CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1325/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15541/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione MP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005635106000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Agenzia ON e Regione MP cartella di pagamento con la quale viene richiesta la tassa automobilistica relativa all'anno 2019. Evidenzia l'intervenuta prescrizione-decadenza non avendo ricevuto rituale notifica dell'atto presupposto. Si costituiscono sia l'Agenzia ON che la Regione MP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto non essendo stata prodotta completa documentazione in ordine al recapito dell'avviso. Risulta che l'avviso é stato notificato a mani del portiere ma manca avviso successivo. Tale omissione non consente di ritenere perfezionata la notifica dellavviso: ne consegue l'intervenuta prescrizione. Avuto riguardo alla natura della lite le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15541/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione MP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005635106000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Agenzia ON e Regione MP cartella di pagamento con la quale viene richiesta la tassa automobilistica relativa all'anno 2019. Evidenzia l'intervenuta prescrizione-decadenza non avendo ricevuto rituale notifica dell'atto presupposto. Si costituiscono sia l'Agenzia ON che la Regione MP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto non essendo stata prodotta completa documentazione in ordine al recapito dell'avviso. Risulta che l'avviso é stato notificato a mani del portiere ma manca avviso successivo. Tale omissione non consente di ritenere perfezionata la notifica dellavviso: ne consegue l'intervenuta prescrizione. Avuto riguardo alla natura della lite le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.