Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4124 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4124/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza dell'11.3.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BELLANI ANDREA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Lodi, Corso Archinti n. 31
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARSICO CLAUDIA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano, Viale Piave 11
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.3.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
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- Che sia assegnata la ex casa coniugale al sig. n quanto convivente con la figlia , ancora Parte_1 Per_1 minorenne;
- Che siano previsti incontri madre-figlia liberi, considerata l'età della minore;
- Dare atto che la sig.ra preleverà i suoi effetti personali tra ancora presso la ex casa coniugale tra CP_1 sabato 22.3. e domenica 23 marzo;
- Prevedere che la sig.ra corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia entro il giorno 5 di CP_1 Per_1 ogni mese al sig. l'importo mensile di 150,00 euro oltre al 50% delle spese extra assegno a Parte_1 decorrere dal mese di marzo 2025;
-Prevedere che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig. Parte_1
- Dare atto che le parti hanno concordato che la sig.ra corrisponderà la somma di 250,00 euro a titolo CP_1 di arretrati di mantenimento non versati, a tal fine la sig.ra ha già rinunciato a percepire la sua quota CP_1 parte di caparra versata all'atto della stipula del contratto di locazione della ex casa coniugale, importo che verrà trattenuto interamente dal sig. e in parte imputato anche al mantenimento ordinario della Parte_1 minore oltre che all'estinzione dell'arretrato;
- dare atto che a decorrere dal mese di ottobre del 2024, ovvero quando la sig.ra ha lasciato la ex CP_1 casa familiare, l'onere del pagamento della Tari sarà ad esclusivo carico del sig. Parte_1
- Dare atto che le parti concordano in merito alla possibilità per il sig. i gestire in autonomia il cane Parte_1 di famiglia, autorizzandolo alla sua eventuale vendita o affidamento a terzi;
- Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione;
- Decorsi i termini di legge pronunciare il divorzio alle medesime condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Visto il contenuto dell'accordo, del resto, l'ascolto della prole appare superfluo.
Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Giacché le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora pagina 2 di 3 procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati Parte_1 Controparte_1 in Mondragone, in data 4.5.1995 (registro degli atti di matrimonio del comune di Mondragone, anno
1995, atto n.12, parte I);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere con l'annotazione della sentenza una volta passata in giudicato e per le ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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