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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 1413/2023
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 28/10/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Ignazio Ardizio nell'interesse della ricorrente
[...]
, presente personalmente;
Parte_1
Contr
- l'Avv. Elga Rizzo per la resistente “ ”. Controparte_2
L'Avv. Ardizio si riporta ai propri atti di causa ed insiste, in particolare, nella richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8/10/2024 che, ritendendo la causa matura per la decisione, non ha ammesso la prova testimoniale, richiamando a supporto la sentenza della S.C. n. 12139/2025 allegata all'istanza di revoca depositata in data odierna.
L'Avv. Rizzo si riporta alla propria comparsa di costituzione e si oppone alla richiesta di revoca dell'ordinanza avanzata da parte avversa. Cita l'ordinanza n. 11586/2025 della S.C. che rileva ai fini della presente controversia.
Dopo ampia discussione
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
Pag. 1 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1413/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Ardizio
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_3
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Elga Rizzo (Ufficio legale)
- RESISTENTE - avente ad oggetto: infermiere - svolgimento prevalente delle attività rientranti nelle mansioni degli OSS - demansionamento professionale - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2023, , Parte_1 dipendente dell' Controparte_3 di dal 10/05/2006, addetta al reparto di chirurgia donne sin CP_3
Pag. 2 di 10 dal 2013 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario -
Infermiere (livello D del CCNL del comparto sanità pubblica), ha convenuto il giudizio il predetto datore di lavoro affinché il Tribunale accerti che, nonostante l'assunzione con la predetta qualifica, ella ha in realtà svolto, in modo prevalente, le mansioni inferiori di operatore socio sanitario (OSS, livello B del CCNL citato) e, conseguentemente, voglia condannare l' resistente al risarcimento del danno da CP_3 demansionamento, a decorrere dal 2013 (o da altra data ritenuta di giustizia) e fino alla data del 30/12/2022, da quantificarsi nella somma di € 50.731,57 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituita l' Controparte_3
che ha concluso, in via principale, per il rigetto
[...] integrale della domanda attorea e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, che venga disposta CTU contabile al fine di determinare l'eventuale esatto quantum dovuto.
3. Il ricorso è infondato e non può essere, pertanto, accolto.
4. Il risarcimento del danno da demansionamento non è automatico, come chiarito da plurime pronunce della Suprema Corte.
4.1. A partire dalle Sezioni Unite n. 6572/2006 si è infatti affermato il principio secondo cui «in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini
Pag. 3 di 10 e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».
4.2. Si è quindi osservato che non è corretto «ipotizzare un nesso automatico e scontato tra assegnazione a mansioni deteriori e danno alla professionalità, suscettibile di autonomo risarcimento, il che non può affermarsi in via generale se è vero che la regola dettata dall'art.
2103 c.c. provvede già di per sé a sanzionare la modifica in pejus delle mansioni già attribuite al dipendente, ricorrendo al principio della irriducibilità della retribuzione nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori o meno pregiate» (Cass. n.
16792/2003).
4.3. Successivamente si è ribadito che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso
Pag. 4 di 10 introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini
e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con
l'inadempimento datoriale» (Cass. n. 19785/2010; da ultimo, Cass. ord. n. 21527/2024).
5. Ciò premesso, la ricorrente ha lamentato di essere stata costretta a svolgere, a causa della carenza di OSS, in modo prevalente, le mansioni inferiori ausiliarie di attività “alberghiera”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi (pagg.
2-3 del ricorso), attività che invece sarebbero tipiche - a suo dire - della figura dell'operatore socio-sanitario (o.s.s.).
La ricorrente non ha però assolto all'onere di allegazione specifica dei profili di danno asseritamente subiti.
5.1. Ella si è infatti limitata ad allegare:
- che l'illegittimo operato dell' resistente Controparte_4 aveva generato un danno nella sua sfera giuridica, provocandone la mortificazione professionale;
- che è compito dell'ordinamento giuridico tutelare e sostenere lo sviluppo professionale del lavoratore, come previsto dall'art. 35 della
Carta Costituzionale;
- che la lesione di tale diritto costituzionale, anche senza un pregiudizio patrimoniale, è condizione sufficiente alla qualificazione del pregiudizio come morale o esistenziale, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in quanto può incidere sulla dignità personale del lavoratore;
Pag. 5 di 10 - che, per quanto attiene al suo caso, ella era stata adibita a mansioni inferiori da parte dell' sin dalla sua Controparte_4 collocazione presso il reparto di Chirurgia Donne;
pertanto, valutata la durata del comportamento illegittimo di variazione in pejus delle mansioni appare equo quantificare il danno nella misura del 20% della retribuzione annuale per ogni anno di demansionamento (come risultante dalle relative Certificazioni Uniche).
5.2. È di tutta evidenza che, però, tali allegazioni sono di estrema genericità (facendo esse riferimento a mere formule di stile e standardizzate) e si richiamano a “categorie generali” che non sono sufficienti ai fini della prova presuntiva (Cass. n. 17163/2016: «in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza»).
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte (ordinanza n.
11251/2017) ha quindi cassato la decisione di una Corte d'Appello che aveva ritenuto sussistente il danno da demansionamento sulla base del rilievo - del tutto generico - che vi debba essere corrispondenza tra le nuove mansioni e la specifica competenza del dipendente di cui va salvaguardato il livello professionale acquisito, garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.
Anche recentemente, d'altronde, la S.C. ha ribadito che «pur essendo ammissibile desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa
Pag. 6 di 10 pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto […], in ogni caso è necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa» (Cass. ord. n. 11586/2025).
La ricorrente ha, però, del tutto omesso di descrivere gli “elementi”
e la “vicenda fattuale” da cui potrebbe inferirsi, in via presuntiva,
l'esistenza di un danno effettivo.
5.3. Ed invero, la ricorrente lamenta, in modo del tutto generico, un pregiudizio “morale” o “esistenziale” (pag. 9 del ricorso), senza nulla dedurre, nello specifico, in cosa tale pregiudizio sia concretamente consistito e come tale demansionamento (per utilizzare le parole della
S.C.) abbia “alter[ato] le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendol[a] a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (ovvero quei fatti specifici e gli indici idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, un danno comunque effettivo, non essendo il danno, anche non patrimoniale, in re ipsa: in tal senso, si veda la storica Cass., Sez. Un.,
n. 26972/2008, secondo cui la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo).
La ricorrente, nella sostanza, ha invece fatto discendere sic et simpliciter il diritto al risarcimento dal solo demansionamento, con un generico riferimento a presunti e indimostrati pregiudizi morali o esistenziali.
5.4. Per quanto attiene al “danno alla professionalità” (pure del tutto genericamente invocato a pag. 7 del ricorso), le Sezioni Unite n. 6572 del 2006 cit. hanno, invece, già ampiamente chiarito che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in
Pag. 7 di 10 diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore
e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo
l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento
… In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore».
Nulla di tutto ciò è stato però minimamente allegato dalla ricorrente che - come già sopra osservato - ha fatto discendere il diritto al risarcimento, in modo automatico, dal solo demansionamento.
6. Inoltre, la ricorrente, in sede di formulazione dei capitoli di prova testimoniale, ha quantificato (lettera f)) in “circa tre ore mezza per ogni turno di lavoro di sette ore” il tempo dedicato allo svolgimento delle mansioni asseritamente inferiori, sicché difetterebbe anche il requisito della “prevalenza”, essendo evidente che per almeno il 50% del tempo di ciascun turno ella avrebbe comunque svolto le attività
Pag. 8 di 10 infermieristiche.
D'altronde, nel medesimo ricorso (pag. 2) si dà atto che l'assenza totale di OSS era comunque limitata al solo turno notturno (21-7), essendo essi invece presenti nei turni diurni (7-14 e 14-21) (si veda anche il capitolo di prova di cui alla lettera g)), il che esclude, ancora una volta, che vi possa essere stato uno svuotamento delle mansioni svolte da parte ricorrente.
Anzi, dai “quaderni delle consegne” prodotti dalla resistente, emerge con adeguata certezza che la ricorrente svolgeva, proprio nel turno notturno (in cui l'OSS è assente) l'attività tipica infermieristica ed anche con una certa intensità e preponderanza di impegno, dovendo procedere al controllo di numerosi pazienti durante il turno (il che renderebbe, eventualmente, del tutto residuale e marginale l'attività che egli ritiene estranea alla sua figura professionale).
7. La pur recente pronuncia della S.C. invocata da parte ricorrente
(ord. n. 12139/2025) non appare, invece, condivisibile, in quanto essa si discosta dalla più rigorosa giurisprudenza (anche a Sezioni Unite, sopra richiamata) in tema di onere di allegazione (ancor prima che probatorio) incombente sul lavoratore demansionato, non essendo sufficiente il richiamo a “categorie generali” (nella sentenza si fa, infatti, riferimento alla “lunga durata dello svolgimento di mansioni inferiori” e alla “natura prettamente manuale delle attività inferiori fatte svolgere”) dalle quali, in quel caso, la Corte d'Appello - con ragionamento poi condiviso dalla invocata ordinanza - aveva desunto il danno.
8. Sotto altro distinto profilo si deve poi rilevare che il D.M. n.
739/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) prevede che l'infermiere non solo identifica i bisogni di salute e di assistenza infermieristica della persona, ma agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma 3, lett. a), b) ed e)).
In altri termini, è lo stesso regolamento a non relegare l'attività
Pag. 9 di 10 dell'infermiere in un ambito pre-attuativo (identificazione dei bisogni di salute e di assistenza della persona), atteso che a tale figura professionale vengono affidati anche compiti di natura prettamente pratica, mediante azioni di intervento anche “individuali” (oltre che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali).
D'altronde, l'intervento dell'infermiere è talvolta assolutamente insostituibile: si pensi, ad esempio, all'attività di igiene personale relativa a pazienti particolarmente fragili per la cui esecuzione (al fine di evitare danni fisici) sono indispensabili conoscenze tipicamente infermieristiche (ad es., sulle modalità con cui il paziente deve essere spostato) che, invece, difettano in capo all'o.s.s.
Non appare quindi sostenibile che l'attività di assistenza alla persona
(che comprende anche le attività c.d. alberghiere in senso ampio, atteso che tali attività sono comunque finalizzate a garantire il benessere diretto o indiretto del paziente mediante il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute e assistenziali) sia relegata alla figura dell'o.s.s. e sia estranea a quella dell'infermiere.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell Controparte_3
che si liquidano nella somma
[...] di € 1.500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 1413/2023
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 28/10/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Ignazio Ardizio nell'interesse della ricorrente
[...]
, presente personalmente;
Parte_1
Contr
- l'Avv. Elga Rizzo per la resistente “ ”. Controparte_2
L'Avv. Ardizio si riporta ai propri atti di causa ed insiste, in particolare, nella richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8/10/2024 che, ritendendo la causa matura per la decisione, non ha ammesso la prova testimoniale, richiamando a supporto la sentenza della S.C. n. 12139/2025 allegata all'istanza di revoca depositata in data odierna.
L'Avv. Rizzo si riporta alla propria comparsa di costituzione e si oppone alla richiesta di revoca dell'ordinanza avanzata da parte avversa. Cita l'ordinanza n. 11586/2025 della S.C. che rileva ai fini della presente controversia.
Dopo ampia discussione
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
Pag. 1 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1413/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Ardizio
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_3
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Elga Rizzo (Ufficio legale)
- RESISTENTE - avente ad oggetto: infermiere - svolgimento prevalente delle attività rientranti nelle mansioni degli OSS - demansionamento professionale - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/06/2023, , Parte_1 dipendente dell' Controparte_3 di dal 10/05/2006, addetta al reparto di chirurgia donne sin CP_3
Pag. 2 di 10 dal 2013 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario -
Infermiere (livello D del CCNL del comparto sanità pubblica), ha convenuto il giudizio il predetto datore di lavoro affinché il Tribunale accerti che, nonostante l'assunzione con la predetta qualifica, ella ha in realtà svolto, in modo prevalente, le mansioni inferiori di operatore socio sanitario (OSS, livello B del CCNL citato) e, conseguentemente, voglia condannare l' resistente al risarcimento del danno da CP_3 demansionamento, a decorrere dal 2013 (o da altra data ritenuta di giustizia) e fino alla data del 30/12/2022, da quantificarsi nella somma di € 50.731,57 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Si è costituita l' Controparte_3
che ha concluso, in via principale, per il rigetto
[...] integrale della domanda attorea e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, che venga disposta CTU contabile al fine di determinare l'eventuale esatto quantum dovuto.
3. Il ricorso è infondato e non può essere, pertanto, accolto.
4. Il risarcimento del danno da demansionamento non è automatico, come chiarito da plurime pronunce della Suprema Corte.
4.1. A partire dalle Sezioni Unite n. 6572/2006 si è infatti affermato il principio secondo cui «in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini
Pag. 3 di 10 e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».
4.2. Si è quindi osservato che non è corretto «ipotizzare un nesso automatico e scontato tra assegnazione a mansioni deteriori e danno alla professionalità, suscettibile di autonomo risarcimento, il che non può affermarsi in via generale se è vero che la regola dettata dall'art.
2103 c.c. provvede già di per sé a sanzionare la modifica in pejus delle mansioni già attribuite al dipendente, ricorrendo al principio della irriducibilità della retribuzione nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori o meno pregiate» (Cass. n.
16792/2003).
4.3. Successivamente si è ribadito che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso
Pag. 4 di 10 introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini
e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con
l'inadempimento datoriale» (Cass. n. 19785/2010; da ultimo, Cass. ord. n. 21527/2024).
5. Ciò premesso, la ricorrente ha lamentato di essere stata costretta a svolgere, a causa della carenza di OSS, in modo prevalente, le mansioni inferiori ausiliarie di attività “alberghiera”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi (pagg.
2-3 del ricorso), attività che invece sarebbero tipiche - a suo dire - della figura dell'operatore socio-sanitario (o.s.s.).
La ricorrente non ha però assolto all'onere di allegazione specifica dei profili di danno asseritamente subiti.
5.1. Ella si è infatti limitata ad allegare:
- che l'illegittimo operato dell' resistente Controparte_4 aveva generato un danno nella sua sfera giuridica, provocandone la mortificazione professionale;
- che è compito dell'ordinamento giuridico tutelare e sostenere lo sviluppo professionale del lavoratore, come previsto dall'art. 35 della
Carta Costituzionale;
- che la lesione di tale diritto costituzionale, anche senza un pregiudizio patrimoniale, è condizione sufficiente alla qualificazione del pregiudizio come morale o esistenziale, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in quanto può incidere sulla dignità personale del lavoratore;
Pag. 5 di 10 - che, per quanto attiene al suo caso, ella era stata adibita a mansioni inferiori da parte dell' sin dalla sua Controparte_4 collocazione presso il reparto di Chirurgia Donne;
pertanto, valutata la durata del comportamento illegittimo di variazione in pejus delle mansioni appare equo quantificare il danno nella misura del 20% della retribuzione annuale per ogni anno di demansionamento (come risultante dalle relative Certificazioni Uniche).
5.2. È di tutta evidenza che, però, tali allegazioni sono di estrema genericità (facendo esse riferimento a mere formule di stile e standardizzate) e si richiamano a “categorie generali” che non sono sufficienti ai fini della prova presuntiva (Cass. n. 17163/2016: «in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza»).
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte (ordinanza n.
11251/2017) ha quindi cassato la decisione di una Corte d'Appello che aveva ritenuto sussistente il danno da demansionamento sulla base del rilievo - del tutto generico - che vi debba essere corrispondenza tra le nuove mansioni e la specifica competenza del dipendente di cui va salvaguardato il livello professionale acquisito, garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.
Anche recentemente, d'altronde, la S.C. ha ribadito che «pur essendo ammissibile desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa
Pag. 6 di 10 pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto […], in ogni caso è necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa» (Cass. ord. n. 11586/2025).
La ricorrente ha, però, del tutto omesso di descrivere gli “elementi”
e la “vicenda fattuale” da cui potrebbe inferirsi, in via presuntiva,
l'esistenza di un danno effettivo.
5.3. Ed invero, la ricorrente lamenta, in modo del tutto generico, un pregiudizio “morale” o “esistenziale” (pag. 9 del ricorso), senza nulla dedurre, nello specifico, in cosa tale pregiudizio sia concretamente consistito e come tale demansionamento (per utilizzare le parole della
S.C.) abbia “alter[ato] le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendol[a] a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (ovvero quei fatti specifici e gli indici idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, un danno comunque effettivo, non essendo il danno, anche non patrimoniale, in re ipsa: in tal senso, si veda la storica Cass., Sez. Un.,
n. 26972/2008, secondo cui la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo).
La ricorrente, nella sostanza, ha invece fatto discendere sic et simpliciter il diritto al risarcimento dal solo demansionamento, con un generico riferimento a presunti e indimostrati pregiudizi morali o esistenziali.
5.4. Per quanto attiene al “danno alla professionalità” (pure del tutto genericamente invocato a pag. 7 del ricorso), le Sezioni Unite n. 6572 del 2006 cit. hanno, invece, già ampiamente chiarito che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in
Pag. 7 di 10 diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore
e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo
l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento
… In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore».
Nulla di tutto ciò è stato però minimamente allegato dalla ricorrente che - come già sopra osservato - ha fatto discendere il diritto al risarcimento, in modo automatico, dal solo demansionamento.
6. Inoltre, la ricorrente, in sede di formulazione dei capitoli di prova testimoniale, ha quantificato (lettera f)) in “circa tre ore mezza per ogni turno di lavoro di sette ore” il tempo dedicato allo svolgimento delle mansioni asseritamente inferiori, sicché difetterebbe anche il requisito della “prevalenza”, essendo evidente che per almeno il 50% del tempo di ciascun turno ella avrebbe comunque svolto le attività
Pag. 8 di 10 infermieristiche.
D'altronde, nel medesimo ricorso (pag. 2) si dà atto che l'assenza totale di OSS era comunque limitata al solo turno notturno (21-7), essendo essi invece presenti nei turni diurni (7-14 e 14-21) (si veda anche il capitolo di prova di cui alla lettera g)), il che esclude, ancora una volta, che vi possa essere stato uno svuotamento delle mansioni svolte da parte ricorrente.
Anzi, dai “quaderni delle consegne” prodotti dalla resistente, emerge con adeguata certezza che la ricorrente svolgeva, proprio nel turno notturno (in cui l'OSS è assente) l'attività tipica infermieristica ed anche con una certa intensità e preponderanza di impegno, dovendo procedere al controllo di numerosi pazienti durante il turno (il che renderebbe, eventualmente, del tutto residuale e marginale l'attività che egli ritiene estranea alla sua figura professionale).
7. La pur recente pronuncia della S.C. invocata da parte ricorrente
(ord. n. 12139/2025) non appare, invece, condivisibile, in quanto essa si discosta dalla più rigorosa giurisprudenza (anche a Sezioni Unite, sopra richiamata) in tema di onere di allegazione (ancor prima che probatorio) incombente sul lavoratore demansionato, non essendo sufficiente il richiamo a “categorie generali” (nella sentenza si fa, infatti, riferimento alla “lunga durata dello svolgimento di mansioni inferiori” e alla “natura prettamente manuale delle attività inferiori fatte svolgere”) dalle quali, in quel caso, la Corte d'Appello - con ragionamento poi condiviso dalla invocata ordinanza - aveva desunto il danno.
8. Sotto altro distinto profilo si deve poi rilevare che il D.M. n.
739/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) prevede che l'infermiere non solo identifica i bisogni di salute e di assistenza infermieristica della persona, ma agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma 3, lett. a), b) ed e)).
In altri termini, è lo stesso regolamento a non relegare l'attività
Pag. 9 di 10 dell'infermiere in un ambito pre-attuativo (identificazione dei bisogni di salute e di assistenza della persona), atteso che a tale figura professionale vengono affidati anche compiti di natura prettamente pratica, mediante azioni di intervento anche “individuali” (oltre che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali).
D'altronde, l'intervento dell'infermiere è talvolta assolutamente insostituibile: si pensi, ad esempio, all'attività di igiene personale relativa a pazienti particolarmente fragili per la cui esecuzione (al fine di evitare danni fisici) sono indispensabili conoscenze tipicamente infermieristiche (ad es., sulle modalità con cui il paziente deve essere spostato) che, invece, difettano in capo all'o.s.s.
Non appare quindi sostenibile che l'attività di assistenza alla persona
(che comprende anche le attività c.d. alberghiere in senso ampio, atteso che tali attività sono comunque finalizzate a garantire il benessere diretto o indiretto del paziente mediante il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute e assistenziali) sia relegata alla figura dell'o.s.s. e sia estranea a quella dell'infermiere.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell Controparte_3
che si liquidano nella somma
[...] di € 1.500,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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