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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 251 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 20.3.1982, CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Anna Cilia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.2.2021, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'incompletezza della documentazione prodotta in sede amministrativa da parte del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Nel merito.
Dai documenti prodotti ed allegati, risultano le condizioni per parte ricorrente di ricevere gli assegni familiari.
Ed invero per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n.
53/2022) se è pur vero che il Mod ITN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, è altrettanto vero che la mancata disponibilità delle notizie –
dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore il quale è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente, nel corso del giudizio ha allegato la documentazione necessaria (fra cui anche l'attestazione del consolato ) che attesta le condizioni del ricorrente al Per_1
fine di ottenere gli ANF.
CP_ Non può concedersi un ulteriore rinvio, per come chiesto da atteso che la causa è
risalente nel tempo.
Il ricorso va quindi accolto.
Pagina 2 Le spese possono essere compensate, attesa la mancanza di responsabilità da parte di
CP_
stante l'avvenuta produzione solo in questa sede della documentazione attestante il diritto del ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli assegni familiari per l'anno 2018
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 2.12.2025
Il Giudice Gop Dott. RR CE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
RR CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 251 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 20.3.1982, CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Anna Cilia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.2.2021, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'incompletezza della documentazione prodotta in sede amministrativa da parte del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Nel merito.
Dai documenti prodotti ed allegati, risultano le condizioni per parte ricorrente di ricevere gli assegni familiari.
Ed invero per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n.
53/2022) se è pur vero che il Mod ITN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, è altrettanto vero che la mancata disponibilità delle notizie –
dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore il quale è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente, nel corso del giudizio ha allegato la documentazione necessaria (fra cui anche l'attestazione del consolato ) che attesta le condizioni del ricorrente al Per_1
fine di ottenere gli ANF.
CP_ Non può concedersi un ulteriore rinvio, per come chiesto da atteso che la causa è
risalente nel tempo.
Il ricorso va quindi accolto.
Pagina 2 Le spese possono essere compensate, attesa la mancanza di responsabilità da parte di
CP_
stante l'avvenuta produzione solo in questa sede della documentazione attestante il diritto del ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire gli assegni familiari per l'anno 2018
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 2.12.2025
Il Giudice Gop Dott. RR CE
Pagina 3