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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3780/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170000709761000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249013603872000 notificata a mezzo posta raccomandata a/r n. 674089986566 del 21.3.2025, limitatamente ed esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09420170000709761000 asseritamente notificata il 20.3.2017 avente ad oggetto “IRPEF sanzione pecuniaria d.p.r. n. 600” anno 2011 per l'importo complessivo di euro 615,71 (Ruolo emesso da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio
Calabria), nonchè dei ruoli sottesi e di ogni altro atto consequenziale e successivo;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (cartella e avviso di accertamento) e la
(conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché Omesso Invio dell'Avviso Bonario - Violazione dell'art. 6, comma V, dello Statuto del
Contribuente (L.212/2000). e, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle indicazioni previste dall'art. 7 Statuto del Contribuente e alle modalità di calcolo degli interessi
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che
Preliminarmente
chiedeva la trattazione congiunta del presente giudizio con i ricorsi iscritti ai numeri RGR 3669/2025, RGR
3726/2025, RGR 3732/2025, RGR 3757/2025, RGR 3694/2025, RGR 3754/2025 pendenti dinanzi l'on.
Corte di giustizia Tributaria di RC, in quanto relativi alla medesima intimazione di pagamento n.
09420249013603872000 notificata il 21/03/2025, che parte ricorrente opponeva in maniera frazionata,
rappresentava che in data 15/09/2023 il contribuente aveva notificato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239007044864000 e la sottesa cartella n. 09420170000709761000 senza provvedere al deposito in Corte di giustizia tributaria
Nel merito documentava la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
la CARTELLA N. 09420170000709761000 notificata in DATA 20/03/2017
successivamente l'intimazione di pagamento n. 09420219000529545000 il 21/03/2022,
l'intimazione di pagamento n. 09420239007044864000 il 29/08/2023,
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
chiedeva anche la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. per l'abuso del processo effettuato con il frazionamento immotivato dell'atto impugnato In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Peraltro deve aggiungersi che l'eccezione di prescrzione medio tempore maturata (al pari di quella attinente alla omessa notifica di atti prodromici precedenti al penultimo notificato) risulta comunque tardiva, attesa la dimostrazione da parte del resistente della notifica al contribuente di intimzioni successive agli atti prodromci che si assumeva essere mai stati inviati.
Il principio è infatti stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N.
22108 depositata il 5.8.2024.
Si ritiene utile e opportuno riportare, per ampi stralci, la suddetta decisione.
La Cassazione affrontava, in modo assorbente, il primo motivo, con cui veniva denunciata la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludesse al contribuente di impugnare l'iscrizione ipotecaria con la deduzione di vizi inerenti agli atti prodromici, che erano ormai divenuti definitivi;
Il Collegio accoglieva il suddetto motivo per le ragioni di seguito esplicitate.
"2. il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo;
2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il
03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093);
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 che ha statuito che " In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l'eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024).
Le stesse Sezioni Unite, peraltro, affrontando la questione della natura dell'intimazione di pagamento hanno ribadito che il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là della differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'articolo
50 citato, avviso comunemente denominato "avviso di mora", la cui impugnabilità davanti alla Commissione tributarie è esplicitamente prevista dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Cassazione
SU n. 26817 del 2024).
Al di là, quindi, della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio alle esecuzione forzata.
E' dunque evidente che la Suprema corte abbia dato quindi continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento nel senso sopra precisato non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione nn.
22108/2024 e 10736/2024) ed è stato, dunque, disatteso il diverso ed isolato orientamento di cui alla
Cassazione n. 16743/2024 che, facendo leva solo sul riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'articolo 19 citato, con conseguente facoltà, e non obbligo, di impugnazione e conseguente possibilità di eccepire sempre e comunque prescrizioni eventualmente maturatesi medio tempore.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare:
In relazione alla motivazione del provvedimento e alle modalità di calcolo degli interessi la Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516, ha sul punto affermato che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Nel dettaglio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'Agenzia spiegando che “i giudici d'appello, dopo aver rilevato che l'indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perché intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione
" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa ne' dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla
CTR, in riferimento ai "presupposti") ne' dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella.
Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare,
a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata
(Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
A questo proposito si rammenta che nel regime dell'iscrizione a ruolo (ancora applicabile, peraltro, in materia di registro ed agli atti di irrogazione di sanzioni, per limitarci ai casi di più frequente verificazione), l'alternanza fra interessi “da ritardata iscrizione a ruolo”, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973, ed interessi “moratori”, ex art. 30 del citato D.P.R., era segnato, appunto, dalla formazione del ruolo. Gli interessi di cui al predetto art. 20 venivano calcolati dall'Ufficio fino alla data di formazione e di consegna del ruolo all'Agente della riscossione per cui la mora, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 30, scattava solo in caso di mancata ottemperanza, nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, all'obbligo di pagamento delle somme iscritte nei ruoli.
Il pagamento nei 60 giorni costituiva, inoltre, la scriminante fra l'applicazione in capo al contribuente dell'aggio in misura ripartita (con il 4.65% a suo carico ovvero l'8% in via esclusiva).
Il nuovo sistema, dettato dagli atti cosiddetti “impoesattivi”, introdotti, com'è noto, dal legislatore tributario con l'art. 20, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, è sul punto differente in quanto, venuta meno l'iscrizione a ruolo, quale momento scriminante fra interessi ex artt. 20 e
30 del citato D.P.R. 602/1973, si è individuata una nuova linea di confine.
I nuovi atti includono, infatti, gli interessi di cui al predetto art. 20 con decorrenza dall'originario termine per il pagamento delle imposte oggetto di contestazione e fino ad un dato riferimento temporale, che è fatto coincidere con la data di notifica di tali atti.
Al riguardo si precisa che le “avvertenze” contenute nei citati atti contemplano, altresì, la misura degli interessi giornalieri per cui il contribuente, che intenda saldare la pretesa erariale, è messo in grado di calcolare l'ammontare dovuto alla data del pagamento.
In caso di adempimento tempestivo, il destinatario del provvedimento aggiungerà alla somma intimata gli interessi giornalieri maturati fino alla data di effettivo versamento del terzo dovuto in pendenza di giudizio ovvero dell'intero in caso, invece, di acquiescenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Al mancato pagamento delle somme nei termini intimati segue, invece, la sostituzione degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973 agli interessi ex art. 20 dello stesso D.P.R., con la precisazione che tale sostituzione opera, per espressa previsione normativa, fin dalla data di notifica dell'atto, secondo quanto disposto dalla lett. f) del c. 1 dell'art. 29 del citato D.L. 78/2010: “a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lett. a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 502, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi”.
La questione è stata anche affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 22281 del 14-07-2022 che ha affermato che la cartella di pagamento (e ovviamente l'intimazione) allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Alla luce delle suddette statuizioni e motivazioni deve affermarsi come, nel caso di specie, il motivo di ricorso debba ritenersi infondato.
In particolare dirimente è la circostanza che la somma richiesta a titolo di interessi sia assolutamente esigua, sia dal punto di vista assoluto che da quello relativo – rispetto all'ammontare complessivo della richiesta. E' pertanto evidente come nel caso in esame non possa ritenersi che il contribuente fosse impossibilitato a comprendere e ricostruire (se non con difficili e complicate indagini) come fosse stata calcolata e determinata la pretesa da parte dell'Ufficio.
Parimenti infondata la generica doglianza rispetto ad una asserita carenza di motivazione complessiva, atteso che trattandosi di mera intimazione di pagamento è sufficiente riportare l'indicazione del carico (in questo caso IRPEF derivante ca controllo automatizzato) intimato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 300,00 applicando i medi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione anche del comportamento processuale del ricorrente che ha come visto frazionato i ricorsi oltre oneri dovuti.
Rigetta la richiesta di risarcimento ex art- 96 c.p.c. atteso che non può ravvisarsi una ipotesi di colpa grave da parte del contribuente, essendo la criticata scelta processuale di frazionare i ricorsi avverso la medesima intimazione, riconducibile esclusivamente ad una scelta del difensore tecnico e non della parte nei cui confronti è richiesto il risarcimento del danno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 300,00 oltre oneri dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3780/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170000709761000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249013603872000 notificata a mezzo posta raccomandata a/r n. 674089986566 del 21.3.2025, limitatamente ed esclusivamente alla cartella di pagamento n. 09420170000709761000 asseritamente notificata il 20.3.2017 avente ad oggetto “IRPEF sanzione pecuniaria d.p.r. n. 600” anno 2011 per l'importo complessivo di euro 615,71 (Ruolo emesso da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio
Calabria), nonchè dei ruoli sottesi e di ogni altro atto consequenziale e successivo;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (cartella e avviso di accertamento) e la
(conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché Omesso Invio dell'Avviso Bonario - Violazione dell'art. 6, comma V, dello Statuto del
Contribuente (L.212/2000). e, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle indicazioni previste dall'art. 7 Statuto del Contribuente e alle modalità di calcolo degli interessi
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che
Preliminarmente
chiedeva la trattazione congiunta del presente giudizio con i ricorsi iscritti ai numeri RGR 3669/2025, RGR
3726/2025, RGR 3732/2025, RGR 3757/2025, RGR 3694/2025, RGR 3754/2025 pendenti dinanzi l'on.
Corte di giustizia Tributaria di RC, in quanto relativi alla medesima intimazione di pagamento n.
09420249013603872000 notificata il 21/03/2025, che parte ricorrente opponeva in maniera frazionata,
rappresentava che in data 15/09/2023 il contribuente aveva notificato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239007044864000 e la sottesa cartella n. 09420170000709761000 senza provvedere al deposito in Corte di giustizia tributaria
Nel merito documentava la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
la CARTELLA N. 09420170000709761000 notificata in DATA 20/03/2017
successivamente l'intimazione di pagamento n. 09420219000529545000 il 21/03/2022,
l'intimazione di pagamento n. 09420239007044864000 il 29/08/2023,
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
chiedeva anche la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. per l'abuso del processo effettuato con il frazionamento immotivato dell'atto impugnato In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Peraltro deve aggiungersi che l'eccezione di prescrzione medio tempore maturata (al pari di quella attinente alla omessa notifica di atti prodromici precedenti al penultimo notificato) risulta comunque tardiva, attesa la dimostrazione da parte del resistente della notifica al contribuente di intimzioni successive agli atti prodromci che si assumeva essere mai stati inviati.
Il principio è infatti stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N.
22108 depositata il 5.8.2024.
Si ritiene utile e opportuno riportare, per ampi stralci, la suddetta decisione.
La Cassazione affrontava, in modo assorbente, il primo motivo, con cui veniva denunciata la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludesse al contribuente di impugnare l'iscrizione ipotecaria con la deduzione di vizi inerenti agli atti prodromici, che erano ormai divenuti definitivi;
Il Collegio accoglieva il suddetto motivo per le ragioni di seguito esplicitate.
"2. il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo;
2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il
03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093);
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 che ha statuito che " In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l'eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024).
Le stesse Sezioni Unite, peraltro, affrontando la questione della natura dell'intimazione di pagamento hanno ribadito che il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là della differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'articolo
50 citato, avviso comunemente denominato "avviso di mora", la cui impugnabilità davanti alla Commissione tributarie è esplicitamente prevista dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Cassazione
SU n. 26817 del 2024).
Al di là, quindi, della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio alle esecuzione forzata.
E' dunque evidente che la Suprema corte abbia dato quindi continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento nel senso sopra precisato non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione nn.
22108/2024 e 10736/2024) ed è stato, dunque, disatteso il diverso ed isolato orientamento di cui alla
Cassazione n. 16743/2024 che, facendo leva solo sul riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'articolo 19 citato, con conseguente facoltà, e non obbligo, di impugnazione e conseguente possibilità di eccepire sempre e comunque prescrizioni eventualmente maturatesi medio tempore.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare:
In relazione alla motivazione del provvedimento e alle modalità di calcolo degli interessi la Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516, ha sul punto affermato che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale.
Nel dettaglio la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'Agenzia spiegando che “i giudici d'appello, dopo aver rilevato che l'indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perché intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione
" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa ne' dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla
CTR, in riferimento ai "presupposti") ne' dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella.
Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare,
a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata
(Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
A questo proposito si rammenta che nel regime dell'iscrizione a ruolo (ancora applicabile, peraltro, in materia di registro ed agli atti di irrogazione di sanzioni, per limitarci ai casi di più frequente verificazione), l'alternanza fra interessi “da ritardata iscrizione a ruolo”, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973, ed interessi “moratori”, ex art. 30 del citato D.P.R., era segnato, appunto, dalla formazione del ruolo. Gli interessi di cui al predetto art. 20 venivano calcolati dall'Ufficio fino alla data di formazione e di consegna del ruolo all'Agente della riscossione per cui la mora, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 30, scattava solo in caso di mancata ottemperanza, nei 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, all'obbligo di pagamento delle somme iscritte nei ruoli.
Il pagamento nei 60 giorni costituiva, inoltre, la scriminante fra l'applicazione in capo al contribuente dell'aggio in misura ripartita (con il 4.65% a suo carico ovvero l'8% in via esclusiva).
Il nuovo sistema, dettato dagli atti cosiddetti “impoesattivi”, introdotti, com'è noto, dal legislatore tributario con l'art. 20, c. 1, lett. a), del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, è sul punto differente in quanto, venuta meno l'iscrizione a ruolo, quale momento scriminante fra interessi ex artt. 20 e
30 del citato D.P.R. 602/1973, si è individuata una nuova linea di confine.
I nuovi atti includono, infatti, gli interessi di cui al predetto art. 20 con decorrenza dall'originario termine per il pagamento delle imposte oggetto di contestazione e fino ad un dato riferimento temporale, che è fatto coincidere con la data di notifica di tali atti.
Al riguardo si precisa che le “avvertenze” contenute nei citati atti contemplano, altresì, la misura degli interessi giornalieri per cui il contribuente, che intenda saldare la pretesa erariale, è messo in grado di calcolare l'ammontare dovuto alla data del pagamento.
In caso di adempimento tempestivo, il destinatario del provvedimento aggiungerà alla somma intimata gli interessi giornalieri maturati fino alla data di effettivo versamento del terzo dovuto in pendenza di giudizio ovvero dell'intero in caso, invece, di acquiescenza, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Al mancato pagamento delle somme nei termini intimati segue, invece, la sostituzione degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. 602/1973 agli interessi ex art. 20 dello stesso D.P.R., con la precisazione che tale sostituzione opera, per espressa previsione normativa, fin dalla data di notifica dell'atto, secondo quanto disposto dalla lett. f) del c. 1 dell'art. 29 del citato D.L. 78/2010: “a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lett. a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 502, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi”.
La questione è stata anche affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 22281 del 14-07-2022 che ha affermato che la cartella di pagamento (e ovviamente l'intimazione) allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
Alla luce delle suddette statuizioni e motivazioni deve affermarsi come, nel caso di specie, il motivo di ricorso debba ritenersi infondato.
In particolare dirimente è la circostanza che la somma richiesta a titolo di interessi sia assolutamente esigua, sia dal punto di vista assoluto che da quello relativo – rispetto all'ammontare complessivo della richiesta. E' pertanto evidente come nel caso in esame non possa ritenersi che il contribuente fosse impossibilitato a comprendere e ricostruire (se non con difficili e complicate indagini) come fosse stata calcolata e determinata la pretesa da parte dell'Ufficio.
Parimenti infondata la generica doglianza rispetto ad una asserita carenza di motivazione complessiva, atteso che trattandosi di mera intimazione di pagamento è sufficiente riportare l'indicazione del carico (in questo caso IRPEF derivante ca controllo automatizzato) intimato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 300,00 applicando i medi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione anche del comportamento processuale del ricorrente che ha come visto frazionato i ricorsi oltre oneri dovuti.
Rigetta la richiesta di risarcimento ex art- 96 c.p.c. atteso che non può ravvisarsi una ipotesi di colpa grave da parte del contribuente, essendo la criticata scelta processuale di frazionare i ricorsi avverso la medesima intimazione, riconducibile esclusivamente ad una scelta del difensore tecnico e non della parte nei cui confronti è richiesto il risarcimento del danno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 300,00 oltre oneri dovuti.