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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. AN EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4753 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avvocato Tiziana Capalbo C.F._2
-opponente-
E in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1 gli avvocati Vittorio Colomba, Elisa Parenti e Eugenio Penna
-opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 628/2018 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 5/7/2018, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 19.702,83 (di cui €
12.200,27 in solido tra loro), oltre interessi, spese e competenze del monitorio, quale
Pag. 1 a 7 debito residuo derivante dai contratti di finanziamento n. 1077435 e n. 2027475, stipulati con la e, per quanto riguarda la specifica posizione del Controparte_2 Pt_1 dal rilascio di una carta contenente un'apertura di credito di € 2.000,00 e massimo €
5.000,00.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della la nullità dei contratti di finanziamento, la mancanza di prova in CP_1 ordine alla erogazione delle somme richieste, la prescrizione del credito azionato, la pattuizione di interessi usurari, nonché la violazione dei principi di trasparenza da parte dell'intermediario.
Si è costituita in giudizio l'opposta, resistendo all'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dal precedente giudicante, esperita negativamente la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita documentalmente e mediante c.t.u. contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4/11/2025, con concessione deo termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e
20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma,
02/11/2020, n.7091).
Sul piano sistematico, occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso.
La legittimazione ad agire rientra tra le c.d. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass., SS.UU., n. 2951/2016) ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale
Pag. 2 a 7 che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione. La titolarità del diritto, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05/11/2020,
n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Ciò posto, va ulteriormente evidenziato che, a mente del più recente orientamento giurisprudenziale in materia, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non si ritiene sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria abbia pertanto l'onere di dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Civ., VI sez., ord. n. 24798 del 5 novembre 2020).
Non pare superfluo evidenziare, poi, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle”
è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. (v. Trib Napoli sentenza n. 524/2023).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al
Pag. 3 a 7 debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n.
20143/2005; Cass. n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264
c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Venendo al caso in esame, parte opponente, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato la legittimazione attiva della controparte, eccependo la mancata prova della titolarità del credito vantato.
Parte opposta, dal canto suo, ha prodotto: a) l'estratto della Gazzetta Ufficiale
(parte seconda, n. 143 del 13/12/2011 – doc. n. 7 del fascicolo monitorio) contenente l'avviso di cessione pro soluto di una serie di crediti in blocco, intervenuta in data
29/11/2011 tra (cedente) e (cessionaria); b) il Controparte_2 Controparte_3 contratto del 27/5/2016 (doc. n. 9 del fascicolo monitorio), con cui la Controparte_4
(poi divenuta – doc. n. 8 del fascicolo monitorio) si è resa cessionaria dalla CP_1
(cedente) dei crediti da quest'ultima rilevati dalla Controparte_3 Controparte_2
E, tuttavia, la suddetta documentazione non è sufficiente a provare la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla società opposta.
In particolare, manca la prova del trasferimento del credito da parte dell'originario soggetto titolare ( in favore della di talché CP_2 CP_3 non è possibile verificare l'effettiva inclusione del credito azionato nell'operazione complessiva indicata.
Deve, infatti, chiarirsi che non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346
c.c. (in questi termini cfr. Trib Napoli sentenza n. 524/2023).
Pag. 4 a 7 Ed invero, mancando l'atto con cui l'originaria creditrice ha disposto del proprio diritto di credito, non è possibile ricostruire la catena completa dei trasferimenti e ritenere, quindi, sufficientemente dimostrato che lo specifico credito azionato sia poi pervenuto, effettivamente, attraverso tutti i passaggi intermedi, nella sfera di titolarità dell'odierna parte opposta.
Né, tantomeno, le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale consentono di colmare siffatta lacuna, contenendo soltanto le caratteristiche generali dei crediti oggetto di cessione, senza alcun riferimento allo specifico rapporto controverso.
Infine, alcun elemento utile può essere tratto, al riguardo, dall'elenco dei crediti ceduti allegato da parte opposta nel presente giudizio, atteso che si tratta di un documento privo di intestazione e di data, recante il timbro della e dal CP_3 quale, dunque, non è possibile trarre alcun elemento utile al fine di dimostrare il passaggio delle posizioni degli odierni opponenti dalla alle successive CP_2 cessionarie.
Resta da vagliare, da ultimo, il possesso - da parte dell'opposta - della copia dei contratti stipulati dagli opponenti con (docc. nn. 2-3-4-5-6 del fascicolo CP_2 monitorio). Trattasi di un elemento che può avere un valore indiziario nella misura in cui, ordinariamente, la documentazione probatoria del credito segue il credito medesimo (art. 1262 c.c.). Tuttavia, tale elemento non appare di per sé sufficiente a dimostrare il perfezionamento della cessione tra e né CP_2 CP_3
l'effettiva riconducibilità del rapporto tra e gli opponenti all'operazione CP_2 dedotta, né la continuità della catena fino ad “il mero possesso da parte del CP_1 cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute” (cfr. Cass. n. 23834/2025 e Cass. 23849/2025).
Peraltro, la semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito. Pertanto, il difetto di prova del primo trasferimento si riverbera automaticamente sul secondo e comporta
Pag. 5 a 7 l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo ad del credito CP_1 azionato.
Difetta, pertanto, la prova di un fatto costitutivo della pretesa, con conseguente infondatezza della stessa, e assorbimento di ogni altro profilo o questione pure prospettata dalle parti (cfr. la graduazione delle domande formulate dagli opponenti nelle conclusioni dell'atto introduttivo).
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Deve essere respinta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dagli opponenti, atteso che nel comportamento processuale di parte opposta non è dato ravvisare quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 19.702,83), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria)
e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 23/3/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN EL, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 628/2018;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
€ 159,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori come
Pag. 6 a 7 per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opponente;
- pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di c.t.u.
Si comunichi.
Catanzaro, 22/12/2025
Il Giudice
AN EL
Pag. 7 a 7