Art. 3.
L' articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , gia' modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277 , e con la legge 10 maggio 1973, n. 278 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2.
Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".
L' articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , gia' modificato con la legge 29 dicembre 1966, n. 1277 , e con la legge 10 maggio 1973, n. 278 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
b) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2.
Raggiunto il limite suddetto l'Istituto puo' chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".