Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026REG.PROV.COLL.
N. 01203/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2023, proposto da
ZA Aveni, rappresentata e difesa dall'Avvocato BE Russino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, non costituito in giudizio;
nei confronti
EN ZZ, rappresentato e difeso dall'Avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1459/2023, resa tra le parti, pubblicata il 3 maggio 2023 (non notificata) con cui era dichiarato inammissibile il ricorso per l'annullamento della concessione edilizia n. 115/2012;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EN ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. VE LI e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’istante – premesso di essere proprietaria di un fabbricato per civile abitazione ove risiede su terreno individuato in catasto al foglio 9, particelle 1718 (ex 5/a) e 1717 (ex 6/c), del NCEU, risultanti dal frazionamento n. 239/89, e acquistato nel 1990 - espone che con il ricorso proposto in primo grado chiedeva l’annullamento del titolo edilizio n. 115/2012 assentito dal Dirigente del VI Settore del Comune di Barcellona P.G. alla controinteressata, deducendo l’eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento del P.R.G. vigente e la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 4 della l.r. n. 65/1981 e vantando l’interesse a ricorrere derivante dall’asserito diritto al mantenimento del corretto assetto edilizio e urbanistico del territorio confinante. Espone, peraltro, che la controinteressata aveva convenuto in giudizio l’odierna appellante, chiedendo la condanna alla demolizione o all’arretramento della costruzione edificata in ragione della pretesa violazione delle distanze dai confini del lotto. Tale contenzioso si concludeva, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 459/2016 resa dal Tribunale di Barcellona P.G..
La sentenza appellata dichiarava il ricorso introduttivo inammissibile per carenza d’interesse. In particolare, il Tribunale riteneva che sul punto dell’interesse ad agire difettasse ogni prospettazione della parte ricorrente, la quale si sarebbe limitata ad invocare l’interesse al “ corretto assetto edilizio ed urbanistico del territorio confinante ”, senza dimostrare lo specifico pregiudizio provocato dall’iniziativa edilizia della controinteressata
Avverso la predetta sentenza, l’appellante, dunque, deduce l’errata valutazione degli elementi di fatto e dell’applicazione di principi di diritto, in relazione al combinato disposto tra l’art. 39 c.p.a. e l’art. 100 c.p.c., anche con riferimento all’art. 873 c.c., in quanto l’intervento edilizio da realizzare sulla proprietà a confine, con la prospettata costruzione di cinque villette a schiera, recherebbe un sovraccarico di tutte le opere di urbanizzazione nonché pregiudizio alla paesaggistica dei luoghi e alla relativa amenità.
Trascrive, dunque, i motivi del primo grado, invocando l’effetto devolutivo dell’appello: 1 - eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà con il P.R.G. approvato, nonchè del travisamento o erroneo accertamento della disciplina del P.R.G. approvato, violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 4 della l.r. Sic. 11 aprile 1981, n. 65 e s.m.i.;
2 – la concessione edilizia impugnata sarebbe illegittima sotto i profili di eccesso di potere e della violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. poiché sarebbe stata assentita sull’erroneo presupposto di un diverso indice di fabbricabilità;
Si è costituita la controinteressata eccependo che l’atto di appello è stato notificato a un difensore che non difendeva più il Comune.
L’appellante ha chiesto, dunque, di essere autorizzata alla rinnovazione della notificazione. All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I - Osserva il Collegio, in via del tutto preliminare, che può prescindersi dall’esame dell’eccezione in quanto l’appello è infondato.
II- L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 dicembre 2021 n. 22, ha chiarito che la dimostrazione della sussistenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere, entrambi necessari per la proposizione della domanda giudiziale a pena di inammissibilità, non discende automaticamente dal rapporto di vicinitas ; tale criterio, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
Orbene, il carico urbanistico costituisce un concetto «relazionale» e il relativo aggravio deve essere valutato in modo dinamico avuto riguardo alle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio. Esso consiste nell'effetto incrementale prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in relazione al numero delle persone insediate su un determinato territorio (Cass., Sez. III, n. 28569 del 5 agosto 2025 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9823 del 9 dicembre 2024).
Nella specie che occupa la lesione lamentata dall’appellante risulta meramente ipotetica, poiché l’istante non ha fornito alcun elemento sull’aggravamento in negativo del carico urbanistico e della carenza dei servizi.
III – In mancanza del presupposto dell’azione, non può trovare ingresso l’esame delle successive censure. L’appello, pertanto, deve essere respinto.
IV – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
L’appellante è condannato in favore della parte controinteressata costituita al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che sono determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE GN, Presidente
VE LI, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VE LI | BE GN |
IL SEGRETARIO