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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11124 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, 14 d.lgs 150/11, iscritta al n. 28534/24 del
Ruolo Generale e vertente
TRA
Avv. MACCARRONE Marco (C.F. , difeso in proprio ex art. 86 C.F._1
c.p.c. RICORRENTE E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: compensi professionali Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa, mediante scambio di note scritte ex art. 128 cpc, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'avv. Maccarrone agisce per la liquidazione dei compensi, quantificati in complessivi euro 5.011,90 (3.950,00, oltre IVA e CPA), per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore di nell'ambito di due giudizi: CP_1
1) procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 20682/2021, introdotto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari integranti il diritto alla pensione di inabilità civile, ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. n. 18/80, conclusosi con decreto di omologa depositato in data 28.4.22, con il quale veniva accertata la sussistenza dei predetti requisiti;
2) procedimento R.G. n. 2442/2023, introdotto, a seguito dell'inerzia dell' con Pt_1 ricorso ex artt. 414, 442 c.p.c., finalizzato ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento del dovuto e conclusosi con sentenza n. 737/2024, pubblicata il 13.3.24, favorevole all'odierno resistente.
1 Il ricorrente specifica, inoltre, l'avvenuta liquidazione delle spese, quali avvocato antistatario, sia nel decreto di omologa, per euro 1.212,00, sia in sentenza, per euro
1.900,00. La causa è stata introdotta con il rito speciale previsto dagli artt. 281 decies cpc e 14 d.lgs. 150/2011, avendo ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali del difensore in cause civili. Il resistente è rimasto contumace. Ciò premesso, quanto al procedimento R.G. n. 20682/2021, dalla documentazione in atti risulta la prova dell'introduzione del giudizio e dell'attività dell'avvocato ricorrente sino alla fase decisionale. Quanto, poi, al giudizio R.G. n. 2442/2023, il ricorrente produce il ricorso ex artt. 414, 442 c.p.c. depositato e la sentenza, in cui si rileva lo svolgimento della fase istruttoria, nel corso della quale il ricorrente, su richiesta del Giudice, avrebbe depositato atto notorio aggiornato attestante il requisito del mancato ricovero a spese dello Stato, nonché il reddito mensile percepito da CP_1
Deve, poi, darsi atto che il primo giudizio si è concluso con il deposito del decreto di omologa in data 28.4.22, per cui, rispetto ad esso, troveranno applicazione, per la quantificazione dei compensi, i parametri di cui al D.M. 55/14; il secondo giudizio, invece, è stato definito con sentenza pubblicata in data 13.3.24, con conseguente applicazione dei parametri del predetto D.M., aggiornati al D.M. n. 147/22.
Pertanto, visti gli atti, per il giudizio ex art. 445 bis cpc si ritiene congrua la liquidazione della somma di euro 2.000,00, oltre accessori, tenuto conto dei parametri tra i minimi e medi del D.M. 55/14 per lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, delle cause di istruzione preventiva, data la assenza di elementi di fatto e diritto complessi;
per il giudizio ex artt. 414, 442 c.p.c., in applicazione del D.M. aggiornato al D.M. 147/22 e dei parametri tra i minimi e medi per le fasi richieste di studio, introduttiva e istruttoria si ritiene congrua la liquidazione di euro 2.500,00, oltre accessori.
Il ricorso andrà, quindi, parzialmente accolto, con liquidazione al ricorrente di un compenso complessivo pari a euro 4.500,00, oltre IVA e CPA, mentre il resistente sarà condannato al pagamento della somma di euro 1.388,00, oltre accessori, detratte le somme liquidate nei provvedimenti decisori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto della semplificazione processuale e della assenza di questioni di fatto e di diritto complesse.
P.Q.M
- in parziale accoglimento del ricorso, liquida in favore dell'avv. Marco Maccarrone la somma di euro 4.500,00 oltre iva e cpa, quale compenso per l'attività professionale di cui è causa e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro CP_1
2 1.388,00, tenendo conto di quanto già ricevuto dal ricorrente quale compenso liquidato nei provvedimenti decisori come avvocato antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida CP_1 ex D.M. 55/14 in euro 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 125,00 per spese.
Roma, 23.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e ss cpc, 14 d.lgs 150/11, iscritta al n. 28534/24 del
Ruolo Generale e vertente
TRA
Avv. MACCARRONE Marco (C.F. , difeso in proprio ex art. 86 C.F._1
c.p.c. RICORRENTE E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: compensi professionali Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione della causa, mediante scambio di note scritte ex art. 128 cpc, riservando la decisione, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. Considerazione in fatto e in diritto.
Si premette che l'avv. Maccarrone agisce per la liquidazione dei compensi, quantificati in complessivi euro 5.011,90 (3.950,00, oltre IVA e CPA), per aver prestato attività di assistenza giudiziale a favore di nell'ambito di due giudizi: CP_1
1) procedimento di istruzione preventiva R.G. n. 20682/2021, introdotto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari integranti il diritto alla pensione di inabilità civile, ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. n. 18/80, conclusosi con decreto di omologa depositato in data 28.4.22, con il quale veniva accertata la sussistenza dei predetti requisiti;
2) procedimento R.G. n. 2442/2023, introdotto, a seguito dell'inerzia dell' con Pt_1 ricorso ex artt. 414, 442 c.p.c., finalizzato ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento del dovuto e conclusosi con sentenza n. 737/2024, pubblicata il 13.3.24, favorevole all'odierno resistente.
1 Il ricorrente specifica, inoltre, l'avvenuta liquidazione delle spese, quali avvocato antistatario, sia nel decreto di omologa, per euro 1.212,00, sia in sentenza, per euro
1.900,00. La causa è stata introdotta con il rito speciale previsto dagli artt. 281 decies cpc e 14 d.lgs. 150/2011, avendo ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali del difensore in cause civili. Il resistente è rimasto contumace. Ciò premesso, quanto al procedimento R.G. n. 20682/2021, dalla documentazione in atti risulta la prova dell'introduzione del giudizio e dell'attività dell'avvocato ricorrente sino alla fase decisionale. Quanto, poi, al giudizio R.G. n. 2442/2023, il ricorrente produce il ricorso ex artt. 414, 442 c.p.c. depositato e la sentenza, in cui si rileva lo svolgimento della fase istruttoria, nel corso della quale il ricorrente, su richiesta del Giudice, avrebbe depositato atto notorio aggiornato attestante il requisito del mancato ricovero a spese dello Stato, nonché il reddito mensile percepito da CP_1
Deve, poi, darsi atto che il primo giudizio si è concluso con il deposito del decreto di omologa in data 28.4.22, per cui, rispetto ad esso, troveranno applicazione, per la quantificazione dei compensi, i parametri di cui al D.M. 55/14; il secondo giudizio, invece, è stato definito con sentenza pubblicata in data 13.3.24, con conseguente applicazione dei parametri del predetto D.M., aggiornati al D.M. n. 147/22.
Pertanto, visti gli atti, per il giudizio ex art. 445 bis cpc si ritiene congrua la liquidazione della somma di euro 2.000,00, oltre accessori, tenuto conto dei parametri tra i minimi e medi del D.M. 55/14 per lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, delle cause di istruzione preventiva, data la assenza di elementi di fatto e diritto complessi;
per il giudizio ex artt. 414, 442 c.p.c., in applicazione del D.M. aggiornato al D.M. 147/22 e dei parametri tra i minimi e medi per le fasi richieste di studio, introduttiva e istruttoria si ritiene congrua la liquidazione di euro 2.500,00, oltre accessori.
Il ricorso andrà, quindi, parzialmente accolto, con liquidazione al ricorrente di un compenso complessivo pari a euro 4.500,00, oltre IVA e CPA, mentre il resistente sarà condannato al pagamento della somma di euro 1.388,00, oltre accessori, detratte le somme liquidate nei provvedimenti decisori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto della semplificazione processuale e della assenza di questioni di fatto e di diritto complesse.
P.Q.M
- in parziale accoglimento del ricorso, liquida in favore dell'avv. Marco Maccarrone la somma di euro 4.500,00 oltre iva e cpa, quale compenso per l'attività professionale di cui è causa e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro CP_1
2 1.388,00, tenendo conto di quanto già ricevuto dal ricorrente quale compenso liquidato nei provvedimenti decisori come avvocato antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida CP_1 ex D.M. 55/14 in euro 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge, nonché euro 125,00 per spese.
Roma, 23.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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