Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nevenca Damiani Di Vergada Franzetti, Enrico Damiani Di Vergada Franzetti, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Damiani Di Vergada Franzetti in Milano, via Romolo Gessi, 34;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento di archiviazione datato 31.10.2025 avente codice pratica n.P-MI/L/Q/2025/107321, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, in persona del Dirigente dello Sportello Signorelli Massimo, comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 31.10.2025;
- nonché verso ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. IZ NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In via preliminare, il Tribunale evidenzia che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.
Con il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, l’amministrazione ha disposto l’archiviazione del procedimento aperto sull’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ragione della mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998).
E’ fondata e presenta carattere assorbente la censura con la quale si lamenta la violazione delle garanzie partecipative.
Invero dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il provvedimento impugnato non è stato preceduto, senza alcuna giustificazione, dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con conseguente violazione dell’art. 10 bis della legge 1990 n. 241.
Tale comunicazione avrebbe consentito l’instaurazione del contraddittorio con l’amministrazione, specie considerando che l’amministrazione stessa è tenuta a valutare, ai sensi del comma 5 ter dell’art. 22 del dlgs 1998 n. 286, la sussistenza di cause di forza maggiore, nonché l’eventuale non imputabilità del ritardo al lavoratore e tali circostanze, come già evidenziato, devono essere verificate nel contraddittorio tra le parti.
Ne deriva la fondatezza della censura esaminata.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La considerazione della fattispecie complessiva sottesa al provvedimento impugnato conduce a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
IZ NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ NA | IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.