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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7320/2025 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio sito in Bologna Via de Carbonesi 5, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bologna Via de Carbonesi 5,
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente a [...]
Centrale 12, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaella Alcaro
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via C.F._1
Garofalo 6
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 18/09/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla pagina 1 di 2 volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata il [...] a Parte_1
Padova (PD), e nato a [...] il [...] già uniti in matrimonio il CP_1
16/07/2022 a CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 6 parte 1 - anno 2022 - Comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
10.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7320/2025 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio sito in Bologna Via de Carbonesi 5, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bologna Via de Carbonesi 5,
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] e residente a [...]
Centrale 12, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaella Alcaro
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via C.F._1
Garofalo 6
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 18/09/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla pagina 1 di 2 volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata il [...] a Parte_1
Padova (PD), e nato a [...] il [...] già uniti in matrimonio il CP_1
16/07/2022 a CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 6 parte 1 - anno 2022 - Comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
10.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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