Articolo 1788 del Codice civile
Articolo 1751 bisArticolo 1749
Versione
19 aprile 1942
Art. 1788.

(Diritti del depositante).

Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente