Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 752
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti prodromici, inclusa l'intimazione di pagamento, mediante deposito presso la casa comunale a seguito di irreperibilità relativa del destinatario, con successiva spedizione di raccomandata informativa e avviso di ricevimento che attesta la compiuta giacenza o la consegna.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la mancata impugnazione degli atti prodromici divenuti definitivi precluda la deduzione di vizi attinenti all'atto originario, inclusa la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento. Inoltre, la normativa emergenziale ha impedito il decorso del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006

    La Corte ha rigettato l'eccezione di decadenza, affermando che l'intimazione di pagamento non è soggetta a termini decadenziali, ma esclusivamente prescrizionali.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto sussistente la motivazione, poiché l'intimazione di pagamento fa riferimento agli atti prodromici precedentemente notificati e l'importo è determinabile ex lege.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 752
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 752
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo