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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3909/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3909/2025 promossa con ricorso depositato il 04/10/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 06.03.1979
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonella Cozzola
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 14.07.1978
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Antonella Cozzola
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varano Borghi (VA), in data 22 settembre 2007
(anno 2007 atto n. 6 parte II serie A) separati con sentenza n. 84/2025 dell'11.02.2025 (passata in giudicato il 14.03.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli:
pagina1 di 4 , nato in [...] in data [...], Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.10.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett.b) della Legge 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ternate tra la Sig.ra Parte_1
ed il Sig. in data 22.09.2007, atto trascritto nei registri dello
[...] Parte_2 stato civile del Comune di Ternate (anno 2007, atto n. 6, Parte II, Serie B) ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
b) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Per_2 dello stesso presso la madre in Sangiano (VA), alla Via Giacomo Puccini n. 13/A.
c) Il Sig. -attualmente disoccupato- non verserà alcunché alla Sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Parte_1
d) Si conferma che, al momento del reperimento di attività lavorativa, il Sig. Pt_2 verserà alla Sig.ra la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento di Per_2
e) Il padre accetta che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre collocataria del minore, rinunciando a percepire la propria metà.
f) Il Sig. -dal momento del reperimento di attività lavorativa- terrà a proprio Pt_2 carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione pagina2 di 4 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
g) Il Sig. -anche in considerazione dell'età di (anni 16)- avrà la Pt_2 Per_2 possibilità di vedere il figlio:
- tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 18.00 alle 21.00, ed, in ogni caso, ogniqualvolta sia possibile, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di ma, comunque, con la massima flessibilità e previo congruo Per_2 avviso.
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, anche in questo caso con la massima flessibilità tenuto conto dell'età di e degli ottimi rapporti con il Per_2 padre e, comunque, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del ragazzo.
- In occasione delle principali festività e ricorrenze (Natale, Pasqua, Carnevale, compleanni) il padre potrà fare visita al figlio, tenendolo presso di sé, nel rispetto dell'alternanza delle festività e previo accordo con la Sig.ra . Parte_1
h) Viene, inoltre, riconosciuto il diritto di entrambi i genitori a portare il minore in vacanza con sé durante il periodo estivo per due settimane (anche consecutive) e durante le festività natalizie e pasquali;
in tali periodi resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore che potrà comunque “recuperare” i pomeriggi non fruiti nelle settimane immediatamente antecedenti e/o successive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di tutti i soggetti coinvolti negli incontri.
i) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsivoglia reciproca pretesa.
pagina3 di 4 j) I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti e per l'iscrizione del figlio sui passaporti dell'uno e dell'altro coniuge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 22.09.2007, in Varano Borghi (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varano Borghi (anno 2007, atto n. 6, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3909/2025 promossa con ricorso depositato il 04/10/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 06.03.1979
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Antonella Cozzola
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 14.07.1978
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Antonella Cozzola
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varano Borghi (VA), in data 22 settembre 2007
(anno 2007 atto n. 6 parte II serie A) separati con sentenza n. 84/2025 dell'11.02.2025 (passata in giudicato il 14.03.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli:
pagina1 di 4 , nato in [...] in data [...], Persona_1
, nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.10.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett.b) della Legge 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ternate tra la Sig.ra Parte_1
ed il Sig. in data 22.09.2007, atto trascritto nei registri dello
[...] Parte_2 stato civile del Comune di Ternate (anno 2007, atto n. 6, Parte II, Serie B) ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
b) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Per_2 dello stesso presso la madre in Sangiano (VA), alla Via Giacomo Puccini n. 13/A.
c) Il Sig. -attualmente disoccupato- non verserà alcunché alla Sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Parte_1
d) Si conferma che, al momento del reperimento di attività lavorativa, il Sig. Pt_2 verserà alla Sig.ra la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento di Per_2
e) Il padre accetta che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre collocataria del minore, rinunciando a percepire la propria metà.
f) Il Sig. -dal momento del reperimento di attività lavorativa- terrà a proprio Pt_2 carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione pagina2 di 4 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
g) Il Sig. -anche in considerazione dell'età di (anni 16)- avrà la Pt_2 Per_2 possibilità di vedere il figlio:
- tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 18.00 alle 21.00, ed, in ogni caso, ogniqualvolta sia possibile, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di ma, comunque, con la massima flessibilità e previo congruo Per_2 avviso.
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, anche in questo caso con la massima flessibilità tenuto conto dell'età di e degli ottimi rapporti con il Per_2 padre e, comunque, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del ragazzo.
- In occasione delle principali festività e ricorrenze (Natale, Pasqua, Carnevale, compleanni) il padre potrà fare visita al figlio, tenendolo presso di sé, nel rispetto dell'alternanza delle festività e previo accordo con la Sig.ra . Parte_1
h) Viene, inoltre, riconosciuto il diritto di entrambi i genitori a portare il minore in vacanza con sé durante il periodo estivo per due settimane (anche consecutive) e durante le festività natalizie e pasquali;
in tali periodi resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore che potrà comunque “recuperare” i pomeriggi non fruiti nelle settimane immediatamente antecedenti e/o successive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di tutti i soggetti coinvolti negli incontri.
i) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsivoglia reciproca pretesa.
pagina3 di 4 j) I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti e per l'iscrizione del figlio sui passaporti dell'uno e dell'altro coniuge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 22.09.2007, in Varano Borghi (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varano Borghi (anno 2007, atto n. 6, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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