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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3098/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3098/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
BO OR e dall'Avv. Elisa Salvoni presso il cui studio sito in Capannori (LU), via di Ghello n. 1 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
(C.F./P. Iva: ), in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Manieri Parte_2 presso il cui studio in Livorno Via G. Marradi n° 14 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto – opposizione a decreto ingiuntivo n. 877/2023 (RG
2405/2023) emesso dal Tribunale di Livorno in data 12 settembre 2023
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate tramite note scritte ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c.
In particolare, per parte opponente : Pt_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, esaminati gli atti, rigettata ogni contraria istanza, ecce- zione o difesa,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_1 in relazione al credito azionato in via monitoria dalla società opposta
[...] [...]
conseguentemente revocare, e/o annullare, e/o dichiarare nullo e privo di Controparte_1 efficacia il decreto ingiuntivo n. 877/2023, emesso dal Tribunale di Livorno in data
13.09.2023;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra OT alla
[...]
atteso che la stessa ha espressamente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la Controparte_1 sottoscrizione apposta sul documento denominato “resoconto lavori”, nonché sul preventi- vo. inviato in data 22.12.2021, con conseguente inefficacia probatoria degli stessi, stante la mancata istanza di verificazione da parte della controparte;
- in via meramente subordinata, laddove non venga accolta l'eccezione preliminare, si chiede di autorizzare la chiamata in causa del trustee Ogier Global Trustee (Jersey) Limi- ted, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Jersey, 3rd Floor, 44 Esplanade,
St. Helier, e del sig. nato il [...] a [...], Repubblica Ceca C.F._2 CP_2
(C.F. ) e residente in [...], per i motivi C.F._3 esposti in atti e, per l'effetto, disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., per sentirli condannare al pagamento delle somme che verranno eventualmente riconosciute dovute alla ovvero per Controparte_1 condannarli a manlevare la sig.ra OT di qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a corrispondere in favore della Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali”
Per parte opposta Controparte_1
“Piaccia All. On.le Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ri- gettare la domanda così come proposta e dichiarare infondata e pretestuosa l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 877/2023 e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo op- posto con ogni consequenziale pronuncia e con il favore delle spese e competenze anche di questo procedimento.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva oppo- Parte_1 sizione al decreto ingiuntivo n. 877/2023 con cui l'intestato Tribunale (sub R.G. n.
2405/2023) le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente LU. la som- Controparte_3 ma di € 168.860,08 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria
(liquidate in € 2.242,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge ed alle successive spese occorrende).
A fondamento dell'ingiunzione erano poste le fatture n° 294 e 295 del 31.07.2022, n° 357 del 31.08.2022, n° 497 del 30.11.2022 e n° 298 e 299 del 31.07.2023 regolarmente registra- te ed emesse in relazione all'estratto conto inerente i lavori di completa ristrutturazione del- la villa posta in Via del Castellaccio n° 88/90 in Livorno, eseguiti dalla LU.
[...] su incarico della odierna opponente. CP_4
L'opponente conveniva, quindi, dinanzi all'intestato Tribunale LU. Controparte_3
Contro (d'ora in poi, breviter, anche solo “LU. ), in persona del suo rappresentante pro tem- pore chiedendo: 1) l'accertamento e dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della
OT rispetto al credito azionato in via monitoria;
2) la revoca, l'annullamento e/o la di- chiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
3) la dichiarazione giudiziale che nul- Contro la era dovuto dalla OT alla LU. 4) in via subordinata chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il trustee , in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante, con sede in Jersey, 3rd Floor, 44 Esplanade, St. Helier, , e il Sig. C.F._2
CP_2
A fondamento delle richieste l'opponente allegava ed eccepiva in fatto e diritto quanto se- gue: - a) aveva acquistato con atto notarile del 30.07.2020 il com- Parte_1 pendio immobiliare posto nel Comune di Livorno sito in Via del Castellaccio nn. 88, 90, 92,
94 al fine di trasferirvi la propria residenza familiare ed attuare, con il compagno CP_2 il programma di vita comune anche in vista dell'arrivo di un figlio;
tuttavia, a causa
[...] del prolungarsi dei ritardi nei lavori di ristrutturazione, la coppia si tratteneva a Oberägeri in
Svizzera, presso l'appartamento di dove la dopo aver trascorso un periodo CP_2 Pt_1 presso l'immobile acquistato, si era trasferita in prossimità della data del parto in considera- zione delle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19; nel frattempo, in data
3 09.03.2022 veniva costituto un Trust, denominato “Castello Bianco”, con la società
[...]
nominata quale trustee, e con atto del 15.04.2022, stipulato Controparte_5 dinanzi il Notaio in Livorno, venivano conferiti nel predetto Trust una serie Persona_1 di beni immobili tra i quali anche l'intero compendio di Via Castellaccio, incluse le unità immobiliari contrassegnate dai civici 88/90 (atto di conferimento trascritto nei pubblici re- gistri immobiliari in data 12 maggio 2022): pertanto, il trustee, entrato nella disponibilità del bene, sarebbe stato il solo soggetto legittimato nei rapporti con i terzi e l'unico tenuto al pagamento di quelle fatture, poste a fondamento del provvedimento emesso in fase monito- ria, emesse tra luglio e novembre 2022 e a luglio 2023, ovvero successivamente alla data del Trust;
b) la OT non avrebbe mai sottoscritto – ictu oculi la firma apposta, ad avviso dell'opponente, costituirebbe immagine scannerizzata ed informaticamente apposta sul do- cumento - il documento rubricato “resoconto lavori” di cui all'allegato n. 1 del fascicolo monitorio, del quale disconosceva il contenuto, dovendosi piuttosto ricondurre il rapporto contrattuale al signor infatti, anche se le fatture precedenti al Trust erano state indi- CP_2 rizzate alla OT e i pagamenti effettuati provenivano da un conto corrente a lei intestato, la provvista per tali pagamenti sarebbe stata fornita esclusivamente dal signor effetti- CP_2 vo contraente, mentre la OT non sarebbe mai stata interpellata dalla società per la valu- tazione dei lavori né a lei sarebbe mai stata indirizzata l'email del 10.05.2022; Contro c) la LU. non avrebbe dato prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori né della con- formità degli importi richiesti rispetto a quanto concordato tra le parti;
d) ai sensi degli artt. 2644 e ss., la trascrizione nei pubblici registri immobiliare del Trust Contro avrebbe consentito alla società LU. di verificare il mutamento intervenuto nella ge- stione dei beni.
Instauratosi il contraddittorio, LU. chiedeva in primis la conces- Controparte_3 sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, emesso a seguito dello svolgimento di importanti lavori di ristrutturazione per un valore di € 168.860,08 mai corri- sposti nonostante i solleciti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ma avente finalità esclusivamente dilatorie in quanto non di pronta soluzione, stando alle contestazioni sull'an e sul quantum e vista l'istanza di chiamata di terzo;
l'opposta poi contestava, chie-
4 dendone il rigetto, le pretese di controparte ritenendole infondate e pretestuose per le ragio- ni che seguono:
- parte opponente aveva commissionato a Lu. lavori agli impianti elettri- Controparte_3 ci, meccanici e speciali a piano terreno, primo e secondo dell'immobile di proprietà posto in
Via del Castellaccio 88/90 a Livorno tramite la sottoscrizione dell'offerta lavori sul piano terreno nel dicembre 2021 (doc. 1) per la somma di € 95.905,44 oltre IVA;
a riprova dell'intercorso rapporto d'appalto, vi sarebbe anche lo scambio di mail con tra Parte_3 il marzo e l'agosto 2022 per il piano primo e secondo (doc. 2) per la somma di € 274.676,00 oltre IVA, il tutto come risultante, altresì, dal resoconto finale (doc. 3) e dallo scadenziario e mastrino (doc. 4), dove risultavano i vari pagamenti per un totale di € 143.000,00 effettua- ti dalla sig.ra OT per mezzo di bonifici provenienti dal proprio c/c alla Monte dei Paschi di Siena (doc. n. 5); l'opponente non aveva smentito di aver commissionato i lavori e che a lei fossero state intestate delle fatture, emesse tra il 2021 e il 2022, pagate con soldi prove- nienti dal proprio conto corrente;
- i lavori, regolarmente preventivati e autorizzati, erano stati svolti a regola d'arte;
- l'allegazione dell'attrice circa la costituzione del Trust e la relativa trascrizione nei pub- blici registri immobiliari, ad avviso della società opposta, sarebbe da ritenersi ininfluente: la sarebbe stata comunque tenuta sia al pagamento del dovuto in quanto committen- Pt_1 te sia ad informare la ditta appaltatrice dell'eventuale cessione del contratto di appalto;
il fatto, quindi, che l'immobile fosse anche risultato di proprietà di diverso soggetto non avrebbe comportato la carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente, oltretutto considerando che la figura del committente dei lavori non deve necessariamente coincidere con la proprietà dell'immobile, restando in capo alla committenza tutti gli obblighi di parte, fra cui quello di pagare il prezzo;
- la chiamata in causa doveva essere esclusa non trattandosi di litisconsorte necessario ma di soggetto estraneo al rapporto di appalto intercorso.
Il Giudice, con provvedimento emesso ai sensi dell'art 171 bis c.p.c. confermava l'udienza del 2 maggio 2024 e negava l'autorizzazione alla chiamata del terzo considerato che, nel caso di specie, non essendo ravvisabile un litisconsorzio necessario e che “In tema di chia- mata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio ne- cessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza
5 per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva
o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzio- ne del terzo” (Cass. Civ. n. 9570/2015; conf. Cass. Civ. n. 4309/2010)”, non vi erano ele- menti tali da giustificare l'autorizzazione alla chiamata in causa – oltretutto formulata in via subordinata - dei terzi indicati da parte opponente.
Con ordinanza del 2 maggio 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebra- tasi nella medesima data, rinnovato il diniego alla chiamata di terzo sollevata da parte op- ponente, veniva concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto in ragione del fatto che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta né di pronta soluzione e tenuto conto del fumus di fondatezza del credito azionato in via monitoria, vista l'irrilevanza - ai fini del- la prova del credito della società appaltatrice che aveva eseguito i lavori - della diversità tra soggetto committente i lavori e soggetto proprietario dell'immobile.
Ammesse le istanze istruttorie orali articolate da parte opposta, all'udienza del 25 settem- bre 2024 venivano escussi i testi , di professione quadro direttivo Testimone_1 presso la società Edison Energia e dipendente della da febbraio 2015 ad agosto 2022 CP_1 come progettista, responsabile tecnico per la progettazione, e , im- Testimone_2
Contr piegata Lu. e, successivamente, all'udienza del 26 febbraio 2025 il teste Tes_3
, ingegnere che aveva seguito il progetto di ristrutturazione del complesso immobi-
[...] liare della famiglia Persona_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, venivano concessi i termini 189 e all'udienza del
13 novembre 2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre innanzitutto premettere che – come noto – il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
6 Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta al- la parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesi- stenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impe- ditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti ante- riori al giudizio).
1.1 Sempre in via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove do- cumentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei te- sti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregge- re la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sen- za essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, an- che se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez.
01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
1.2 Quanto alla richiesta dell'attrice opponente di chiamata in causa del trustee Ogier Glo- bal Trustee (Jersey) Limited e del compagno dell'opponente ( , si conferma CP_2 quanto rilevato sin dal decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'8 febbraio 2024 sull'insussistenza
7 dei presupposti per l'autorizzazione della stessa non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di alcun litisconsorzio necessario e potendo l'odierna attrice opponente sempre azionare il proprio diritto – laddove ne sussisteranno i presupposti - ad esser manlevata dal di lei compagno in un eventuale separato introducendo giudizio. CP_2
1.3. In merito alla produzione documentale effettuata dai nuovi difensori dell'opponente in sede di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025 (udienza fissata per la rimessione della causa in decisione) si precisa quanto segue.
Ad avviso dell'opponente la documentazione in esame integrerebbe “documentazione ban- caria” fatta pervenire ai difensori dell'attrice “per la prima volta nella serata di ieri” (id est,
11 novembre 2025) dalla madre della . Tale documentazione bancaria, ad avviso Pt_1 della difesa dell'opponente, costituirebbe la prova che il “denaro” con cui erano stati effet- Contro tuati i parziali pagamenti nei confronti della LU. dal conto corrente intestato alla sarebbe provenuto “integralmente dal signor per aver Pt_1 CP_2 quest'ultimo effettuato le “rimesse” sul predetto conto.
Orbene, si rileva l'evidente tardività ed inammissibilità della produzione de qua.
Ed invero, non essendo stata effettuata la relativa produzione nel termine perentorio di cui alla 2° memoria integrativa e non essendo neppure stata avanzata rituale istanza di rimes- sione nei termini ex art. 153 c.p.c. (e non essendo, peraltro, neppure offerta la prova della non imputabilità alla parte opponente della maturata decadenza), la documentazione banca- ria non verrà tenuta in considerazione ai fini della decisione.
2. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo merita reiezione mentre la pretesa creditoria formulata in via monitoria dalla ditta appaltatrice opposta merita accoglimento per le motivazioni qui esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio concerne la richiesta di pagamento avanzata dal- la ditta nei confronti della committenza (nel caso di specie la sig.ra CP_1
, all'epoca della stipula dell'appalto, indiscussa titolare del compendio immobilia- Pt_1 re che oggi ci occupa) avente ad oggetto i lavori elettrici, meccanici e speciali di cui al con- tratto d'appalto concluso tra le parti nonché il pagamento del compenso riferito anche a la- vori extracapitolato (quest'ultimi risultanti da comunicazioni email oltre che da due fatture in atti).
8 Le fatture azionate in via monitoria risultano rispettivamente attenere al contratto di appalto originario (segnatamente le fatture n. 294 e 295 del 31/7/2022; n. 298 del 31/7/2023 e n.
299 del 31/7/2023) ed a lavori extracapitolato (segnatamente le fatture n. 298 e 299 del
31/7/2023).
Ciò, lo si evince in particolare dal doc. 3 prodotto dalla convenuta opposta ed oggetto, pe- raltro, di conferma in sede testimoniale da parte del teste (impiegata al- Testimone_2 le dipendenze della ditta convenuta con mansioni specifiche di cura dell'amministrazione Contr finanziaria della predetta impresa e che ha personalmente curato la contabilità della redigendo il resoconto di cui al citato doc. 3 che riporta distintamente tutti i lavori
[...] eseguiti dalla convenuta sia al piano terra che al primo e secondo piano del compendio im- mobiliare di Via del Castellaccio).
Ciò premesso, parte opponente, come richiamato nella ricostruzione dello svolgimento del presente giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva disconoscendo, in primis, la sottoscrizione apposta come “firma scannerizzata” al resoconto datato 21 dicem- bre 2021 avente ad oggetto “Offer ground floor apartments system interventions” ed ha ec- cepito la propria totale estraneità al rapporto contrattuale per essersene occupato il di lei compagno e per esser stato conferito – a far data dal 15 aprile 2022 - il bene CP_2 immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione in apposito Trust.
Per il resto, l'opponente si è limitata ad una generica contestazione (rimasta allo stato di mera allegazione) circa la mancata esecuzione dei lavori da parte della ditta convenuta non formulando alcuna deduzione e/o doglianza su presenza di vizi e/o difetti delle opere rea- lizzate dalla convenuta.
I motivi di opposizione non colgono nel segno.
E' appena il caso di richiamare il riparto dell'onere della prova in tema di contratto d'appalto.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'a- dempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di sca- denza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un.,
30/10/2001 n.13533).
9 L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera con- formemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costi- tutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, parte opposta ha dato adeguata prova del titolo (contratto d'appalto) nonché dell'adempimento della propria prestazione conformemente al contratto ed alle regole dell'arte.
Per contro, la parte opponente committente, al di là della generica contestazione della man- cata prova dell'esecuzione dei lavori da parte della si è difesa prevalentemente CP_1
(se non esclusivamente) sul difetto di legittimazione passiva e sulla propria estraneità al de- dotto rapporto contrattuale.
Orbene, pur a voler dare atto del disconoscimento da parte dell'opponente della propria firma “scannerizzata” ed apposta all'offerta/preventivo dei lavori prodotta in allegata al ri- corso monitorio, va detto che la parte opposta è riuscita, comunque, ad offrire adeguata- mente la prova dell'esistenza dell'appalto e del ruolo di committente in capo alla TT mediante una pletora di ulteriori elementi probatori quali l'atto pubblico di compravendita
(ai rogiti Notaio di Livorno del 30 luglio 2020, Rep. n. 5911, Racc. n. 4372 Persona_1
– cfr. all. 2 di cui alla produzione documentale di parte opponente), le dichiarazioni dei te- stimoni escussi nel corso del giudizio, la prova documentale dei pagamenti parziali relativi allo specifico appalto di cui si discute e provenienti dal conto corrente di cui è risultata pa- cificamente intestataria esclusiva la . Pt_1
Come noto, tra privati è possibile che la stipulazione del contratto d'appalto avvenga trami- te facta concludentia non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad proba- tionem, potendo quindi il contratto essere provato sia per testimoni che per presunzioni gra- vi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. (vd., ex multis, la recente Cass.
Civ. ordinanza n. 2386 del 26.01.2023; o ancora, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del
2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616;
Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983).
10 Pertanto, anche a non voler considerare il doc. 1 di cui al ricorso monitorio rubricato “reso- conto lavori firmato dalla committente” ed intestato “ Via Pt_1 Parte_1 del Castellaccio, 90, 57128-Livorno (LI) Controparte_7
”, nel caso di specie comunque la TT è risultata essere la com-
[...] Parte_1 mittente nei confronti della LU. con riferimento ai lavori di ristrutturazione CP_3 dell'immobile sito nel Comune di Livorno in via del Castellaccio nn. 88, 90, 92, 94.
In particolare, la TT, proprietaria del compendio immobiliare de quo in virtù del ri- chiamato contratto di compravendita del 30 luglio 2020, è stata pacificamente individuata quale parte committente dai testimoni escussi in giudizio;
dichiaranti, peraltro, particolar- mente qualificati perché tutti a piena conoscenza diretta dei fatti di causa.
In particolare, , ex dipendente della ditta opposta fino all'agosto Testimone_1
2022 con funzioni di progettista e responsabile tecnico per la progettazione, rispondendo al- la seguente domanda “vero che avete assistito personalmente alla esecuzione di tutte le la- vorazioni che vi si mostrano nel resoconto e fatture emesse da CP_1 sull'immobile posto in Via del Castellaccio 88/90/94 a Livorno su ordine e commissione di
OT ” ha avuto modo di affermare quanto segue: “Almeno settimanal- Parte_1 mente mi recavo presso il cantiere e verificavo le lavorazioni eseguite su ordine e commis- sione della TT”.
A conclusioni non dissimili è pervenuto anche l'altro dichiarante inge- Persona_3 gnere incaricato di seguire il progetto di ristrutturazione del complesso immobiliare della famiglia nonché Direttore dei Lavori riguardanti proprio gli interventi aventi Persona_2 ad oggetto gli impianti elettrici, meccanici e speciali di cui al citato resoconto lavori (ogget- to di disconoscimento) – il quale ha precisato quanto segue: “Ho seguito il progetto di ri- strutturazione di tutto il complesso immobiliare della famiglia , complesso Persona_2 immobiliare composto da Villa principale in Via del Castellaccio n. 88-90 nonché da tre ville/case accessorie L'incarico di seguire la citata ristrutturazione mi è stato conferito ini- zialmente insieme dai sigg.ri e Preciso che ini- CP_2 Parte_1 zialmente i miei contatti lavorativi sono intercorsi maggiormente con la sig.ra OT e successivamente, una volta che è intervenuto il cui è stato Parte_4 conferito il complesso immobiliare, gli incarichi mi sono stati conferiti dal TRUST”.
11 Alla seguente domanda “Vero che avete redatto tutti i progetti degli impianti elettrici, mec- canici e speciali e avete seguito tutte le lavorazioni svolte da su inca- Controparte_1 rico di OT sull'immobile di Via del Castellaccio 88/90 come da resocon- Persona_4 to che vi mostra” il citato teste confermava che “i progetti degli impianti elettrici, mecca- nici e speciali (sanitari, impiantistici)” erano “stati redatti dalla e, in particolare, CP_1 dal Direttore tecnico in pieno accordo con la proprietà committente”. Tes_1
A conferma del ruolo di riferimento (e del ruolo di effettiva committente) della odierna op- ponente si consideri, infine, l'emissione delle fatture, risultanti ai documenti 4 e Pt_1
5 di parte opposta, a lei intestate, mai contestate, e saldate tramite il di lei conto corrente, come affermato dall'opponente stessa nei propri scritti - “Sebbene infatti le fatture relative ai lavori eseguiti e regolarmente pagati in periodo antecedente al conferimento dei beni in
Trust fossero indirizzate alla sig.ra OT ed i pagamenti siano stati effettuati da un conto corrente a lei intestato” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Va detto che rispetto alla odierna opposta LU. irrilevante è il conferimento della CP_3 proprietà del compendio all'interno del Trust “Cavallo bianco”.
Se è vero che la validità del predetto conferimento non è messa in discussione nel presente procedimento, è altresì vero che con riferimento al contratto di appalto intercorso (anche al- la luce delle risultanze istruttorie) tra la e la TT, nessuna cessione di con- CP_1 tratto ex art. 1406 c.c. si è mai concretizzata non risultando in alcun modo allegato (e tan- tomeno provato) dall'opponente il consenso della ditta appaltatrice alla sostituzione del
Trustee nel ruolo di committente dei lavori alla stessa appaltati.
Nel caso di specie, non è stata data alcuna prova né delle comunicazioni alla ditta opposta del mutamento della titolarità del compendio interessato dai lavori, né di una cessione del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione per cui è causa e ciò anche tenendo conto del fatto che i lavori ed i c.d. costi extra risultano tutti concordati anteceden- temente – vd. ultima mail del 26 agosto 2022 prodotta (doc. 2 parte opposta) che fa rife- rimento a disposizioni contenute in mail del 2 dicembre 2021 e 11 marzo 2022, o mail di cui al doc. 1 che riportano come data ultima il 10.05.2022 (pag. 10 doc. 1 parte opposta) – alla trascrizione avvenuta solo il 12 maggio 2022 del Trust di cui all'atto notarile del 15 aprile 2022 Rep. N. 7593 Racc. n. 5624 registrato l'11.5.2022 (cfr. nota di trascrizione di cui all'allegato 4 di cui alla produzione documentale di parte opponente).
12 Le allegazioni difensive dell'opponente, del resto, possono avere una qualche rilevanza esclusivamente in termini di opponibilità di eventuali atti traslativi (successivi alla trascri- zione del conferimento in trust) aventi ad oggetto il compendio immobiliare di Via del Ca- stellaccio ma certamente non possono incidere sul credito della ditta appaltatrice derivante dal contratto d'appalto per cui è causa (contratto notoriamente personale e ad effetti obbli- gatori).
Non sarebbe, peraltro, in alcun modo esigibile (oltre che in alcun modo necessario) da parte di una ditta appaltatrice, incaricata dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immo- bile da parte di una persona fisica (risultante, peraltro, al momento del perfezionamento dell'accordo proprietaria del bene immobile nonché apparente firmataria, per accettazione, del preventivo dei lavori) provvedere, in corso di esecuzione delle opere, alla verifica del
“mutamento intervenuto nella gestione dei beni” (cfr. pag. 8 atto di citazione) così come, invece, pretenderebbe parte attrice.
Ciò posto, la ditta opposta ha peraltro dimostrato congruamente l'avvenuta effettuazione dei lavori commissionati, la cui prova è stata ampiamente fornita tramite l'istruttoria orale.
Il direttore dei lavori – in quanto tale, si presume, scelto dalla committenza – Parte_5
a potuto riscontare la circostanza secondo cui “La ha esegui-
[...] Controparte_1 to le lavorazioni riguardanti gli impianti elettrici, meccanici e speciali di cui al resoconto che mi viene esibito”.
Sempre il predetto dichiarante ha confermato l'esecuzione regolare ed integrale dei lavori affidati dalla committenza alla CP_1
I lavori appaltati sono risultati tutti esser stati svolti come da resoconto di cui alla mai del
29 agosto 2022, con oggetto “II Extra costi Villa Kubr”. Alla data del 29 agosto 2022
“erano già stati eseguiti e me li ricordo bene” (cfr. dich. test. , Testimone_1 verbale del 25.09.2024 pag. 2; e ancora “Confermo la regolare esecuzione dei lavori commissionati nei limiti di cui sopra (fino al 15 agosto 2022) – data in cui ha cessato il Contro contratto di lavoro con la LU. - Confermo che ci siamo sempre resi disponibili ad ef- fettuare ogni richiesta, variante, modifica progettuale. Abbiamo fatto tante modifiche e va- rianti”).
Sempre il teste , alla seguente domanda “Vero che confermate espressamente Tes_1
l'esecuzione delle lavorazioni e i prezzi delle stesse preventivate e accettate dalla commit-
13 tenza come da preventivo che vi si mostra per il piano terreno (doc. 1 comparsa) e per il primo e secondo piano (doc. 2 comparsa)” ha così puntualmente risposto: “Confermo. Pre- ciso, peraltro, che il doc. 1 (preventivo) l'ho redatto io personalmente. E' il preventivo ini- ziale che facemmo alla ed al che all'epoca erano sempre insieme. Con- Pt_1 CP_2 fermo anche l'esecuzione dei lavori ed i prezzi di cui al preventivo di cui al doc. 2 (mail del dicembre 2021 preventivo per lavori già eseguiti al primo e secondo piano nonché variante per la cucina del piano terra). Anche questo preventivo l'ho redatto io”.
A conferma delle affermazioni precedenti si confronti anche la deposizione della teste
[...]
impiegata presso Lu. la quale ha avuto modo di confer- Testimone_4 CP_3 mare il resoconto contabile dei lavori appaltati;
resoconto dalla stessa redatto solo all'esito dell'integrale esecuzione dei lavori: “i lavori erano stati tutti eseguiti. Vi sono indicate in- fatti le date delle fatture”.
La dichiarante ha, peraltro, avuto modo di precisare che “i lavori di cui alle email che mi vengono esibite sono stati eseguiti dalla Ne sono a conoscenza perché CP_1 mi è stato impartita la direttiva di redigere il resoconto perché i lavori erano stati effettua- ti”.
Ritiene questo Giudice di poter esprimere un giudizio di piena credibilità soggettiva ed at- tendibilità intrinseca ed estrinseca in relazione alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi i quali con chiarezza espositiva hanno offerto un narrato lineare, circostanziato e anche cor- roborato da elementi documentali di conferma.
Per completezza, si precisa che il Tribunale non ha inteso valorizzare le dichiarazioni del
Direttore dei lavori ella parte in cui si è soffermato nell'evidenziare alcune “critici- Tes_3 tà” concernenti “prevalentemente la parte idraulica” e nel riscontrare “una certa “latitan- za” della manodopera della “i cui operai non si sono presentati nel cantiere per CP_1 svariate ragioni il che ha generato sia un allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori sia qualche strascico tecnico che ha prodotto un costo” per la committenza secondo una stima di “grandezze economiche” individuate in sede di deposizione da parte del dichiaran- te.
Ciò perché, da un lato l'opponente nell'atto introduttivo non ha mai formulato alcuna cen- Contro sura sui vizi delle opere realizzate dalla LU. e, dall'altro, lo stesso teste a avu- Tes_3 to comunque modo di non formulare espressamente “un commento negativo sia sulla
14 quantità che sulla completezza dei lavori eseguiti dalla (e ciò sia per la parte CP_1 elettrica che per la parte idraulica)”. A ciò, il teste ha aggiunto quanto segue: “Preciso che la tramite il suo direttore tecnico Ing. ha avuto modo di sviluppare CP_1 Tes_1 il progetto esecutivo di tutti gli impianti” ed ha ribadito “che per i primi mesi la CP_1 ha operato molto bene e comunque per la parte elettrica non ho ravvisato alcuna ineffi- cienza o vizio di sorta”.
Alla luce di quanto sinora esposto, considerato che l'odierna opponente OT è risultata essere la committente dei lavori di ristrutturazione effettuati da LU. considerato CP_3 che la ditta appaltatrice ha dato prova della corretta ed integrale esecuzione dei lavori in di- scorso (i cui importi, oltre che documentalmente comprovati da email intercorse tra la pro- prietà ed il personale tecnico, sono risultati, di fatto, non oggetto di analitica e specifica contestazione), si impone il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al paga- mento del saldo dei lavori così come risultante dalle fatture azionate in via monitoria.
3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti rela- tivamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimen- to) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia del numero ed importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decre- Parte_1 to ingiuntivo n. 877/2023 (R.G. 2405/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data 13 settembre 2023 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara ese- cutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui €
[...]
2.552,00 per la fase studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase
15 istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario di spese ge- nerali (15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in data 9 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3098/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
BO OR e dall'Avv. Elisa Salvoni presso il cui studio sito in Capannori (LU), via di Ghello n. 1 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
(C.F./P. Iva: ), in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Manieri Parte_2 presso il cui studio in Livorno Via G. Marradi n° 14 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto – opposizione a decreto ingiuntivo n. 877/2023 (RG
2405/2023) emesso dal Tribunale di Livorno in data 12 settembre 2023
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate tramite note scritte ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c.
In particolare, per parte opponente : Pt_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, esaminati gli atti, rigettata ogni contraria istanza, ecce- zione o difesa,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_1 in relazione al credito azionato in via monitoria dalla società opposta
[...] [...]
conseguentemente revocare, e/o annullare, e/o dichiarare nullo e privo di Controparte_1 efficacia il decreto ingiuntivo n. 877/2023, emesso dal Tribunale di Livorno in data
13.09.2023;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra OT alla
[...]
atteso che la stessa ha espressamente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la Controparte_1 sottoscrizione apposta sul documento denominato “resoconto lavori”, nonché sul preventi- vo. inviato in data 22.12.2021, con conseguente inefficacia probatoria degli stessi, stante la mancata istanza di verificazione da parte della controparte;
- in via meramente subordinata, laddove non venga accolta l'eccezione preliminare, si chiede di autorizzare la chiamata in causa del trustee Ogier Global Trustee (Jersey) Limi- ted, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Jersey, 3rd Floor, 44 Esplanade,
St. Helier, e del sig. nato il [...] a [...], Repubblica Ceca C.F._2 CP_2
(C.F. ) e residente in [...], per i motivi C.F._3 esposti in atti e, per l'effetto, disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., per sentirli condannare al pagamento delle somme che verranno eventualmente riconosciute dovute alla ovvero per Controparte_1 condannarli a manlevare la sig.ra OT di qualsiasi somma che la stessa sarà tenuta a corrispondere in favore della Controparte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali”
Per parte opposta Controparte_1
“Piaccia All. On.le Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ri- gettare la domanda così come proposta e dichiarare infondata e pretestuosa l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 877/2023 e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo op- posto con ogni consequenziale pronuncia e con il favore delle spese e competenze anche di questo procedimento.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva oppo- Parte_1 sizione al decreto ingiuntivo n. 877/2023 con cui l'intestato Tribunale (sub R.G. n.
2405/2023) le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente LU. la som- Controparte_3 ma di € 168.860,08 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria
(liquidate in € 2.242,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge ed alle successive spese occorrende).
A fondamento dell'ingiunzione erano poste le fatture n° 294 e 295 del 31.07.2022, n° 357 del 31.08.2022, n° 497 del 30.11.2022 e n° 298 e 299 del 31.07.2023 regolarmente registra- te ed emesse in relazione all'estratto conto inerente i lavori di completa ristrutturazione del- la villa posta in Via del Castellaccio n° 88/90 in Livorno, eseguiti dalla LU.
[...] su incarico della odierna opponente. CP_4
L'opponente conveniva, quindi, dinanzi all'intestato Tribunale LU. Controparte_3
Contro (d'ora in poi, breviter, anche solo “LU. ), in persona del suo rappresentante pro tem- pore chiedendo: 1) l'accertamento e dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della
OT rispetto al credito azionato in via monitoria;
2) la revoca, l'annullamento e/o la di- chiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
3) la dichiarazione giudiziale che nul- Contro la era dovuto dalla OT alla LU. 4) in via subordinata chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il trustee , in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante, con sede in Jersey, 3rd Floor, 44 Esplanade, St. Helier, , e il Sig. C.F._2
CP_2
A fondamento delle richieste l'opponente allegava ed eccepiva in fatto e diritto quanto se- gue: - a) aveva acquistato con atto notarile del 30.07.2020 il com- Parte_1 pendio immobiliare posto nel Comune di Livorno sito in Via del Castellaccio nn. 88, 90, 92,
94 al fine di trasferirvi la propria residenza familiare ed attuare, con il compagno CP_2 il programma di vita comune anche in vista dell'arrivo di un figlio;
tuttavia, a causa
[...] del prolungarsi dei ritardi nei lavori di ristrutturazione, la coppia si tratteneva a Oberägeri in
Svizzera, presso l'appartamento di dove la dopo aver trascorso un periodo CP_2 Pt_1 presso l'immobile acquistato, si era trasferita in prossimità della data del parto in considera- zione delle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19; nel frattempo, in data
3 09.03.2022 veniva costituto un Trust, denominato “Castello Bianco”, con la società
[...]
nominata quale trustee, e con atto del 15.04.2022, stipulato Controparte_5 dinanzi il Notaio in Livorno, venivano conferiti nel predetto Trust una serie Persona_1 di beni immobili tra i quali anche l'intero compendio di Via Castellaccio, incluse le unità immobiliari contrassegnate dai civici 88/90 (atto di conferimento trascritto nei pubblici re- gistri immobiliari in data 12 maggio 2022): pertanto, il trustee, entrato nella disponibilità del bene, sarebbe stato il solo soggetto legittimato nei rapporti con i terzi e l'unico tenuto al pagamento di quelle fatture, poste a fondamento del provvedimento emesso in fase monito- ria, emesse tra luglio e novembre 2022 e a luglio 2023, ovvero successivamente alla data del Trust;
b) la OT non avrebbe mai sottoscritto – ictu oculi la firma apposta, ad avviso dell'opponente, costituirebbe immagine scannerizzata ed informaticamente apposta sul do- cumento - il documento rubricato “resoconto lavori” di cui all'allegato n. 1 del fascicolo monitorio, del quale disconosceva il contenuto, dovendosi piuttosto ricondurre il rapporto contrattuale al signor infatti, anche se le fatture precedenti al Trust erano state indi- CP_2 rizzate alla OT e i pagamenti effettuati provenivano da un conto corrente a lei intestato, la provvista per tali pagamenti sarebbe stata fornita esclusivamente dal signor effetti- CP_2 vo contraente, mentre la OT non sarebbe mai stata interpellata dalla società per la valu- tazione dei lavori né a lei sarebbe mai stata indirizzata l'email del 10.05.2022; Contro c) la LU. non avrebbe dato prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori né della con- formità degli importi richiesti rispetto a quanto concordato tra le parti;
d) ai sensi degli artt. 2644 e ss., la trascrizione nei pubblici registri immobiliare del Trust Contro avrebbe consentito alla società LU. di verificare il mutamento intervenuto nella ge- stione dei beni.
Instauratosi il contraddittorio, LU. chiedeva in primis la conces- Controparte_3 sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, emesso a seguito dello svolgimento di importanti lavori di ristrutturazione per un valore di € 168.860,08 mai corri- sposti nonostante i solleciti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta ma avente finalità esclusivamente dilatorie in quanto non di pronta soluzione, stando alle contestazioni sull'an e sul quantum e vista l'istanza di chiamata di terzo;
l'opposta poi contestava, chie-
4 dendone il rigetto, le pretese di controparte ritenendole infondate e pretestuose per le ragio- ni che seguono:
- parte opponente aveva commissionato a Lu. lavori agli impianti elettri- Controparte_3 ci, meccanici e speciali a piano terreno, primo e secondo dell'immobile di proprietà posto in
Via del Castellaccio 88/90 a Livorno tramite la sottoscrizione dell'offerta lavori sul piano terreno nel dicembre 2021 (doc. 1) per la somma di € 95.905,44 oltre IVA;
a riprova dell'intercorso rapporto d'appalto, vi sarebbe anche lo scambio di mail con tra Parte_3 il marzo e l'agosto 2022 per il piano primo e secondo (doc. 2) per la somma di € 274.676,00 oltre IVA, il tutto come risultante, altresì, dal resoconto finale (doc. 3) e dallo scadenziario e mastrino (doc. 4), dove risultavano i vari pagamenti per un totale di € 143.000,00 effettua- ti dalla sig.ra OT per mezzo di bonifici provenienti dal proprio c/c alla Monte dei Paschi di Siena (doc. n. 5); l'opponente non aveva smentito di aver commissionato i lavori e che a lei fossero state intestate delle fatture, emesse tra il 2021 e il 2022, pagate con soldi prove- nienti dal proprio conto corrente;
- i lavori, regolarmente preventivati e autorizzati, erano stati svolti a regola d'arte;
- l'allegazione dell'attrice circa la costituzione del Trust e la relativa trascrizione nei pub- blici registri immobiliari, ad avviso della società opposta, sarebbe da ritenersi ininfluente: la sarebbe stata comunque tenuta sia al pagamento del dovuto in quanto committen- Pt_1 te sia ad informare la ditta appaltatrice dell'eventuale cessione del contratto di appalto;
il fatto, quindi, che l'immobile fosse anche risultato di proprietà di diverso soggetto non avrebbe comportato la carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente, oltretutto considerando che la figura del committente dei lavori non deve necessariamente coincidere con la proprietà dell'immobile, restando in capo alla committenza tutti gli obblighi di parte, fra cui quello di pagare il prezzo;
- la chiamata in causa doveva essere esclusa non trattandosi di litisconsorte necessario ma di soggetto estraneo al rapporto di appalto intercorso.
Il Giudice, con provvedimento emesso ai sensi dell'art 171 bis c.p.c. confermava l'udienza del 2 maggio 2024 e negava l'autorizzazione alla chiamata del terzo considerato che, nel caso di specie, non essendo ravvisabile un litisconsorzio necessario e che “In tema di chia- mata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio ne- cessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza
5 per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva
o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzio- ne del terzo” (Cass. Civ. n. 9570/2015; conf. Cass. Civ. n. 4309/2010)”, non vi erano ele- menti tali da giustificare l'autorizzazione alla chiamata in causa – oltretutto formulata in via subordinata - dei terzi indicati da parte opponente.
Con ordinanza del 2 maggio 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebra- tasi nella medesima data, rinnovato il diniego alla chiamata di terzo sollevata da parte op- ponente, veniva concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto in ragione del fatto che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta né di pronta soluzione e tenuto conto del fumus di fondatezza del credito azionato in via monitoria, vista l'irrilevanza - ai fini del- la prova del credito della società appaltatrice che aveva eseguito i lavori - della diversità tra soggetto committente i lavori e soggetto proprietario dell'immobile.
Ammesse le istanze istruttorie orali articolate da parte opposta, all'udienza del 25 settem- bre 2024 venivano escussi i testi , di professione quadro direttivo Testimone_1 presso la società Edison Energia e dipendente della da febbraio 2015 ad agosto 2022 CP_1 come progettista, responsabile tecnico per la progettazione, e , im- Testimone_2
Contr piegata Lu. e, successivamente, all'udienza del 26 febbraio 2025 il teste Tes_3
, ingegnere che aveva seguito il progetto di ristrutturazione del complesso immobi-
[...] liare della famiglia Persona_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, venivano concessi i termini 189 e all'udienza del
13 novembre 2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre innanzitutto premettere che – come noto – il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
6 Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta al- la parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesi- stenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impe- ditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti ante- riori al giudizio).
1.1 Sempre in via preliminare, non sembra superfluo evidenziare che il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicché, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il Giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove do- cumentali. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei te- sti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregge- re la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sen- za essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, an- che se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. vi, 04/07/2017, n. 16467; cass. civ., sez.
01, del 23/05/2014, n. 11511; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2977 del 31/01/2019, Rv. 652433 - 01).
1.2 Quanto alla richiesta dell'attrice opponente di chiamata in causa del trustee Ogier Glo- bal Trustee (Jersey) Limited e del compagno dell'opponente ( , si conferma CP_2 quanto rilevato sin dal decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'8 febbraio 2024 sull'insussistenza
7 dei presupposti per l'autorizzazione della stessa non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di alcun litisconsorzio necessario e potendo l'odierna attrice opponente sempre azionare il proprio diritto – laddove ne sussisteranno i presupposti - ad esser manlevata dal di lei compagno in un eventuale separato introducendo giudizio. CP_2
1.3. In merito alla produzione documentale effettuata dai nuovi difensori dell'opponente in sede di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025 (udienza fissata per la rimessione della causa in decisione) si precisa quanto segue.
Ad avviso dell'opponente la documentazione in esame integrerebbe “documentazione ban- caria” fatta pervenire ai difensori dell'attrice “per la prima volta nella serata di ieri” (id est,
11 novembre 2025) dalla madre della . Tale documentazione bancaria, ad avviso Pt_1 della difesa dell'opponente, costituirebbe la prova che il “denaro” con cui erano stati effet- Contro tuati i parziali pagamenti nei confronti della LU. dal conto corrente intestato alla sarebbe provenuto “integralmente dal signor per aver Pt_1 CP_2 quest'ultimo effettuato le “rimesse” sul predetto conto.
Orbene, si rileva l'evidente tardività ed inammissibilità della produzione de qua.
Ed invero, non essendo stata effettuata la relativa produzione nel termine perentorio di cui alla 2° memoria integrativa e non essendo neppure stata avanzata rituale istanza di rimes- sione nei termini ex art. 153 c.p.c. (e non essendo, peraltro, neppure offerta la prova della non imputabilità alla parte opponente della maturata decadenza), la documentazione banca- ria non verrà tenuta in considerazione ai fini della decisione.
2. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo merita reiezione mentre la pretesa creditoria formulata in via monitoria dalla ditta appaltatrice opposta merita accoglimento per le motivazioni qui esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio concerne la richiesta di pagamento avanzata dal- la ditta nei confronti della committenza (nel caso di specie la sig.ra CP_1
, all'epoca della stipula dell'appalto, indiscussa titolare del compendio immobilia- Pt_1 re che oggi ci occupa) avente ad oggetto i lavori elettrici, meccanici e speciali di cui al con- tratto d'appalto concluso tra le parti nonché il pagamento del compenso riferito anche a la- vori extracapitolato (quest'ultimi risultanti da comunicazioni email oltre che da due fatture in atti).
8 Le fatture azionate in via monitoria risultano rispettivamente attenere al contratto di appalto originario (segnatamente le fatture n. 294 e 295 del 31/7/2022; n. 298 del 31/7/2023 e n.
299 del 31/7/2023) ed a lavori extracapitolato (segnatamente le fatture n. 298 e 299 del
31/7/2023).
Ciò, lo si evince in particolare dal doc. 3 prodotto dalla convenuta opposta ed oggetto, pe- raltro, di conferma in sede testimoniale da parte del teste (impiegata al- Testimone_2 le dipendenze della ditta convenuta con mansioni specifiche di cura dell'amministrazione Contr finanziaria della predetta impresa e che ha personalmente curato la contabilità della redigendo il resoconto di cui al citato doc. 3 che riporta distintamente tutti i lavori
[...] eseguiti dalla convenuta sia al piano terra che al primo e secondo piano del compendio im- mobiliare di Via del Castellaccio).
Ciò premesso, parte opponente, come richiamato nella ricostruzione dello svolgimento del presente giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva disconoscendo, in primis, la sottoscrizione apposta come “firma scannerizzata” al resoconto datato 21 dicem- bre 2021 avente ad oggetto “Offer ground floor apartments system interventions” ed ha ec- cepito la propria totale estraneità al rapporto contrattuale per essersene occupato il di lei compagno e per esser stato conferito – a far data dal 15 aprile 2022 - il bene CP_2 immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione in apposito Trust.
Per il resto, l'opponente si è limitata ad una generica contestazione (rimasta allo stato di mera allegazione) circa la mancata esecuzione dei lavori da parte della ditta convenuta non formulando alcuna deduzione e/o doglianza su presenza di vizi e/o difetti delle opere rea- lizzate dalla convenuta.
I motivi di opposizione non colgono nel segno.
E' appena il caso di richiamare il riparto dell'onere della prova in tema di contratto d'appalto.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'a- dempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di sca- denza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un.,
30/10/2001 n.13533).
9 L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera con- formemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costi- tutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, parte opposta ha dato adeguata prova del titolo (contratto d'appalto) nonché dell'adempimento della propria prestazione conformemente al contratto ed alle regole dell'arte.
Per contro, la parte opponente committente, al di là della generica contestazione della man- cata prova dell'esecuzione dei lavori da parte della si è difesa prevalentemente CP_1
(se non esclusivamente) sul difetto di legittimazione passiva e sulla propria estraneità al de- dotto rapporto contrattuale.
Orbene, pur a voler dare atto del disconoscimento da parte dell'opponente della propria firma “scannerizzata” ed apposta all'offerta/preventivo dei lavori prodotta in allegata al ri- corso monitorio, va detto che la parte opposta è riuscita, comunque, ad offrire adeguata- mente la prova dell'esistenza dell'appalto e del ruolo di committente in capo alla TT mediante una pletora di ulteriori elementi probatori quali l'atto pubblico di compravendita
(ai rogiti Notaio di Livorno del 30 luglio 2020, Rep. n. 5911, Racc. n. 4372 Persona_1
– cfr. all. 2 di cui alla produzione documentale di parte opponente), le dichiarazioni dei te- stimoni escussi nel corso del giudizio, la prova documentale dei pagamenti parziali relativi allo specifico appalto di cui si discute e provenienti dal conto corrente di cui è risultata pa- cificamente intestataria esclusiva la . Pt_1
Come noto, tra privati è possibile che la stipulazione del contratto d'appalto avvenga trami- te facta concludentia non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad proba- tionem, potendo quindi il contratto essere provato sia per testimoni che per presunzioni gra- vi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. (vd., ex multis, la recente Cass.
Civ. ordinanza n. 2386 del 26.01.2023; o ancora, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del
2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616;
Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983).
10 Pertanto, anche a non voler considerare il doc. 1 di cui al ricorso monitorio rubricato “reso- conto lavori firmato dalla committente” ed intestato “ Via Pt_1 Parte_1 del Castellaccio, 90, 57128-Livorno (LI) Controparte_7
”, nel caso di specie comunque la TT è risultata essere la com-
[...] Parte_1 mittente nei confronti della LU. con riferimento ai lavori di ristrutturazione CP_3 dell'immobile sito nel Comune di Livorno in via del Castellaccio nn. 88, 90, 92, 94.
In particolare, la TT, proprietaria del compendio immobiliare de quo in virtù del ri- chiamato contratto di compravendita del 30 luglio 2020, è stata pacificamente individuata quale parte committente dai testimoni escussi in giudizio;
dichiaranti, peraltro, particolar- mente qualificati perché tutti a piena conoscenza diretta dei fatti di causa.
In particolare, , ex dipendente della ditta opposta fino all'agosto Testimone_1
2022 con funzioni di progettista e responsabile tecnico per la progettazione, rispondendo al- la seguente domanda “vero che avete assistito personalmente alla esecuzione di tutte le la- vorazioni che vi si mostrano nel resoconto e fatture emesse da CP_1 sull'immobile posto in Via del Castellaccio 88/90/94 a Livorno su ordine e commissione di
OT ” ha avuto modo di affermare quanto segue: “Almeno settimanal- Parte_1 mente mi recavo presso il cantiere e verificavo le lavorazioni eseguite su ordine e commis- sione della TT”.
A conclusioni non dissimili è pervenuto anche l'altro dichiarante inge- Persona_3 gnere incaricato di seguire il progetto di ristrutturazione del complesso immobiliare della famiglia nonché Direttore dei Lavori riguardanti proprio gli interventi aventi Persona_2 ad oggetto gli impianti elettrici, meccanici e speciali di cui al citato resoconto lavori (ogget- to di disconoscimento) – il quale ha precisato quanto segue: “Ho seguito il progetto di ri- strutturazione di tutto il complesso immobiliare della famiglia , complesso Persona_2 immobiliare composto da Villa principale in Via del Castellaccio n. 88-90 nonché da tre ville/case accessorie L'incarico di seguire la citata ristrutturazione mi è stato conferito ini- zialmente insieme dai sigg.ri e Preciso che ini- CP_2 Parte_1 zialmente i miei contatti lavorativi sono intercorsi maggiormente con la sig.ra OT e successivamente, una volta che è intervenuto il cui è stato Parte_4 conferito il complesso immobiliare, gli incarichi mi sono stati conferiti dal TRUST”.
11 Alla seguente domanda “Vero che avete redatto tutti i progetti degli impianti elettrici, mec- canici e speciali e avete seguito tutte le lavorazioni svolte da su inca- Controparte_1 rico di OT sull'immobile di Via del Castellaccio 88/90 come da resocon- Persona_4 to che vi mostra” il citato teste confermava che “i progetti degli impianti elettrici, mecca- nici e speciali (sanitari, impiantistici)” erano “stati redatti dalla e, in particolare, CP_1 dal Direttore tecnico in pieno accordo con la proprietà committente”. Tes_1
A conferma del ruolo di riferimento (e del ruolo di effettiva committente) della odierna op- ponente si consideri, infine, l'emissione delle fatture, risultanti ai documenti 4 e Pt_1
5 di parte opposta, a lei intestate, mai contestate, e saldate tramite il di lei conto corrente, come affermato dall'opponente stessa nei propri scritti - “Sebbene infatti le fatture relative ai lavori eseguiti e regolarmente pagati in periodo antecedente al conferimento dei beni in
Trust fossero indirizzate alla sig.ra OT ed i pagamenti siano stati effettuati da un conto corrente a lei intestato” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Va detto che rispetto alla odierna opposta LU. irrilevante è il conferimento della CP_3 proprietà del compendio all'interno del Trust “Cavallo bianco”.
Se è vero che la validità del predetto conferimento non è messa in discussione nel presente procedimento, è altresì vero che con riferimento al contratto di appalto intercorso (anche al- la luce delle risultanze istruttorie) tra la e la TT, nessuna cessione di con- CP_1 tratto ex art. 1406 c.c. si è mai concretizzata non risultando in alcun modo allegato (e tan- tomeno provato) dall'opponente il consenso della ditta appaltatrice alla sostituzione del
Trustee nel ruolo di committente dei lavori alla stessa appaltati.
Nel caso di specie, non è stata data alcuna prova né delle comunicazioni alla ditta opposta del mutamento della titolarità del compendio interessato dai lavori, né di una cessione del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione per cui è causa e ciò anche tenendo conto del fatto che i lavori ed i c.d. costi extra risultano tutti concordati anteceden- temente – vd. ultima mail del 26 agosto 2022 prodotta (doc. 2 parte opposta) che fa rife- rimento a disposizioni contenute in mail del 2 dicembre 2021 e 11 marzo 2022, o mail di cui al doc. 1 che riportano come data ultima il 10.05.2022 (pag. 10 doc. 1 parte opposta) – alla trascrizione avvenuta solo il 12 maggio 2022 del Trust di cui all'atto notarile del 15 aprile 2022 Rep. N. 7593 Racc. n. 5624 registrato l'11.5.2022 (cfr. nota di trascrizione di cui all'allegato 4 di cui alla produzione documentale di parte opponente).
12 Le allegazioni difensive dell'opponente, del resto, possono avere una qualche rilevanza esclusivamente in termini di opponibilità di eventuali atti traslativi (successivi alla trascri- zione del conferimento in trust) aventi ad oggetto il compendio immobiliare di Via del Ca- stellaccio ma certamente non possono incidere sul credito della ditta appaltatrice derivante dal contratto d'appalto per cui è causa (contratto notoriamente personale e ad effetti obbli- gatori).
Non sarebbe, peraltro, in alcun modo esigibile (oltre che in alcun modo necessario) da parte di una ditta appaltatrice, incaricata dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immo- bile da parte di una persona fisica (risultante, peraltro, al momento del perfezionamento dell'accordo proprietaria del bene immobile nonché apparente firmataria, per accettazione, del preventivo dei lavori) provvedere, in corso di esecuzione delle opere, alla verifica del
“mutamento intervenuto nella gestione dei beni” (cfr. pag. 8 atto di citazione) così come, invece, pretenderebbe parte attrice.
Ciò posto, la ditta opposta ha peraltro dimostrato congruamente l'avvenuta effettuazione dei lavori commissionati, la cui prova è stata ampiamente fornita tramite l'istruttoria orale.
Il direttore dei lavori – in quanto tale, si presume, scelto dalla committenza – Parte_5
a potuto riscontare la circostanza secondo cui “La ha esegui-
[...] Controparte_1 to le lavorazioni riguardanti gli impianti elettrici, meccanici e speciali di cui al resoconto che mi viene esibito”.
Sempre il predetto dichiarante ha confermato l'esecuzione regolare ed integrale dei lavori affidati dalla committenza alla CP_1
I lavori appaltati sono risultati tutti esser stati svolti come da resoconto di cui alla mai del
29 agosto 2022, con oggetto “II Extra costi Villa Kubr”. Alla data del 29 agosto 2022
“erano già stati eseguiti e me li ricordo bene” (cfr. dich. test. , Testimone_1 verbale del 25.09.2024 pag. 2; e ancora “Confermo la regolare esecuzione dei lavori commissionati nei limiti di cui sopra (fino al 15 agosto 2022) – data in cui ha cessato il Contro contratto di lavoro con la LU. - Confermo che ci siamo sempre resi disponibili ad ef- fettuare ogni richiesta, variante, modifica progettuale. Abbiamo fatto tante modifiche e va- rianti”).
Sempre il teste , alla seguente domanda “Vero che confermate espressamente Tes_1
l'esecuzione delle lavorazioni e i prezzi delle stesse preventivate e accettate dalla commit-
13 tenza come da preventivo che vi si mostra per il piano terreno (doc. 1 comparsa) e per il primo e secondo piano (doc. 2 comparsa)” ha così puntualmente risposto: “Confermo. Pre- ciso, peraltro, che il doc. 1 (preventivo) l'ho redatto io personalmente. E' il preventivo ini- ziale che facemmo alla ed al che all'epoca erano sempre insieme. Con- Pt_1 CP_2 fermo anche l'esecuzione dei lavori ed i prezzi di cui al preventivo di cui al doc. 2 (mail del dicembre 2021 preventivo per lavori già eseguiti al primo e secondo piano nonché variante per la cucina del piano terra). Anche questo preventivo l'ho redatto io”.
A conferma delle affermazioni precedenti si confronti anche la deposizione della teste
[...]
impiegata presso Lu. la quale ha avuto modo di confer- Testimone_4 CP_3 mare il resoconto contabile dei lavori appaltati;
resoconto dalla stessa redatto solo all'esito dell'integrale esecuzione dei lavori: “i lavori erano stati tutti eseguiti. Vi sono indicate in- fatti le date delle fatture”.
La dichiarante ha, peraltro, avuto modo di precisare che “i lavori di cui alle email che mi vengono esibite sono stati eseguiti dalla Ne sono a conoscenza perché CP_1 mi è stato impartita la direttiva di redigere il resoconto perché i lavori erano stati effettua- ti”.
Ritiene questo Giudice di poter esprimere un giudizio di piena credibilità soggettiva ed at- tendibilità intrinseca ed estrinseca in relazione alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi i quali con chiarezza espositiva hanno offerto un narrato lineare, circostanziato e anche cor- roborato da elementi documentali di conferma.
Per completezza, si precisa che il Tribunale non ha inteso valorizzare le dichiarazioni del
Direttore dei lavori ella parte in cui si è soffermato nell'evidenziare alcune “critici- Tes_3 tà” concernenti “prevalentemente la parte idraulica” e nel riscontrare “una certa “latitan- za” della manodopera della “i cui operai non si sono presentati nel cantiere per CP_1 svariate ragioni il che ha generato sia un allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori sia qualche strascico tecnico che ha prodotto un costo” per la committenza secondo una stima di “grandezze economiche” individuate in sede di deposizione da parte del dichiaran- te.
Ciò perché, da un lato l'opponente nell'atto introduttivo non ha mai formulato alcuna cen- Contro sura sui vizi delle opere realizzate dalla LU. e, dall'altro, lo stesso teste a avu- Tes_3 to comunque modo di non formulare espressamente “un commento negativo sia sulla
14 quantità che sulla completezza dei lavori eseguiti dalla (e ciò sia per la parte CP_1 elettrica che per la parte idraulica)”. A ciò, il teste ha aggiunto quanto segue: “Preciso che la tramite il suo direttore tecnico Ing. ha avuto modo di sviluppare CP_1 Tes_1 il progetto esecutivo di tutti gli impianti” ed ha ribadito “che per i primi mesi la CP_1 ha operato molto bene e comunque per la parte elettrica non ho ravvisato alcuna ineffi- cienza o vizio di sorta”.
Alla luce di quanto sinora esposto, considerato che l'odierna opponente OT è risultata essere la committente dei lavori di ristrutturazione effettuati da LU. considerato CP_3 che la ditta appaltatrice ha dato prova della corretta ed integrale esecuzione dei lavori in di- scorso (i cui importi, oltre che documentalmente comprovati da email intercorse tra la pro- prietà ed il personale tecnico, sono risultati, di fatto, non oggetto di analitica e specifica contestazione), si impone il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al paga- mento del saldo dei lavori così come risultante dalle fatture azionate in via monitoria.
3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccomben- za e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti rela- tivamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimen- to) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore, natura e complessità della
contro
- versia del numero ed importanza delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decre- Parte_1 to ingiuntivo n. 877/2023 (R.G. 2405/2023) emesso dall'intestato Tribunale in data 13 settembre 2023 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara ese- cutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui €
[...]
2.552,00 per la fase studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase
15 istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario di spese ge- nerali (15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in data 9 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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