CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2024, n. 17750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17750 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5140/2022 R.G. proposto da NI AV (C.F.: [...]) e NO Di NE (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente Avv. NI de Notariis, dall’Avv. Vincenzo Notarangelo, con domicilio digitale indicato nella stessa memoria;
– ricorrente – contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 17750 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 27/06/2024 2 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle RA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
e Agenzia delle RA SI, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 878/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 9/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 21 maggio 2024; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. OS IA Dell’RB, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Vincenzo Notarangelo per i contribuenti e l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle RA;
FA Con domanda inviata all’Agenzia delle RA e all’agente della riscossione (all’epoca, Equitalia Nord S.p.A.) il 10/2/2016, i ricorrenti chiesero la sospensione della riscossione delle somme e la restituzione di quanto pagato in eccedenza a titolo di Irpef per una plusvalenza realizzata con la vendita effettuata in data 28/2/2008 in favore di RE Di SC di un compendio aziendale adibito a bar-ristorante sito in Mestre per il prezzo di euro 135.000, di cui circa la metà con pagamento rateizzato. Il prezzo pattuito non fu integralmente corrisposto: furono versati acconti per euro 52.500 ed il compratore rimase inadempiente per la somma di euro 82.500. Tale inadempimento provocò un ulteriore danno al AV e al Di NE (d’ora in poi, anche “i contribuenti”) perché l’Agenzia delle 3 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. RA calcolò l’imposta sul reddito, a titolo di plusvalenza patrimoniale, sull’intero prezzo di vendita pattuito, nonostante che esso fosse stato solo in parte riscosso. Dopo aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento, i contribuenti non la impugnarono, ma concordarono con gli uffici fiscali una rateizzazione del debito d’imposta, confidando che il compratore avrebbe pagato l’intero prezzo della vendita. In seguito, non avendo più avuto possibilità di ottenere il pagamento dell’intero prezzo da parte del compratore, i contribuenti si rivolsero all’Agenzia delle RA e all’agente della riscossione per ottenere la sospensione della riscossione ed il rimborso dell’eccedenza versata rispetto all’imposta sulla parte di prezzo effettivamente incassata. Deducono i contribuenti che sia l’Agenzia delle RA che l’agente della riscossione non opposero l’inammissibilità dell’istanza di rimborso, ma chiesero a loro una serie di documenti, lasciando intendere che, depositati questi, si sarebbe potuto procedere al rimborso. Non avendo avuto esito le successive interlocuzioni tra i contribuenti e gli uffici fiscali e della riscossione, i primi proposero ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso e la C.T.P. di Venezia lo dichiarò inammissibile. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle RA con controricorso. L’Agenzia delle RA SI è rimasta intimata. Il sostituto Procuratore Generale, dott. OS IA Dell’RB, ha depositato una requisitoria scritta. I contribuenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. Diritto 4 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Vizio del procedimento per violazione del giudicato formatosi, per quanto di ragione, con la sentenza di primo grado n. 446/18 in relazione alla violazione dell’art. 2909 c.c., art. 132 n. 4 c.p.c., nullità ex art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1325 c.c., violazione dell’art. 2265 c.c., dell’art. 75 comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 e del d.P.R. n. 147 del 2014, in specie art. 5 comma 3, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado, l’Agenzia delle RA avrebbe accertato l’inesistenza della plusvalenza sulla quale sarebbe stata calcolata la ripresa impositiva. Inoltre, ai venditori (cioè ai contribuenti medesimi) l’Agenzia avrebbe fatto sottoscrivere un “patto leonino” di accollo dell’anticipazione del pagamento Irpef sul saldo del prezzo della vendita dell’azienda, mai corrisposto dall’acquirente. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso non si confronta punto con la sentenza impugnata della C.T.R., ma si limita ad estrapolare un passo della sentenza di primo grado nel quale si fa riferimento alla inadempienza dell’acquirente con riferimento all’obbligo di integrale pagamento del prezzo. In realtà, la sentenza di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base del rilievo che i contribuenti non potevano esercitare l’azione di rimborso dopo aver versato l’imposta nella misura ad essi richiesta sulla base di cartelle di pagamento non impugnate: decorso il termine per l’impugnazione delle cartelle di pagamento, la pretesa fiscale diviene definitiva, con la conseguenza che il pagamento del debito d’imposta in esse portato non può essere fatto oggetto di una richiesta e di una successiva domanda giudiziale di rimborso. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, error in procedendo per violazione dell’art. 86 Tuir, art. 1427 c.c. in relazione a violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza non 5 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. realizzata a causa dell’inadempimento dell’acquirente sarebbe stato il frutto di un comportamento sostanzialmente scorretto degli uffici pubblici che avrebbero preteso l’incasso rateizzato del debito d’imposta portato dalle cartelle, “sotto la comminatoria” di esecuzione forzata. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso devolve al giudice di legittimità non un vizio della sentenza, ma (inammissibilmente) la cognizione della legittimità del comportamento dell’amministrazione in sede di riscossione di un debito d’imposta, peraltro dovuto perché portato da cartelle di pagamento non impugnate. Il comportamento dell’amministrazione, peraltro, è stato giudicato implicitamente irrilevante dalla C.T.R. al fine di dichiarare l’inammissibilità dell’azione di rimborso esercitata in primo grado: il giudice di appello ha correttamente affermato che la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento comportava l’inammissibilità della domanda (e prima ancora della richiesta) di rimborso, visto che riconoscere l’ammissibilità della domanda di rimborso avrebbe determinato l’aggiramento della preclusione processuale che si verifica nel caso in cui l’atto impoesattivo non venga tempestivamente contestato (cfr. già Cass., Sez. T, Sentenza n. 17718 del 02/09/2004, Rv. 576649 – 01, cui adde, pienamente conforme, Cass., Sez. T, Sentenza n. 28784 del 04/12/2008, Rv. 605979 - 01). 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, error in procedendo, per nullità dell’accordo di rateizzazione, dovuto a mancanza ed illiceità della causa, in relazione a violazione dell’art. 2265 c.c. (patto leonino), violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.”, i contribuenti insistono ancora nell’affermazione secondo la quale il pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento non fu spontaneo, ma fu il prodotto di un “raggiro” posto in essere dagli uffici finanziari. 6 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. disciplinante la ricognizione del debito, in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c. e 360, comma 1 n. 4 c.p.c.”, i contribuenti, oltre a reiterare le doglianze già espresse nei precedenti motivi di ricorso, fanno riferimento ad un passo (quello che qualifica atti di ricognizione del debito il pagamento rateale delle somme portate nelle cartelle di pagamento) che in realtà non si rinviene nella sentenza impugnata, che invece si limita, correttamente, a statuire (rigettando l’appello) l’inammissibilità di una domanda di rimborso proposta una volta che le cartelle di pagamento portanti le somme pretese dall’erario a titolo di debito d’imposta siano divenute inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione. 5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che in quanto connessi possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili per gli stessi motivi esposti nell’esame del primo e del secondo motivo. 6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nei soli confronti dell’Agenzia delle RA, visto che Agenzia delle RA SI non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna NI AV e NO Di NE al pagamento, in solido, delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle RA, che si liquidano in euro tremila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 7 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 21 maggio 2024.
– ricorrente – contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 17750 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 27/06/2024 2 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle RA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
e Agenzia delle RA SI, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 878/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 9/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 21 maggio 2024; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. OS IA Dell’RB, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Vincenzo Notarangelo per i contribuenti e l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle RA;
FA Con domanda inviata all’Agenzia delle RA e all’agente della riscossione (all’epoca, Equitalia Nord S.p.A.) il 10/2/2016, i ricorrenti chiesero la sospensione della riscossione delle somme e la restituzione di quanto pagato in eccedenza a titolo di Irpef per una plusvalenza realizzata con la vendita effettuata in data 28/2/2008 in favore di RE Di SC di un compendio aziendale adibito a bar-ristorante sito in Mestre per il prezzo di euro 135.000, di cui circa la metà con pagamento rateizzato. Il prezzo pattuito non fu integralmente corrisposto: furono versati acconti per euro 52.500 ed il compratore rimase inadempiente per la somma di euro 82.500. Tale inadempimento provocò un ulteriore danno al AV e al Di NE (d’ora in poi, anche “i contribuenti”) perché l’Agenzia delle 3 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. RA calcolò l’imposta sul reddito, a titolo di plusvalenza patrimoniale, sull’intero prezzo di vendita pattuito, nonostante che esso fosse stato solo in parte riscosso. Dopo aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento, i contribuenti non la impugnarono, ma concordarono con gli uffici fiscali una rateizzazione del debito d’imposta, confidando che il compratore avrebbe pagato l’intero prezzo della vendita. In seguito, non avendo più avuto possibilità di ottenere il pagamento dell’intero prezzo da parte del compratore, i contribuenti si rivolsero all’Agenzia delle RA e all’agente della riscossione per ottenere la sospensione della riscossione ed il rimborso dell’eccedenza versata rispetto all’imposta sulla parte di prezzo effettivamente incassata. Deducono i contribuenti che sia l’Agenzia delle RA che l’agente della riscossione non opposero l’inammissibilità dell’istanza di rimborso, ma chiesero a loro una serie di documenti, lasciando intendere che, depositati questi, si sarebbe potuto procedere al rimborso. Non avendo avuto esito le successive interlocuzioni tra i contribuenti e gli uffici fiscali e della riscossione, i primi proposero ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso e la C.T.P. di Venezia lo dichiarò inammissibile. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle RA con controricorso. L’Agenzia delle RA SI è rimasta intimata. Il sostituto Procuratore Generale, dott. OS IA Dell’RB, ha depositato una requisitoria scritta. I contribuenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. Diritto 4 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Vizio del procedimento per violazione del giudicato formatosi, per quanto di ragione, con la sentenza di primo grado n. 446/18 in relazione alla violazione dell’art. 2909 c.c., art. 132 n. 4 c.p.c., nullità ex art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1325 c.c., violazione dell’art. 2265 c.c., dell’art. 75 comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 e del d.P.R. n. 147 del 2014, in specie art. 5 comma 3, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado, l’Agenzia delle RA avrebbe accertato l’inesistenza della plusvalenza sulla quale sarebbe stata calcolata la ripresa impositiva. Inoltre, ai venditori (cioè ai contribuenti medesimi) l’Agenzia avrebbe fatto sottoscrivere un “patto leonino” di accollo dell’anticipazione del pagamento Irpef sul saldo del prezzo della vendita dell’azienda, mai corrisposto dall’acquirente. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso non si confronta punto con la sentenza impugnata della C.T.R., ma si limita ad estrapolare un passo della sentenza di primo grado nel quale si fa riferimento alla inadempienza dell’acquirente con riferimento all’obbligo di integrale pagamento del prezzo. In realtà, la sentenza di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base del rilievo che i contribuenti non potevano esercitare l’azione di rimborso dopo aver versato l’imposta nella misura ad essi richiesta sulla base di cartelle di pagamento non impugnate: decorso il termine per l’impugnazione delle cartelle di pagamento, la pretesa fiscale diviene definitiva, con la conseguenza che il pagamento del debito d’imposta in esse portato non può essere fatto oggetto di una richiesta e di una successiva domanda giudiziale di rimborso. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, error in procedendo per violazione dell’art. 86 Tuir, art. 1427 c.c. in relazione a violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza non 5 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. realizzata a causa dell’inadempimento dell’acquirente sarebbe stato il frutto di un comportamento sostanzialmente scorretto degli uffici pubblici che avrebbero preteso l’incasso rateizzato del debito d’imposta portato dalle cartelle, “sotto la comminatoria” di esecuzione forzata. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso devolve al giudice di legittimità non un vizio della sentenza, ma (inammissibilmente) la cognizione della legittimità del comportamento dell’amministrazione in sede di riscossione di un debito d’imposta, peraltro dovuto perché portato da cartelle di pagamento non impugnate. Il comportamento dell’amministrazione, peraltro, è stato giudicato implicitamente irrilevante dalla C.T.R. al fine di dichiarare l’inammissibilità dell’azione di rimborso esercitata in primo grado: il giudice di appello ha correttamente affermato che la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento comportava l’inammissibilità della domanda (e prima ancora della richiesta) di rimborso, visto che riconoscere l’ammissibilità della domanda di rimborso avrebbe determinato l’aggiramento della preclusione processuale che si verifica nel caso in cui l’atto impoesattivo non venga tempestivamente contestato (cfr. già Cass., Sez. T, Sentenza n. 17718 del 02/09/2004, Rv. 576649 – 01, cui adde, pienamente conforme, Cass., Sez. T, Sentenza n. 28784 del 04/12/2008, Rv. 605979 - 01). 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, error in procedendo, per nullità dell’accordo di rateizzazione, dovuto a mancanza ed illiceità della causa, in relazione a violazione dell’art. 2265 c.c. (patto leonino), violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.”, i contribuenti insistono ancora nell’affermazione secondo la quale il pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento non fu spontaneo, ma fu il prodotto di un “raggiro” posto in essere dagli uffici finanziari. 6 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. disciplinante la ricognizione del debito, in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c. e 360, comma 1 n. 4 c.p.c.”, i contribuenti, oltre a reiterare le doglianze già espresse nei precedenti motivi di ricorso, fanno riferimento ad un passo (quello che qualifica atti di ricognizione del debito il pagamento rateale delle somme portate nelle cartelle di pagamento) che in realtà non si rinviene nella sentenza impugnata, che invece si limita, correttamente, a statuire (rigettando l’appello) l’inammissibilità di una domanda di rimborso proposta una volta che le cartelle di pagamento portanti le somme pretese dall’erario a titolo di debito d’imposta siano divenute inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione. 5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che in quanto connessi possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili per gli stessi motivi esposti nell’esame del primo e del secondo motivo. 6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nei soli confronti dell’Agenzia delle RA, visto che Agenzia delle RA SI non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna NI AV e NO Di NE al pagamento, in solido, delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle RA, che si liquidano in euro tremila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 7 Ric. n. 5140/2022 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 21 maggio 2024.