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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3026/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19102/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 MO - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. TF3C02M00940 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3088/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'atto di contestazione n. TF3C02M00940/2025 notificatogli in data 22.7.2025 dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Napoli con cui gli è stata irrogata la sanzione di cui all'art. 6, comma 2-bis, d.lgs
471/97 per omessa/non tempestiva memorizzazione elettronica di corrispettivo incassato per euro 365,00, provvedimento emesso sulla scorta delle risultanze del P.V. di constatazione redatto in data 21.4.2025 dalla
Guardia di Finanza di Giugliano in Campania
Parte ricorrente, esercente l'attività di commercio al dettaglio di carne (codice attività 472200), lamenta che il p.v. si fonda sulla dichiarazione dello stesso contribuente, il quale, in stato di agitazione, aveva erroneamente riferito ai verbalizzanti che la mancata emissione dello scontrino fiscale era dovuto a mera dimenticanza, mentre invece l'operazione commerciale era relativa alla fornitura di carne a una società esercente attività di ristorazione in Bacoli, cliente abituale del ricorrente, che all'atto dell'accesso dei militari stava appunto ritirando la merce;
la cessione era quindi diretta non ad un consumatore finale, ma ad uno dei soci della società “La Tropicana di Nominativo_2 & c. sas”: tant'è che il giorno dell'accesso era stato emesso regolare documento di trasporto, nonché, a fine mese, regolare fattura riepilogativa. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese della convenuta.
In data 28.11.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli allegando che, a fronte delle formulate eccezioni, a riscontro della documentazione esibita in sede giudiziale comprovante l'effettuazione della cessione nei confronti della società “La Tropicana di Nominativo_2 & c. sas” con emissione di documento di trasporto e fattura mensile riepilogativa, era stato emesso in data 26.11.2025 provvedimento di autotutela con annullamento dell'atto di contestazione opposto. Ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che l'Ufficio ha depositato provvedimento di sgravio dell'atto impugnato.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto delle ragioni sottese all'adozione del provvedimento impugnato e della correttezza dell'operato della resistente va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19102/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 MO - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. TF3C02M00940 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3088/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'atto di contestazione n. TF3C02M00940/2025 notificatogli in data 22.7.2025 dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Napoli con cui gli è stata irrogata la sanzione di cui all'art. 6, comma 2-bis, d.lgs
471/97 per omessa/non tempestiva memorizzazione elettronica di corrispettivo incassato per euro 365,00, provvedimento emesso sulla scorta delle risultanze del P.V. di constatazione redatto in data 21.4.2025 dalla
Guardia di Finanza di Giugliano in Campania
Parte ricorrente, esercente l'attività di commercio al dettaglio di carne (codice attività 472200), lamenta che il p.v. si fonda sulla dichiarazione dello stesso contribuente, il quale, in stato di agitazione, aveva erroneamente riferito ai verbalizzanti che la mancata emissione dello scontrino fiscale era dovuto a mera dimenticanza, mentre invece l'operazione commerciale era relativa alla fornitura di carne a una società esercente attività di ristorazione in Bacoli, cliente abituale del ricorrente, che all'atto dell'accesso dei militari stava appunto ritirando la merce;
la cessione era quindi diretta non ad un consumatore finale, ma ad uno dei soci della società “La Tropicana di Nominativo_2 & c. sas”: tant'è che il giorno dell'accesso era stato emesso regolare documento di trasporto, nonché, a fine mese, regolare fattura riepilogativa. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese della convenuta.
In data 28.11.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli allegando che, a fronte delle formulate eccezioni, a riscontro della documentazione esibita in sede giudiziale comprovante l'effettuazione della cessione nei confronti della società “La Tropicana di Nominativo_2 & c. sas” con emissione di documento di trasporto e fattura mensile riepilogativa, era stato emesso in data 26.11.2025 provvedimento di autotutela con annullamento dell'atto di contestazione opposto. Ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che l'Ufficio ha depositato provvedimento di sgravio dell'atto impugnato.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto delle ragioni sottese all'adozione del provvedimento impugnato e della correttezza dell'operato della resistente va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e compensa le spese