Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1983, n. 50
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 marzo 1983
Art. 3.
L' articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , gia' modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277 , e con la legge 10 maggio 1973, n. 278 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2.
Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".
Entrata in vigore il 13 marzo 1983
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