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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 435/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Alessandria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 00184202200001779001 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 659/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
-nel merito: in riforma della sentenza appellata a definizione del procedimento
RGR 417/22 (cui è stato riunito il giudizio RGR 445/22), accogliere il ricorso introduttivo del giudizio RGR
445/22 e pertanto pronunciare l'inammissibilità e la totale infondatezza della opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e dei motivi formulati da Resistente_1 s.r.l. avverso gli atti di pignoramento presso terzi 00184202200001779001 e 00184202200001790001, e le relative cartelle di pagamento prodromiche e, pertanto, decretare l'integrale rigetto della opposizione e la piena legittimità ed efficacia dei pignoramenti impugnati nonché la legittimità, validità ed efficacia dei detti atti di pignoramento, dell'esecuzione e delle cartelle prodromiche
-in punto spese: dichiarare tenuta e condannare parte appellata Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni parte appellata
1) in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di parte appellante, per i motivi esposti in atti e per l'effetto, rigettare l'appello principale avverso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, confermando la parte della sentenza oggetto di gravame;
2) Sempre in via preliminare, rigettare l'appello principale avverso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, confermando la parte della sentenza oggetto di gravame;
3) confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, come per legge e secondo tariffa professionale come previsto da giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, al pagamento di tutte le spese processuali, oltre spese generali, Iva e cpa., con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio RGR 417/22, la Resistente_1 s.r.l., dopo aver proposto opposizione avverso gli atti di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Alessandria ed ottenuto la sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 4.11.2022, ha radicato il giudizio di merito davanti alla Corte di Giustizia di primo grado di Alessandria al fine di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità ed inefficacia degli atti di pignoramento. Con analoga iniziativa e ricorso introduttivo del giudizio RGR 445/22, Agenzia delle Entrate –
CO ha chiesto di “- ritenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario civile, che ha concesso la sospensione cautelare della esecuzione;
- dichiarare, nel merito, in ogni caso, l'inammissibilità e la totale infondatezza della opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e dei motivi formulati dalla Società ricorrente, e, pertanto, decretare l'integrale rigetto della opposizione e la piena legittimità ed efficacia dei pignoramenti impugnati”.
I due giudizi sono stati riuniti.
Con la sentenza n. 120/1/2024, depositata in data 22 aprile 2024, la Corte di Giustizia di primo grado i Alessandria ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da Resistente_1 s.r.l. per carenza di interesse ad agire ma, nel contempo, ha dichiarato l'inesistenza/nullità della notifica degli atti impugnati.
Secondo la Corte di prime cure “quanto l'eccezione della inesistenza della notifica del pignoramento dei crediti presso terzi effettuata dalla Agenzia Entrate CO, osserva pregiudizialmente e preliminarmente la Corte che la notifica degli atti impugnati di cui sopra, è inesistente in quanto effettuata da soggetto notificante privo di potere di notifica. Emerge dagli atti che l'indirizzo PEC del mittente: p.terzi.
Email_3 non risulta in alcun registro ufficiale.
Invero la notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi REGINDE, INIPEC o IPA.
La Suprema Corte con sent. Numero 17346/2019 ritiene viziata e insanabile la notifica eseguita con indirizzo di posta elettronico non contenuto nei pubblici registri: “Nulla la notifica dell'Agenzia CO, laddove provenga da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri” e la L. n. 53/1994, art.
3-bis, prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Pertanto, l'account Email_4, utilizzata nel caso di specie, non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia CO in quanto non risultante nell'elenco
REGINDE, né nella pagina ufficiale del sito internet dell'Agenzia, né in quella di INIPEC o IPA.
In tema di notifica a mezzo PEC, d'altronde, l'art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 recita: “a decorrere dal 5 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziali si intendono per pubblici elenchi quelli prescritti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto” ovvero IPA, REGINDE, INIPEC. Ne discende che qualsiasi notifica eseguita non dall'indirizzo reperibile su elenchi pubblici, quindi senza la possibilità per il destinatario di risalire con certezza al mittente agente della riscossione senza rischiare di incorrere in un c.d. malware, difetta di un requisito indispensabile, cioè la prova che il mittente avesse il potere giuridico di compiere l'attività indicata nell'atto, e che tale potere fosse conoscibile da chi tale atto ha ricevuto, alla luce dell'obbligo che incombe alla P.A. di dotarsi di una pec inserita negli elenchi nazionali ufficiali.
Pertanto la notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi è affetta da nullità insanabile (Cass.SSUU
n.14916/2016). Pertanto sul punto la Corte accoglie il ricorso”. Propone appello Agenzia delle Entrate – CO
MOTIVI
1) L'affermata nullità insanabile della notifica degli atti di pignoramento eseguita mediante l'indirizzo PEC p. Email_5 non risultante dai pubblici elenchi.
La sentenza appellata ha affermato che “l'account Email_4, utilizzata nel caso di specie, non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia CO in quanto non risultante nell'elenco REGINDE, né nella pagina ufficiale del sito internet dell'Agenzia, né in quella di
INIPEC o IPA”.
La statuizione non corrisponde al vero posto che il predetto indirizzo PEC è presente sul registro IPA (doc.
C) https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elencounita- organizzative/5X1VQF/ uo/scheda-unita-organizzativa/YJSTA0 .
Già solo tale circostanza dovrà condurre l'adita Corte di secondo grado a ritenere pienamente legittima la notifica degli atti di pignoramento impugnati e pertanto a rigettare il ricorso avversario.
In ogni caso l'art. 26 DPR n.602/73 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…”.
Da tale chiaro evidente dato letterale, ne deriva che la notifica degli atti della riscossione debba necessariamente essere effettuata al destinatario ad un indirizzo presente in INIPEC, ma non anche che tale notifica debba provenire da un indirizzo PEC presente nei pubblici elenchi.
Ad ogni modo, l'avvenuta proposizione dell'odierna opposizione ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni eventuale vizio attinente alla notifica delle 'intimazioni de quibus e le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili) non darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita. Controparte non ha mai dubitato della veridicità ed autenticità delle PEC ricevute, dei relativi allegati, del soggetto mittente ovvero dell'odierno Agente della
CO correttamente evocato in giudizio né ha contestato o disconosciuto il credito oggetto di riscossione e la propria posizione debitoria.
Da ultimo si segnala la recente pronuncia della Cassazione (Ord. n.982 del 16.01.2023) con cui è stata definitivamente affermata la legittimità di tali notifiche considerato che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ((Omissis)) ma da uno diverso ((Omissis)), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate – CO”.
Di analogo contenuto -Cass. 3.07.2023, n.18684; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 28.02.2023, n.6015.
La sentenza appellata dovrà essere riformata con conseguente affermazione dell'infondatezza dell'opposizione avversaria, e della piena validità, legittimità ed efficacia della notifica degli atti di pignoramenti opposti (al pari delle cartelle di pagamento prodromiche notificate con le medesime modalità) e degli stessi atti di pignoramento presso terzi opposti.
2) Riproposizione delle questioni svolte in primo grado da parte appellante.
In conformità a quanto previsto dall'art. 56 D.Lgs. n.546/92, l'esponente ripropone le seguenti questioni ed eccezioni svolte con il ricorso introduttivo del giudizio RGR 445/22, non accolte e non valutate dalla prima
Corte con la sentenza appellata.
2.1° e 3° MOTIVO: MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE. INAMMISSIBILITA' ED
INFONDATEZZA
I motivi di opposizione n.
2.1 e n. 3, strettamente tra loro correlati, sono inammissibili ed infondati e devono, pertanto, essere disattesi e rigettati.
Le cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti impugnati (doc.4), sono state, infatti, a tacitazione dell'assunto di parte opponente, ritualmente notificate alla Società debitrice, come si evidenzia analiticamente:
- la cartella di pagamento n. 00120190002716406000 è stata notifica in data 25.02.2019 (doc. 5);
- la cartella di pagamento n. 00120190003214154000 è stata notifica in data 18.03.2019 (doc. 6);
- la cartella di pagamento n. 00120190006172564000 è stata notificata in data 09.08.2019 (doc.7);
- la cartella di pagamento n. 00120190006740672000 è stata notificata in data 30.8.2019 (doc. 8).
E' di tutta evidenza, quindi, a tacitazione del contrario assunto impugnatorio, che le cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti mobiliari, sono state tutte ritualmente notificate, con accettazione e ricezione di avvenuta consegna, alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi il giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni.
Pertanto, la notifica delle suddette cartelle, così come effettuata alla Società debitrice al domicilio telematico, con relata di notifica, documento allegato in pdf e ricevuta di avvenuta consegna, ottempera, senza alcun dubbio, alla nuova normativa sulle notifiche a mezzo di posta elettronica certificata presso la casella pec del destinatario, ed è, quindi, del tutto conforme ed in linea con la giurisprudenza di merito e di legittimità al riguardo elaborata (Cass. ordinanza n. 30948/2019).
4° MOTIVO – ASSERITA VIOLAZIONE LEGGE 228/2012. INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA.
§ 3. La conseguente doverosa condanna della Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese di lite. dovrà necessariamente essere riformato anche il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Venuto infatti meno il presupposto dichiarato in parte motiva della “peculiarità e controvertibilità della materia trattata” e dovendosi, all'opposto pronunciare l'integrale inammissibilità o rigetto delle difese e domande avversarie e dunque l'integrale soccombenza della Resistente_1 s.r.l., dovrà essere affermato il diritto dell'odierna appellante alla refusione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio, da porsi necessariamente a carico della predetta parte integralmente soccombente.
Controdeduzioni di parte appellata:
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI APPELLO PER DIFETTO DELLO IUS POSTULANDI E DI
LEGITTIMATIO AD PROCESSUM
In via preliminare si eccepisce, la nullità della costituzione dell'Agenzia di CO per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015. Infatti, il d.lgs. 156/2015 ha stabilito che dal 01.01.2016, l'Agente della CO, ora Agenzia delle Entrate – CO, possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del
22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. In particolare, “la costituzione in giudizio a mezzo di controdeduzioni appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data
08.11.22, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente.
In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro.
Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. Pertanto,
l'Agenzia delle Entrate- CO, conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge. Tanto comporta, in conseguenza, la NULLITA' ed IRRITUALITA' della costituzione in giudizio della stessa e la conseguente espunzione di ogni documentazione ex adverso esibita.
2. INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO Sempre in via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi .
3. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALLA AFFERMATA MANCATA NULLITÀ
INSANABILE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO ESEGUITA MEDIANTE L'INDIRIZZO
PEC NON RISULTANTE DAI PUBBLICI ELENCHI. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, correttamente il Collegio di primo grado ha dichiarato l'inesistenza della notifica dei PPT opposti in primo grado. Inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante (Agenzia delle Entrate -CO non proviene dai Pubblici elenchi. La scrivente difesa non può esimersi dall'eccepire l'inesistenza giuridica della notifica delle cartelle in contestazione, in quanto l'Ente della CO, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all'Agenzia delle Entrate –
CO presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale Email_6 e Email_7. agenziariscossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proviene dai seguenti indirizzi pec pterzi.acc.piemontevda@pec. agenziariscossione.gov.it” ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.). La Cassazione ha precisato sul punto che le notificazioni eseguite dalla Agenzia delle Entrate - CO effettuate tramite un indirizzo pec non risultante in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici e, di conseguenza, non riconducibile al Concessionario della CO, comporta l'irregolarità/illegittimità della notifica stessa, oltretutto non suscettibile di sanatoria (Cass. n. 24110/2019;
Cass. n. 3709/2019). Anche in una recente pronuncia la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando altresì che l'elencazione dei Pubblici
Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto pubblico notificante (Cass. n. 3093/2020).
4. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALL'ECCEPITA REGOLARE NOTIFICA DELLE
CARTELLE. INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, le cartelle di pagamento presupposto dei PPT non sono mai stati notificati al contribuente. Infatti, per le cartelle 00120190002716406000 00120190003214154000 00120190006172564000 00120190006740672000, si ribadisce l'eccepita inesistenza giuridica della vantata notifica dei predetti atti, atteso che la “Ricevuta di
Consegna” prodotta in formato cartaceo (e NON anche in formato “XML” e/o “EML”) NON contiene l'indicazione di alcun “FILE” ad essa ALLEGATO, in violazione degli artt.
6 - D.P.R. n. 68/2005 e 6 - D.M.
2/11/2005. a causa della eccepita inesistenza giuridica della sua notifica per i motivi testè dedotti ed eccepiti.
5. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALL'ECCEPITA MANCATA VIOLAZIONE LEGGE
228/2012. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, nella fattispecie in esame il Concessionario non ha prodotto alcuna prova in merito al puntuale riscontro che avrebbe dovuto fornire al contribuente così come previsto dall'art. 1, comma 540, Legge 218/2012. Manca nella documentazione fornita dall'ADER la prova della intervenuta trasmissione della predetta istanza agli Enti creditori. Tale attività deve essere svolta
- a pena di nullità - nel termine di 10 giorni dall'inoltro dell'istanza de qua così come previsto dall'art. 1, comma 539, Legge 228/2012 il quale, testualmente recita: “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino
a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.”. Si evidenzia che l'Agenzia Entrate CO non adempie al proprio obbligo normativamente previsto di trasmettere l'istanza ex Legge 228/2012 agli Enti creditori. Ed invero, l'Ufficio ricopre un ruolo fondamentale all'interno della procedura dettagliatamente descritta dall'art. 1, commi 537-543, L. 228/2012.
L'Agenzia CO, infatti, ha l'obbligo - una volta ricevuta l'istanza di sospensione legale da parte del contribuente - di inoltrare l'istanza stessa agli Enti creditori. La legge 228/2012 impone all'Ente riscossore tale attività che deve essere espletata nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nel caso de quo, infatti, ADER si limitava a depositare il presunto riscontro inviato al ricorrente, mentre non deposita alcuna documentazione avente riguardo l'intervenuta notifica – che si ribadisce, doveva essere effettuata entro 10 giorni- agli enti creditori.
Pertanto, in primis, non viene fornita alcuna prova dell'invio agli enti, in subordine, comunque, manca agli atti la prova dell'intervenuto invio da parte degli enti creditori della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione.
Memoria ex art. 32 D.Lgs. n.546/92 del 12.10.2025
Agenzia delle Entrate-CO
1. In replica alle controdeduzioni avversarie si osserva che il preteso difetto di ius postulandi in capo al sottoscritto difensore non sussiste in quanto l'eccezione pretestuosamente formulata da controparte si rivela infondata per giurisprudenza ormai consolidata:
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16.06.2025, n.16040; -Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23.08.2025, n.23744; -
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24.02.2025, n.4814; -Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22.02.2024, n.4788:
“L'Agenzia delle Entrate - CO può avvalersi della rappresentanza e difesa in giudizio sia dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura, sia di avvocati del libero foro iscritti nel proprio Elenco avvocati. La scelta tra le due opzioni postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione o prova al riguardo”.
Ai sensi dell'art.
3.3 della convenzione vigente (25.06.2024) tra Avvocatura dello Stato ed Agenzia delle
Entrate – CO (doc.G) “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla
Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l'Agenzia delle Entrate;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”.
All'opposto, la possibilità di ricorrere a difensori del libero foro è prevista dall'art.
3.7 secondo cui “In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933”. Non essendo la presente controversia identificabile tra quelle riservate all'Avvocatura di Stato dall'art.
3.3 devono ritenersi legittimi il mandato e la procura conferiti allo scrivente difensore.
2. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i motivi di appello non consistono affatto in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi. E' stato provato che l'indirizzo PEC di cui si discute è presente sul registro IPA e che, in ogni caso, per orientamento da tempo stabile e consolidato:
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23.06.2025, n.16719: In materia tributaria, la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata mediante PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri non
è nulla, purché l'indirizzo del mittente renda evidente la provenienza dell'atto e non si configuri un concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario”. -Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29.05.2025, n.14407: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. Occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25.05.2025, n.13877: “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC si considera valida e non è invalidata dalla mancata registrazione dell'indirizzo PEC del mittente nel registro
INI-PEC, a meno che il contribuente non dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica da un indirizzo telematico diverso da quello presente nel registro”.
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 1.04.2025, n.8601: “In caso di notificazione di atti tributari tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC), i vizi di notificazione sono sanati quando il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto, impugnandolo tempestivamente e allegandolo agli atti del giudizio. Questo principio si applica anche se l'indirizzo PEC del mittente non risulta nei registri pubblici
3. Vista la recente pronuncia n.36/2025 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata " l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo", si producono legittimamente, in questo grado di appello per giudizi radicati in primo grado nel 2022, le relate PEC delle cartelle di pagamento
00120190002716406000 00120190003214154000 00120190006172564000 00120190006740672000
(doc.1/4).
E' di tutta evidenza, quindi, a tacitazione del contrario assunto impugnatorio, che le cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti mobiliari, sono state tutte ritualmente notificate alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi al giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni.
Memoria illustrativa del 30.10.202 ex artt. 32 e 61, D.lgs. n. 546/1992
Resistente_1
A. In via pregiudiziale, si insiste nell'eccepire l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate –
CO per il tramite di Avvocato del libero foro anziché dell'Avvocatura dello Stato, in patente violazione del paragrafo 3.4 del Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale del 22.06.2017. Nel dettaglio, non risulta presente in atti la delibera dell'ente pubblico dalla quale poter ricavare le motivazioni a sostegno della scelta di conferire mandato ad avvocato del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato che, nel caso di specie, avrebbe dovuto assumere il patrocinio dell'Ente convenuto.
Ebbene, anzitutto, appare doveroso procedere alla sintetica rappresentazione della cornice normativa sottesa alla fattispecie in esame:
- art. 1, co. 8, D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 1° dicembre
2016, il quale recita: “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2”.
- art. 43 R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933 - Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato - secondo cui: “L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie,
i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata Delib. da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti”;
- art. 11, co. 2, D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come modificato dal D.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, art. 9, comma 1, lett. d), che prevede: “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.
La norma di interpretazione autentica è invece l'art. 4novies D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019, il quale recita: “il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma
8 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-CO, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
Completano il quadro normativo di riferimento:
- il regolamento di amministrazione di AdER, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, art. 60;
- il Protocollo d'Intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate -
CO, attuativo del D.l. n. 193 del 2016, art. 1, co. 8, primo periodo, (reperibile anche on line sul sito dell'Avvocatura dello Stato);
- il Regolamento-bando di AdER per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delib. 9 novembre 2016, n. 1158 reperibile anch'essa on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate - CO).
Esaminato il quadro normativo, non può che volgersi lo sguardo al quadro giurisprudenziale, ove svetta un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione, il quale ha portato all'enunciazione del seguente principio di diritto: “[…] derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.
1.6. Nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto, nel controricorso, nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia entrate riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi.
1.7. In difetto dei presupposti legali, deve pertanto ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto
Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori.
1.8. Il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 27639 del 24/10/2024).
Ne deriva che la carenza di allegazione e produzione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad Avvocato del libero foro, nonché della specifica e motivata deliberazione dell'Agenzia delle Entrate - CO che indichi le ragioni che, nel caso di specie, giustificherebbero tale ricorso, comporta il difetto dello ius postulandi del difensore del libero foro.
Alla stregua delle deduzioni sin qui espresse, si eccepisce l'inammissibilità della costituzione dell'Avv.
Difensore_1, nonché l'invalidità della costituzione in giudizio dell'Ente convenuto, con conseguente inutilizzabilità delle deduzioni contenute nelle memorie difensive di parte e delle relative produzioni documentali.
B. L'Ufficio, nell'ambito delle proprie memorie ex art. 32 D.lgs. n. 546/1992, ha continuato a sostenere la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento di presso terzi, dichiarata insanabilmente nulla dal Giudice di prime cure, ma in tal sede – legittimamente – se ne eccepisce l'irritualità e, conseguentemente, la nullità, per le ragioni già espresse nell'ambito dell'atto di controdeduzioni, a cui si rimanda onde evitare ridondanti ripetizioni: l'art. 16 ter, co. 1, del D.L. n. 179/2012, prevede che l'Ente della CO, in qualità di soggetto notificante, debba utilizzare uno degli indirizzi di posta elettronica certificati attribuiti all'Agenzia delle Entrate –
CO, presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP. AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), ossia Email_6 o Email_7. agenziariscossione.gov.it.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni pregiudiziali
A) Parte appellata eccepisce la nullità della costituzione dell'Agenzia di CO per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del 22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del
22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. L'eccezione è da respingere, con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria, la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-CO di avvalersi di avvocati del libero
Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. L'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica, chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura; la convenzione del 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie. La giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent.
n.30008/2019), distingue tra: giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni;
giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-CO tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
B) Inoltre , l'Ente di CO si costituiva nel presente giudizio, a mezzo avvocato del libero foro con procura rilasciata dal sig. Nominativo_3, in qualita' di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_4 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - CO, procura solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio, con la conseguente impossibilità per Codesta difesa e dell'Ill. ma Corte adita di verificare se la stessa fosse stata effettivamente rilasciata. ADER avrebbe dovuto attivarsi
, di propria iniziativa nella prima difesa utile, …ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire…non avendo parte appellante sanato il difetto anzidetto, entro la prima difesa utile, non appare valutabile…la documentazione successivamente prodotta…si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità dell'appello principale.
L'eccezione è da respingere, parte appellante unitamente all'atto di appello depositava in giudizio
(All. 1) la procura speciale richiamata nell'atto di appello e che parte appellata asserisce infondatamente non essere stata prodotta.
C) inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi (cfr. Cass.23 ottobre
2001, n.13012). L'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce infatti, un requisito essenziale dell'atto di appello. L'eccezione è infondata, l'atto di appello contiene specifici motivi di impugnazione, con censura di quanto motivato dal giudice di primo grado, in particolare risulta “ La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione, successiva a quella citata nella sentenza impugnata, ha avuto modo di evidenziare quanto segue …”, il che costituisce motivo specifico.
Il motivo di appello principale proposto da ADER è da accogliere, non può considerarsi inesistente o nulla una notificazione a mezzo PEC proveniente da un indirizzo telematico diverso da quello ufficiale dell'Agenzia Entrate Riscossioni come indicato nei Registri Ufficiali. In tale senso è la giurisprudenza di legittimità che può ritenersi consolidata. La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “…osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione….. questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza.In tale senso, Cass. n. 15979 del 2022, Cass,. n. 982 del 2023, pubblicata il 16/01/2023.
Ai sensi dell'art. 26, II comma del D.P.R. 602/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), a sua volta l'art. 60, VII comma del D.P.R. 600/1973 prevede “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
La nullità di un atto non può essere dichiarata per contrasto con una disposizione normativa se tale disposizione normativa non prevede testualmente la nullità nel caso di sua violazione.
La riforma della sentenza di primo grado comporta l'esame dei motivi di ricorso rimasti assorbiti:
motivo 4) Nullità dell'atto di pignoramento per carenza di notificazione delle cartelle presupposte.
Il motivo è inammissibile, ADER in questa sede ha fornito dettagliata prova delle notificazioni validamente eseguite, relazioni PEC delle cartelle di pagamento 00120190002716406000, 00120190003214154000, 00120190006172564000, 00120190006740672000 notificate alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi al giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni. La soccombenza comporta condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati in euro 3.500,00 per primo grado e in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario di ADER.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata alle spese del giudizio di I grado liquidate in euro 3.500 e a quelle del presente grado in euro 4.000 oltre oaccessori di legge a favore del difensore antistatario di parte appellante.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 435/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Alessandria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 00184202200001779001 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 659/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
-nel merito: in riforma della sentenza appellata a definizione del procedimento
RGR 417/22 (cui è stato riunito il giudizio RGR 445/22), accogliere il ricorso introduttivo del giudizio RGR
445/22 e pertanto pronunciare l'inammissibilità e la totale infondatezza della opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e dei motivi formulati da Resistente_1 s.r.l. avverso gli atti di pignoramento presso terzi 00184202200001779001 e 00184202200001790001, e le relative cartelle di pagamento prodromiche e, pertanto, decretare l'integrale rigetto della opposizione e la piena legittimità ed efficacia dei pignoramenti impugnati nonché la legittimità, validità ed efficacia dei detti atti di pignoramento, dell'esecuzione e delle cartelle prodromiche
-in punto spese: dichiarare tenuta e condannare parte appellata Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese e dei compensi di lite dell'esponente, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni parte appellata
1) in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di parte appellante, per i motivi esposti in atti e per l'effetto, rigettare l'appello principale avverso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, confermando la parte della sentenza oggetto di gravame;
2) Sempre in via preliminare, rigettare l'appello principale avverso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, confermando la parte della sentenza oggetto di gravame;
3) confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, come per legge e secondo tariffa professionale come previsto da giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, al pagamento di tutte le spese processuali, oltre spese generali, Iva e cpa., con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio RGR 417/22, la Resistente_1 s.r.l., dopo aver proposto opposizione avverso gli atti di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Alessandria ed ottenuto la sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 4.11.2022, ha radicato il giudizio di merito davanti alla Corte di Giustizia di primo grado di Alessandria al fine di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità ed inefficacia degli atti di pignoramento. Con analoga iniziativa e ricorso introduttivo del giudizio RGR 445/22, Agenzia delle Entrate –
CO ha chiesto di “- ritenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario civile, che ha concesso la sospensione cautelare della esecuzione;
- dichiarare, nel merito, in ogni caso, l'inammissibilità e la totale infondatezza della opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e dei motivi formulati dalla Società ricorrente, e, pertanto, decretare l'integrale rigetto della opposizione e la piena legittimità ed efficacia dei pignoramenti impugnati”.
I due giudizi sono stati riuniti.
Con la sentenza n. 120/1/2024, depositata in data 22 aprile 2024, la Corte di Giustizia di primo grado i Alessandria ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da Resistente_1 s.r.l. per carenza di interesse ad agire ma, nel contempo, ha dichiarato l'inesistenza/nullità della notifica degli atti impugnati.
Secondo la Corte di prime cure “quanto l'eccezione della inesistenza della notifica del pignoramento dei crediti presso terzi effettuata dalla Agenzia Entrate CO, osserva pregiudizialmente e preliminarmente la Corte che la notifica degli atti impugnati di cui sopra, è inesistente in quanto effettuata da soggetto notificante privo di potere di notifica. Emerge dagli atti che l'indirizzo PEC del mittente: p.terzi.
Email_3 non risulta in alcun registro ufficiale.
Invero la notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi REGINDE, INIPEC o IPA.
La Suprema Corte con sent. Numero 17346/2019 ritiene viziata e insanabile la notifica eseguita con indirizzo di posta elettronico non contenuto nei pubblici registri: “Nulla la notifica dell'Agenzia CO, laddove provenga da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri” e la L. n. 53/1994, art.
3-bis, prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Pertanto, l'account Email_4, utilizzata nel caso di specie, non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia CO in quanto non risultante nell'elenco
REGINDE, né nella pagina ufficiale del sito internet dell'Agenzia, né in quella di INIPEC o IPA.
In tema di notifica a mezzo PEC, d'altronde, l'art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 recita: “a decorrere dal 5 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziali si intendono per pubblici elenchi quelli prescritti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto” ovvero IPA, REGINDE, INIPEC. Ne discende che qualsiasi notifica eseguita non dall'indirizzo reperibile su elenchi pubblici, quindi senza la possibilità per il destinatario di risalire con certezza al mittente agente della riscossione senza rischiare di incorrere in un c.d. malware, difetta di un requisito indispensabile, cioè la prova che il mittente avesse il potere giuridico di compiere l'attività indicata nell'atto, e che tale potere fosse conoscibile da chi tale atto ha ricevuto, alla luce dell'obbligo che incombe alla P.A. di dotarsi di una pec inserita negli elenchi nazionali ufficiali.
Pertanto la notifica dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi è affetta da nullità insanabile (Cass.SSUU
n.14916/2016). Pertanto sul punto la Corte accoglie il ricorso”. Propone appello Agenzia delle Entrate – CO
MOTIVI
1) L'affermata nullità insanabile della notifica degli atti di pignoramento eseguita mediante l'indirizzo PEC p. Email_5 non risultante dai pubblici elenchi.
La sentenza appellata ha affermato che “l'account Email_4, utilizzata nel caso di specie, non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia CO in quanto non risultante nell'elenco REGINDE, né nella pagina ufficiale del sito internet dell'Agenzia, né in quella di
INIPEC o IPA”.
La statuizione non corrisponde al vero posto che il predetto indirizzo PEC è presente sul registro IPA (doc.
C) https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elencounita- organizzative/5X1VQF/ uo/scheda-unita-organizzativa/YJSTA0 .
Già solo tale circostanza dovrà condurre l'adita Corte di secondo grado a ritenere pienamente legittima la notifica degli atti di pignoramento impugnati e pertanto a rigettare il ricorso avversario.
In ogni caso l'art. 26 DPR n.602/73 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…”.
Da tale chiaro evidente dato letterale, ne deriva che la notifica degli atti della riscossione debba necessariamente essere effettuata al destinatario ad un indirizzo presente in INIPEC, ma non anche che tale notifica debba provenire da un indirizzo PEC presente nei pubblici elenchi.
Ad ogni modo, l'avvenuta proposizione dell'odierna opposizione ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni eventuale vizio attinente alla notifica delle 'intimazioni de quibus e le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili) non darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita. Controparte non ha mai dubitato della veridicità ed autenticità delle PEC ricevute, dei relativi allegati, del soggetto mittente ovvero dell'odierno Agente della
CO correttamente evocato in giudizio né ha contestato o disconosciuto il credito oggetto di riscossione e la propria posizione debitoria.
Da ultimo si segnala la recente pronuncia della Cassazione (Ord. n.982 del 16.01.2023) con cui è stata definitivamente affermata la legittimità di tali notifiche considerato che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ((Omissis)) ma da uno diverso ((Omissis)), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate – CO”.
Di analogo contenuto -Cass. 3.07.2023, n.18684; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 28.02.2023, n.6015.
La sentenza appellata dovrà essere riformata con conseguente affermazione dell'infondatezza dell'opposizione avversaria, e della piena validità, legittimità ed efficacia della notifica degli atti di pignoramenti opposti (al pari delle cartelle di pagamento prodromiche notificate con le medesime modalità) e degli stessi atti di pignoramento presso terzi opposti.
2) Riproposizione delle questioni svolte in primo grado da parte appellante.
In conformità a quanto previsto dall'art. 56 D.Lgs. n.546/92, l'esponente ripropone le seguenti questioni ed eccezioni svolte con il ricorso introduttivo del giudizio RGR 445/22, non accolte e non valutate dalla prima
Corte con la sentenza appellata.
2.1° e 3° MOTIVO: MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE. INAMMISSIBILITA' ED
INFONDATEZZA
I motivi di opposizione n.
2.1 e n. 3, strettamente tra loro correlati, sono inammissibili ed infondati e devono, pertanto, essere disattesi e rigettati.
Le cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti impugnati (doc.4), sono state, infatti, a tacitazione dell'assunto di parte opponente, ritualmente notificate alla Società debitrice, come si evidenzia analiticamente:
- la cartella di pagamento n. 00120190002716406000 è stata notifica in data 25.02.2019 (doc. 5);
- la cartella di pagamento n. 00120190003214154000 è stata notifica in data 18.03.2019 (doc. 6);
- la cartella di pagamento n. 00120190006172564000 è stata notificata in data 09.08.2019 (doc.7);
- la cartella di pagamento n. 00120190006740672000 è stata notificata in data 30.8.2019 (doc. 8).
E' di tutta evidenza, quindi, a tacitazione del contrario assunto impugnatorio, che le cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti mobiliari, sono state tutte ritualmente notificate, con accettazione e ricezione di avvenuta consegna, alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi il giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni.
Pertanto, la notifica delle suddette cartelle, così come effettuata alla Società debitrice al domicilio telematico, con relata di notifica, documento allegato in pdf e ricevuta di avvenuta consegna, ottempera, senza alcun dubbio, alla nuova normativa sulle notifiche a mezzo di posta elettronica certificata presso la casella pec del destinatario, ed è, quindi, del tutto conforme ed in linea con la giurisprudenza di merito e di legittimità al riguardo elaborata (Cass. ordinanza n. 30948/2019).
4° MOTIVO – ASSERITA VIOLAZIONE LEGGE 228/2012. INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA.
§ 3. La conseguente doverosa condanna della Resistente_1 s.r.l. alla refusione delle spese di lite. dovrà necessariamente essere riformato anche il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Venuto infatti meno il presupposto dichiarato in parte motiva della “peculiarità e controvertibilità della materia trattata” e dovendosi, all'opposto pronunciare l'integrale inammissibilità o rigetto delle difese e domande avversarie e dunque l'integrale soccombenza della Resistente_1 s.r.l., dovrà essere affermato il diritto dell'odierna appellante alla refusione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio, da porsi necessariamente a carico della predetta parte integralmente soccombente.
Controdeduzioni di parte appellata:
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI APPELLO PER DIFETTO DELLO IUS POSTULANDI E DI
LEGITTIMATIO AD PROCESSUM
In via preliminare si eccepisce, la nullità della costituzione dell'Agenzia di CO per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015. Infatti, il d.lgs. 156/2015 ha stabilito che dal 01.01.2016, l'Agente della CO, ora Agenzia delle Entrate – CO, possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del
22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. In particolare, “la costituzione in giudizio a mezzo di controdeduzioni appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data
08.11.22, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente.
In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro.
Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. Pertanto,
l'Agenzia delle Entrate- CO, conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge. Tanto comporta, in conseguenza, la NULLITA' ed IRRITUALITA' della costituzione in giudizio della stessa e la conseguente espunzione di ogni documentazione ex adverso esibita.
2. INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO Sempre in via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi .
3. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALLA AFFERMATA MANCATA NULLITÀ
INSANABILE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO ESEGUITA MEDIANTE L'INDIRIZZO
PEC NON RISULTANTE DAI PUBBLICI ELENCHI. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, correttamente il Collegio di primo grado ha dichiarato l'inesistenza della notifica dei PPT opposti in primo grado. Inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante (Agenzia delle Entrate -CO non proviene dai Pubblici elenchi. La scrivente difesa non può esimersi dall'eccepire l'inesistenza giuridica della notifica delle cartelle in contestazione, in quanto l'Ente della CO, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all'Agenzia delle Entrate –
CO presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale Email_6 e Email_7. agenziariscossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proviene dai seguenti indirizzi pec pterzi.acc.piemontevda@pec. agenziariscossione.gov.it” ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.). La Cassazione ha precisato sul punto che le notificazioni eseguite dalla Agenzia delle Entrate - CO effettuate tramite un indirizzo pec non risultante in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici e, di conseguenza, non riconducibile al Concessionario della CO, comporta l'irregolarità/illegittimità della notifica stessa, oltretutto non suscettibile di sanatoria (Cass. n. 24110/2019;
Cass. n. 3709/2019). Anche in una recente pronuncia la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando altresì che l'elencazione dei Pubblici
Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto pubblico notificante (Cass. n. 3093/2020).
4. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALL'ECCEPITA REGOLARE NOTIFICA DELLE
CARTELLE. INAMMISSIBILITA' ED INFONDATEZZA. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, le cartelle di pagamento presupposto dei PPT non sono mai stati notificati al contribuente. Infatti, per le cartelle 00120190002716406000 00120190003214154000 00120190006172564000 00120190006740672000, si ribadisce l'eccepita inesistenza giuridica della vantata notifica dei predetti atti, atteso che la “Ricevuta di
Consegna” prodotta in formato cartaceo (e NON anche in formato “XML” e/o “EML”) NON contiene l'indicazione di alcun “FILE” ad essa ALLEGATO, in violazione degli artt.
6 - D.P.R. n. 68/2005 e 6 - D.M.
2/11/2005. a causa della eccepita inesistenza giuridica della sua notifica per i motivi testè dedotti ed eccepiti.
5. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALL'ECCEPITA MANCATA VIOLAZIONE LEGGE
228/2012. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, nella fattispecie in esame il Concessionario non ha prodotto alcuna prova in merito al puntuale riscontro che avrebbe dovuto fornire al contribuente così come previsto dall'art. 1, comma 540, Legge 218/2012. Manca nella documentazione fornita dall'ADER la prova della intervenuta trasmissione della predetta istanza agli Enti creditori. Tale attività deve essere svolta
- a pena di nullità - nel termine di 10 giorni dall'inoltro dell'istanza de qua così come previsto dall'art. 1, comma 539, Legge 228/2012 il quale, testualmente recita: “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino
a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.”. Si evidenzia che l'Agenzia Entrate CO non adempie al proprio obbligo normativamente previsto di trasmettere l'istanza ex Legge 228/2012 agli Enti creditori. Ed invero, l'Ufficio ricopre un ruolo fondamentale all'interno della procedura dettagliatamente descritta dall'art. 1, commi 537-543, L. 228/2012.
L'Agenzia CO, infatti, ha l'obbligo - una volta ricevuta l'istanza di sospensione legale da parte del contribuente - di inoltrare l'istanza stessa agli Enti creditori. La legge 228/2012 impone all'Ente riscossore tale attività che deve essere espletata nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nel caso de quo, infatti, ADER si limitava a depositare il presunto riscontro inviato al ricorrente, mentre non deposita alcuna documentazione avente riguardo l'intervenuta notifica – che si ribadisce, doveva essere effettuata entro 10 giorni- agli enti creditori.
Pertanto, in primis, non viene fornita alcuna prova dell'invio agli enti, in subordine, comunque, manca agli atti la prova dell'intervenuto invio da parte degli enti creditori della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione.
Memoria ex art. 32 D.Lgs. n.546/92 del 12.10.2025
Agenzia delle Entrate-CO
1. In replica alle controdeduzioni avversarie si osserva che il preteso difetto di ius postulandi in capo al sottoscritto difensore non sussiste in quanto l'eccezione pretestuosamente formulata da controparte si rivela infondata per giurisprudenza ormai consolidata:
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16.06.2025, n.16040; -Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23.08.2025, n.23744; -
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24.02.2025, n.4814; -Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22.02.2024, n.4788:
“L'Agenzia delle Entrate - CO può avvalersi della rappresentanza e difesa in giudizio sia dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura, sia di avvocati del libero foro iscritti nel proprio Elenco avvocati. La scelta tra le due opzioni postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione o prova al riguardo”.
Ai sensi dell'art.
3.3 della convenzione vigente (25.06.2024) tra Avvocatura dello Stato ed Agenzia delle
Entrate – CO (doc.G) “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile e alla
Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l'Agenzia delle Entrate;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”.
All'opposto, la possibilità di ricorrere a difensori del libero foro è prevista dall'art.
3.7 secondo cui “In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al R.D. n. 1611 del 1933”. Non essendo la presente controversia identificabile tra quelle riservate all'Avvocatura di Stato dall'art.
3.3 devono ritenersi legittimi il mandato e la procura conferiti allo scrivente difensore.
2. Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i motivi di appello non consistono affatto in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi. E' stato provato che l'indirizzo PEC di cui si discute è presente sul registro IPA e che, in ogni caso, per orientamento da tempo stabile e consolidato:
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23.06.2025, n.16719: In materia tributaria, la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata mediante PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri non
è nulla, purché l'indirizzo del mittente renda evidente la provenienza dell'atto e non si configuri un concreto pregiudizio al diritto di difesa del destinatario”. -Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29.05.2025, n.14407: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. Occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25.05.2025, n.13877: “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC si considera valida e non è invalidata dalla mancata registrazione dell'indirizzo PEC del mittente nel registro
INI-PEC, a meno che il contribuente non dimostri pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica da un indirizzo telematico diverso da quello presente nel registro”.
-Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 1.04.2025, n.8601: “In caso di notificazione di atti tributari tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC), i vizi di notificazione sono sanati quando il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto, impugnandolo tempestivamente e allegandolo agli atti del giudizio. Questo principio si applica anche se l'indirizzo PEC del mittente non risulta nei registri pubblici
3. Vista la recente pronuncia n.36/2025 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata " l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo", si producono legittimamente, in questo grado di appello per giudizi radicati in primo grado nel 2022, le relate PEC delle cartelle di pagamento
00120190002716406000 00120190003214154000 00120190006172564000 00120190006740672000
(doc.1/4).
E' di tutta evidenza, quindi, a tacitazione del contrario assunto impugnatorio, che le cartelle di pagamento, sottese ai pignoramenti mobiliari, sono state tutte ritualmente notificate alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi al giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni.
Memoria illustrativa del 30.10.202 ex artt. 32 e 61, D.lgs. n. 546/1992
Resistente_1
A. In via pregiudiziale, si insiste nell'eccepire l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate –
CO per il tramite di Avvocato del libero foro anziché dell'Avvocatura dello Stato, in patente violazione del paragrafo 3.4 del Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale del 22.06.2017. Nel dettaglio, non risulta presente in atti la delibera dell'ente pubblico dalla quale poter ricavare le motivazioni a sostegno della scelta di conferire mandato ad avvocato del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato che, nel caso di specie, avrebbe dovuto assumere il patrocinio dell'Ente convenuto.
Ebbene, anzitutto, appare doveroso procedere alla sintetica rappresentazione della cornice normativa sottesa alla fattispecie in esame:
- art. 1, co. 8, D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 1° dicembre
2016, il quale recita: “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2”.
- art. 43 R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933 - Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato - secondo cui: “L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie,
i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata Delib. da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti”;
- art. 11, co. 2, D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come modificato dal D.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, art. 9, comma 1, lett. d), che prevede: “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.
La norma di interpretazione autentica è invece l'art. 4novies D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019, il quale recita: “il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma
8 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-CO, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
Completano il quadro normativo di riferimento:
- il regolamento di amministrazione di AdER, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, art. 60;
- il Protocollo d'Intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate -
CO, attuativo del D.l. n. 193 del 2016, art. 1, co. 8, primo periodo, (reperibile anche on line sul sito dell'Avvocatura dello Stato);
- il Regolamento-bando di AdER per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delib. 9 novembre 2016, n. 1158 reperibile anch'essa on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate - CO).
Esaminato il quadro normativo, non può che volgersi lo sguardo al quadro giurisprudenziale, ove svetta un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione, il quale ha portato all'enunciazione del seguente principio di diritto: “[…] derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.
1.6. Nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto, nel controricorso, nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia entrate riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi.
1.7. In difetto dei presupposti legali, deve pertanto ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto
Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori.
1.8. Il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. n. 27639 del 24/10/2024).
Ne deriva che la carenza di allegazione e produzione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad Avvocato del libero foro, nonché della specifica e motivata deliberazione dell'Agenzia delle Entrate - CO che indichi le ragioni che, nel caso di specie, giustificherebbero tale ricorso, comporta il difetto dello ius postulandi del difensore del libero foro.
Alla stregua delle deduzioni sin qui espresse, si eccepisce l'inammissibilità della costituzione dell'Avv.
Difensore_1, nonché l'invalidità della costituzione in giudizio dell'Ente convenuto, con conseguente inutilizzabilità delle deduzioni contenute nelle memorie difensive di parte e delle relative produzioni documentali.
B. L'Ufficio, nell'ambito delle proprie memorie ex art. 32 D.lgs. n. 546/1992, ha continuato a sostenere la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento di presso terzi, dichiarata insanabilmente nulla dal Giudice di prime cure, ma in tal sede – legittimamente – se ne eccepisce l'irritualità e, conseguentemente, la nullità, per le ragioni già espresse nell'ambito dell'atto di controdeduzioni, a cui si rimanda onde evitare ridondanti ripetizioni: l'art. 16 ter, co. 1, del D.L. n. 179/2012, prevede che l'Ente della CO, in qualità di soggetto notificante, debba utilizzare uno degli indirizzi di posta elettronica certificati attribuiti all'Agenzia delle Entrate –
CO, presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP. AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), ossia Email_6 o Email_7. agenziariscossione.gov.it.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni pregiudiziali
A) Parte appellata eccepisce la nullità della costituzione dell'Agenzia di CO per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del 22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del
22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. L'eccezione è da respingere, con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria, la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-CO di avvalersi di avvocati del libero
Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. L'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica, chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura; la convenzione del 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie. La giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent.
n.30008/2019), distingue tra: giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni;
giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-CO tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
B) Inoltre , l'Ente di CO si costituiva nel presente giudizio, a mezzo avvocato del libero foro con procura rilasciata dal sig. Nominativo_3, in qualita' di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_4 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - CO, procura solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio, con la conseguente impossibilità per Codesta difesa e dell'Ill. ma Corte adita di verificare se la stessa fosse stata effettivamente rilasciata. ADER avrebbe dovuto attivarsi
, di propria iniziativa nella prima difesa utile, …ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire…non avendo parte appellante sanato il difetto anzidetto, entro la prima difesa utile, non appare valutabile…la documentazione successivamente prodotta…si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità dell'appello principale.
L'eccezione è da respingere, parte appellante unitamente all'atto di appello depositava in giudizio
(All. 1) la procura speciale richiamata nell'atto di appello e che parte appellata asserisce infondatamente non essere stata prodotta.
C) inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi (cfr. Cass.23 ottobre
2001, n.13012). L'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce infatti, un requisito essenziale dell'atto di appello. L'eccezione è infondata, l'atto di appello contiene specifici motivi di impugnazione, con censura di quanto motivato dal giudice di primo grado, in particolare risulta “ La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione, successiva a quella citata nella sentenza impugnata, ha avuto modo di evidenziare quanto segue …”, il che costituisce motivo specifico.
Il motivo di appello principale proposto da ADER è da accogliere, non può considerarsi inesistente o nulla una notificazione a mezzo PEC proveniente da un indirizzo telematico diverso da quello ufficiale dell'Agenzia Entrate Riscossioni come indicato nei Registri Ufficiali. In tale senso è la giurisprudenza di legittimità che può ritenersi consolidata. La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “…osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione….. questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza.In tale senso, Cass. n. 15979 del 2022, Cass,. n. 982 del 2023, pubblicata il 16/01/2023.
Ai sensi dell'art. 26, II comma del D.P.R. 602/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), a sua volta l'art. 60, VII comma del D.P.R. 600/1973 prevede “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
La nullità di un atto non può essere dichiarata per contrasto con una disposizione normativa se tale disposizione normativa non prevede testualmente la nullità nel caso di sua violazione.
La riforma della sentenza di primo grado comporta l'esame dei motivi di ricorso rimasti assorbiti:
motivo 4) Nullità dell'atto di pignoramento per carenza di notificazione delle cartelle presupposte.
Il motivo è inammissibile, ADER in questa sede ha fornito dettagliata prova delle notificazioni validamente eseguite, relazioni PEC delle cartelle di pagamento 00120190002716406000, 00120190003214154000, 00120190006172564000, 00120190006740672000 notificate alla Resistente_1 SRL, che non le ha impugnate dinanzi al giudice tributario nel prescritto termine perentorio di sessanta giorni. La soccombenza comporta condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati in euro 3.500,00 per primo grado e in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario di ADER.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellata alle spese del giudizio di I grado liquidate in euro 3.500 e a quelle del presente grado in euro 4.000 oltre oaccessori di legge a favore del difensore antistatario di parte appellante.