Art. 3. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all' articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 , e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 , e' abrogato.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 116 del 1995 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16.
Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. (abrogato).".
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 , e' abrogato.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 116 del 1995 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16.
Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. (abrogato).".