CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di: CA DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RB LI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, A. Cimmino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta dalla Procura generale della Corte d’appello avverso l’ordinanza, emessa de plano, in data 4 febbraio 2025, dalla medesima Corte territoriale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro e confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., avanzata nei confronti di DO CA e dei figli LL e EF CA. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria rilevando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge penale, in relazione all’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 397 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 19/11/2025 2 Dopo aver riassunto l'iter del procedimento, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., norma che detta la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. La norma individua il giudice competente che è quello di cui all'art 666 cod. proc. pen. Il richiamo all'art 667, comma 4, cod. proc. pen., a parere del ricorrente, opera esclusivamente per quanto riguarda le forme del provvedimento. Invece la norma stabilisce in maniera espressa che l'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Il termine per proporre opposizione, quindi, non è di quindici giorni, come ritenuto dalla Corte di appello, la quale ha preso in considerazione la disposizione dettata per diversa fattispecie, richiamata dall'art 183-quater citato soltanto in relazione alla forma del provvedimento da adottare. Nel caso al vaglio, l'opposizione è stata depositata il 25 febbraio 2025 avverso il rigetto comunicato alla Procura generale il 6 Febbraio 2025, nel termine di trenta giorni ed è, dunque, da considerarsi ammissibile perché tempestiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Cimmino, ha concluso chiedendo il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. Il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen. avanzata nei confronti di LL e EF CA, in qualità di figli di DO CA, per le ragioni riportate a p. 1 e ss. dell’ordinanza impugnata. A tale conclusione l’ordinanza perviene reputando la stessa tardiva, in quanto proposta oltre il termine di quindici giorni, ex art. 674, comma 4, cod. proc. pen., calcolato a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata. 2. Osserva il Collegio che, per i procedimenti innanzi al Giudice dell’esecuzione, in relazione alle ipotesi di confisca previste dall’art. 240-bis cod. pen. si applica l’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. per il quale il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione è di trenta giorni, in deroga al termine di quindici giorni previsto dall’art. 667, 3 comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35581 del 2020, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 85 bis TU stup. ritenuta conforme alle fattispecie di cui all’art. 240- bis cod. pen.). Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, convertito dalla legge 356 del 1992 – disposizione confluita nella previsione di cui all’art. 240-bis cod. pen. - può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221). Anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies cit. rientra nella competenza del Giudice dell'esecuzione, che deve provvedervi con le medesime forme (Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep. 2012, Chafik, Rv. 251792). Tale competenza è ora espressamente prevista dall'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. 3. Orbene, si osserva che, nel caso al vaglio, in data 19 dicembre 2024 la Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha avanzato richiesta di sequestro e confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., nei confronti di DO CA e dei figli EF e LL, in relazione alla condanna emessa il 26 novembre del 2020 dalla Corte di appello in riforma di quella del 5 aprile 2019 del Tribunale di Palmi, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2021per il reato di peculato commesso dal 1993 al 2012 da DO CA. La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 4 febbraio 2025 dal Giudice dell’esecuzione, cioè dalla Corte di appello di Reggio Calabria adottata de plano, provvedimento oggetto di opposizione da parte della Procura generale, con atto depositato il 25 febbraio 2025. Risulta, ancora, in atti la p. e. c. inoltrata al Pubblico ministero di comunicazione dell’ordinanza del 4 febbraio, trasmessa in data 6.2.2025 all’indirizzo di posta estradizioni-pg.reggiocalabria@giustiziacert- it. La previsione di cui all’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., prevede la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., fissando la competenza ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen.o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, individuando quella del Giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. 4 Si specifica, poi che detto Giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal Pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e che l'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 4. Alla luce di tali considerazioni, l’opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto del Giudice dell’esecuzione del 4 febbraio 2025, comunicato il 6 febbraio 2025, depositata il 25 febbraio 2025 era tempestiva ed andava scrutinata. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte appello Reggio Calabria. Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RB LI CO CC
udita la relazione svolta dal Consigliere RB LI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, A. Cimmino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta dalla Procura generale della Corte d’appello avverso l’ordinanza, emessa de plano, in data 4 febbraio 2025, dalla medesima Corte territoriale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro e confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., avanzata nei confronti di DO CA e dei figli LL e EF CA. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria rilevando, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge penale, in relazione all’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 397 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 19/11/2025 2 Dopo aver riassunto l'iter del procedimento, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., norma che detta la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. La norma individua il giudice competente che è quello di cui all'art 666 cod. proc. pen. Il richiamo all'art 667, comma 4, cod. proc. pen., a parere del ricorrente, opera esclusivamente per quanto riguarda le forme del provvedimento. Invece la norma stabilisce in maniera espressa che l'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. Il termine per proporre opposizione, quindi, non è di quindici giorni, come ritenuto dalla Corte di appello, la quale ha preso in considerazione la disposizione dettata per diversa fattispecie, richiamata dall'art 183-quater citato soltanto in relazione alla forma del provvedimento da adottare. Nel caso al vaglio, l'opposizione è stata depositata il 25 febbraio 2025 avverso il rigetto comunicato alla Procura generale il 6 Febbraio 2025, nel termine di trenta giorni ed è, dunque, da considerarsi ammissibile perché tempestiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Cimmino, ha concluso chiedendo il parziale annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. Il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen. avanzata nei confronti di LL e EF CA, in qualità di figli di DO CA, per le ragioni riportate a p. 1 e ss. dell’ordinanza impugnata. A tale conclusione l’ordinanza perviene reputando la stessa tardiva, in quanto proposta oltre il termine di quindici giorni, ex art. 674, comma 4, cod. proc. pen., calcolato a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata. 2. Osserva il Collegio che, per i procedimenti innanzi al Giudice dell’esecuzione, in relazione alle ipotesi di confisca previste dall’art. 240-bis cod. pen. si applica l’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. per il quale il termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione è di trenta giorni, in deroga al termine di quindici giorni previsto dall’art. 667, 3 comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35581 del 2020, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 85 bis TU stup. ritenuta conforme alle fattispecie di cui all’art. 240- bis cod. pen.). Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, convertito dalla legge 356 del 1992 – disposizione confluita nella previsione di cui all’art. 240-bis cod. pen. - può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221). Anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies cit. rientra nella competenza del Giudice dell'esecuzione, che deve provvedervi con le medesime forme (Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep. 2012, Chafik, Rv. 251792). Tale competenza è ora espressamente prevista dall'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. 3. Orbene, si osserva che, nel caso al vaglio, in data 19 dicembre 2024 la Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha avanzato richiesta di sequestro e confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., nei confronti di DO CA e dei figli EF e LL, in relazione alla condanna emessa il 26 novembre del 2020 dalla Corte di appello in riforma di quella del 5 aprile 2019 del Tribunale di Palmi, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2021per il reato di peculato commesso dal 1993 al 2012 da DO CA. La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 4 febbraio 2025 dal Giudice dell’esecuzione, cioè dalla Corte di appello di Reggio Calabria adottata de plano, provvedimento oggetto di opposizione da parte della Procura generale, con atto depositato il 25 febbraio 2025. Risulta, ancora, in atti la p. e. c. inoltrata al Pubblico ministero di comunicazione dell’ordinanza del 4 febbraio, trasmessa in data 6.2.2025 all’indirizzo di posta estradizioni-pg.reggiocalabria@giustiziacert- it. La previsione di cui all’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., prevede la specifica disciplina per i procedimenti di esecuzione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., fissando la competenza ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen.o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, individuando quella del Giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. 4 Si specifica, poi che detto Giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal Pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e che l'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 4. Alla luce di tali considerazioni, l’opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto del Giudice dell’esecuzione del 4 febbraio 2025, comunicato il 6 febbraio 2025, depositata il 25 febbraio 2025 era tempestiva ed andava scrutinata. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte appello Reggio Calabria. Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RB LI CO CC