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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250002870909000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1986/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. L'Avv. Difensore_1 cita un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 17989/2024), che si attaglia al caso per cui è causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 17.4.2025, recante iscrizione a ruolo n.2025/900039, reso esecutivo il 25.2.2025 e consegnato il 25.3.2025, per controllo automatico dichiarazione redditi 2015 e 2016. Deduceva di aver impugnato altra iscrizione a ruolo per lo stesso titolo, conosciuta a seguito di estratto di ruolo, e che la Corte di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che la cartella recante detta iscrizione a ruolo non fosse stata correttamente notificata. Accadeva però che la Corte di secondo grado, con sentenza n. 185/29/2025, dichiarava inammissibile il ricorso perché il ricorrente non aveva interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, non deducendo alcun pregiudizio che lo legittimasse alla impugnazione secondo quanto disposto dall'art. 12 co. 4 bis DPR 602/1973, come modificato dal D. Lgs. n.110/2024. Dopo la sentenza, agenzia delle entrate ha emesso una nuova iscrizione a ruolo, notificata con la cartella impugnata di cui il ricorrente chiede l'annullamento perché non preceduta dalla notifica della precedente cartella e comunque per decadenza/prescrizione della nuova iscrizione a ruolo. Con comparsa del 9.9.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Ed infatti, dopo la definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo contenente anche l'iscrizione a ruolo per controllo automatico della dichiarazione 2015 e 2016, con sentenza che ha dichiarato detta impugnazione inammissibile secondo quanto previsto dalla novella di cui al D. Lgs. n.110/2024, agenzia delle entrate non avrebbe dovuto procedere ad una nuova iscrizione a ruolo che risulta evidentemente tardiva, ma avrebbe dovuto intimare il pagamento della precedente iscrizione a ruolo dando prova della notifica della cartella nei termini di decadenza/prescrizione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Settembre N. 6 74123 Taranto TA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620250002870909000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1986/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. L'Avv. Difensore_1 cita un precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 17989/2024), che si attaglia al caso per cui è causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 17.4.2025, recante iscrizione a ruolo n.2025/900039, reso esecutivo il 25.2.2025 e consegnato il 25.3.2025, per controllo automatico dichiarazione redditi 2015 e 2016. Deduceva di aver impugnato altra iscrizione a ruolo per lo stesso titolo, conosciuta a seguito di estratto di ruolo, e che la Corte di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che la cartella recante detta iscrizione a ruolo non fosse stata correttamente notificata. Accadeva però che la Corte di secondo grado, con sentenza n. 185/29/2025, dichiarava inammissibile il ricorso perché il ricorrente non aveva interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, non deducendo alcun pregiudizio che lo legittimasse alla impugnazione secondo quanto disposto dall'art. 12 co. 4 bis DPR 602/1973, come modificato dal D. Lgs. n.110/2024. Dopo la sentenza, agenzia delle entrate ha emesso una nuova iscrizione a ruolo, notificata con la cartella impugnata di cui il ricorrente chiede l'annullamento perché non preceduta dalla notifica della precedente cartella e comunque per decadenza/prescrizione della nuova iscrizione a ruolo. Con comparsa del 9.9.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Ed infatti, dopo la definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo contenente anche l'iscrizione a ruolo per controllo automatico della dichiarazione 2015 e 2016, con sentenza che ha dichiarato detta impugnazione inammissibile secondo quanto previsto dalla novella di cui al D. Lgs. n.110/2024, agenzia delle entrate non avrebbe dovuto procedere ad una nuova iscrizione a ruolo che risulta evidentemente tardiva, ma avrebbe dovuto intimare il pagamento della precedente iscrizione a ruolo dando prova della notifica della cartella nei termini di decadenza/prescrizione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore