemento positivo, estraneo alla sua condotta e non altrimenti superabile utilizzando l'ordinaria diligenza o prudenza (C.Cass. sent. n. 11012/2006). La mera incertezza sull'interpretazione normativa, invece, non può essere invocata a tale titolo. Si veda in proposito Corte appello sez. I -
Palermo, 20/01/2023, n. 115, “In materia di sanzioni amministrative ed in relazione alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, l'errore sulla illiceità del fatto deve trovare causa in un fatto scusabile (così da essere incolpevole), situazione questa che può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma. Sicuramente il fatto scusabile non può essere identificato nella mera incertezza del dettato normativo, derivante da una errata soggettiva percezione dello stesso, considerato che questa è una condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A”.
Parimenti, va esclusa l'esimente dello stato di necessità di cui all'art 4 L. 689/1981: secondo i ricorrenti, le prescrizioni di sarebbero state vincolanti e, non seguendole, sarebbe CP_5 CP_1
pagina 10 di 12 andata incontro al rischio della revoca della “qualificazione interna”, necessaria alla partecipazione alle future gare di appalto bandite da Al di là della carenza di prova in merito al paventato CP_5 pericolo invocato, si osserva che l'esimente dello stato di necessità non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il danno grave alla persona di cui all'art 54 c.p., per costante dottrina e giurisprudenza, si concreta solo a fronte di minaccia dei soli beni morali e materiali che costituiscono l'essenza dell'esser umano, quali la vita, l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale, il nome, l'onore, escludendosi, a parere di questo Giudicante, che tale fattispecie possa estendersi alla persona giuridica
(Cass. 222/1993; Cass. III, n. 10772/1981; Cass. 23949/2015).
Si ritiene, invece, di accogliere l'ultimo motivo di impugnazione, sulla scorta anche del rilievo, sollevato dalla stessa resistente , nelle note conclusive del 10.12.2024, e Controparte_4
di doversi applicare alle sanzioni irrogate il regime del cumulo giuridico, con rideterminazione del quantum.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 258 Cod. Amb ., norma speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 8
L. 689/1981, e che quindi trova applicazione, “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.
La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.”
Ai sensi del successivo c.
9-bis, introdotto dall'art. articolo 8-quater, comma 1, del D.L. 18 ottobre
2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, “Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, trattandosi di violazioni commesse nel corso del 2019, va applicato tale regime speciale.
Va ravvisata, quindi, da parte di la violazione della medesima norma di legge, l'art. 193 Cod. CP_1
Ambiente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno, avendo riguardo ai soli trasporti eseguiti dal medesimo cantiere, anche in giornate diverse, come emerge dall'elenco allegato ai verbali di contestazione . Si ritiene, quindi, di dover rideterminare la sanzione, ai sensi dell'art. 6 c. 12 CP_3 del D.lgs. 150/2011, in ragione dell'importo del minimo edittale di € 1.600,00, di cui all'art. 258 c. 4
Cod. Amb., come applicato dalla stessa autorità amministrativa, aumentato sino al doppio, pari ad euro
3.200,00, da moltiplicarsi per il numero (16) delle località in cui si trovavano i distinti cantieri, richiamati in entrambi i verbali, a vantaggio dei quali sono state svolte le attività di trasporto prive dei pagina 11 di 12 FIR, anche se in giornate diverse, dovendosi reputare che si sia trattato comunque dell'esecuzione del medesimo intervento manutentivo, in relazione a ciascuno di detti cantieri.
Pertanto, si ridetermina complessivamente la sanzione in €. 51.200,00.
In conclusione, deve ritenersi che l'opposizione promossa da e da CP_1 CP_2
contro la e contro , avverso le ordinanze ingiunzione n.
[...] Controparte_9 CP_3
97 e 98/2023 vada parzialmente accolta, in ragione delle sopravvenute modifiche normative, e vada di conseguenza rideterminata la sanzione irrogata, nella misura complessiva testé indicata.
Le spese di lite rimangono a carico di parte ricorrente, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore sino ad euro 52.000,00 (senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre), dato che l'accoglimento parziale del ricorso è stato determinato esclusivamente dalla modifica normativa intervenuta, circa la cui applicazione è stata la stessa resistente a prestare acquiescenza.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso, revoca entrambe le ordinanze ingiunzione opposte, n. 97 e n. 98 del 2/3/2023, del Servizio Ambiente della , e condanna i Controparte_4
ricorrenti, in solido, a pagare alla resistente la sanzione Controparte_4
complessivamente rideterminata in euro 51.200,00, oltre €. 292,91 a titolo di spese di procedimento e di notifica ed oltre interessi legali dalla notifica delle ingiunzioni al saldo;
2) Condanna altresì i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte resistente Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
3) compensa le spese di lite tra i ricorrenti e la resistente contumace CP_3
Sentenza resa ex articoli 127ter e 429 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5286/2023
Oggi 19 Dicembre 2024, tramite note scritte ex art. 127ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per e , l'avv. PAPALIA DANIELA e l'avv. ARNAU CP_1 Controparte_2
LEONARDO per Controparte_3
, nessuno;
[...] per l'avv. BRUSEGAN ROBERTA e l'avv. CHIAIA Controparte_4
GIUSEPPE ROBERTO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127ter e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5286/2023 promossa da:
(C.F. CP_1 P.IVA_1
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAPALIA DANIELA e dell'avv. ARNAU LEONARDO
RICORRENTI contro
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
contumace
e contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. BRUSEGAN ROBERTA e dell'avv. CHIAIA GIUSEPPE ROBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 12.4.2023, e il sig. in CP_1 Controparte_2
proprio e quale suo legale rappresentante, spiegavano opposizione avverso due ordinanze ingiunzione,
pagina 2 di 12 n. 97 e n. 98 del 2/3/2023, del Servizio Ambiente della Città Metropolitana di ZI, notificate a mezzo posta il 14.3.2023, con le quali si ingiungeva a ed a quale Controparte_2 CP_1
obbligata in solido, il pagamento, nei termini di legge, rispettivamente, di €. 28.812,00 ed €.
172.800,00, a titolo di sanzioni di cui all'art. 258, c. 4, D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), oltre €.
292,91 a titolo di spese di procedimento e di notifica, per accertata violazione dell'art. 193 del medesimo D.lgs. 152/2006.
Le ordinanze in questione scaturivano dai verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 64/19/SA e n. 66/19/SA emessi dall'
[...]
in data 2.12.2019: in occasione di alcuni controlli Controparte_3 effettuati sull'attività che svolgeva, in qualità di aggiudicataria dell'appalto indetto da CP_1
avente ad oggetto il sevizio di manutenzione della rete gas e pronto intervento nei Controparte_5 territori delle Unità tecniche di e Mestre e dell'unità tecnica del Polo FR ZI FR. CP_4
Tali controlli miravano a verificare la corretta gestione dei rifiuti, da parte della società in CP_1
vari cantieri e nel sito di deposito ubicato in Oriago di Mira, Via Brianza, di proprietà di
[...]
condotto in locazione dalla prima. Controparte_6
In esito a tali controlli, si accertava il trasporto di rifiuti, costituiti da terra, rocce da scavo e miscele bituminose effettuato senza l'accompagnamento del previsto formulario di identificazione, in violazione dell'art. 193 del d.lgs. 152/2006. Tale verifica ha avuto ad oggetto due distinte tranches di rifiuti trasportati da nel sito di via Brianza di Mira: CP_1
1) n. 108 trasporti di rifiuti effettuati dal 15/7/2019 al 13/9/2019;
2) n. 18 trasporti di rifiuti effettuati dal 16/9/2019 al 15/10/2019.
Gli opponenti chiedevano - previa sospensione della loro efficacia esecutiva - l'annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 193 e dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Insussistenza dell'obbligo di utilizzo dei FIR – formulari di identificazione dei rifiuti;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 681 del 1989, nonché dell'art. 54 c.p.
Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa;
errore sulla liceità della condotta. Errore scusabile;
3. in subordine, in ipotesi di rigetto dei menzionati motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 258
Codice dell'Ambiente, con richiesta di riduzione della misura della sanzione, con applicazione della c.d. lex mitior sopravvenuta e dell'art. 1 della l. n. 689 del 1981;
pagina 3 di 12 4. in ulteriore subordine, riconoscimento del concorso formale delle violazioni contestate, lamentando la violazione dell'art. 8 della l. 689/1989.
Segnatamente, con il primo motivo, i ricorrenti asserivano che l'Ente accertatore avesse erroneamente applicato al trasporto di rifiuti, oggetto delle verifiche da parte di la CP_3 normativa rappresentata dall'art. 193 del codice dell'ambiente, sul presupposto che il materiale tolto d'opera prelevato dal luogo di produzione materiale (coincidente con il sito ove la società eseguiva gli interventi di manutenzione della rete infrastrutturale) fosse da qualificarsi ab origine come rifiuto e, dunque, ricadente nell'obbligo di trasporto con formulario di identificazione dei rifiuti. CP_1
invece, aveva eseguito i trasporti contestasti dal cantiere sino al sito ubicato in Via Brianza di Mira, servendosi dei D.D.T. – documenti di trasporto – ritenendo di doversi applicare al caso di specie l'art. 230 Codice dell'Ambiente, il quale, operando una fictio iuris in merito al luogo di produzione dei rifiuti, lo farebbe coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura ovvero con il luogo di concentramento, dove il tolto d'opera viene trasportato ai fini della successiva valutazione tecnica.
Per tale ragione, il trasporto avente ad oggetto materiale non qualificabile tecnicamente come rifiuto, non avrebbe dovuto esse accompagnato dal formulario.
Con il secondo motivo e con il terzo, i ricorrenti invocavano le esimenti dell'errore scusabile sul fatto, oltre che dello stato di necessità, attribuendo la scelta della società di utilizzare i D.D.T., invece dei F.I.R., a specifiche istruzioni impartite dalla stazione appaltante, istruzioni all'osservanza delle quali, a loro dire, avrebbe subordinato la permanenza del rapporto di appalto Controparte_5 in essere. Pertanto, il timore di perdere una importante commessa, unitamente all'affidamento sulla liceità dell'operato, avrebbe indotto a ritenere incolpevolmente che il trasporto del tolto CP_1
d'opera senza utilizzo del FIR fosse da ritenersi del tutto lecito.
I ricorrenti concludevano, quindi, come segue:
“la società e il sig. come sopra rappresentati e difesi, chiedono CP_1 Controparte_2 all'On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso in opposizione:
1) di sospendere, in via preliminare, all'udienza che verrà all'uopo fissata, l'efficacia esecutiva delle ordinanze della n. 2023/98 e n. 2023/97 del 2 marzo 2023 in questa Controparte_4
sede impugnate;
2) di annullare gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati e testé richiamati, siccome illegittimi;
3) in subordine, ove, in accoglimento dei motivi spiegati sub § 4 e ss. non si ritenesse di annullare integralmente gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati, di modificare, ai sensi dell'art. 6, co. 12,
pagina 4 di 12 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ordinanza ingiunzione impugnata, rideterminandone in riduzione
l'ammontare;
4) di condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
alla refusione delle spese processuali, nonché del contributo unificato, che si dichiara dovuto, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 nella misura di 759,00 Euro, in ragione del valore complessivo delle sanzioni, ammontante a 201.600 euro.”
rimaneva contumace. CP_3
Si costituiva, invece, la , con memoria difensiva, nella quale Controparte_4 osservava che, secondo l'interpretazione data da parte ricorrente, i trasporti effettuati da , che CP_1 appunto ricadono nella fattispecie di cui all'art. 230 cit., non necessitavano del FIR (formulario d'identificazione rifiuto), in virtù della deroga prevista dal comma 1, ma potevano viaggiare solo con
DDT (documento di trasporto), in quanto stoccati temporaneamente presso il deposito preso in locazione, in via Brianza ad Oriago di Mira. La resistente rilevava, però, che, fino al 13.10.2019, detto deposito di via Brianza non era sede di cantiere e non figurava nemmeno come sede locale della società.
Fino a quel momento infatti, la sede locale VE/1 in provincia di risultava in via Ghebba 65/E, CP_4
mentre soltanto in data 14.10.2019 la società ha aperto una unità locale in Via Brianza a CP_1
Oriago denominata VE/2, come sarebbe stato attestato dalle visure camerali agli atti dell'accertamento, prodotte per estratto (doc. 14).
Evidenziava, inoltre, che, come risulterebbe dal suoaccertamento fidefacente (docc. 02 e 03 depositati), nel sito di via Brianza non era stata operata alcuna “valutazione tecnica” mirata ad un successivo riutilizzo, bensì le sole analisi chimiche finalizzate al conferimento ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.
Sul punto controverso, peraltro, gli ispettori di avrebbero sentito a sommarie informazioni CP_3
l'ing. , responsabile del Polo ZI FR di , il quale, in data Testimone_1 Controparte_5
24.10.2019 (doc. 15), avrebbe testualmente dichiarato che: “La gestione dei materiali di risulta dalle operazioni ed interventi sulla rete di distribuzione del gas è affidata alle ditte appaltatrici. I suddetti materiali sono da considerarsi rifiuti sin dall'origine poiché non ne è prevista la verifica tecnica, né il loro successivo riutilizzo”.
Pertanto, il materiale tolto d'opera dai cantieri della era da ritenersi rifiuto sin dall'origine. CP_1
Il fatto che la ricorrente non effettuasse le procedure correttamente, si evincerebbe, altresì, dal Verbale di accertamenti urgenti sui luoghi, effettuato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con in CP_3
data 15.10.2019 (doc. 16), nel quale sarebbe stata evidenziata la precarietà del sito, sia in termini di pagina 5 di 12 sicurezza delle matrici ambientali (mancanza di pavimentazione, mancanza di reti di collettamento delle acque meteoriche, e così via), sia in termini di accumulo/stoccaggio non autorizzato di rifiuti di varia natura, pericolosi e non pericolosi, tutti ammassati e mescolati assieme in diversi cumuli, con ciò dimostrando una gestione del sito molto approssimativa.
La resistente, precisava, in aggiunta, che l'esimente invocata, della buona fede ex art. 3 della legge
689/1981, intesa come errore sulla liceità del fatto, assumerebbe rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (in tal senso Cass. 6.12.1996, n. 10893;
Cass. 23.12.1997, n. 13011; Cass. 6.05.1998, n. 4549; Cass. 25.01.1999, n. 657; Cass. 5.06.2001, n.
7605; Cass. 15.06.2004 n. 11253; Cass. 28.04.2006 n. 9862; Cass. 12.05.2006 n. 11012). Circostanza esclusa, nel caso di specie, dagli elementi soprariportati.
Circa la richiesta di applicazione della lex mitior, la resistente instava per il rigetto, in quanto non sarebbe possibile l'applicazione retroattiva della norma più favorevole, introdotta con il D.Lgs. n.
116/2020. Infatti, in assenza di una apposita disciplina transitoria, in questa materia non si applicherebbero retroattivamente le sanzioni più favorevoli per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo. Tale orientamento sarebbe stato espresso dalla più recente Giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione ad un caso avente ad oggetto numerosi trasporti di rifiuti con formulari incompleti (Cassazione civile sez. II, 14/04/2022, n. 12208). Anche la
Corte costituzionale, con sentenza n. 193/2016, peraltro, avrebbe giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge 689/1981, per contrasto con l'art. 3 Cost. e l'art. 117
Cost., comma 1, anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, così confermando che, a fronte di un illecito amministrativo che non abbia (come quello in esame) natura sostanzialmente penale, non è invocabile il principio del favor rei e, tramite esso, l'applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole.
Dovrebbe, infine, escludersi che la pluralità di trasporti senza formulario possa integrare un'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi di cui all'art. 8 citato, sussistente nella diversa ipotesi in cui con una sola azione od omissione il trasgressore realizzi più violazioni della medesima o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Nel caso in esame, infatti, si sarebbe di fronte a un tipico caso di concorso materiale, considerato che siano stati eseguiti diversi trasporti in giorni diversi e ben distinti tra loro. Ed anche i trasporti eseguiti nella stessa giornata sarebbero stati trasporti pagina 6 di 12 materialmente diversi tra loro, in orari diversi. L'applicabilità dell'art. 8 presupporrebbe, invece, che l'azione od omissione sia unica, circostanza da escludere nel caso in esame.
Anche la più recente giurisprudenza (Cassazione civile sez. II, 14/04/2022, n. 12208), avrebbe ripetutamente affermato che : “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 8, il quale richiede
l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (Cass. n. 26434/2014; Cass.
n. 10890/2018)”.
La resistente concludeva, quindi, come segue: Controparte_4
“In via preliminare : rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate, in quanto infondata.
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, e per l'effetto confermare la legittimità delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
In subordine : rigettare la richiesta di riduzione della sanzione, in quanto infondata.
In ogni caso : compensi professionali rifusi, comprensivi di oneri riflessi.”.
In seguito alla prima udienza, il G.I. dichiarava la contumacia di e rigettava CP_3
l'istanza di sospensiva delle ordinanze impugnate, rinviando per discussione all'odierna udienza del
19.12.2024, trattata in modalità cartolare, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive. Nella ripsettive memoria conclusiva, parte resistente Controparte_4
dichiarava di prendere atto della modifica dell'art. 258, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, operata con il
D.L. 145/2023, convertito in Legge 191/2023, che avrebbe applicato il regime del cumulo giuridico, anche in via retroattiva, per tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs.
116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. Si rimetteva, quindi, al
Giudicante ogni valutazione in merito a tale modifica e, tutto ciò premesso, ribadiva la richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, e per l'effetto confermare la legittimità delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
pagina 7 di 12 In subordine : ci si rimette al giudicante sulla riquantificazione della sanzione, in relazione alla modifica normativa intervenuta con il D.L. 145/2023, convertito in Legge 191/2023.
In ogni caso : compensi professionali rifusi, comprensivi di oneri riflessi”.
Nelle successive note sostitutive d'udienza, le parti concludevano come in atti.
***
Trattenuta la causa in decisione, risulta pacifico che le sanzioni irrogate derivino dalla contestazione, da parte di , che i trasporti dei rifiuti fatti oggetto di controllo violassero l'art. 193 del Codice CP_3 dell'ambiente, poiché non accompagnati dal previsto Formulario (FIR), bensì dal semplice documento di trasporto (DDT). Da ciò, la contestazione, con il primo verbale (n. 66/19/SA), di n. 18 CP_3
trasporti di rifiuti rappresentati da terre e rocce da scavo e da miscele bituminose, identificate rispettivamente con i codici CER 170504 e CER 170302, e, con il secondo verbale (n. CP_3
64/19/SA), di n. 108 trasporti rifiuti, identificati nella medesima maniera.
Pertanto, determinava la sanzione in € 3.100,00, per ciascun trasporto ritenuto illecito. Il CP_3
procedimento amministrativo trovava la sua conclusione con le ordinanze ingiunzione oggetto della odierna impugnazione, con le quali la , in accoglimento dei rilievi degli Controparte_4
odierni ricorrenti in merito alla misura delle sanzioni, le rettificava, riconoscendo il minimo edittale della sanzione, ridotta alla somma di € 1.600,00, per ciascun trasporto ritenuto illecito.
Quanto al primo motivo di impugnazione, esso non può trovare accoglimento: il giudizio relativo alla legittimità delle ordinanze impugnate si concentra sull'apprezzamento, di natura squisitamente giuridica, relativo alla natura del materiale prelevato dai singoli cantieri, ove la società interveniva per le opere di manutenzione della rete gas, e trasportato per essere concentrato nel sito di
Oriago. Ciò presuppone la valutazione circa la riconducibilità della fattispecie concreta all'eccezione contemplata dall'art. 230 Cod. Amb. e, quindi, richiede di esaminare la natura del sito di Via Brianza, prendendo le mosse dalla qualificazione giuridica datane dalle norme del codice dell'ambiente. Tale passaggio logico è, infatti, dirimente rispetto al quesito sulla natura o meno di rifiuto ab origine del materiale prelavato dai cantieri da CP_1
Va osservato che l'art. 230 contempla una deroga alla regola della inamovibilità del deposito temporaneo, così come definito dall'art. 183 c. 1 lett. bb) D. lgs. 152/2006, vigente ratione temporis quale “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, rispetto al luogo di produzione del rifiuto. Tale deroga può operare in quanto riguardi: a) “le manutenzioni delle infrastrutture a rete e degli impianti per l'erogazione delle forniture e servizi di
pagina 8 di 12 interesse pubblico” eseguite dallo stesso gestore della rete o da terzi incaricati;
b) unicamente l'attività necessaria per consentire “la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.
Si vedano alcune pronunce della Corte Cassazione penale sulla necessità di tali condizioni: sentenze n.
33866/2007; n. 9856/2009; n.28350/2013; n. 20410/2018.
Nel sito di Via Brianza, invece, seocdno le risultante dei verbali di accertamento prodotti, integranti piena prova fino a querela di falso, i materiali venivano trattenuti per il tempo necessario alla loro caratterizzazione prodromica all'avvio all'idoneo smaltimento, con ciò presupponendo proprio che essi fossero considerati e trattati ab origine come rifiuti.
Nessuna attività rientrante nella nozione di “valutazione tecnica” del tolto d'opera è stata mai posta in essere, come evidenziano le attività istruttorie che hanno portato alla emanazione delle ordinanze ingiunzione impugnate.
Trattasi di un esame volto a verificare la natura di rifiuto o meno del materiale di risulta, in vista della successiva eventuale riutilizzazione dello stesso. Attività distinta costituisce, invece, la
“caratterizzazione” della materia, già considerata ex se rifiuto, finalizzata ad analizzarla da un punto di vista chimico per indirizzarla nella corretta filiera di recupero o smaltimento di rifiuti.
Appare evidente, dunque, che tale diversa attività si svolgeva nel sito di Oriago:si vedano i docc. nn.
8.1- 8.4 prodotti dagli stessi ricorrenti, dai quali emerge che la società in seguito Controparte_7 all'analisi del materiale, ne effettuava una caratterizzazione, indicandone la natura di rifiuto speciale, pericoloso o meno, dandosi per assodato che esso fosse, già in partenza, un rifiuto.
L'assunto, peraltro, veniva anche confermato dall'ing. , responsabile del Polo ZI FR di Tes_1
Italgas Reti spa, il quale, sentito a sommarie informazioni in merito in data 24.10.2019, ha confermato che i materiali di risulta fossero rifiuti sin da principio e non ne fosse prevista alcuna valutazione tecnica.
Riguardo alla argomentazione degli opponenti, in merito all'ambiguità e ai dubbi interpretativi della normativa vigente ratione temporis rispetto alla fattispecie della obbligatorietà o meno del FIR, quando il luogo di produzione effettiva del rifiuto non coincidesse con quello di produzione giuridica
(art. 230 cod. ambiente), si osserva che, da una parte, il successivo intervento di cui al d.lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 193 Cod. con aggiunta del comma 20, è stato senza dubbio CP_8
chiarificatore, ma tale aspetto non tocca le sorti del presente giudizio, in quanto è stato inequivocabilmente accertato che, nel sito di Via Brianza, non operava alcuna valutazione CP_1
pagina 9 di 12 tecnica del tolto d'opera, bensì delle mere analisi chimiche del materiale da reputarsi ab origine già un rifiuto.
Altra ragione per cui il rilievo circa l'applicabilità della esenzione prevista dall'art 230 cod Amb. non può essere accolto riguarda l'area utilizzata da per il deposito del materiale prelavato dai cantieri CP_1 stradali. E' documentalmente dimostrato che il sito di Via Brianza, sino al 13.10.2019, non fosse sede di cantiere nè figurasse, all'epoca dei fatti, come sede locale della società (doc n. 14 parte resistente), la quale risultava essere, invece, quella di Via Ghebba (VE). Solo in seguito, il sito di Mira è diventato sede locale della CP_1
Con il secondo motivo di impugnazione, concernente l'asserito errore scusabile sulla liceità del fatto, con conseguente esclusione della responsabilità ex artt. 3 e 4 l. 681/1989, va osservato che, nel caso in questione, non può invocarsi a vantaggio degli opponenti l'esimente della buona fede, la quale, per costante Giurisprudenza, non opera laddove l'errore sia evitabile e non scusabile.
Le indicazioni eventualmente date in merito dall'appaltante erano palesemente Controparte_5
erronee: l'onere di operare secondo la legge ricedeva su quale soggetto responsabile del CP_1 trasporto dei materiali tolto d'opera, come, infatti, essa stessa ha di mostrato di avere fatto in un primo tempo, utilizzando i FIR, solo poi sostituiti dai DDT (cfr. pag 27 lett f) del ricorso introduttivo). Non è provato né specificatamente allegato in atti, d'altronde, che tale condotta potesse comportare la risoluzione del contratto di appalto in essere tra e . CP_1 Controparte_5
L'errore sulla liceità del fatto, d'altro canto, può essere invocato dall'agente solo in ipotesi di convincimento della liceità del suo operato, purché l'errore sia incolpevole ed inevitabile, ossia determinato da un elemento positivo, estraneo alla sua condotta e non altrimenti superabile utilizzando l'ordinaria diligenza o prudenza (C.Cass. sent. n. 11012/2006). La mera incertezza sull'interpretazione normativa, invece, non può essere invocata a tale titolo. Si veda in proposito Corte appello sez. I -
Palermo, 20/01/2023, n. 115, “In materia di sanzioni amministrative ed in relazione alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, l'errore sulla illiceità del fatto deve trovare causa in un fatto scusabile (così da essere incolpevole), situazione questa che può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma. Sicuramente il fatto scusabile non può essere identificato nella mera incertezza del dettato normativo, derivante da una errata soggettiva percezione dello stesso, considerato che questa è una condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla P.A”.
Parimenti, va esclusa l'esimente dello stato di necessità di cui all'art 4 L. 689/1981: secondo i ricorrenti, le prescrizioni di sarebbero state vincolanti e, non seguendole, sarebbe CP_5 CP_1
pagina 10 di 12 andata incontro al rischio della revoca della “qualificazione interna”, necessaria alla partecipazione alle future gare di appalto bandite da Al di là della carenza di prova in merito al paventato CP_5 pericolo invocato, si osserva che l'esimente dello stato di necessità non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il danno grave alla persona di cui all'art 54 c.p., per costante dottrina e giurisprudenza, si concreta solo a fronte di minaccia dei soli beni morali e materiali che costituiscono l'essenza dell'esser umano, quali la vita, l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale, il nome, l'onore, escludendosi, a parere di questo Giudicante, che tale fattispecie possa estendersi alla persona giuridica
(Cass. 222/1993; Cass. III, n. 10772/1981; Cass. 23949/2015).
Si ritiene, invece, di accogliere l'ultimo motivo di impugnazione, sulla scorta anche del rilievo, sollevato dalla stessa resistente , nelle note conclusive del 10.12.2024, e Controparte_4
di doversi applicare alle sanzioni irrogate il regime del cumulo giuridico, con rideterminazione del quantum.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 258 Cod. Amb ., norma speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 8
L. 689/1981, e che quindi trova applicazione, “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.
La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.”
Ai sensi del successivo c.
9-bis, introdotto dall'art. articolo 8-quater, comma 1, del D.L. 18 ottobre
2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, “Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, trattandosi di violazioni commesse nel corso del 2019, va applicato tale regime speciale.
Va ravvisata, quindi, da parte di la violazione della medesima norma di legge, l'art. 193 Cod. CP_1
Ambiente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno, avendo riguardo ai soli trasporti eseguiti dal medesimo cantiere, anche in giornate diverse, come emerge dall'elenco allegato ai verbali di contestazione . Si ritiene, quindi, di dover rideterminare la sanzione, ai sensi dell'art. 6 c. 12 CP_3 del D.lgs. 150/2011, in ragione dell'importo del minimo edittale di € 1.600,00, di cui all'art. 258 c. 4
Cod. Amb., come applicato dalla stessa autorità amministrativa, aumentato sino al doppio, pari ad euro
3.200,00, da moltiplicarsi per il numero (16) delle località in cui si trovavano i distinti cantieri, richiamati in entrambi i verbali, a vantaggio dei quali sono state svolte le attività di trasporto prive dei pagina 11 di 12 FIR, anche se in giornate diverse, dovendosi reputare che si sia trattato comunque dell'esecuzione del medesimo intervento manutentivo, in relazione a ciascuno di detti cantieri.
Pertanto, si ridetermina complessivamente la sanzione in €. 51.200,00.
In conclusione, deve ritenersi che l'opposizione promossa da e da CP_1 CP_2
contro la e contro , avverso le ordinanze ingiunzione n.
[...] Controparte_9 CP_3
97 e 98/2023 vada parzialmente accolta, in ragione delle sopravvenute modifiche normative, e vada di conseguenza rideterminata la sanzione irrogata, nella misura complessiva testé indicata.
Le spese di lite rimangono a carico di parte ricorrente, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore sino ad euro 52.000,00 (senza computo di fase istruttoria, in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre), dato che l'accoglimento parziale del ricorso è stato determinato esclusivamente dalla modifica normativa intervenuta, circa la cui applicazione è stata la stessa resistente a prestare acquiescenza.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso, revoca entrambe le ordinanze ingiunzione opposte, n. 97 e n. 98 del 2/3/2023, del Servizio Ambiente della , e condanna i Controparte_4
ricorrenti, in solido, a pagare alla resistente la sanzione Controparte_4
complessivamente rideterminata in euro 51.200,00, oltre €. 292,91 a titolo di spese di procedimento e di notifica ed oltre interessi legali dalla notifica delle ingiunzioni al saldo;
2) Condanna altresì i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte resistente Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge;
[...]
3) compensa le spese di lite tra i ricorrenti e la resistente contumace CP_3
Sentenza resa ex articoli 127ter e 429 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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