Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2024, proposto da
AI LM Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cocco e Chiara Guardamagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Società per Azioni Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Vincenzo Pansini, Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IS S.r.l., non costituita in giudizio;
IS Electric S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci ed Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC-AMM 26/06/2024-0094046-P - con cui il Direttore Territoriale Milano Malpensa ha revocato la sospensione dell’utilizzo dello stallo n. 10 Malpensa Terminal 1, disposta con nota
ENAC-Prot-17/5/2024-0071446-P;
- della precedente nota di ENAC, s.d., con la quale si afferma di aver dato incarico a tecnici interni di procedere ad una verifica di idoneità dello stallo n. 10 Malpensa Terminal 1, e che, dal riscontro effettuato, di cui si allega apposito rapporto di attività professionale, emerge « la configurabilità del suddetto stallo alla normativa di riferimento (art. 151 del Regolamento di attuazione del codice della strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) nonché la sua natura di “stallo di fermata” » e dell’annesso rapporto di attività professionale; nonché:
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi gli atti della procedura selettiva indetta e svolta da SEA, di cui alla lettera di invito prot. 0007728-15/05/2023-SEA_SPA-DCM00-P;
- dell’avviso esplorativo prot. n. 8736 del 10 novembre 2022;
- della nota di SEA prot. 3040 del 15/02/2024 recante la comunicazione di assegnazione ad AI LM dello stallo n. 10 del Terminal 1 e dello stallo n. 12 del Terminal 2, nonché dell’invito alla sottoscrizione del contratto (allegato alla pec) entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale nell’esclusivo interesse di SEA del 5 aprile 2024;
- di tutti gli atti di gara e quindi delle operazioni effettuate in data 17 gennaio 2024 nella 1ª seduta, pubblica, (come da verbale n. 1), in data 17/18 gennaio 2024 nella 2ª seduta, riservata, (come da verbale n. 2, ivi inclusi i relativi allegati), in data 18 gennaio 2024 nella 3ª seduta pubblica, ivi inclusi l’attribuzione dei punteggi sia per l’offerta tecnica che per quella economica, nonché la proposta di assegnazione degli stalli formulata dalla Commissione (come da verbale n. 3);
- della nota del 26 marzo 2024 con la quale SEA ha comunicato la sospensione dell’assegnazione di cui alla nota prot. n. 5347 del 19 marzo 2024 e degli adempimenti conseguenti, se ed in quanto tale nota possa, comunque, ritenersi implicitamente confermativa della procedura che qui si contesta;
- della nota SEA 0008771-15/05/2024-SEA_SPA-DCM00-P di comunicazione della ripresa dei termini successivi all’assegnazione degli stalli con richiesta di firma e restituzione dell’accordo di assegnazione entro il 31 maggio 2024;
- di tutte le parallele e contestuali note di SEA (di cui non si dispone), con le quali l’Ente gestore ha comunicato la ripresa dei termini successivi all’assegnazione degli altri quattro stalli presso il Terminal 1 e degli altri quattro stalli presso il Terminal 2 alle altre quattro società che hanno partecipato alla selezione con richiesta di firma e restituzione di ciascun accordo entro il 31 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, di IS Electric S.p.A. e della Società per Azioni Aeroportuali S.E.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa CE AM e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 23/07/2024 e depositato il successivo 6/08/2024 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si sono costituiti in giudizio la Società IS Electric, la Società per Azioni Aeroportuali SEA e l’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile.
In vista dell’udienza di merito l’ENAC ha controdedotto con memoria alle censure avversarie.
La ricorrente, dal canto suo, con memoria depositata in data 25/10/2025, dopo avere riepilogato sul piano fattuale l’intera vicenda da cui ha avuto origine il contenzioso in epigrafe, ha rappresentato come la nota in data 18 giugno 2025, con cui la Società SEA ha comunicato il « ritiro della selezione indetta con lettera d'invito del 15 maggio 2023 e di tutti gli atti conseguenziali », poi seguita dalla nota, in data 25 giugno 2025, recante la comunicazione della proroga dei contratti in corso, in quanto volta ad eliminare la procedura di selezione oggetto qui di contestazione, « si può ritenere misura satisfattiva dell’interesse della ricorrente », sicché «(…) allo stato, AI LM (subordinatamente a quanto specificato subito appresso) non ha più interesse a procedere e chiede che venga, conseguentemente, dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Solo nell’ipotesi, assolutamente non creduta, che, in accoglimento dei motivi aggiunti formulati da IS (e notificati in data 18 luglio 2025) o da altro concorrente venisse ad essere annullato l’atto di ritiro della selezione comunicato da SEA il 18 giugno 2025, rivivrebbero e dovrebbero necessariamente essere esaminati i motivi già formulati in ricorso, previa concessione di un termine a difesa ».
All’udienza pubblica del 25/11/2025 la causa, chiamata unitamente alle cause nn. 1, 3, 8, 9 e 10 del ruolo d’udienza, presenti gli avvocati G. Cocco e C. Guardamagna, per AI LM s.p.a., C. Montagnoli, dell’Avvocatura dello Stato, per l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed ENAC, G. Ceceri, A. Nardone e V. Pansini, per la Società S.E.A., A. Arduino per Stie s.p.a., P. Sansone per ON s.r.l., P. Palatucci per IS Electric s.p.a., S. Soncini per Flibtravel s.r.l. e M. L. Tamborino per la Regione Lombardia, è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva come in data 17/12/2025 siano state pubblicate le sentenze, nn. 4191/2025 e 4190/2025, con cui l’intestata Sezione V, definitivamente pronunciando, rispettivamente, sui ricorsi nn. 90/2023 e 1115/2023 (cui ha fatto riferimento parte ricorrente nella memoria sopra citata), proposti, rispettivamente, da IS Electric S.p.a. e ON S.r.l., li ha – relativamente alla domanda annullatoria rivolta contro il provvedimento di ritiro della procedura di selezione per cui è causa, comunicato da SEA il 18 giugno 2025 – respinti.
In particolare, si legge nelle succitate sentenze, per quanto qui d’interesse, quanto segue:
- « 6.3.2. Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato debba essere qualificato, in ragione della sua sostanza, come atto di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, essendo fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto ritirato; pertanto la sua legittimità deve essere vagliata in base a tale disposizione normativa (…)
6.3.6. Il Collegio ritiene che la motivazione posta da SEA a fondamento della revoca dell’avviso pubblico sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio.
Nella fattispecie in esame, infatti, rientrava nel margine di discrezionalità dell’ente gestore dello scalo aeroportuale la valutazione circa la persistenza dell’interesse alla conclusione di una procedura indetta in un contesto temporale affatto diverso, dal momento che la programmazione della procedura risale al primo avviso esplorativo del 2021, e poi a quello sostitutivo del 10 novembre 2022, impugnato nell’odierno giudizio.
Peraltro, appare evidente che i gravami proposti avverso gli atti di gara abbiano concorso a determinare l’allungamento dei tempi della procedura, anche considerato che:
- i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti di IS sono stati sospesi da questo Tribunale, con ordinanza n. 667 del 19 luglio 2023 sino alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, e poi, con ordinanza n. 882 del 21 settembre 2023, sino a quando il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4627 del 17 novembre 2023, ha accolto l’appello cautelare di SEA;
- successivamente, l’odierno giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 835 del 21.3.2024, a seguito del proposto regolamento di giurisdizione;
- nel frattempo, altro operatore coinvolto nella procedura (ON S.r.l.) si è rivolto al giudice ordinario, che ha fissato l’udienza per la discussione del merito al 12 marzo 2025, e poi al 29 ottobre 2025 (come esposto nella nota di SEA del 16 aprile 2025).
Il mutato contesto temporale ha fatto sì che si verificasse una coincidenza con l’organizzazione delle Olimpiadi invernali e che venissero in rilievo, nelle more, i nuovi motivi di pubblico interesse e le circostanze fattuali rappresentate nel provvedimento di ritiro della procedura. Gli elementi posti da SEA a fondamento dell’intervento in autotutela – consistenti nella necessità di riorganizzare gli spazi aeroportuali dello scalo in ragione dell’avvicinarsi dei Giochi olimpici, nella progettazione di lavori infrastrutturali presso lo scalo, e nella conseguente disponibilità degli stalli assegnati per pochissimi mesi, nonché nella sopravvenuta disponibilità di ulteriori stalli prima occupati da altri operatori – non appaiono implausibili, né generici, né frutto di un travisamento del contesto di riferimento.
6.3.7. Non vale in senso contrario rilevare che SEA fosse a conoscenza, al momento dell’Avviso esplorativo, dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, risalendo la relativa assegnazione all'anno 2019.
Infatti, per un verso risulta dagli atti che soltanto con la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2024 (dunque successivamente all’aggiudicazione) è stata ipotizzata la possibilità di spostare le aree di sosta degli autobus per il trasporto locale in altra zona del terminal di Malpensa (cfr. pagina 4 dell’estratto della delibera, depositato da Sea il 15 ottobre 2025).
Per altro verso, come sopra rammentato, il provvedimento di revoca di una gara può essere adottato anche sulla base di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; ne consegue che l’imprevedibilità delle circostanze fattuali a sostegno dell’atto di autotutela non costituisce un requisito indefettibile del provvedimento, laddove la motivazione dia adeguatamente conto, come nel caso di specie, della sussistenza di uno degli altri presupposti richiesti dall’art. 21-quinquies citato.
6.3.8. Alla stregua delle considerazioni esposte, ritiene quindi il Collegio che il provvedimento di ritiro della procedura rechi una sufficiente motivazione, e non presenti profili di illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ne consegue l’infondatezza del motivo (…)» (così, la sentenza n. 4191/2025);
- «5.1. Il Collegio ritiene che il provvedimento del 18 giugno 2025 impugnato debba essere qualificato, in ragione della sua sostanza, come atto di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, essendo fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto ritirato; pertanto la sua legittimità deve essere vagliata in base a tale disposizione normativa. (…)
5.4. Il Collegio ritiene che la motivazione posta da SEA a fondamento della revoca dell’avviso pubblico sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio.
Nella fattispecie in esame, infatti, rientrava nel margine di discrezionalità dell’ente gestore dello scalo aeroportuale la valutazione circa la persistenza dell’interesse alla conclusione di una procedura indetta in un contesto temporale affatto diverso, dal momento che la programmazione della procedura risale al primo avviso esplorativo del 2021, e poi a quello sostitutivo del 10 novembre 2022.
Peraltro, appare evidente che i gravami proposti avverso gli atti di gara abbiano concorso a determinare l’allungamento dei tempi della procedura, anche considerato che:
- i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono stati sospesi da questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 668/2023, fino alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, e con ordinanza cautelare n. 873 del 21 settembre 2023, sino a quando il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4629/2023, ha accolto l’appello cautelare di SEA;
- successivamente, l’odierno giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 836 del 21 marzo 2024, a seguito del proposto regolamento di giurisdizione;
- nel frattempo, ON si è rivolta altresì al giudice ordinario, che ha fissato l’udienza per la discussione del merito al 12 marzo 2025, e poi al 29 ottobre 2025 (come esposto nella nota di SEA del 16 aprile 2025).
Il mutato contesto temporale ha fatto sì che si verificasse una coincidenza con l’organizzazione delle Olimpiadi invernali e che venissero in rilievo, nelle more, i nuovi motivi di pubblico interesse e le circostanze fattuali rappresentate nel provvedimento di ritiro della procedura. Gli elementi posti da SEA a fondamento dell’intervento in autotutela – consistenti nella necessità di riorganizzare gli spazi aeroportuali dello scalo in ragione dell’avvicinarsi dei Giochi olimpici, nella progettazione di lavori infrastrutturali presso lo scalo, e nella conseguente disponibilità degli stalli assegnati per pochissimi mesi, nonché nella sopravvenuta disponibilità di ulteriori stalli prima occupati da altri operatori – non appaiono implausibili, né generici, né frutto di un travisamento del contesto di riferimento.
5.5. Non vale in senso contrario rilevare che SEA fosse a conoscenza, al momento dell’Avviso esplorativo, dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, risalendo la relativa assegnazione all'anno 2019.
Infatti, per un verso risulta dagli atti che soltanto con la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2024 (dunque successivamente all’aggiudicazione) è stata ipotizzata la possibilità di spostare le aree di sosta degli autobus per il trasporto locale in altra zona del terminal di Malpensa (cfr. pagina 4 dell’estratto della delibera, depositato da SEA il 15 ottobre 2025).
Per altro verso, come sopra rammentato, il provvedimento di revoca di una gara può essere adottato anche sulla base di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; ne consegue che l’imprevedibilità delle circostanze fattuali a sostegno dell’atto di autotutela non costituisce un requisito indefettibile del provvedimento, laddove la motivazione dia adeguatamente conto, come nel caso di specie, della sussistenza di uno degli altri presupposti richiesti dall’art. 21-quinquies citato.
5.6. Alla stregua delle considerazioni esposte, ritiene quindi il Collegio che il provvedimento di ritiro della procedura rechi una sufficiente motivazione, e non presenti profili di illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ne consegue l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame (…)» (così, la sentenza n. 4190/2025).
Ne consegue, pertanto, in virtù di quanto dichiarato da parte ricorrente nella succitata memoria del 25/10/2025, la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Invero, per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553).
Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura in rito della decisione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CE AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AM | FA IE |
IL SEGRETARIO