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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10163 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in ON ER GULOTTA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo,
______________________ per ___________________ Via Nicolò Turrisi 38/a;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 1, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2023, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(23/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
2/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
2 Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Immunodeficienza comune variabile in terapia immunoglobulinica,
[...]
diarrea cronica, sindrome ansioso depressiva, spondilartrosi con ernie discali multiple cervicali,
osteoporosi, ipoacusia lieve e ipertensione arteriosa” e ha concluso che per tali patologie “il grado
di invalidità è pari al 67% e NON presenta i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la
concessione dell'assegno mensile di assistenza, né quelli per il riconoscimento di portatore di
Handicap Legge 104/92 art. 3, comma 1. Quest'ultima richiede infatti una compromissione
significativa e duratura dell'autonomia personale o della capacità relazionale, condizioni non
documentate né riscontrate nel caso della sig.ra Pt_1
In conclusione, la valutazione espressa rappresenta un atto di equilibrio tra il riconoscimento
di un disagio clinico e funzionale oggettivo, e la necessità di una corretta applicazione dei criteri
normativi e medico-legali vigenti”.
Il c.t.u. ha, dunque escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto da Parte_1
va rigettato.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24/11/2025 a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10163 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in ON ER GULOTTA, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo,
______________________ per ___________________ Via Nicolò Turrisi 38/a;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 1, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/10/2023, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(23/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
2/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
2 Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Immunodeficienza comune variabile in terapia immunoglobulinica,
[...]
diarrea cronica, sindrome ansioso depressiva, spondilartrosi con ernie discali multiple cervicali,
osteoporosi, ipoacusia lieve e ipertensione arteriosa” e ha concluso che per tali patologie “il grado
di invalidità è pari al 67% e NON presenta i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la
concessione dell'assegno mensile di assistenza, né quelli per il riconoscimento di portatore di
Handicap Legge 104/92 art. 3, comma 1. Quest'ultima richiede infatti una compromissione
significativa e duratura dell'autonomia personale o della capacità relazionale, condizioni non
documentate né riscontrate nel caso della sig.ra Pt_1
In conclusione, la valutazione espressa rappresenta un atto di equilibrio tra il riconoscimento
di un disagio clinico e funzionale oggettivo, e la necessità di una corretta applicazione dei criteri
normativi e medico-legali vigenti”.
Il c.t.u. ha, dunque escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto da Parte_1
va rigettato.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24/11/2025 a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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