Articolo 43 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 42Articolo 44
Versione
14 aprile 1968
Art. 43.
Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 31 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonche' con i compensi speciali di cui all' articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.
Il Ministro per il tesoro stabilira', d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalita' per la esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 aprile 1968