TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1715/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: IC CA Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice IO EC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Ugo Parte_1
Guattari, n. 60/E, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Bellanova, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De Sanctis, n. 15, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Barbara Trani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE e
, elettivamente domiciliato in Villalba di Guidonia, Via Controparte_2
Lucania, n. 13/E, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Proietti, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, ha agito per l'adozione Parte_1 di provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, in relazione alle condizioni di affidamento del figlio (nato in data [...]), CP_2 stabilite con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 981 del 19.07.2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.07.2024, si è costituita in giudizio presentando le proprie conclusioni quanto alla modifica delle condizioni CP_1 di affidamento del figlio minore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.09.2024, si è costituito in giudizio il nominato del figlio minore, presentando le proprie conclusioni quanto Controparte_3 alle domande proposte dalle parti.
La causa è stata istruita mediante ascolto delle parti, svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, analisi delle relazioni demandate al Servizio Sociale.
All'udienza del 03.06.2025, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte per la definizione del giudizio:
- Revoca della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambe le parti e della nomina di tutore temporaneo del figlio minore;
- Previsione dell'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale del Comune di Sacrofano, in rapporto di coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Roma, che dovrà assumere le decisioni rilevanti afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'individuazione della residenza abituale e agli spostamenti regionali e nazionali del minore, per la durata complessiva di dodici mesi dalla sentenza;
- Previsione che le decisioni di ordinaria gestione del figlio minore, relative all'organizzazione della vita quotidiana, possano essere assunte dai singoli genitori, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del minore;
- Previsione che, decorso l'indicato periodo di tempo, l'affidamento del figlio minore sia congiunto ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Previsione che il Servizio Sociale affidatario, decorso l'indicato periodo di tempo, nel caso in cui si verifichi una incompatibilità degli sviluppi fattuali 3
rispetto all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, si attivi segnalando al Pubblico Ministero l'eventuale opportunità di proroga dell'affidamento del minore al Servizio Sociale, da disporsi dal Tribunale per i Minorenni;
- Conferma della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che mantenga le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari e sulle condizioni di vita del minore;
- Previsione che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Previsione che il Servizio Sociale confermi l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione di entrambi i genitori, ovvero in spazio neutro, con la presenza e partecipazione di un operatore specializzato, con cadenza di uno o due incontri mensili, secondo gli sviluppi fattuali;
- Previsione che il Servizio Sociale confermi l'attivazione del percorso di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, da svolgersi congiuntamente o disgiuntamente, al quale entrambi i genitori hanno espressamente manifestato la volontà di aderire e partecipare;
- Previsione che il Servizio Sociale confermi l'attivazione, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, di CP_4 percorso di sostegno psicologico del minore, da svolgersi anche presso idonee strutture convenzionate, con professionista individuato dai genitori o indicato dal Servizio Sociale, in mancanza di accordo;
- Conferma del collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'abitazione della stessa in Sacrofano, Via Delle Acacie, n. 5;
- Previsione che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
o Tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
o A finesettimana alternati, nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
o Durante le vacanze estive, secondo accordo da raggiungersi dalle parti entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di diverso accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
o Durante le festività natalizie, in mancanza di diverso accordo tra le parti, nel primo anno con il padre il 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
4
o Durante le festività pasquali, nel primo anno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
o Durante il compleanno di ciascun genitore, durante la Festa della Mamma e durante la Festa del Papà con il genitore festeggiato;
o Per il compleanno del minore, nel primo anno con la madre e nel secondo anno con il padre;
- Impegno di entrambi i genitori al progressivo incremento dei periodi di pernotto del minore con il padre;
- Conferma dei provvedimenti di mantenimento in essere;
- Spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata per pari quote a carico di entrambe le parti, in rapporto di solidarietà;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
Conseguentemente, le parti hanno precisato le conclusioni come da condizioni indicate e la causa è stata oggetto di discussione orale.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali coinvolti nel giudizio, conforme alle risultanze peritali e agli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Servizio Sociale.
L'esito del giudizio rende altresì equilibrata la regolazione delle spese di lite e delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, come congiuntamente indicata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
- Regola le spese di lite e le spese della consulenza tecnica d'ufficio secondo le conclusioni congiunte delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO EC IC CA
N. R.G. 1715/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: IC CA Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice IO EC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Ugo Parte_1
Guattari, n. 60/E, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Bellanova, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De Sanctis, n. 15, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Barbara Trani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE e
, elettivamente domiciliato in Villalba di Guidonia, Via Controparte_2
Lucania, n. 13/E, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Proietti, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, ha agito per l'adozione Parte_1 di provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, in relazione alle condizioni di affidamento del figlio (nato in data [...]), CP_2 stabilite con Sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 981 del 19.07.2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.07.2024, si è costituita in giudizio presentando le proprie conclusioni quanto alla modifica delle condizioni CP_1 di affidamento del figlio minore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.09.2024, si è costituito in giudizio il nominato del figlio minore, presentando le proprie conclusioni quanto Controparte_3 alle domande proposte dalle parti.
La causa è stata istruita mediante ascolto delle parti, svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, analisi delle relazioni demandate al Servizio Sociale.
All'udienza del 03.06.2025, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte per la definizione del giudizio:
- Revoca della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambe le parti e della nomina di tutore temporaneo del figlio minore;
- Previsione dell'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale del Comune di Sacrofano, in rapporto di coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Roma, che dovrà assumere le decisioni rilevanti afferenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'individuazione della residenza abituale e agli spostamenti regionali e nazionali del minore, per la durata complessiva di dodici mesi dalla sentenza;
- Previsione che le decisioni di ordinaria gestione del figlio minore, relative all'organizzazione della vita quotidiana, possano essere assunte dai singoli genitori, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del minore;
- Previsione che, decorso l'indicato periodo di tempo, l'affidamento del figlio minore sia congiunto ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Previsione che il Servizio Sociale affidatario, decorso l'indicato periodo di tempo, nel caso in cui si verifichi una incompatibilità degli sviluppi fattuali 3
rispetto all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, si attivi segnalando al Pubblico Ministero l'eventuale opportunità di proroga dell'affidamento del minore al Servizio Sociale, da disporsi dal Tribunale per i Minorenni;
- Conferma della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che mantenga le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari e sulle condizioni di vita del minore;
- Previsione che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Previsione che il Servizio Sociale confermi l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare minori presso l'abitazione di entrambi i genitori, ovvero in spazio neutro, con la presenza e partecipazione di un operatore specializzato, con cadenza di uno o due incontri mensili, secondo gli sviluppi fattuali;
- Previsione che il Servizio Sociale confermi l'attivazione del percorso di sostegno alla capacità genitoriale delle parti, da svolgersi congiuntamente o disgiuntamente, al quale entrambi i genitori hanno espressamente manifestato la volontà di aderire e partecipare;
- Previsione che il Servizio Sociale confermi l'attivazione, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, di CP_4 percorso di sostegno psicologico del minore, da svolgersi anche presso idonee strutture convenzionate, con professionista individuato dai genitori o indicato dal Servizio Sociale, in mancanza di accordo;
- Conferma del collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nell'abitazione della stessa in Sacrofano, Via Delle Acacie, n. 5;
- Previsione che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
o Tutte le settimane, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
o A finesettimana alternati, nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
o Durante le vacanze estive, secondo accordo da raggiungersi dalle parti entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di diverso accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
o Durante le festività natalizie, in mancanza di diverso accordo tra le parti, nel primo anno con il padre il 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
4
o Durante le festività pasquali, nel primo anno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
o Durante il compleanno di ciascun genitore, durante la Festa della Mamma e durante la Festa del Papà con il genitore festeggiato;
o Per il compleanno del minore, nel primo anno con la madre e nel secondo anno con il padre;
- Impegno di entrambi i genitori al progressivo incremento dei periodi di pernotto del minore con il padre;
- Conferma dei provvedimenti di mantenimento in essere;
- Spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata per pari quote a carico di entrambe le parti, in rapporto di solidarietà;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
Conseguentemente, le parti hanno precisato le conclusioni come da condizioni indicate e la causa è stata oggetto di discussione orale.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali coinvolti nel giudizio, conforme alle risultanze peritali e agli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Servizio Sociale.
L'esito del giudizio rende altresì equilibrata la regolazione delle spese di lite e delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, come congiuntamente indicata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
- Regola le spese di lite e le spese della consulenza tecnica d'ufficio secondo le conclusioni congiunte delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO EC IC CA