Art. 5.
Il personale addetto ai servizi amministrati dal Commissariato istituito con il decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3 , puo' essere trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in relazione alle esigenze del Segretariato stesso ed all'idoneita' del personale ad adempiere le mansioni relative.
Fin quando non venga attuato il trasferimento, il personale anzidetto e' amministrato dal Segretariato generale.
Le modalita' del trasferimento saranno stabilite con successivo provvedimento.
Il personale indicato nel primo comma puo' essere altresi' trasferito alle dipendente di Amministrazioni dello Stato, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni disimpegnate, nonche' alle esigenze delle Amministrazioni medesime. Il personale di ruolo viene trasferito in ruoli transitori; quello avventizio, nella stessa categoria e con la stessa qualifica posseduta all'atto del trasferimento.
Il personale addetto ai servizi amministrati dal Commissariato istituito con il decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3 , puo' essere trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in relazione alle esigenze del Segretariato stesso ed all'idoneita' del personale ad adempiere le mansioni relative.
Fin quando non venga attuato il trasferimento, il personale anzidetto e' amministrato dal Segretariato generale.
Le modalita' del trasferimento saranno stabilite con successivo provvedimento.
Il personale indicato nel primo comma puo' essere altresi' trasferito alle dipendente di Amministrazioni dello Stato, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni disimpegnate, nonche' alle esigenze delle Amministrazioni medesime. Il personale di ruolo viene trasferito in ruoli transitori; quello avventizio, nella stessa categoria e con la stessa qualifica posseduta all'atto del trasferimento.