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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2842/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BELTRAMO NADIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Bagnolo Piemonte il 19/08/2006, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte II,
Serie A, dell'anno 2006;
- che dal matrimonio è nata la figlia nata a [...] il [...]; Per_1 - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Come da accordi tra le parti le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
05/06/1977 a Pinerolo (TO), e , nato il Controparte_1
06/08/1977 a Pinerolo (TO), che hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnolo
Piemonte il 19/08/2006, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese di procedura
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2842/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BELTRAMO NADIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Bagnolo Piemonte il 19/08/2006, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte II,
Serie A, dell'anno 2006;
- che dal matrimonio è nata la figlia nata a [...] il [...]; Per_1 - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Come da accordi tra le parti le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
05/06/1977 a Pinerolo (TO), e , nato il Controparte_1
06/08/1977 a Pinerolo (TO), che hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnolo
Piemonte il 19/08/2006, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese di procedura
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi