Art. 3.
Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 gennaio 1977, n.14 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini di cui all' articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226 , concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, sono riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 gennaio 1977, n.14 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini di cui all' articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226 , concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, sono riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".