CASS
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/08/2025, n. 28297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28297 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE SC CE Sent. n. sez. 1884/2025 CC - 29/05/2025 R.G.N. 12312/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di Milano;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Tommaso Epidendio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO In motivazione si afferma, in sostanza, che la continuazione non può essere ravvisata, trattandosi di condotte espressive di uno stile di vita, peraltro commesse a distanza di tempo consistente le une dalle altre. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma in particolare che il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la condizione di tossicodipendenza dell’istante, rappresentata nella domanda ed insorta già prima del 2017 (anno in cui ha inizio la serie di condotte delittuose oggetto della domanda). Si tratta di un aspetto potenzialmente decisivo al fine di affermare la comune ideazione di massima delle diverse condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. I contenuti espressivi del provvedimento impugnato non consentono di ritenere presente una effettiva e comprensibile motivazione del diniego. Oltre al profilo di incompletezza evidenziato dal ricorrente – di certo rilevante, essendo stata allegata in sede di istanza la particolare condizione – vi è carenza di rappresentazione delle ragioni della decisione, posto che il Tribunale si limita ad esporre il risultato della valutazione (in termini di stile di vita o comunque di tendenziale abitualità) senza esplicitare le ragioni concrete che sostengono simile qualificazione, in rapporto alla tipologìa di condotte oggetto di giudizio e agli altri dati di interesse per la decisione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28297 Anno 2025 Presidente: CE SC Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 29/05/2025 L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MA SC CE 2
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Tommaso Epidendio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO In motivazione si afferma, in sostanza, che la continuazione non può essere ravvisata, trattandosi di condotte espressive di uno stile di vita, peraltro commesse a distanza di tempo consistente le une dalle altre. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma in particolare che il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la condizione di tossicodipendenza dell’istante, rappresentata nella domanda ed insorta già prima del 2017 (anno in cui ha inizio la serie di condotte delittuose oggetto della domanda). Si tratta di un aspetto potenzialmente decisivo al fine di affermare la comune ideazione di massima delle diverse condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. I contenuti espressivi del provvedimento impugnato non consentono di ritenere presente una effettiva e comprensibile motivazione del diniego. Oltre al profilo di incompletezza evidenziato dal ricorrente – di certo rilevante, essendo stata allegata in sede di istanza la particolare condizione – vi è carenza di rappresentazione delle ragioni della decisione, posto che il Tribunale si limita ad esporre il risultato della valutazione (in termini di stile di vita o comunque di tendenziale abitualità) senza esplicitare le ragioni concrete che sostengono simile qualificazione, in rapporto alla tipologìa di condotte oggetto di giudizio e agli altri dati di interesse per la decisione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28297 Anno 2025 Presidente: CE SC Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 29/05/2025 L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MA SC CE 2