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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altopascio - Piazza Vittorio Emanuele, 24 55011 Altopascio LU
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio 4 Bassovaldarno - 02127580500
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500001750000 CONSORZIO BONIF
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500001750000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500001750000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 221/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre, con richiesta di sospensione, Ricorrente_1 avverso preannuncio di fermo amministrativo, limitatamente a n.9 cartelle di pagamento,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di
Altopascio e Consorzio 4 Basso Valdarno, per il complessivo ammontare di € 9.670,40=. Eccepisce il ricorrente:
· Nullità dell'intimazione per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento;
· Nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle per decorso del termine quinquennale.
Chiede:
× in via preliminare, sospendere l'esecuzione preventiva di fermo;
× dichiarare nullità/illegittimità/invalidità della comunicazione di preavviso di fermo e delle cartelle;
× accertare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alle cartelle. In alternativa, determinare l'importo della comunicazione preventiva di fermo. In ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di € 606,83=;
× condannare i resistenti al pagamento di una somma a titolo di riconoscimento, ex-art. 96 c.p.c., equitativamente determinato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dl giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, preliminarmente, chiede il rigetto della richiesta di sospensione. Chiede il rigetto del ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto. Chiede dichiarare le doglianze inammissibili, perché tardive, con vittoria di spese del giudizio. Deposita estratti di ruolo relativi alle cartelle e intimazioni di pagamento, con relate di notifica. Rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per tardività. Le cartelle sono state notificate regolarmente con argomenti esposti in dettaglio. Vi sono, poi, atti successivi alle cartelle regolarmente notificati e non impugnati. Richiama i termini di sospensione congelati in forza del Decreto “Cura Italia”: L'opposizione è, pertanto, tardiva e il ricorso inammissibile, il credito è irretrattabile. Non sussistono i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato.
Si costituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno e chiede in via pregiudiziale e principale:
- dichiarare il difetto di competenza territoriale di codesta Corte Tributaria;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consorzio resistente;
- dichiarare inammissibile il ricorso avverso la comunicazione di fermo amministrativo.
Nel merito, rigettare il ricorso per inammissibilità/infondatezza. In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio.
Il ricorrente deposita, in data 16/01/2026, memoria illustrativa delle notifiche delle cartelle. Insiste nelle conclusioni rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva, preliminarmente, che il processo si è radicato correttamente avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Lucca perché l'impugnativa involge anche cartelle e tributi locali emessi da Enti convenuti in giudizio. Gli elementi acquisiti in atti sono dirimenti e idonei a confutare le pretese/eccezioni del ricorrente. Le contestazioni, che il ricorrente muove, appaiono infondate e, comunque, tardive e del tutto defatigatorie. L'Agente della Riscossione versa, in atti, gli estratti di ruolo e i successivi atti, tutti con le relate di notifica (doc. da 2 a 13 controdeduzioni). Tutte le notifiche sono avvenute presso la residenza del ricorrente, ai sensi della normativa vigente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o messo notificatore o in forza del combinato disposto degli artt. 26, comma 4, D.P.R.
n. 602/73, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73. Comunque, oltre alla cartella sono stati notificati, poi, atti successivi interruttivi, anch'essi non impugnati, prescrizione erroneamente invocata (doc. 11-12-13).
Richiama a normativa “Cura Italia” e ne illustra il dispiegarsi nel tempo. Le eccezioni/domande sono, pertanto, del tutto inammissibili, perché tardive e il credito è divenuto irretrattabile, per mancata impugnazione degli atti precedenti.
Nessuna prova, altresì, risulta offerta alla generica pretesa della somma di euro 606,83.
La Corte rigetta il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto, e, comunque non provato. Ogni altra domanda/eccezione da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio, a favore delle parti resistenti costituite, che liquida nella somma di € 900,00=, comprensiva della fase cautelare, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto, e, comunque non provato. Ogni altra domanda/eccezione da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio, a favore delle parti resistenti costituite, che liquida nella somma di € 900,00=, comprensiva della fase cautelare, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altopascio - Piazza Vittorio Emanuele, 24 55011 Altopascio LU
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio 4 Bassovaldarno - 02127580500
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500001750000 CONSORZIO BONIF
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500001750000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500001750000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 221/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre, con richiesta di sospensione, Ricorrente_1 avverso preannuncio di fermo amministrativo, limitatamente a n.9 cartelle di pagamento,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di
Altopascio e Consorzio 4 Basso Valdarno, per il complessivo ammontare di € 9.670,40=. Eccepisce il ricorrente:
· Nullità dell'intimazione per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento;
· Nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle per decorso del termine quinquennale.
Chiede:
× in via preliminare, sospendere l'esecuzione preventiva di fermo;
× dichiarare nullità/illegittimità/invalidità della comunicazione di preavviso di fermo e delle cartelle;
× accertare la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alle cartelle. In alternativa, determinare l'importo della comunicazione preventiva di fermo. In ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di € 606,83=;
× condannare i resistenti al pagamento di una somma a titolo di riconoscimento, ex-art. 96 c.p.c., equitativamente determinato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dl giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, preliminarmente, chiede il rigetto della richiesta di sospensione. Chiede il rigetto del ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto. Chiede dichiarare le doglianze inammissibili, perché tardive, con vittoria di spese del giudizio. Deposita estratti di ruolo relativi alle cartelle e intimazioni di pagamento, con relate di notifica. Rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per tardività. Le cartelle sono state notificate regolarmente con argomenti esposti in dettaglio. Vi sono, poi, atti successivi alle cartelle regolarmente notificati e non impugnati. Richiama i termini di sospensione congelati in forza del Decreto “Cura Italia”: L'opposizione è, pertanto, tardiva e il ricorso inammissibile, il credito è irretrattabile. Non sussistono i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato.
Si costituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno e chiede in via pregiudiziale e principale:
- dichiarare il difetto di competenza territoriale di codesta Corte Tributaria;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consorzio resistente;
- dichiarare inammissibile il ricorso avverso la comunicazione di fermo amministrativo.
Nel merito, rigettare il ricorso per inammissibilità/infondatezza. In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio.
Il ricorrente deposita, in data 16/01/2026, memoria illustrativa delle notifiche delle cartelle. Insiste nelle conclusioni rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva, preliminarmente, che il processo si è radicato correttamente avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Lucca perché l'impugnativa involge anche cartelle e tributi locali emessi da Enti convenuti in giudizio. Gli elementi acquisiti in atti sono dirimenti e idonei a confutare le pretese/eccezioni del ricorrente. Le contestazioni, che il ricorrente muove, appaiono infondate e, comunque, tardive e del tutto defatigatorie. L'Agente della Riscossione versa, in atti, gli estratti di ruolo e i successivi atti, tutti con le relate di notifica (doc. da 2 a 13 controdeduzioni). Tutte le notifiche sono avvenute presso la residenza del ricorrente, ai sensi della normativa vigente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o messo notificatore o in forza del combinato disposto degli artt. 26, comma 4, D.P.R.
n. 602/73, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73. Comunque, oltre alla cartella sono stati notificati, poi, atti successivi interruttivi, anch'essi non impugnati, prescrizione erroneamente invocata (doc. 11-12-13).
Richiama a normativa “Cura Italia” e ne illustra il dispiegarsi nel tempo. Le eccezioni/domande sono, pertanto, del tutto inammissibili, perché tardive e il credito è divenuto irretrattabile, per mancata impugnazione degli atti precedenti.
Nessuna prova, altresì, risulta offerta alla generica pretesa della somma di euro 606,83.
La Corte rigetta il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto, e, comunque non provato. Ogni altra domanda/eccezione da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio, a favore delle parti resistenti costituite, che liquida nella somma di € 900,00=, comprensiva della fase cautelare, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto, e, comunque non provato. Ogni altra domanda/eccezione da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio, a favore delle parti resistenti costituite, che liquida nella somma di € 900,00=, comprensiva della fase cautelare, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti.