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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. PROT 55942-2024 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -------------------------
Resistente/Appellato: --------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto di ineseguibilità della domanda di voltura di intestazione immobili in epigrafe notificata il 21.5.2024 dall'Agenzia delle Entrate.
Deduceva: di avere l'Agenzia delle Entrate notificato l'avviso di non eseguibilità della domanda di voltura di cui alla denunzia di successione n. 041391 Vol 88888 del 21.1.2024 in morte di Nominativo_1; di aver sollecitato la lavorazione delle volture;
di aver già prima l'Ufficio accettato ed approvati i documenti Pregeo
e DOCFA sottoscritti da Nominativo_2 coniuge superstite del defunto Nominativo_1 sul presupposto di un possesso ultraventennale degli immobili caduti in successione;
di aver inutilmente richiesto copia della circolare invocata dall'Ufficio ai fini dell'ineseguita voltura;
che comunque la voltura andava eseguita con riserva;
che l'Ufficio mentre non volturava aveva trascritto alla Conservatoria la denunzia di successione dei relativi immobili;
di essere illegittimo il rifiuto dell'Ufficio.
Allegava l'atto impugnato e documentazione. Concludeva per l'annullamento del rifiuto dell'Ufficio di procedere alla voltura.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: essere infondato il ricorso teso più a censurare un presunto comportamento scorretto dell'Ufficio che allegare dati fattuali con l'indicazione di specifici motivi;
di risultare dalla banca dati sugli immobili oggetto della denunzia di successione comportamenti attivi degli attuali intestatari;
di figurare alcuni degli immobili di cui alla denunzia di successione per cui era richiesta di voltura presenti in altra denunzia di successione di SO MI deceduta 14.8.2007 e registrata il 6.6.2008; di risultare gli stessi immobili anche trattati nella successione di Nominativo_3 deceduto 18.9.2007 e registrata il 9.6.2008; di non potersi procedere alle volture essendo presenti nel ventennio movimentazioni soggettive sugli immobili da parte di soggetti titolari di diritti reali;
di non contenere il ricorso alcuna confutazione in merito;
di aver l'Ufficio proceduto ai controlli come ad esso demandati dalla normativa vigente;
di contrastare i dati posseduti dall'Ufficio con le dichiarazioni sostitutive allegate alla denunzia di successione per cui è richiesta di voltura;
di contrastare la dichiarazione in denunzia di successione del ricorrente di possesso ultraventennale degli immobili con le riscontate movimentazioni oggettive e soggettive;
di non avere il ricorrente, quindi, titolo per la variazione DOCFA per quanto innanzi.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 26.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come a dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La vicenda può essere ricostruita come di seguito.
La ricorrente presentava denunzia di successione in morte di Nominativo_1 dichiarando in calce, nell'apposito riquadro, valsente quale atto di notorietà, che gli immobili caduti in successione si appartenevano al de cuius per possesso pacifico ed indisturbato da oltre venti anni.
Chiedeva, pertanto, che fosse effettuata voltura e trascrizione in favore di essa erede legittima.
Dagli atti si ricava la eseguita trascrizione di detta dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate comunicava al tecnico della ricorrente (geom. Difensore_1) di non poter effettuare la voltura catastale avendo riscontrato nel ventennio, relativamente agli immobili per cui era ineseguita voltura, comportamenti attivi dei soggetti intestatari. Lo stesso Ufficio ad ulteriore richiesta del tecnico della ricorrente di ottenere copia della nota della direzione centrale del catasto e cartografia prot. 112415 del 15.7.16, come richiamata nella precedente comunicazione a mezzo PEC del 4.4.2024, evidenziava come questa era atto interno dal che non rilasciabile e nel merito ribadiva che la ineseguita voltura derivava dall'aver riscontrato comportamenti attivi di soggetti attualmente intestatari, anche se per taluni degli immobili, come rilevabile da precedenti denunzie di successione.
All'esito di tale carteggio era emesso, stante le sollecitazioni del tecnico della ricorrente, l'atto impugnato che in motivazione, -- e solo per tre degli immobili caduti in successione in quanto per i rimanenti la voltura era stata eseguita, -- evidenziava come gli immobili al foglio 39 p.lla 961 da cui deriva l'immobile foglio 39
p.lla 1185 e l'immobile al foglio 39 p.lla 1135 da cui deriva l'immobile p.lla 1172 sub 1 e 2 erano stati trattati pro quota nella successione di SO MI deceduta 14.8.2007.
Gli stessi immobili, poi, erano stati trattati nella successione di Nominativo_3 deceduto il 18.9.2007.
Risultando, pertanto, movimentazioni soggettive sugli immobili nel ventennio in contrasto con la dichiarazione resa dalla ricorrente nella denunzia di successione, di possesso pacifico ed indisturbato degli stessi da oltre venti anni, la voltura era ineseguibile.
Col ricorso il ricorrente, -- dopo aver ricostruito sostanzialmente quanto innanzi e denunciato come l'Ufficio ai fini del diniego si fosse trincerato dietro la richiamata circolare n. 112415 del 15.7.16 di cui rifiutava copia al ricorrente in quanto atto interno, -- ha lamentato che la domanda di voltura è atto obbligatorio e che comunque ricorrevano le condizioni, normativamente previste, di “annotazione con riserva” tanto più che la denunzia di successione era stata regolarmente trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Lamentava ancora che l'Ufficio col provvedimento impugnato giustificava la ineseguita voltura non più perché in contrasto con la menzionata circolare ma per le diverse motivazioni ivi indicate.
È rimasto incontestato da parte del ricorrente come taluni degli immobili indicati nella denunzia di successione avevano formato oggetto di comportamenti attivi di soggetti attualmente intestatari giuste citate denunzie di successione di SO MI e Nominativo_3.
Sovviene, ai fini della decisione, l'art. 8 del DPR 650/72 che prevede come da parte dell'Ufficio Tecnico
Erariale “le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma
7 dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte”.
Tale articolo 4 prevede come “Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra;
ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi”.
Le note esplicative relative al quadro EI delle dichiarazioni di successione prevedono come in questo vanno riportate le dichiarazioni rese dal dichiarante ai sensi dell'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000, n. 445, nella piena consapevolezza della responsabilità penale nella quale può incorrere il dichiarante, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del medesimo DPR, nel caso di dichiarazioni mendaci.
In calce alla denunzia di successione tale dichiarazione risulta resa poiché in questa si legge che gli immobili denunciati appartengono al de cuius per possesso pacifico ed indisturbato da oltre venti anni. Ritiene, così, l'intestata Corte che le volture andavano effettuate con riserva notificando alle ditte iscritte in catasto apposita comunicazione circa la chiesta voltura al fine di verificare l'eventuale dissenso.
Fermo restando che l'ufficio non ha prodotto la circolare interna che in primo momento pone a base del diniego della chiesta voltura, sebbene richiesto di fornirne copia, nondimeno ritiene l'intestato giudice che siano ininfluenti le circostanze da questo dedotte circa i comportamenti attivi di soggetti attualmente intestatari sulle particelle per cui è ineseguita voltura, non apparendo le menzionate denunzie di successione medio tempore di Nominativo_3 e SO MI avere a tal fine rilevanza.
Va, pertanto, il ricorso accolto e dichiarato essere l'Ufficio tenuto ad effettuare le chieste volture con riserva previo eventuale avviso ai soggetti intestatari diversi dal richiedente. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla il rifiuto dell'Ufficio che dichiara tenuto ad effettuare le chieste volture con riserva fermi i previsti adempimenti circa la comunicazione agli intestatari della domanda di voltura.
Spese compensate. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. PROT 55942-2024 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -------------------------
Resistente/Appellato: --------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'atto di ineseguibilità della domanda di voltura di intestazione immobili in epigrafe notificata il 21.5.2024 dall'Agenzia delle Entrate.
Deduceva: di avere l'Agenzia delle Entrate notificato l'avviso di non eseguibilità della domanda di voltura di cui alla denunzia di successione n. 041391 Vol 88888 del 21.1.2024 in morte di Nominativo_1; di aver sollecitato la lavorazione delle volture;
di aver già prima l'Ufficio accettato ed approvati i documenti Pregeo
e DOCFA sottoscritti da Nominativo_2 coniuge superstite del defunto Nominativo_1 sul presupposto di un possesso ultraventennale degli immobili caduti in successione;
di aver inutilmente richiesto copia della circolare invocata dall'Ufficio ai fini dell'ineseguita voltura;
che comunque la voltura andava eseguita con riserva;
che l'Ufficio mentre non volturava aveva trascritto alla Conservatoria la denunzia di successione dei relativi immobili;
di essere illegittimo il rifiuto dell'Ufficio.
Allegava l'atto impugnato e documentazione. Concludeva per l'annullamento del rifiuto dell'Ufficio di procedere alla voltura.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: essere infondato il ricorso teso più a censurare un presunto comportamento scorretto dell'Ufficio che allegare dati fattuali con l'indicazione di specifici motivi;
di risultare dalla banca dati sugli immobili oggetto della denunzia di successione comportamenti attivi degli attuali intestatari;
di figurare alcuni degli immobili di cui alla denunzia di successione per cui era richiesta di voltura presenti in altra denunzia di successione di SO MI deceduta 14.8.2007 e registrata il 6.6.2008; di risultare gli stessi immobili anche trattati nella successione di Nominativo_3 deceduto 18.9.2007 e registrata il 9.6.2008; di non potersi procedere alle volture essendo presenti nel ventennio movimentazioni soggettive sugli immobili da parte di soggetti titolari di diritti reali;
di non contenere il ricorso alcuna confutazione in merito;
di aver l'Ufficio proceduto ai controlli come ad esso demandati dalla normativa vigente;
di contrastare i dati posseduti dall'Ufficio con le dichiarazioni sostitutive allegate alla denunzia di successione per cui è richiesta di voltura;
di contrastare la dichiarazione in denunzia di successione del ricorrente di possesso ultraventennale degli immobili con le riscontate movimentazioni oggettive e soggettive;
di non avere il ricorrente, quindi, titolo per la variazione DOCFA per quanto innanzi.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 26.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come a dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La vicenda può essere ricostruita come di seguito.
La ricorrente presentava denunzia di successione in morte di Nominativo_1 dichiarando in calce, nell'apposito riquadro, valsente quale atto di notorietà, che gli immobili caduti in successione si appartenevano al de cuius per possesso pacifico ed indisturbato da oltre venti anni.
Chiedeva, pertanto, che fosse effettuata voltura e trascrizione in favore di essa erede legittima.
Dagli atti si ricava la eseguita trascrizione di detta dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate comunicava al tecnico della ricorrente (geom. Difensore_1) di non poter effettuare la voltura catastale avendo riscontrato nel ventennio, relativamente agli immobili per cui era ineseguita voltura, comportamenti attivi dei soggetti intestatari. Lo stesso Ufficio ad ulteriore richiesta del tecnico della ricorrente di ottenere copia della nota della direzione centrale del catasto e cartografia prot. 112415 del 15.7.16, come richiamata nella precedente comunicazione a mezzo PEC del 4.4.2024, evidenziava come questa era atto interno dal che non rilasciabile e nel merito ribadiva che la ineseguita voltura derivava dall'aver riscontrato comportamenti attivi di soggetti attualmente intestatari, anche se per taluni degli immobili, come rilevabile da precedenti denunzie di successione.
All'esito di tale carteggio era emesso, stante le sollecitazioni del tecnico della ricorrente, l'atto impugnato che in motivazione, -- e solo per tre degli immobili caduti in successione in quanto per i rimanenti la voltura era stata eseguita, -- evidenziava come gli immobili al foglio 39 p.lla 961 da cui deriva l'immobile foglio 39
p.lla 1185 e l'immobile al foglio 39 p.lla 1135 da cui deriva l'immobile p.lla 1172 sub 1 e 2 erano stati trattati pro quota nella successione di SO MI deceduta 14.8.2007.
Gli stessi immobili, poi, erano stati trattati nella successione di Nominativo_3 deceduto il 18.9.2007.
Risultando, pertanto, movimentazioni soggettive sugli immobili nel ventennio in contrasto con la dichiarazione resa dalla ricorrente nella denunzia di successione, di possesso pacifico ed indisturbato degli stessi da oltre venti anni, la voltura era ineseguibile.
Col ricorso il ricorrente, -- dopo aver ricostruito sostanzialmente quanto innanzi e denunciato come l'Ufficio ai fini del diniego si fosse trincerato dietro la richiamata circolare n. 112415 del 15.7.16 di cui rifiutava copia al ricorrente in quanto atto interno, -- ha lamentato che la domanda di voltura è atto obbligatorio e che comunque ricorrevano le condizioni, normativamente previste, di “annotazione con riserva” tanto più che la denunzia di successione era stata regolarmente trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Lamentava ancora che l'Ufficio col provvedimento impugnato giustificava la ineseguita voltura non più perché in contrasto con la menzionata circolare ma per le diverse motivazioni ivi indicate.
È rimasto incontestato da parte del ricorrente come taluni degli immobili indicati nella denunzia di successione avevano formato oggetto di comportamenti attivi di soggetti attualmente intestatari giuste citate denunzie di successione di SO MI e Nominativo_3.
Sovviene, ai fini della decisione, l'art. 8 del DPR 650/72 che prevede come da parte dell'Ufficio Tecnico
Erariale “le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma
7 dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte”.
Tale articolo 4 prevede come “Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra;
ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi”.
Le note esplicative relative al quadro EI delle dichiarazioni di successione prevedono come in questo vanno riportate le dichiarazioni rese dal dichiarante ai sensi dell'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000, n. 445, nella piena consapevolezza della responsabilità penale nella quale può incorrere il dichiarante, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del medesimo DPR, nel caso di dichiarazioni mendaci.
In calce alla denunzia di successione tale dichiarazione risulta resa poiché in questa si legge che gli immobili denunciati appartengono al de cuius per possesso pacifico ed indisturbato da oltre venti anni. Ritiene, così, l'intestata Corte che le volture andavano effettuate con riserva notificando alle ditte iscritte in catasto apposita comunicazione circa la chiesta voltura al fine di verificare l'eventuale dissenso.
Fermo restando che l'ufficio non ha prodotto la circolare interna che in primo momento pone a base del diniego della chiesta voltura, sebbene richiesto di fornirne copia, nondimeno ritiene l'intestato giudice che siano ininfluenti le circostanze da questo dedotte circa i comportamenti attivi di soggetti attualmente intestatari sulle particelle per cui è ineseguita voltura, non apparendo le menzionate denunzie di successione medio tempore di Nominativo_3 e SO MI avere a tal fine rilevanza.
Va, pertanto, il ricorso accolto e dichiarato essere l'Ufficio tenuto ad effettuare le chieste volture con riserva previo eventuale avviso ai soggetti intestatari diversi dal richiedente. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla il rifiuto dell'Ufficio che dichiara tenuto ad effettuare le chieste volture con riserva fermi i previsti adempimenti circa la comunicazione agli intestatari della domanda di voltura.
Spese compensate. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini