Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/04/2026, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10485/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10485 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Puntarello e Riccardo Costa, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Puntarello in Palermo, via della Libertà n. 39;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Provvedimento sanzionatorio prot. n. -OMISSIS-adottato dal Comitato di -OMISSIS- nella seduta del 27 giugno 2024, e notificato a mezzo pec in data 15 luglio 2024 con il quale la società -OMISSIS- è stata ingiunta “di pagare la somma pari ad euro 15.000 (quindicimila/00)”;
- per quanto possa occorrere, della proposta di provvedimento (priva del relativo numero di protocollo) emessa dall’Ufficio Affari Legali dell’-OMISSIS- in data 14.06.2024 notificata a mezzo pec;
- per quanto possa occorrere, del Verbale di contestazione n. prot.-OMISSIS-del 16.01.2024;
- per quanto possa occorrere, del Verbale di chiusura verifica ispettiva n. prot. -OMISSIS-del 16.01.2024;
- per quanto possa occorrere, del Verbale di chiusura dell’accesso ispettivo (privo del numero di protocollo) del 13 ottobre 2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La società -OMISSIS-, iscritta nell’Elenco degli agenti in attività finanziarie, è stata destinataria di attività di controllo – ex art. 128-undecies, comma 4, T.U.B. – da parte dell’OAM iniziata con un accesso ispettivo in data 9 ottobre 2023.
A seguito di integrazioni documentali e comunicazioni interlocutorie, in data 16 gennaio 2024 l’Ufficio Vigilanza dell’OAM ha contestato la violazione « delle norme legislative e amministrative che regolano l’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria con riferimento all’attività cosiddetta di segnalazione, per essersi la Società – con particolare riferimento ai Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- – avvalsa di soggetti non comunicati come collaboratori autorizzati a svolgere attività a contatto con il pubblico, al fine di ricevere, contro riconoscimento di provvigioni, richieste di finanziamenti raccolte dai medesimi ».
La ricorrente è stata informata della possibilità di presentare osservazioni e di richiedere un’audizione personale entro i successivi quarantacinque giorni.
Non essendosene avvalsa, l’Ufficio Affari Legali, valutate le risultanze ispettive dell’Ufficio Vigilanza, ha reputato sussistenti le violazioni e in data 14 giugno 2024 ha proposto al Comitato di Gestione di applicare la sanzione pecuniaria di € 15.000,00.
In data 24 giugno 2024 la -OMISSIS- ha presentato osservazioni al predetto Comitato, evidenziando l’insussistenza delle violazioni contestate.
Con provvedimento del 27 giugno 2024 (notificato il successivo 15 luglio) il Comitato ha irrogato la sanzione proposta dall’Ufficio Affari Legali.
I.1.1. Con ricorso notificato e depositato il 14 ottobre 2024, -OMISSIS- ha impugnato in questa sede il predetto provvedimento sanzionatorio, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I - ECCESSO DI PORERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA-TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -ILLOGICITA’ MANIFESTA-ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 L. 241/1990- ART 97 COST. »: ribadisce la ricorrente che le violazioni contestate non sarebbero sussistenti, contrariamente a quanto ritenuto dall’OAM sulle base di valutazioni incomplete e contraddittorie delle risultanze istruttorie;
- « II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 128 DUODECIES COMMA 1 TER D.LGS. N. 385/1993 E SS.MM.II.-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ APPLICATIVE E QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE DALL’-OMISSIS- 26 LUGLIO DEL 2017, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 128 DUODECIES DEL D.LGS. N. 385/1993- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 49.3 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ DELLE SANZIONI –DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE »: in subordine, la ricorrente lamenta una carenza motivazionale e comunque un’irragionevolezza e una sproporzionalità nella quantificazione della sanzione.
I.2. L’OAM si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso, depositando un’articolata memoria a confutazione delle proposte censure.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha eccepito la “inammissibilità” della predetta memoria dell’OAM per superamento dei limiti dimensionali; in ogni caso, anche controdeducendo alle difese, ha ribadito la propria prospettazione difensiva, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
I.3.1. L’OAM ha tempestivamente replicato a quanto dedotto, in rito e nel merito, dalla ricorrente.
I.4. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di “inammissibilità” della memoria di costituzione dell’OAM.
II.1.1. Va innanzitutto rammentato che l’art. 13-ter, comma 5, disp. att. cod. proc. amm. nella versione antecedente alla novella apportata dall’art. 1, comma 813, L. 207/2024, stabiliva che « il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti [ i.e. : quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo]. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione ».
L’evocata disposizione aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale (così riassunto in sede nomofilattica): « Per l’indirizzo prevalente, tale comma 5 prevedeva il dovere del giudice di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti, risultando violato il principio di sinteticità enunciato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2024, n. 5628; Sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487; Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 8928; Cons. giust. amm. Reg. siciliana, 22 maggio 2023, n. 350).
Per un altro orientamento […] il comma 5 consentiva al giudice di scegliere se considerare “o meno le parti eccedenti i limiti, in ragione — se del caso — della rilevanza e delicatezza delle questioni trattate e degli interessi in campo … (Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1450)”, ovvero di tener conto del superamento dei detti limiti sotto altri profili e quindi:
“(i) ai fini dell’invito a riformulare le difese o a sintetizzare con memoria (cfr. C.g.a.r.s., ordinanza 15 aprile 2014, n. 536; id., ordd. 20 novembre 2015 n. 657 e 30 novembre 2016 n. 444; Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3006);
(ii) ai fini della concessione alla controparte della possibilità di replicare sulla parte eccedente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3006);
(iii) ai fini della valutazione della violazione del dovere di sinteticità in sede di liquidazione delle spese processuali (cfr. C.g.a.r.s., ord. 15 settembre 2014, n. 536; Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969)”.
[Vi era altresì] un terzo orientamento, che dava rilievo al superamento dei limiti dimensionali, non già come autonoma causa di inammissibilità delle censure o deduzioni difensive eccedenti il limite quantitativo, ma solo nella misura in cui esso avesse concorso “a determinare una più generale violazione dei principi di chiarezza e specificità dei motivi (di ricorso e di appello), quale si riscontra nelle ipotesi in cui la prolissità e l’estrema lunghezza delle difese rendano non comprensibili e non confinabili il petitum e la causa petendi dell’atto, in contrasto con gli artt. 40, comma 1, lett. d), e 101, comma 1, c.p.a.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 843; 9 gennaio 2023, n. 280; 7 novembre 2016, n. 4636; 25 gennaio 2017, n. 295; Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268, e 2 dicembre 2015, n. 5459; Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120) » (Cons. Stato, Ad. Plen. 13 marzo 2025, n. 3).
Emerge che non è mai stata contemplata, quale sanzione processuale, l’inammissibilità dell’intero atto eccedente i limiti dimensionali.
II.1.2. Nella formulazione attualmente vigente, poi, il citato art. 13, comma 5, dispone che: « Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato ».
L’Adunanza Plenaria, con la pure citata sentenza n. 3/2025, ha ritenuto che detto articolo, così come novellato dalla L. 207/2024, « trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025 ».
Ne deriva che, nel presente giudizio, l’eventuale superamento dei limiti dimensionali potrebbe provocare esclusivamente tali conseguenze processuali.
II.1.3. Da ultimo (e in modo ancor più dirimente), va rilevato che non si ravvisa il denunciato superamento dei limiti con l’atto in rilievo.
Il d.P.C.S. 167/2016, dopo aver stabilito in 70.000 caratteri il limite applicabile al rito ordinario (art. 3, comma 1, lett. b), chiarisce, per un verso, che ai fini della sua individuazione « sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto, comprendenti, in particolare:
- l’epigrafe dell’atto;
- l’indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l’individuazione dell’atto impugnato;
[…]
- le conclusioni dell’atto;
[…]
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- l’indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
[…] » (art. 4).
Per altro verso, stabilisce che « nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi » (art. 8, comma 1, lett. a).
In applicazione delle richiamate disposizioni, la memoria di costituzione dell’OAM risulta composta da circa 61.500 caratteri e perciò rispettosa dei limiti dimensionali (con conseguente infondatezza in fatto, prima ancora che in diritto, dell’eccezione in esame).
II.2. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.3. Il primo motivo non può, nel suo complesso, essere condiviso.
II.3.1. È opportuno principiare da quanto riscontrato dall’OAM in sede istruttoria.
II.3.1.1. L’Ufficio Vigilanza riporta quanto segue: « A seguito dell’analisi dei registri IVA degli acquisti e delle vendite relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (anche se provvisorio), questo Ufficio ha richiesto a codesta Società, tra gli altri documenti, di trasmettere copia delle fatture di acquisto relative ai Sig.ri -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-) e -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), ivi compresa nota descrittiva, corredata da eventuale documentazione a supporto, relativa ai rapporti intercorsi e intercorrenti con i sopra menzionati soggetti (documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio).
In particolare, il Sig. -OMISSIS- ha emesso, tra gli anni 2021 e 2022, cinque fatture nei confronti di codesta Società per un importo complessivo pari a € 4.534,00 riportanti le causali “[…] Provvigioni maturate per pratiche concluse su appuntamenti fissati nel mese di […]” (documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio) […]
Dall’analisi delle informazioni in possesso dello scrivente Ufficio è emerso che il Sig. -OMISSIS-, pur risultando censito negli Elenchi tenuti dall’Organismo, non è mai stato annoverato nell’elenco dei collaboratori a contatto con il pubblico di alcun soggetto iscritto; pertanto, al momento dell’emissione delle sopra menzionate fatture risultava sprovvisto di autorizzazione ad operare.
In merito alle fatture in oggetto, codesta Società ha rappresentato, con nota descrittiva trasmessa in data 07.11.2023, che le stesse si riferiscono alle prestazioni svolte dal Sig. -OMISSIS- su incarico di -OMISSIS- Srl aventi ad oggetto la “[…] fissazione appuntamenti con la clientela […]” (documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio).
Codesta Società ha trasmesso copia del contratto sottoscritto tra la stessa e il Sig. -OMISSIS- avente ad oggetto l’incarico di svolgere attività di collaborazione al solo fine di fissare appuntamenti con la clientela ai consulenti dell’agenzia adibiti al contatto con il pubblico. In particolare, dall’art. 4 del contratto in questione emerge la pattuizione in forza della quale codesta Società si impegna a riconoscere in favore del Sig. -OMISSIS- “provvigioni per i contratti conclusi a seguito degli appuntamenti procurati dallo stesso” (documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio).
Il Sig. -OMISSIS- ha emesso, tra gli anni 2021 e 2022, nove fatture nei confronti di codesta Società per un importo complessivo pari a € 8.250,00 riportanti le causali “[…] attività di collaborazione rientrante in rapporto di prestazione occasionale […]” (documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio) […]
Dalle informazioni in possesso dello scrivente Ufficio emerge che il Sig. -OMISSIS- risulta essere stato nel tempo comunicato da altre società iscritte all’Organismo in qualità di collaboratore a contatto con il pubblico, ma al momento dell’emissione delle sopra menzionate fatture risultava sprovvisto di autorizzazione ad operare.
In particolare, il Sig. -OMISSIS-, prima dell’emissione delle fatture in oggetto è stato, dal 18.09.2018 al 31.12.2019, annoverato nella lista dei collaboratori a contatto con il pubblico della società di agenzia in attività finanziaria -OMISSIS- […] e successivamente, dal 10.08.2022 al 28.04.2023, nella lista dei collaboratori a contatto con il pubblico della società di agenzia in attività finanziaria -OMISSIS-[…].
In merito alle fatture in oggetto, codesta Società ha rappresentato, con nota descrittiva trasmessa in data 07.11.2023, che le stesse si riferiscono a “[…] prestazioni occasionali per attività di recall telefonico clientela agenzia […]” (documentazione acquisita nel fascicolo istruttorio) non forendo ulteriore documentazione attestante la natura della prestazioni in discorso.
Sulla base di quanto riportato, si ritiene che l’attività svolta dai suindicati soggetti sia riconducibile allo svolgimento, dietro riconoscimento di provvigioni, di attività di segnalazione di richieste di finanziamento di terze persone, da parte degli stessi, nei confronti della Società; in particolare, le generiche causali dei pagamenti in discorso, la poca chiarezza nella determinazione degli importi corrisposti, dato che gli stessi risultano diversi a fronte dello svolgimento di prestazioni simili – fattispecie tipica della determinazione di ristori provvigionali –, nonché il ricorso a soggetti che in epoca antecedente e/o successiva alla prestazione economica hanno a vario titolo operato nel settore dell’intermediazione del credito si configurano come elementi che, letti congiuntamente, comprovano la reale natura delle prestazioni rese, consistenti nell’attività di procacciamento di possibile clientela con illustrazione delle caratteristiche dei finanziamenti » (pagg. 3-5 dell’atto di contestazione).
II.3.1.2. La prospettazione ispettiva è stata condivisa dall’Ufficio Affari Legali: « Con riferimento alle prestazioni rese dal sig. -OMISSIS- si osserva che la genericità delle causali dei pagamenti, la determinazione dei diversi importi corrisposti a fronte dello svolgimento di prestazioni analoghe – tipica della dei ristori provvigionali – nonché la non estraneità del soggetto al mondo dell’intermediazione del credito induce a concludere, anche in assenza di documentazione contraria a supporto, che la Società si è avvalsa del soggetto indicato per promuovere al pubblico l’intermediazione di finanziamenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alle fatture emesse dal Sig. -OMISSIS-. Invero, il contratto trasmesso dalla Società in sede istruttoria non è sufficiente a comprovare l’effettiva natura della prestazione resa dal sig. -OMISSIS-.
A tal riguardo deve, infatti, osservarsi che l’oggetto dell’accordo predetto pone dei rischi di violazione della riserva normativa in quanto non scongiura l’assenza di un coinvolgimento del soggetto nella fase preliminare di presentazione e illustrazione del finanziamento, rimessa, in tale sede, esclusivamente al comportamento del terzo senza alcun controllo da parte della Società.
Si evidenzia, infatti, che l’esercizio del contatto con i clienti avviene fuori dai locali della società, senza che quest’ultima abbia apposto idonei interventi per contenere il rischio; inoltre, la corresponsione di un compenso provvigionale parametrato sulle pratiche concluse dietro appuntamento procurato dal medesimo soggetto, costituisce un incentivo a svolgere la predetta attività riservata.
Pertanto, seppure l’oggetto del contratto (art. 2) escluda espressamente lo svolgimento di qualunque attività riservata, tale previsione non è di per sé sufficiente a superare la violazione contestata, vista anche la sproporzione degli importi corrisposti rispetto all’attività riferita e considerata la non estraneità del soggetto al mondo dell’intermediazione del credito, per come descritta in atti » (pagg. 3-4 della proposta di provvedimento).
II.3.2. Il Comitato di Gestione, valutando la proposta dell’Ufficio Affari Legali e le difese dell’odierna ricorrente, ha ritenuto sussistente la violazione contestata alla luce di quanto segue: « Dalle risultanze istruttorie è emerso che, negli anni 2021 e 2022, la Società abbia corrisposto compensi ai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- al fine di ricevere le richieste di finanziamenti dai medesimi raccolte.
Con riferimento alle fatture emesse dal sig. -OMISSIS-, il Comitato osserva che la genericità delle causali dei pagamenti, la determinazione dei diversi importi corrisposti a fronte dello svolgimento di prestazioni analoghe – tipica della dei ristori provvigionali – nonché la non estraneità del soggetto al settore dell’intermediazione del credito, inducano a ritenere, anche in assenza di documentazione contraria a supporto, che la Società si sia avvalsa del soggetto indicato per promuovere al pubblico l’intermediazione di finanziamenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Ad avvalorare tale assunto si pone anche l’esperienza del sig. -OMISSIS- nel mercato dell’intermediazione del credito. In particolare, si evidenzia che nel periodo antecedente e in quello immediatamente successivo all’emissione delle fatture oggetto di contestazione, il soggetto è stato comunicato come collaboratore a contatto con il pubblico, rispettivamente, della società di agenzia finanziaria -OMISSIS- (dal 18.09.2018 al 31.12.2019) e della società --OMISSIS- (all’epoca amministrata dal medesimo amministratore della-OMISSIS-sig. -OMISSIS-).
Né in senso contrario può rilevare quanto rappresentato dall’iscritta in sede di osservazioni con riferimento alla natura occasionale del rapporto lavorativo in esame che, di per sé, non comprova l’oggetto della prestazione di “collaborazione” resa dal sig. -OMISSIS-.
Con riguardo alle fatture emesse dal Sig. -OMISSIS-, il Comitato ritiene che né il contratto trasmesso in sede istruttoria né le autodichiarazioni rese dall’interessato e trasmesse in sede di osservazioni, siano sufficienti a comprovare l’effettiva natura delle prestazioni rese in favore della Società.
A tal proposito, si evidenzia che l’oggetto del predetto contratto pur escludendo espressamente lo svolgimento dell’attività riservata, non scongiura l’assenza di un coinvolgimento del soggetto nella fase preliminare di presentazione e illustrazione del finanziamento, rimessa, in tale sede, al solo comportamento del terzo senza alcun presidio da parte della Società.
Invero, deve osservarsi che l’attività di contatto della clientela avviene fuori dai locali della Società, senza che quest’ultima abbia apposto idonei interventi per contenere il rischio di violazione della riserva normativa; condotta, tale ultima, che appare invero incentivata da un compenso provvigionale parametrato sulle pratiche concluse dietro appuntamento procurato dal medesimo soggetto. A tal riguardo si evidenzia, peraltro, che non è stato possibile ricostruire pienamente la misura e le modalità di pagamento in assenza dell’allegato “Tabella A”, richiamato all’art. 4 dell’accordo prodotto dall’iscritta, per la determinazione del compenso.
Il Comitato ritiene, pertanto, sussistente la violazione con riferimento alle prestazioni rese dal sig. -OMISSIS-, considerata anche la sproporzione degli importi corrisposti rispetto all’attività riferita e attesa la non estraneità del soggetto al mondo dell’intermediazione del credito, per come descritta in atti.
Per tali ragioni, il Comitato non ritiene condivisibili le eccezioni mosse dall’iscritta in sede di osservazioni. In particolare, si ribadisce che la riferita natura occasionale dei rapporti lavorativi instaurati dalla Società, non scongiura di per sé la ricezione di c.d. segnalazioni da soggetti non iscritti che ben può essere realizzata in via occasionale.
Preme, a tal riguardo, evidenziare che l’impiego di soggetti non abilitati all’esercizio della predetta attività incentiva l’esercizio abusivo della professione, perseguibile ai sensi dell’art. 140-bis TUB.
Tale violazione, peraltro, ha rilevanti ripercussioni sulla clientela, la quale deve entrare in contatto esclusivamente con professionisti dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla legge, ed in particolare il superamento di una prova valutativa e la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, affinché sia fornito al pubblico un adeguato livello di competenza e di preparazione » (pagg. 2-4 provvedimento impugnato).
II.3.3. Tutto ciò si sottrae a censura, tenuto conto che le disposizioni in rilievo risulterebbero agevolmente eludibile se ci si dovesse limitare – o se dovesse ritenersi dirimente – quanto emerge dal tenore letterale degli accordi: è difatti difficilmente ipotizzabile che venga messa per iscritto l’intesa di compiere un’attività legalmente non consentita.
La sussistenza di una violazione va desunta dai comportamenti concretamente tenuti (e non da quelli astrattamente contemplati in contratto) così come evincibili e desumibili sulla base di indizi, purché idonei a configurare una presunzione caratterizzata dalla gravità, precisione e concordanza (art. 2729 cod. civ.).
Tali caratteristiche si rinvengono nel caso di specie, in quanto la genericità delle causali indicate nelle fatture (cfr. pag. 3 e pag. 4 dell’atto di contestazione), la consistenza e la variabilità degli importi corrisposti e l’esperienza dei collaboratori nel settore dell’intermediazione del credito inducono, effettivamente, a ritenere che non si sia trattato, in concreto, di mere attività di segreteria e di fissazione di appuntamenti, bensì di un diretto svolgimento di attività riconducibili all’intermediazione creditizia.
Parte ricorrente, dal canto suo, si è sostanzialmente limitata ad affermare che l’OAM non avrebbe assolto l’onere probatorio poiché si sarebbe basato su presunzioni apodittiche e affermazioni contrastanti con i dati documentali, ma ciò non è condivisibile: l’OAM ha complessivamente valutato le risultanze ispettive, traendone conclusioni che risultano ampiamente sostenibili sul piano logico, mentre la stessa ricorrente non ha offerto elementi specifici e concreti che potessero utilmente minarne la credibilità.
II.4. Il secondo motivo è anch’esso non suscettibile di condivisione.
II.4.1. Al riguardo, in subiecta materia questo Tribunale ha avuto occasione di statuire come segue: « La ricostruzione dell’Amministrazione si è svolta sulla base dei dati risultanti dall’ispezione e dalle dichiarazioni rese dalla Società in sede procedimentale e la valutazione del comportamento sotto il profilo sanzionatorio è logica e non rivela un travisamento dei fatti. Si richiama il costante orientamento giurisprudenziale in materia di sanzioni disciplinari secondo cui “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 235/2021; sez. VI, n. 1858/2017) » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 5 aprile 2024, nn. 6664, 6668 e 6670).
Il Collegio condivide quanto già statuito – da cui non ravvisa ragioni per discostarsi e a cui fa perciò rinvio ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. – osservando che non è dato riscontrare alcuna illogicità, irragionevolezza o sproporzionalità tenuto conto della gravità delle condotte contestate nell’ambito e che la sanzione irrogata è fra le meno gravi fra quelle previste dall’art. 128-duodecies, comma 1, T.U.B. (e la sua concreta quantificazione non si discosta sensibilmente dal minimo edittale ivi previsto).
II.5. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.6. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’OAM, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nella vicenda.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2026 e 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
FA TU, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
CE SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | FA TU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.