CASS
Sentenza 15 giugno 2022
Sentenza 15 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2022, n. 23393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23393 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US MM RA AR nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 03/02/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23393 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BELMONTE AR TERESA Data Udienza: 11/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato il riesame avverso quella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a MM O.M. US la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ( capo 1) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata clan Puntina - Pillera dal maggio del 2005 e sino al luglio del 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Valerio Giuseppe Boncaldo, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di norme processuali e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi dli colpevolezza. Premessa l'incensuratezza dell'indagato, imprenditore operante a Catania, in diversi ambiti, da decenni, sostiene la Difesa ricorrente che i dati valorizzati dal Tribunale del riesame, e, in particolare, le captazioni telefoniche, non siano affatto univocamente significativi della partecipazione del ricorrente al gruppo del Borgo, emergendo, piuttosto, il risalente rapporto amicale con i soggetti individuati come affiliati del sodalizio, in quanto provenienti dal medesimo quartiere della città, e l'interesse del US a ricevere il pagamento di un credito di lavoro maturato da diversi anni, in tal senso dovendo interpretarsi alcune conversazioni diversamente valorizzate cial Tribunale, che ne ha dato una lettura accusatoria. 2.3. Con il terzo motivo è denunciata la assenza di esigenze cautelari, e, in particolare, si pone l'accento sul tempo trascorso dalla commissione del reato per lamentare il mancato scrutinio del requisito della attualità delle esigenze. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, che svolge censure all'apparato motivazionale dell'ordinanza, è manifestamente infondato, giacchè, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giucici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Corte di Cassazione. E infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argornentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Sono, dunque, inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse 2 prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» ( Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, con?. Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv. 280747) Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Principi validi anche nel caso di misure cautelari personali, dal momento che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito ( Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280601). Tanto perché, come è stato efficacemente precisato, il giudizio di legittimità concerne concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazone probatoria sottesa. (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020). 1.1. Ciò posto, osserva il Collegio che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale ha ben individuato i gravi indizi di colpevolezza in una pluralità di elementi sinergicamente valutati, senza infrangersi nelle denunciate illogicità. In estrema sintesi, sono stati valorizzati, in tale ottica, la frequentazione con il LE e l'appartenenza a , gruppo di fedelissimi di NI IA AU;
l'assistenza assicurata a quest'ultimo, anche nella organizzazione degli appuntamenti, e la pluralità di incarichi da questi ricevuti, tanto da arrivare a lamentarsene e a pensare di trasferirsi all'estero; l'aiuto reciproco che il US e altri sodali anche di spicco assicurano l'uno all'altro per risolvere questioni afferenti alla riscossione dei crediti;
l'avere richiesto allo NI l'autorizzazione a maltrattare un debitore;
la abituale frequentazione di un luogo di ritrovo dei sodali, per come attestato dalle intercettazioni e dai controlli di polizia;
la presen:za a diversi incontri con affiliati;
la chiamata in correità del collaboratore ES che lo individua come affiliato storico del sodalizio Puntina-Pillera; l'essere stato controllato nel 2016 mentre si recava con altri all'incontro con Di MA AN, figlio di Di MA GE "Puntina". 3 1.2.Si tratta di un corredo indiziario particolarmente ricco di elementi intrinsecamente significativi della adesione del ricorrente alle logiche criminali del gruppo, egli interfacciandosi con esponenti di primo piano per le più diverse problematiche (come nel caso del coinvolgimento del ricorrente nella necessità di andare dall'"avvocato" in vista di imminenti misure nei confronti dello NI e di AP FA), né assumono pregio dirimente la circostanza che egli avesse un'impresa che giustificava la presenza presso il bar, luogo di ritrovo dei sodali, e il non a vere adottato, nelle richieste di pagamento a debitori, metodologie di intimidazione mafiosa, attendendo per anni il pagamento e richiesto l'autorizzazione dei leader del sodalizio per picchiare il debitore. Invero, per un verso, l'attività di fornitura e di manutenzione di macchine da bar non giustifica la presenza quotidiana né spiega tutte le altre frequentazioni e il contenuto delle intercettazioni;
dall'altro, il recupero dei crediti senza ricorso alla violenza non può, di per sé, escludere il ruolo di affiliato, soprattutto laddove si tratti - come nel caso di specie emerge dalla ordinanza impugnata - di soggetti incaricati di ruoli prevaientemente logistici e di supporto. 1.3. Tali elementi indiziari dai quali, in termini congrui, con la motivazione dell'ordinanza gravata sono stati desunti i parametri costitutivi del reato addebitato al ricorrente, non sono risultati contraddetti dalle deduzioni del ricorrente, che il Tribunale del riesame ha specificamente valutato, spiegando, con argomenti non manifestamente illogici, e, pertanto, non censurabili in questa sede, le ragioni della loro infd`dyratezza. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).
1.3. L'o -dinanza impugnata ha, dunque, correttamente scrutinato il ruolo di partecipe del US, sia attraverso la verifica del contributo causale al sodalizio, sia alla luce del ruolo rivestito nell'organigramma sociale, per il sostegno assicurato allo NI nelle sue necessità di segretezza e per la dimostrata affectio societatis nel condividere e nell'avvantaggiarsi del metodo mafioso del gruppo. 1.4. Va, peraltro. ricordato, quanto alle modalità della partecipazione, che non occorre una formalizzazione rituale dell'adesione all'associazione (non potendosi in ogni caso negare al "bacio sulla bocca" la significativa valenza di una manifestazione rituale indiretta), e che le condotte possono essere di varia natura, dal momento che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2 n. 55141 del 4 16/07/2018 Rv. 274250). Si è anche detto che ai fini della integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che Io stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione (da ultimo, Sez. 5 n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897 ; conf. Sez. 2, n. 56088/2017, Rv. 271698; Sez. 2 n. 23687/2012, Rv. 253222). Ciò che è invece necessario è solo "lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi."( Sez. Un., n. 16 del 1994, Demitry;
Sez. Un., n. 30 del 1995, Mannino;
Sez. Un., n. 36958 del 27/05/2021, Modaff.ari, Rv. 281889). E dell'esistenza di tale ultimo requisito non è ragionevole dubitare, in considerazione della evidenza proveniente dai rapporti stabili del US con lo NI e dall'essersi quest'ultimo servito del ricorrente sia per Io scambio epistolare, sia, soprattutto, per le necessità connesse alla propria abitazione, in un contesto di frequentazione della sua ristretta cerchia di fedelissimi. 3. Manifestamente infondato il motivo concernente le esigenze cautelari, le quali, in relazione al titolo di reato in questione, sono notoriamente soggette a doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria, salva la prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione. Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la Difesa - che è onerata del relativo onere - non ha allegato alcun elemento concreto - al di là del decorso del tempo, peraltro decisamente breve, risalendo gli ultimi controlli al 2019, rispetto alla data di adozione della misura cautelare ( 30/12/2021) - idoneo a dimostrare in modo obiettivo e concreto l'effettivo e definitivo allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 28821 del 30/09/2020 Rv. 279780). Non senza sottolineare che il Collegio aderisce all'orientamento, seguito dal Tribunale del riesame, che - a proposito del rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fati:o e l'applicazione della misura, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - ritiene che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. peri. possa essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente In via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparel i, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569), dal momento che, specialmente per le 5 mafie stanche, non può essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente, soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività delio stesso ritenuti, in assenza di elementi concreti di segno contrario, perduranti nel tempo ( Sez. 2 n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 2821319). 4.Aila declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del r corrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022 l Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23393 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BELMONTE AR TERESA Data Udienza: 11/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato il riesame avverso quella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a MM O.M. US la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ( capo 1) per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata clan Puntina - Pillera dal maggio del 2005 e sino al luglio del 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Valerio Giuseppe Boncaldo, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di norme processuali e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi dli colpevolezza. Premessa l'incensuratezza dell'indagato, imprenditore operante a Catania, in diversi ambiti, da decenni, sostiene la Difesa ricorrente che i dati valorizzati dal Tribunale del riesame, e, in particolare, le captazioni telefoniche, non siano affatto univocamente significativi della partecipazione del ricorrente al gruppo del Borgo, emergendo, piuttosto, il risalente rapporto amicale con i soggetti individuati come affiliati del sodalizio, in quanto provenienti dal medesimo quartiere della città, e l'interesse del US a ricevere il pagamento di un credito di lavoro maturato da diversi anni, in tal senso dovendo interpretarsi alcune conversazioni diversamente valorizzate cial Tribunale, che ne ha dato una lettura accusatoria. 2.3. Con il terzo motivo è denunciata la assenza di esigenze cautelari, e, in particolare, si pone l'accento sul tempo trascorso dalla commissione del reato per lamentare il mancato scrutinio del requisito della attualità delle esigenze. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, che svolge censure all'apparato motivazionale dell'ordinanza, è manifestamente infondato, giacchè, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giucici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Corte di Cassazione. E infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argornentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Sono, dunque, inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse 2 prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» ( Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, con?. Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv. 280747) Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Principi validi anche nel caso di misure cautelari personali, dal momento che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito ( Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280601). Tanto perché, come è stato efficacemente precisato, il giudizio di legittimità concerne concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazone probatoria sottesa. (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020). 1.1. Ciò posto, osserva il Collegio che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale ha ben individuato i gravi indizi di colpevolezza in una pluralità di elementi sinergicamente valutati, senza infrangersi nelle denunciate illogicità. In estrema sintesi, sono stati valorizzati, in tale ottica, la frequentazione con il LE e l'appartenenza a , gruppo di fedelissimi di NI IA AU;
l'assistenza assicurata a quest'ultimo, anche nella organizzazione degli appuntamenti, e la pluralità di incarichi da questi ricevuti, tanto da arrivare a lamentarsene e a pensare di trasferirsi all'estero; l'aiuto reciproco che il US e altri sodali anche di spicco assicurano l'uno all'altro per risolvere questioni afferenti alla riscossione dei crediti;
l'avere richiesto allo NI l'autorizzazione a maltrattare un debitore;
la abituale frequentazione di un luogo di ritrovo dei sodali, per come attestato dalle intercettazioni e dai controlli di polizia;
la presen:za a diversi incontri con affiliati;
la chiamata in correità del collaboratore ES che lo individua come affiliato storico del sodalizio Puntina-Pillera; l'essere stato controllato nel 2016 mentre si recava con altri all'incontro con Di MA AN, figlio di Di MA GE "Puntina". 3 1.2.Si tratta di un corredo indiziario particolarmente ricco di elementi intrinsecamente significativi della adesione del ricorrente alle logiche criminali del gruppo, egli interfacciandosi con esponenti di primo piano per le più diverse problematiche (come nel caso del coinvolgimento del ricorrente nella necessità di andare dall'"avvocato" in vista di imminenti misure nei confronti dello NI e di AP FA), né assumono pregio dirimente la circostanza che egli avesse un'impresa che giustificava la presenza presso il bar, luogo di ritrovo dei sodali, e il non a vere adottato, nelle richieste di pagamento a debitori, metodologie di intimidazione mafiosa, attendendo per anni il pagamento e richiesto l'autorizzazione dei leader del sodalizio per picchiare il debitore. Invero, per un verso, l'attività di fornitura e di manutenzione di macchine da bar non giustifica la presenza quotidiana né spiega tutte le altre frequentazioni e il contenuto delle intercettazioni;
dall'altro, il recupero dei crediti senza ricorso alla violenza non può, di per sé, escludere il ruolo di affiliato, soprattutto laddove si tratti - come nel caso di specie emerge dalla ordinanza impugnata - di soggetti incaricati di ruoli prevaientemente logistici e di supporto. 1.3. Tali elementi indiziari dai quali, in termini congrui, con la motivazione dell'ordinanza gravata sono stati desunti i parametri costitutivi del reato addebitato al ricorrente, non sono risultati contraddetti dalle deduzioni del ricorrente, che il Tribunale del riesame ha specificamente valutato, spiegando, con argomenti non manifestamente illogici, e, pertanto, non censurabili in questa sede, le ragioni della loro infd`dyratezza. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).
1.3. L'o -dinanza impugnata ha, dunque, correttamente scrutinato il ruolo di partecipe del US, sia attraverso la verifica del contributo causale al sodalizio, sia alla luce del ruolo rivestito nell'organigramma sociale, per il sostegno assicurato allo NI nelle sue necessità di segretezza e per la dimostrata affectio societatis nel condividere e nell'avvantaggiarsi del metodo mafioso del gruppo. 1.4. Va, peraltro. ricordato, quanto alle modalità della partecipazione, che non occorre una formalizzazione rituale dell'adesione all'associazione (non potendosi in ogni caso negare al "bacio sulla bocca" la significativa valenza di una manifestazione rituale indiretta), e che le condotte possono essere di varia natura, dal momento che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2 n. 55141 del 4 16/07/2018 Rv. 274250). Si è anche detto che ai fini della integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che Io stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione (da ultimo, Sez. 5 n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897 ; conf. Sez. 2, n. 56088/2017, Rv. 271698; Sez. 2 n. 23687/2012, Rv. 253222). Ciò che è invece necessario è solo "lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi."( Sez. Un., n. 16 del 1994, Demitry;
Sez. Un., n. 30 del 1995, Mannino;
Sez. Un., n. 36958 del 27/05/2021, Modaff.ari, Rv. 281889). E dell'esistenza di tale ultimo requisito non è ragionevole dubitare, in considerazione della evidenza proveniente dai rapporti stabili del US con lo NI e dall'essersi quest'ultimo servito del ricorrente sia per Io scambio epistolare, sia, soprattutto, per le necessità connesse alla propria abitazione, in un contesto di frequentazione della sua ristretta cerchia di fedelissimi. 3. Manifestamente infondato il motivo concernente le esigenze cautelari, le quali, in relazione al titolo di reato in questione, sono notoriamente soggette a doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria, salva la prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione. Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la Difesa - che è onerata del relativo onere - non ha allegato alcun elemento concreto - al di là del decorso del tempo, peraltro decisamente breve, risalendo gli ultimi controlli al 2019, rispetto alla data di adozione della misura cautelare ( 30/12/2021) - idoneo a dimostrare in modo obiettivo e concreto l'effettivo e definitivo allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 28821 del 30/09/2020 Rv. 279780). Non senza sottolineare che il Collegio aderisce all'orientamento, seguito dal Tribunale del riesame, che - a proposito del rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fati:o e l'applicazione della misura, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - ritiene che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. peri. possa essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente In via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparel i, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569), dal momento che, specialmente per le 5 mafie stanche, non può essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente, soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività delio stesso ritenuti, in assenza di elementi concreti di segno contrario, perduranti nel tempo ( Sez. 2 n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 2821319). 4.Aila declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del r corrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022 l Consigliere estensore