Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1696
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità dell'intimazione per inesistenza del presupposto

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto la cessazione della materia del contendere in conseguenza della sentenza n. 7224/2023, divenuta definitiva, che ha annullato la cartella di pagamento presupposta. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

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    Non debenza del debito

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto la cessazione della materia del contendere in conseguenza della sentenza n. 7224/2023, divenuta definitiva, che ha annullato la cartella di pagamento presupposta. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Restituzione di somme

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto la cessazione della materia del contendere in conseguenza della sentenza n. 7224/2023, divenuta definitiva, che ha annullato la cartella di pagamento presupposta. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1696
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1696
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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