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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5892/2022 R.G.; tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Liuzzi - appellante; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Ricci - appellata; CP_1 nonché
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Monetti - altra appellata;
Controparte_2 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2022 del Giudice di Pace di San OR JO.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza del 2 luglio 2025) è stata riservata la decisione con termini ordinari (60+20) ex art. 190 c.p.c. vigente “ratione temporis” per deposito memorie conclusive.
Lo studio del fascicolo ha avuto inizio nel momento della riserva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 82/2022 con cui il Giudice di Pace di San Parte_1
OR JO ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti e di CP_1 [...]
nella qualità di Impresa territorialmente designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime CP_2 della Strada per la Regione Puglia, per i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro stradale del
29.03.2016, alle ore 00:00 circa, in San Marzano di San Giuseppe (TA), ritenendo che in tali circostanze di luogo e di tempo percorrendo la S.P. 86 Sava-Grottaglie in direzione S alla Parte_2 Controparte_3 guida dell'autovettura Volkswagen Golf tg. 04 (di proprietà della ) impattava frontalmente con CP_1
l'autovettura Volkswagen Polo tg. EP627PV (di proprietà e condotta dal priva di copertura Pt_1 assicurativa), che, percorrendo la medesima strada in direzione opposta, invadeva improvvisamente la corsia di marcia impegnata dalla Golf.
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che afferma la propria esclusiva responsabilità nella produzione dell'incidente, deducendo essenzialmente che:
1 -il Giudice di Pace ha valutato e interpretato arbitrariamente il quadro probatorio sottoposto alla sua cognizione;
-in particolare, ha aderito acriticamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto redatto dalle Autorità intervenute sul luogo dell'evento, nonostante le gravi carenze e lacune dell'attività tecnica di accertamento;
-il primo Giudice ha posto tale verbale di intervento a unico supporto della propria decisione, ignorando le deposizioni dei testi di parte convenuta, idonee a smentirne le conclusioni;
-ha rigettato immotivatamente la richiesta di accertamento e dichiarazione della responsabilità concorrente dei conducenti nella causazione del sinistro, nonché della determinazione delle stesse in termini percentuali, omettendone l'esame.
L'appellante ha concluso nei seguenti termini:
-in via principale, per la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla;
CP_1
-in subordine, per la dichiarazione della responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente nella causazione dello stesso, con determinazione delle rispettive percentuali di responsabilità. ha fatto propri i motivi di impugnazione formulati dall'appellante principale, Controparte_2 deducendo diffusamente in ordine alla loro fondatezza.
Ha condiviso le conclusioni rassegnate dall'appellante chiedendo, inoltre: -la condanna della Pt_1
al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
CP_1
-in via gradata, in ipotesi di rigetto dell'appello, la dichiarazione del proprio diritto di regresso nei confronti del danneggiante, per il rimborso delle somme già corrisposte o da corrispondere in favore dell'appellata.
L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis comma 1
c.p.c. (L.n.134/2012), essendo l'impugnazione priva di una ragionevole probabilità di accoglimento, nonché per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Ha poi contestato nel merito la fondatezza dei motivi di gravame, deducendo che:
-il Giudice di Pace ha correttamente provveduto a una valutazione organica e complessiva delle risultanze dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio;
-ha fornito una congrua e adeguata spiegazione dei motivi del proprio convincimento;
-la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'evento è sorretta da elementi logici coerenti;
-il primo Giudice ne ha correttamente valutato la valenza probatoria, in armonia con il principio per cui la ricostruzione della dinamica dell'incidente deve fondarsi prioritariamente sui rilievi e sulle verbalizzazioni effettuate dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo, i quali costituiscono elementi probatori dotati di particolare attendibilità e valore cognitivo;
-l'appellante non è stato in grado di allegare e provare una ricostruzione alternativa altrettanto solida, se non per mezzo di testimonianze della cui attendibilità vi sono fondate ragioni di dubitare.
2 L'appellata ha, quindi, concluso per il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del giudizio
*** *** ***
Le eccezioni sollevate dalla difesa dell'appellata devono superarsi, sia perché il gravame è giunto allo scrutinio di merito senza arrestarsi al filtro di inammissibilità e di manifesta infondatezza previsto dall'art.348-bis c.p.c., sia perché l'appellante ha articolato motivi tesi a confutare la correttezza della decisione di primo grado, sul piano fattuale e giuridico, secondo il disposto dell'art.342 c.p.c. vigente ratione temporis.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello, ex art.342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 13535 30 maggio 2018; Cass. Sezioni
Unite n. 27199 16 novembre 2017).
*** *** ***
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
La valutazione del materiale probatorio in atti, operata dal Giudice di primo grado nel senso del riconoscimento della responsabilità esclusiva della conducente della Volkswagen Polo nella causazione del sinistro oggetto del giudizio, non appare corretta e non è condivisibile.
In termini generali, va detto che, per giurisprudenza costante, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
3 soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria.
Nella fattispecie, tale potere di accertamento non è stato correttamente esercitato.
La lettura degli atti processuali di primo grado fa emergere un quadro probatorio che non permette di pervenire a un giudizio di responsabilità esclusiva e assorbente di uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
Sul punto, dalla lettura degli atti processuali di primo grado, emerge che:
-nella Relazione di Incidente Stradale del 29.03.2016, versata in atti, i Carabinieri della Compagnia di
Manduria verbalizzanti (l'allora IG e il Vice IG registravano Parte_3 Persona_1 di essere giunti sul luogo del sinistro “presumibilmente a 30 minuti dall'incidente”;
-accertavano che al suolo, “bagnato dall'umidità in atto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”;
-rispetto alla ricostruzione della dinamica dell'occorso, affermavano che “dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni del conducente del veicolo “A” (nella relazione, la VW Golf), rese successivamente presso il P.S. dell'Ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria, si delineava la seguente dinamica: alle ore 00:00 circa il conducente del vicolo “A” VW Golf percorreva la S.P. 86 da Sava a San Marzano di San Giuseppe con direzione quest'ultimo Centro. Appena superata la traversa Via Madre Angelica, situata alla propria destra, veniva investito, nella propria corsia, con un impatto frontale, dal veicolo “B” una VW Polo di colore verde. Detto veicolo “B”, procedeva da San Marzano di San Giuseppe con direzione Sava. Per cause sconosciute, invadeva la corsia opposta proprio nel mentre giungeva il veicolo urtando con lo stesso frontalmente.”;
-i militari procedevano ai rilievi planimetrici concernenti l'area interessata dal sinistro e redigevano uno schema planimetrico della sede stradale collocando il punto di collisione tra le autovetture all'interno della corsia della VW Golf e rappresentando le stesse nella posizione statica assunta dopo lo scontro;
-tale schema è privo dell'indicazione della segnaletica verticale e orizzontale insistente sul tratto di strada interessato dal sinistro, nonché della rappresentazione in scala della stessa, non permettendo un corretto apprezzamento della collocazione nello spazio degli elementi rappresentati;
-alla relazione di incidente non veniva allegata alcuna documentazione fotografica che ritraesse le condizioni dei veicoli sinistrati, la loro posizione post collisione, le condizioni della sede stradale, l'eventuale presenza di detriti o di qualunque altro elemento di riscontro;
-non venivano elevate contravvenzioni relative alla condotta di guida nei confronti di alcuno dei conducenti delle autovetture sinistrate;
-non venivano raccolte le dichiarazioni del conducente del veicolo “B” VW Polo;
-il Vice IG escusso all'udienza del 09.12.2021, dichiarava di non ricordare “come Persona_2 sia stato individuato il punto d'urto essendo trascorsi anni dai rilievi” e confermava “che sul luogo non
4 furono rinvenuti segni di scarrocciamento e/o frenata lasciati sull'asfalto da entrambi i veicoli né posso dire se rinvenimmo frammenti di carrozzeria o fanaleria (…)”;
, allora IG, sentito all'udienza del 02.04.2025 in rinnovazione Persona_3 dell'istruttoria, rispetto all'esatta collocazione del punto di collisione, dichiarava che “non abbiamo svolto valutazioni sulla posizione dei veicoli marcianti pre-urto e abbiamo rilevato il punto d'urto come già descritto in ragione dei detriti rinvenuti sull'asfalto (parti di specchietto rotto, frammenti di fari e dei segnalatori di direzione) nella corsia di percorrenza della Golf direzione Sava -San Marzano”;
-i testi di parte convenuta e , escussi rispettivamente all'udienza del 09.12.2019 e Tes_1 Tes_2 all'udienza del 29.04.2021, affermavano di essere stati testimoni oculari dell'evento oggetto di causa e fornivano una ricostruzione dello stesso alternativa e incompatibile con quella esposta nel verbale di intervento;
-collocavano il sinistro in corrispondenza della via Madre Angelica, sostenendo che la VW Polo condotta dal fosse stata collisa dalla Golf mentre era ferma al centro della S.P. 86, in attesa di svoltare nella Pt_1 traversa di via Madre Angelica, posta sulla destra rispetto alla direzione di marcia della Golf;
-tale versione restava priva di riscontri, né emergevano elementi oggettivi in base ai quali poter collocare il e il sul luogo e al momento dell'incidente; Tes_1 Tes_2
-al contrario, i Carabinieri intervenuti constatavano che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”;
-i testi di parte convenuta e , escussi rispettivamente all'udienza del Testimone_3 Testimone_4
29.04.2021 e all'udienza del 09.12.2021, affermavano di essere sopraggiunti sul luogo dell'incidente soltanto dopo il suo verificarsi;
-il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 09.12.2021, affermava di aver assistito alla Tes_5 collisione tra i veicoli e confermava la ricostruzione della dinamica della stessa esposta in citazione;
-non emergeva alcun elemento oggettivo di riscontro che potesse collocare il sul luogo dell'incidente Tes_5 nelle medesime circostanze di tempo in cui si è verificato.
L'evidenza probatoria non consente di apprezzare il concreto atteggiarsi delle condotte dei conducenti,
l'esatta ricostruzione della dinamica dell'evento e, conseguentemente, di determinare la misura dell'incidenza causale delle stesse nella produzione del sinistro.
L'esame del complesso delle risultanze istruttorie non permette di dissipare la significativa e perdurante incertezza in ordine all'addebito all'uno o all'altro dei conducenti della condotta causativa della collisione tra i veicoli, le cui caratteristiche essenziali restano in realtà sconosciute.
Sul punto, non appare dirimente l'indicazione del punto di collisione nello schema planimetrico allegato alla relazione di incidente, che sembra essere stato individuato in via presuntiva dai militari, o, in ogni caso, sulla base di tracce e rilievi di cui non vi è traccia a verbale, né nominale né fotografica.
Allo stato degli atti, in ragione dell'incertezza pressoché completa in ordine alla concreta misura in cui la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (si richiama, sul punto, tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2021, n.13360:“la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c.,
5 comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (…)”), il Giudice di Pace avrebbe dovuto sussumere la fattispecie sotto i precetti di cui all'art. 2054, secondo comma c.c., ai sensi del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, rilevando l'assenza di prove idonee a superare tale presunzione di corresponsabilità.
Pur aderendo alla ricostruzione della dinamica del sinistro “delineata” nella relazione di incidente redatta dai Carabinieri intervenuti sul luogo dello stesso, il Primo Giudice - in armonia con l'oramai consolidato principio per cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso"
(Cass. civ., sez. III, Ord. del 19 dicembre 2024, n. 33483; si veda, altresì, C Cass. civ., sez. III, Ord. n. 3572 del 12 febbraio 2025, secondo cui: "In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta"; cfr., tra le tante, Cass., 20/3/2020, n. 7479; Cass., 12/3/2020, n. 7061; Cass., 08/01/2016, n. 124) - avrebbe dovuto rilevare l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a provare la regolarità della condotta di guida dell'uno o dell'altro guidatore sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva (si veda, sul punto, Cass. civ.,
Sez. III, Ord. n.26984 del 17/10/2024), ben potendo, invece, dall'entità dei danni riportati dalle autovetture e dalle conseguenze cinetiche dello scontro, desumersi processualmente il contrario, ovvero, che entrambe le autovetture, in orario notturno, percorrendo una strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, procedevano ad elevata velocità, tale da non consentire loro di far fronte a condotte imprudenti o pericolose degli altri veicoli in circolazione.
Da qui, a fronte di un tessuto probatorio non definito nitidamente, in applicazione del secondo comma dell'art.2054 c.c., accogliendo le istanze formulate dall'appellante in via gradata e riformando la sentenza di primo grado, con l'affermazione della pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro:
1) il risarcimento del danno materiale da riconoscere alla è di €2.500,00 (metà CP_1 dell'importo di €5.000,00 liquidato dal Giudice di Pace);
2) le spese processuali vanno ridotte proporzionalmente alla percentuale di responsabilità, ovvero, compensate per metà, così come le spese di Ctu;
3) FGVS, che ha eseguito il pagamento – per intero - delle somme liquidate dal CP_2
Giudice di Pace, ha diritto alla ripetizione degli importi versati in eccedenza per sorte capitale, spese legali, spese di Ctu (il tutto, da restituire per il 50%).
6 Le spese del giudizio d'appello, in ragione della rinnovata valutazione del materiale probatorio, possono compensarsi tra le parti (art.92 secondo comma cpc –Corte Cost.77-
2018), ad eccezione della spesa di iscrizione a ruolo del giudizio d'appello da far gravare interamente sull'appellata . CP_1
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.5892-
2022 RG, tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.82-2022 del Giudice di Pace di San OR
JO, così provvede:
-in accoglimento del gravame, affermata la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ex art.2054 secondo comma c.c., riforma la sentenza di primo grado nei limiti di fondatezza dell'appello e, per l'effetto, dispone che: -il risarcimento del danno materiale da riconoscere alla è di CP_1
€2.500,00 (metà dell'importo di €5.000,00 liquidato dal Giudice di Pace); -le spese processuali sono ridotte proporzionalmente alla percentuale di responsabilità, ovvero, compensate per metà, così come le spese di
Ctu; FGVS, che ha eseguito il pagamento – per intero - delle somme liquidate dal Giudice di CP_2
Pace, ha diritto alla ripetizione degli importi versati in eccedenza per sorte capitale, spese legali, spese di Ctu
(il tutto, da restituire per il 50%);
-dispone la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ad eccezione della spesa di iscrizione a ruolo del giudizio d'appello che l'appellata deve rifondere all'appellante CP_1 Pt_1
Così deciso il 24 ottobre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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