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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 347/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
OL OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4662/2022 depositato il 06/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 14 e pubblicata il 12/01/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2942008000045828 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Ricorrente_1: Assente Appellate: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate chiede la conferma della pronuncia di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1, in quanto oggetto della contestazione sono gli estratti di ruolo e comunque le relative cartelle sono state ritualmente notificate;
con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il rappresentante di Agenzia delle Entrate - Riscossione aderisce alle conclusioni dell'Agenzia delle
Entrate e chiede la conferma della sentenza di primo grado;
con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso - reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 la Ricorrente_1. impugnava un estratto di ruolo rilasciato da Riscossione Sicilia Spa, dal quale risultavano debiti per complessivi euro
2.342,54, per Irap e sanzione Iva relativi all'anno 2004, e la relativa cartella n. 29420080000458280.
La ricorrente, premettendo di non avere mai ricevuto alcuna notifica della suddetta cartella, lamentava: 1) omessa notifica dell'atto della riscossione, e dunque violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973; 2) prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi, per decorso sia del termine breve quinquennale sia di quello ordinario decennale;
3) prescrizione della sanzione, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 20, co. 3, del D.Lgs. n. 472/1997; 4) decadenza dal potere di riscuotere le somme, per mancato rispetto del termine dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso dichiarando che la cartella era stata notificata alla Cooperativa ricorrente in data 7.04.2010 e che comunque quest'ultima aveva presentato in data 13.04.2017 (dunque, due anni prima della proposizione del ricorso) un'istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016, poi revocata il 18.04.2018.
Con memoria illustrativa la Cooperativa ricorrente chiedeva di tener conto del sopravvenuto annullamento ex lege del carico iscritto a ruolo, in forza della normativa di cui all'art. 4, co. 4, del D.L. n. 41/2021.
All'udienza del 4 giugno 2021 la Commissione emetteva ordinanza istruttoria con la quale chiedeva all'Agenzia delle Entrate di chiarire e documentare la circostanza dedotta, secondo la quale la società ricorrente avrebbe presentato il 13.4.2017 istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016 del carico iscritto a ruolo e l'avrebbe poi revocata il 18.4.2021.
Successivamente si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione e documentando che: a) la cartella, asseritamente non conosciuta dalla parte, era stata notificata in data 7.04.2010; b) la società aveva presentato in data 13.04.2017 istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016; c) in data 5.02.2020 l'Agente della riscossione aveva notificato una ulteriore intimazione di pagamento.
Con sentenza n. 179/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al rimborso delle spese processuali e della somma liquidata ex art. 96 ultimo comma c.p.c., per euro 800,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Il primo giudice rilevava che non era stata fornita la prova della sussistenza della condizione reddituale cui è subordinato l'annullamento automatico del carico tributario previsto dall'art. 4, co. 4, del D.L. n.
41/2021. Inoltre, osservava che dalla documentazione versata in giudizio dall'Agente della riscossione risultava che la cartella era stata notificata in data 7.04.2010 alla società, che aveva addirittura proposto in data 13.04.2017 domanda di definizione ex D.L. n. 193/2016 (successivamente ritirata).
Avverso la sentenza n. 179/2022 la Ricorrente_1. ha proposto appello, col quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere per avvenuto annullamento ex lege della cartella di pagamento n. 29420080000458280, con la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata è frutto di un palese e grave vizio istruttorio nonché della violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice, in quanto la C.T.P. adita, con l'ordinanza resa all'udienza del 4.06.2021, rinviava la trattazione della causa ad una successiva udienza consentendo - di fatto - all'Agente della riscossione di costituirsi tardivamente in giudizio e produrre una documentazione tardiva ed illegittima.
Costituitasi in questo grado, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
L'Ufficio rileva che le argomentazioni dell'appellante sono destituite di fondamento, attesa la tardività del ricorso introduttivo, in quanto la cartella di pagamento sottostante all'estratto ruolo era stata regolarmente notificata e non impugnata dalla società.
In via preliminare, evidenzia inoltre che per le cartelle di pagamento sottostanti agli estratti ruolo va applicata la normativa sopravvenuta, cioè il D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla L. n. 125/2021, collegato alla manovra 2022, che dispone la "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo".
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in questo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 19 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Ricorrente_1, in quanto oggetto della contestazione sono gli estratti di ruolo e comunque le relative cartelle sono state ritualmente notificate, con condanna della ricorrente alle spese processuali;
l'Agente della riscossione ha aderito alle conclusioni dell'Agenzia delle Entrate e chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di inammissibilità del ricorso va confermata.
Infatti, come correttamente ritenuto dal primo giudice sulla base della documentazione versata in giudizio, la cartella n. 29420080000458280 è stata ritualmente notificata e non impugnata nel termine decadenziale stabilito dalla legge, per cui è divenuta definitiva.
A ciò aggiungasi che per quanto concerne gli estratti di ruolo va considerata la novella normativa portata dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021.
La norma sopravvenuta ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, inserendovi il comma 4 bis che stabilisce quanto segue:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Come è noto, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita dall'intervento della Cassazione (S.U. n. 19704/2015), indipendentemente dalla necessità, quindi, di allegare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'Agente della riscossione non aveva comunque azionato.
Si è trattato di un'estensione operata non per indicazione normativa, bensì per un intervento giurisprudenziale, reso al più alto livello nomofilattico, che, comunque, non può valere – né avrebbe potuto valere - a costituire un “diritto quesito” in capo a quanti avessero già interposto ricorso avverso un estratto di ruolo alla data (21/12/2021) dell'entrata in vigore del richiamato art. 3 bis, che ha - come detto - sancito l'inoppugnabilità degli estratti di ruolo (tranne che per casi tassativi), fatti salvi eventuali effetti di giudicati già intervenuti.
In ordine alla portata temporale della nuova norma, sono sorti dubbi in sede giurisprudenziale, tant'è che, con l'ordinanza interlocutoria n. 4526/2022, depositata il 10/02/2022, la questione è stata rimessa alle S.
U. della Suprema Corte per decidere sulla retroattività o meno della nuova normativa in tema di non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con la decisione n. 26283/2022, depositata in data
06/09/2022, che ha affermato, ex articolo 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, articolo 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, ne deriva l'inammissibilità del ricorso originario, non avendo la società provato in giudizio la sussistenza di uno dei tre presupposti per la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo: 1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
La ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure allegata dall'appellante, che non ha preso in considerazione l'intervenuta novella legislativa, che è applicabile – come già detto – anche ai giudizi pendenti.
Pertanto, anche per questa ragione la pronuncia di primo grado deve essere confermata.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando i minimi tabellari per la non complessità della causa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 179/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese giudiziali sostenute da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in euro 707,50 oltre gli oneri accessori di legge, e da Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 566,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
OL OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4662/2022 depositato il 06/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 14 e pubblicata il 12/01/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2942008000045828 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Ricorrente_1: Assente Appellate: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate chiede la conferma della pronuncia di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1, in quanto oggetto della contestazione sono gli estratti di ruolo e comunque le relative cartelle sono state ritualmente notificate;
con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il rappresentante di Agenzia delle Entrate - Riscossione aderisce alle conclusioni dell'Agenzia delle
Entrate e chiede la conferma della sentenza di primo grado;
con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso - reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 la Ricorrente_1. impugnava un estratto di ruolo rilasciato da Riscossione Sicilia Spa, dal quale risultavano debiti per complessivi euro
2.342,54, per Irap e sanzione Iva relativi all'anno 2004, e la relativa cartella n. 29420080000458280.
La ricorrente, premettendo di non avere mai ricevuto alcuna notifica della suddetta cartella, lamentava: 1) omessa notifica dell'atto della riscossione, e dunque violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973; 2) prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi, per decorso sia del termine breve quinquennale sia di quello ordinario decennale;
3) prescrizione della sanzione, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 20, co. 3, del D.Lgs. n. 472/1997; 4) decadenza dal potere di riscuotere le somme, per mancato rispetto del termine dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso dichiarando che la cartella era stata notificata alla Cooperativa ricorrente in data 7.04.2010 e che comunque quest'ultima aveva presentato in data 13.04.2017 (dunque, due anni prima della proposizione del ricorso) un'istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016, poi revocata il 18.04.2018.
Con memoria illustrativa la Cooperativa ricorrente chiedeva di tener conto del sopravvenuto annullamento ex lege del carico iscritto a ruolo, in forza della normativa di cui all'art. 4, co. 4, del D.L. n. 41/2021.
All'udienza del 4 giugno 2021 la Commissione emetteva ordinanza istruttoria con la quale chiedeva all'Agenzia delle Entrate di chiarire e documentare la circostanza dedotta, secondo la quale la società ricorrente avrebbe presentato il 13.4.2017 istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016 del carico iscritto a ruolo e l'avrebbe poi revocata il 18.4.2021.
Successivamente si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione e documentando che: a) la cartella, asseritamente non conosciuta dalla parte, era stata notificata in data 7.04.2010; b) la società aveva presentato in data 13.04.2017 istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016; c) in data 5.02.2020 l'Agente della riscossione aveva notificato una ulteriore intimazione di pagamento.
Con sentenza n. 179/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile e condannava la ricorrente al rimborso delle spese processuali e della somma liquidata ex art. 96 ultimo comma c.p.c., per euro 800,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Il primo giudice rilevava che non era stata fornita la prova della sussistenza della condizione reddituale cui è subordinato l'annullamento automatico del carico tributario previsto dall'art. 4, co. 4, del D.L. n.
41/2021. Inoltre, osservava che dalla documentazione versata in giudizio dall'Agente della riscossione risultava che la cartella era stata notificata in data 7.04.2010 alla società, che aveva addirittura proposto in data 13.04.2017 domanda di definizione ex D.L. n. 193/2016 (successivamente ritirata).
Avverso la sentenza n. 179/2022 la Ricorrente_1. ha proposto appello, col quale chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere per avvenuto annullamento ex lege della cartella di pagamento n. 29420080000458280, con la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata è frutto di un palese e grave vizio istruttorio nonché della violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice, in quanto la C.T.P. adita, con l'ordinanza resa all'udienza del 4.06.2021, rinviava la trattazione della causa ad una successiva udienza consentendo - di fatto - all'Agente della riscossione di costituirsi tardivamente in giudizio e produrre una documentazione tardiva ed illegittima.
Costituitasi in questo grado, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
L'Ufficio rileva che le argomentazioni dell'appellante sono destituite di fondamento, attesa la tardività del ricorso introduttivo, in quanto la cartella di pagamento sottostante all'estratto ruolo era stata regolarmente notificata e non impugnata dalla società.
In via preliminare, evidenzia inoltre che per le cartelle di pagamento sottostanti agli estratti ruolo va applicata la normativa sopravvenuta, cioè il D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla L. n. 125/2021, collegato alla manovra 2022, che dispone la "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo".
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in questo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 19 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Ricorrente_1, in quanto oggetto della contestazione sono gli estratti di ruolo e comunque le relative cartelle sono state ritualmente notificate, con condanna della ricorrente alle spese processuali;
l'Agente della riscossione ha aderito alle conclusioni dell'Agenzia delle Entrate e chiesto la conferma della sentenza di primo grado, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di inammissibilità del ricorso va confermata.
Infatti, come correttamente ritenuto dal primo giudice sulla base della documentazione versata in giudizio, la cartella n. 29420080000458280 è stata ritualmente notificata e non impugnata nel termine decadenziale stabilito dalla legge, per cui è divenuta definitiva.
A ciò aggiungasi che per quanto concerne gli estratti di ruolo va considerata la novella normativa portata dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021.
La norma sopravvenuta ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, inserendovi il comma 4 bis che stabilisce quanto segue:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Come è noto, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita dall'intervento della Cassazione (S.U. n. 19704/2015), indipendentemente dalla necessità, quindi, di allegare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'Agente della riscossione non aveva comunque azionato.
Si è trattato di un'estensione operata non per indicazione normativa, bensì per un intervento giurisprudenziale, reso al più alto livello nomofilattico, che, comunque, non può valere – né avrebbe potuto valere - a costituire un “diritto quesito” in capo a quanti avessero già interposto ricorso avverso un estratto di ruolo alla data (21/12/2021) dell'entrata in vigore del richiamato art. 3 bis, che ha - come detto - sancito l'inoppugnabilità degli estratti di ruolo (tranne che per casi tassativi), fatti salvi eventuali effetti di giudicati già intervenuti.
In ordine alla portata temporale della nuova norma, sono sorti dubbi in sede giurisprudenziale, tant'è che, con l'ordinanza interlocutoria n. 4526/2022, depositata il 10/02/2022, la questione è stata rimessa alle S.
U. della Suprema Corte per decidere sulla retroattività o meno della nuova normativa in tema di non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con la decisione n. 26283/2022, depositata in data
06/09/2022, che ha affermato, ex articolo 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, articolo 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Traslando il suesposto principio alla fattispecie in esame, ne deriva l'inammissibilità del ricorso originario, non avendo la società provato in giudizio la sussistenza di uno dei tre presupposti per la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo: 1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
La ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure allegata dall'appellante, che non ha preso in considerazione l'intervenuta novella legislativa, che è applicabile – come già detto – anche ai giudizi pendenti.
Pertanto, anche per questa ragione la pronuncia di primo grado deve essere confermata.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, applicando i minimi tabellari per la non complessità della causa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 179/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese giudiziali sostenute da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in euro 707,50 oltre gli oneri accessori di legge, e da Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 566,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato