Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della notifica degli atti di pignoramento

    La Corte accoglie l'appello ritenendo che una notifica a mezzo PEC proveniente da un indirizzo telematico diverso da quello ufficiale non sia nulla se la provenienza è evidente e non vi è pregiudizio al diritto di difesa. La Corte richiama la sentenza n. 18684/2023 della Cassazione, secondo cui l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec si riferisce al destinatario e non al notificante, per il quale è sufficiente un indirizzo risultante da pubblici elenchi. La Corte afferma che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui proviene, purché la provenienza sia evidente e non vi siano pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Inoltre, la Corte rileva che la notifica delle cartelle presupposte è stata validamente eseguita e che la Resistente_1 Srl non le ha impugnate nei termini.

  • Accolto
    Regolare notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte afferma che le cartelle di pagamento sono state tutte ritualmente notificate alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi al giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni.

  • Rigettato
    Inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate per difetto di ius postulandi

    L'eccezione è respinta. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16040/2025, ha ribadito che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-CO di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. L'art. 4-novies del d.l. 34/2019 chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente. La convenzione tra Agenzia e Avvocatura dello Stato stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari. La giurisprudenza distingue tra giudizi riservati all'Avvocatura (dove serve delibera motivata per avvocati esterni) e giudizi non riservati (come quelli tributari), dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per difetto di procura valida

    L'eccezione è respinta. Parte appellante ha depositato unitamente all'atto di appello la procura speciale richiamata nell'atto di appello.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi

    L'eccezione è infondata. L'atto di appello contiene specifici motivi di impugnazione, con censura di quanto motivato dal giudice di primo grado, citando in particolare la sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Nullità insanabile della notifica degli atti di pignoramento per utilizzo di PEC non risultante dai pubblici elenchi

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC proveniente da un indirizzo diverso da quello ufficiale non sia nulla se la provenienza è evidente e non vi è pregiudizio al diritto di difesa. La Corte richiama la sentenza n. 18684/2023 della Cassazione, secondo cui l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec si riferisce al destinatario e non al notificante, per il quale è sufficiente un indirizzo risultante da pubblici elenchi. La Corte afferma che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui proviene, purché la provenienza sia evidente e non vi siano pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte afferma che le cartelle di pagamento sono state tutte ritualmente notificate alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi al giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni.

  • Rigettato
    Mancata violazione Legge 228/2012

    La Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado, ritenendo che le cartelle di pagamento siano state ritualmente notificate e che i pignoramenti siano validi. Di conseguenza, il motivo relativo alla Legge 228/2012, che era stato assorbito dalla decisione di primo grado, viene implicitamente rigettato in quanto la soccombenza della società appellata implica la validità degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 14
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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