CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1696/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1105/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023839891 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249023839891/000 del 02.08.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, notificata alla ricorrente il 27.11.2024, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 626,77 avente come presupposto la cartella di pagamento n. 29320190008678364000/000, relativa all'IRPEF per l'anno 2014, annullata con sentenza n. 7224/2023 emessa dalla CGT di 1° di Catania, depositata il 23.11.2023.
La ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva la nullità dell'intimazione opposta per inesistenza del presupposto, ovvero un credito certo liquido ed esigibile, posto che ha come presupposto la cartella di pagamento n. 29320190008678364000/000, sulla quale sarebbe intervenuta la pronuncia della Corte di
Giustizia Tributaria di Catania che, con sentenza n. 7224/2023, depositata il 23.11.2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, ha dichiarato l'illegittimità, annullando il debito alla stessa sotteso, per mancata prova della notifica dell'atto prodromico.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n.
29320249023839891/000 e per la declaratoria di non debenza del debito contestato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente per evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite.
Con atto di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva all'unico motivo del ricorso precisando che per quanto di competenza dell'Ufficio sarebbe stata regolarmente effettuata l'iscrizione a ruolo entro il termine di decadenza prescritto dall'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e per la declaratoria di esenzione dell'Ufficio da eventuali declaratorie di illegittimità della cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento e di conferma della legittimità e fondatezza del ruolo sotteso.
Con atto di costituzione in giudizio del 26.1.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva la cessazione della materia del contendere quale conseguenza della sentenza n. 7224/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania depositata il 23.11.2023.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepisce la nullità dell'intimazione opposta per inesistenza del presupposto, ovvero di un credito certo liquido ed esigibile, posto che ha come presupposto la sottesa cartella di pagamento n. 29320190008678364000/000, sulla quale è intervenuta pronuncia di annullamento della stessa, per mancata prova della notifica dell'atto prodromico, con sentenza emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Catania n. 7224/2023, depositata il 23.11.2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania con atto di costituzione in giudizio del 26.1.2026 ha formalizzato la richiesta di cessazione della materia del contendere quale conseguenza della sentenza favorevole alla ricorrente, la n. 7224/23 emessa da questa Corte e divenuta definitiva, ragion per cui questa
Corte adita non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Trattandosi di tributo che, in mancanza di specifica contestazione, deve ritenersi originariamente dovuto ed evaso, le spese del giudizio vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1105/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249023839891 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249023839891/000 del 02.08.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Catania, notificata alla ricorrente il 27.11.2024, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 626,77 avente come presupposto la cartella di pagamento n. 29320190008678364000/000, relativa all'IRPEF per l'anno 2014, annullata con sentenza n. 7224/2023 emessa dalla CGT di 1° di Catania, depositata il 23.11.2023.
La ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva la nullità dell'intimazione opposta per inesistenza del presupposto, ovvero un credito certo liquido ed esigibile, posto che ha come presupposto la cartella di pagamento n. 29320190008678364000/000, sulla quale sarebbe intervenuta la pronuncia della Corte di
Giustizia Tributaria di Catania che, con sentenza n. 7224/2023, depositata il 23.11.2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione, ha dichiarato l'illegittimità, annullando il debito alla stessa sotteso, per mancata prova della notifica dell'atto prodromico.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento n.
29320249023839891/000 e per la declaratoria di non debenza del debito contestato, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente per evitare la riscossione coattiva, con rivalutazione ed interessi, come per legge, ed al pagamento delle spese di lite.
Con atto di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva all'unico motivo del ricorso precisando che per quanto di competenza dell'Ufficio sarebbe stata regolarmente effettuata l'iscrizione a ruolo entro il termine di decadenza prescritto dall'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Catania concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e per la declaratoria di esenzione dell'Ufficio da eventuali declaratorie di illegittimità della cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento e di conferma della legittimità e fondatezza del ruolo sotteso.
Con atto di costituzione in giudizio del 26.1.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva la cessazione della materia del contendere quale conseguenza della sentenza n. 7224/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania depositata il 23.11.2023.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepisce la nullità dell'intimazione opposta per inesistenza del presupposto, ovvero di un credito certo liquido ed esigibile, posto che ha come presupposto la sottesa cartella di pagamento n. 29320190008678364000/000, sulla quale è intervenuta pronuncia di annullamento della stessa, per mancata prova della notifica dell'atto prodromico, con sentenza emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Catania n. 7224/2023, depositata il 23.11.2023 e divenuta definitiva per omessa impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania con atto di costituzione in giudizio del 26.1.2026 ha formalizzato la richiesta di cessazione della materia del contendere quale conseguenza della sentenza favorevole alla ricorrente, la n. 7224/23 emessa da questa Corte e divenuta definitiva, ragion per cui questa
Corte adita non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Trattandosi di tributo che, in mancanza di specifica contestazione, deve ritenersi originariamente dovuto ed evaso, le spese del giudizio vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)