Articolo 2 della Legge 16 luglio 1962, n. 922
Articolo 1Articolo 3
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27 luglio 1962
Art. 2.
Alla tabella A, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche e' sostituita la tabella I allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 27 luglio 1962