Articolo 24 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 23Articolo 25
Versione
11 marzo 1948
Art. 24.
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Entrata in vigore il 11 marzo 1948
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