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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3321/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2931/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere;
Parte ricorrente insiste sulle spese e sulla loro distrazione ex art. 93 c.p.c.
L'ADE insiste per la compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento e la relativa cartella per tributi IRPEF, IVA e addizionali anno 2009, per un importo di €16.178,93. Il debito era riferito al defunto genitore Nominativo_1. Il ricorrente aveva rinunciato all'eredità il 07/05/2012 (atto RG 1539/2012). Nonostante la rinuncia, nel 2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento. Dopo il ricorso, la Direzione Provinciale di Palermo ha disposto lo sgravio totale e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (art. 46 D.Lgs. 546/1992). Il ricorrente chiede anche la condanna alle spese per aver dovuto proporre ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la rinuncia all'eredità, ai sensi dell'art. 521 c.c., ha effetto retroattivo, sicché il chiamato
è considerato come mai chiamato alla successione. Ne consegue che egli non risponde dei debiti tributari del de cuius (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 21006/2021; Cass. n. 15871/2020). Pertanto, l'iscrizione a ruolo e la successiva intimazione di pagamento erano illegittime.
Tuttavia, essendo intervenuto lo sgravio totale da parte dell'Ufficio, la pretesa tributaria è venuta meno e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.
Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, n. 25374/2022) afferma che, in caso di cessata materia del contendere, le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Tuttavia si osserva che, nel caso specifico, va rilevato che il ricorrente a suo tempo non ha impugnato la cartella di pagamento limitandosi a chiedere un annullamento in autotutela, facendo cristallizzare la pretesa.
E' la condotta del contribuente che ha provocato l'emissione dell'intimazione di pagamento.Pertanto le spese vanno compensate.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva formulata il 13.10.25 dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo 10.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3321/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013198784000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130035058849502 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2931/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere;
Parte ricorrente insiste sulle spese e sulla loro distrazione ex art. 93 c.p.c.
L'ADE insiste per la compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento e la relativa cartella per tributi IRPEF, IVA e addizionali anno 2009, per un importo di €16.178,93. Il debito era riferito al defunto genitore Nominativo_1. Il ricorrente aveva rinunciato all'eredità il 07/05/2012 (atto RG 1539/2012). Nonostante la rinuncia, nel 2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento. Dopo il ricorso, la Direzione Provinciale di Palermo ha disposto lo sgravio totale e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (art. 46 D.Lgs. 546/1992). Il ricorrente chiede anche la condanna alle spese per aver dovuto proporre ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la rinuncia all'eredità, ai sensi dell'art. 521 c.c., ha effetto retroattivo, sicché il chiamato
è considerato come mai chiamato alla successione. Ne consegue che egli non risponde dei debiti tributari del de cuius (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 21006/2021; Cass. n. 15871/2020). Pertanto, l'iscrizione a ruolo e la successiva intimazione di pagamento erano illegittime.
Tuttavia, essendo intervenuto lo sgravio totale da parte dell'Ufficio, la pretesa tributaria è venuta meno e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.
Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, n. 25374/2022) afferma che, in caso di cessata materia del contendere, le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Tuttavia si osserva che, nel caso specifico, va rilevato che il ricorrente a suo tempo non ha impugnato la cartella di pagamento limitandosi a chiedere un annullamento in autotutela, facendo cristallizzare la pretesa.
E' la condotta del contribuente che ha provocato l'emissione dell'intimazione di pagamento.Pertanto le spese vanno compensate.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva formulata il 13.10.25 dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo 10.11.25 IL PRESIDENTE