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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/11/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1038/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1038/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Federico Vincenti, presso il cui studio in Empoli (FI), Viale Giotto,
n. 25, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato in atti, dall'Avv. Federico Vincenti, presso il cui studio in Empoli (FI), Viale Giotto, n.
25, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, 2 / 3
per e l'Avv. Federico Vincenti ha concluso Parte_1 Controparte_1 chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) La casa coniugale sita in Poggibonsi, Staggia Senese, Via Borgovecchio, nr. 13, rimarrà nella Pers esclusiva disponibilità dei due figli ed maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti, che ne sono anche comproprietari, con conferma della rinuncia da parte degli ex coniugi al diritto di abitazione sulla medesima;
2) Rinuncia reciproca degli ex coniugi ad ogni assegno di mantenimento personale e dichiarazione di non avere alcunché da pretendere o domandarsi reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo, né beni da dividere;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggibonsi di annotare a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Poggibonsi il giorno 04.07.1981 con atto trascritto al nr. 8, parte I, l'emananda sentenza”.
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.2025, esponeva che avevano contratto Parte_1 matrimonio con in data 4.7.1981 in Poggibonsi (SI), matrimonio trascritto al Controparte_1 registro degli atti del Comune di Poggibonsi al nr. 8, parte 1, anno 1981, che dal matrimonio erano nati, in data 25.7.1981 il figlio ed in data 2.12.1991 la figlia Persona_3 [...]
entrambi oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che la convivenza era Per_4 diventata intollerabile, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 30.1.2013 aveva omologato la separazione consensuale;
concludeva chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
La resistente non si costituiva ma, nonostante che la notifica non fosse Controparte_1 andata a buon fine, essendo comunque venuta a conoscenza dell'udienza, compariva personalmente alla prima udienza del 19.11.2025.
In tale udienza, la conferiva mandato difensivo all'Avv. Federico Vincenti e CP_1 confermava di voler divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Alla medesima udienza, quindi, il procuratore delle parti concludeva come al ricorso, sia per il che per la ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione. Pt_1 CP_1
3 / 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente e la resistente dopo che il procedimento era iniziato in Pt_1 CP_1 forma contenziosa, hanno successivamente chiesto la pronuncia del Divorzio - Scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in corso di causa.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 30.1.2013 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare, anche considerato che i figli sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
POGGIBONSI in data 4.7.1981 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
POGGIBONSI al nr. 8, parte 1, anno 1981, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1038/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso, dall'Avv. Federico Vincenti, presso il cui studio in Empoli (FI), Viale Giotto,
n. 25, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato in atti, dall'Avv. Federico Vincenti, presso il cui studio in Empoli (FI), Viale Giotto, n.
25, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, 2 / 3
per e l'Avv. Federico Vincenti ha concluso Parte_1 Controparte_1 chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) La casa coniugale sita in Poggibonsi, Staggia Senese, Via Borgovecchio, nr. 13, rimarrà nella Pers esclusiva disponibilità dei due figli ed maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti, che ne sono anche comproprietari, con conferma della rinuncia da parte degli ex coniugi al diritto di abitazione sulla medesima;
2) Rinuncia reciproca degli ex coniugi ad ogni assegno di mantenimento personale e dichiarazione di non avere alcunché da pretendere o domandarsi reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo, né beni da dividere;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggibonsi di annotare a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Poggibonsi il giorno 04.07.1981 con atto trascritto al nr. 8, parte I, l'emananda sentenza”.
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.2025, esponeva che avevano contratto Parte_1 matrimonio con in data 4.7.1981 in Poggibonsi (SI), matrimonio trascritto al Controparte_1 registro degli atti del Comune di Poggibonsi al nr. 8, parte 1, anno 1981, che dal matrimonio erano nati, in data 25.7.1981 il figlio ed in data 2.12.1991 la figlia Persona_3 [...]
entrambi oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che la convivenza era Per_4 diventata intollerabile, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 30.1.2013 aveva omologato la separazione consensuale;
concludeva chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
La resistente non si costituiva ma, nonostante che la notifica non fosse Controparte_1 andata a buon fine, essendo comunque venuta a conoscenza dell'udienza, compariva personalmente alla prima udienza del 19.11.2025.
In tale udienza, la conferiva mandato difensivo all'Avv. Federico Vincenti e CP_1 confermava di voler divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Alla medesima udienza, quindi, il procuratore delle parti concludeva come al ricorso, sia per il che per la ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione. Pt_1 CP_1
3 / 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente e la resistente dopo che il procedimento era iniziato in Pt_1 CP_1 forma contenziosa, hanno successivamente chiesto la pronuncia del Divorzio - Scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in corso di causa.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 30.1.2013 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare, anche considerato che i figli sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
POGGIBONSI in data 4.7.1981 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
POGGIBONSI al nr. 8, parte 1, anno 1981, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao