Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590 , con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall' articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , mediante le risorse finanziarie gia' destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonche' delle attivita' di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorita' di vigilanza del mercato nazionali, alle autorita' doganali, alle autorita' regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590 ;
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590 .
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 11:
- Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009), e' pubblicato nella GUUE 20 febbraio 2024, Serie L.
- Per il testo dell' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell' articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.
«Art. 13 (Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta). - 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.».
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 2 (Compiti). - 3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis.».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590 , con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall' articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , mediante le risorse finanziarie gia' destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonche' delle attivita' di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorita' di vigilanza del mercato nazionali, alle autorita' doganali, alle autorita' regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590 ;
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590 .
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 11:
- Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009), e' pubblicato nella GUUE 20 febbraio 2024, Serie L.
- Per il testo dell' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell' articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.
«Art. 13 (Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta). - 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.».
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 2 (Compiti). - 3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis.».