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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7693/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrolibero - Via Xx Settembre 87040 Castrolibero CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2184 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1910 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 363 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso:
avviso di accertamento n. 2184 del 29.05.2024 (IMU 2020)
avviso di accertamento n. 1910 del 29.05.2024 (IMU 2021) –
avviso di accertamento n. 363 del 29.05.2024 (IMU 2022)
per asserita differenza imposta, sanzioni, interessi e spese di spedizione, con riferimento agli immobili siti nel Comune di Castrolibero, Indirizzo_1, Indirizzo_1 , di cui il medesimo è comproprietario, al 50%, col fratello Nominativo_1;
Sostiene il ricorrente: VIOLAZIONE DELL'ART. 74, COMMA 1 LEGGE 342/2000.
Il Comune fonda la richiesta su dati di rendita rettificati non notificati al contribuente. Al ricorrente non è stata fatta alcuna notifica di atto attributivo o modificativo di rendita catastale.
In virtù del disposto di cui all'art. 74 della Legge n. 342/2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” ai soggetti intestatari da parte dell'Ufficio del Territorio (ora Agenzia delle entrate territorio).
- OMESSA/INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. Nel caso in esame è solo indicata la pretesa creditoria ma non è spiegato e non viene indicato alcun atto presupposto né è indicato alcun disposto normativo su cui la stessa si fondi.
- NULLITA' DELLA NOTIFICA eseguita a mezzo posta, per mancanza della relata. con conseguente nullità dell'atto impositivo
Conclude per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Castrolibero come in atti rappresentato e difeso che contesta il ricorso e sostiene:
la variazione catastale relativa agli immobili oggetto degli atti impugnati è stata ritualmente notificata alla parte ricorrente. Allega copia di ricevuta di consegna del 26.2.2018 di raccomandata spedita al ricorrente dall'Agenzia del territorio.
Sostiene il Comune la legittimità formale e sostanziale dell'atto e delle notifica.
Conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza è presente il difensore del ricorrente che contesta le controdeduzioni e richiama giurisprudenza di questa Corte. Insiste nell'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Secondo l'art. 74 della Legge n. 342/2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”
Il Comune resistente non ha dato prova delle notifica della variazione delle rendite catastali. Le ricevute depositate non possono ritenersi comunicazioni di tal senso, in quando non si evince alcun richiamo esplicito all'attribuzione e/o modificazione della rendita catastale sugli immobili oggetto di imposta.
Ritiene questo Giudice di adeguarsi al principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che con
Ordinanza Sez. 5 Num. 21182 Anno 2025 hanno stabilito che l'avviso di accertamento ICI è nullo se fondato su una rendita catastale il cui atto di attribuzione non sia stato preventivamente notificato al contribuente.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 74 della Legge n. 342/2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione. Questa norma non è una mera formalità, ma una garanzia essenziale per il contribuente.
Gli altri motivi rimangono assorbiti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza per il Comune di Castrolibero e si liquidano in euro 278,00 oltre spese di contributo unificato e tutti gli accessori di legge con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla gli avvisi impugnati. Condanna il comune di Castrolibero al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 278,00 in favore del ricorrente, oltre spese di contributo unificato e tutti gli accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7693/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrolibero - Via Xx Settembre 87040 Castrolibero CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2184 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1910 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 363 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso avverso:
avviso di accertamento n. 2184 del 29.05.2024 (IMU 2020)
avviso di accertamento n. 1910 del 29.05.2024 (IMU 2021) –
avviso di accertamento n. 363 del 29.05.2024 (IMU 2022)
per asserita differenza imposta, sanzioni, interessi e spese di spedizione, con riferimento agli immobili siti nel Comune di Castrolibero, Indirizzo_1, Indirizzo_1 , di cui il medesimo è comproprietario, al 50%, col fratello Nominativo_1;
Sostiene il ricorrente: VIOLAZIONE DELL'ART. 74, COMMA 1 LEGGE 342/2000.
Il Comune fonda la richiesta su dati di rendita rettificati non notificati al contribuente. Al ricorrente non è stata fatta alcuna notifica di atto attributivo o modificativo di rendita catastale.
In virtù del disposto di cui all'art. 74 della Legge n. 342/2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione” ai soggetti intestatari da parte dell'Ufficio del Territorio (ora Agenzia delle entrate territorio).
- OMESSA/INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. Nel caso in esame è solo indicata la pretesa creditoria ma non è spiegato e non viene indicato alcun atto presupposto né è indicato alcun disposto normativo su cui la stessa si fondi.
- NULLITA' DELLA NOTIFICA eseguita a mezzo posta, per mancanza della relata. con conseguente nullità dell'atto impositivo
Conclude per l'annullamento dell'atto con condanna alle spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Castrolibero come in atti rappresentato e difeso che contesta il ricorso e sostiene:
la variazione catastale relativa agli immobili oggetto degli atti impugnati è stata ritualmente notificata alla parte ricorrente. Allega copia di ricevuta di consegna del 26.2.2018 di raccomandata spedita al ricorrente dall'Agenzia del territorio.
Sostiene il Comune la legittimità formale e sostanziale dell'atto e delle notifica.
Conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza è presente il difensore del ricorrente che contesta le controdeduzioni e richiama giurisprudenza di questa Corte. Insiste nell'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Secondo l'art. 74 della Legge n. 342/2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati “sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”
Il Comune resistente non ha dato prova delle notifica della variazione delle rendite catastali. Le ricevute depositate non possono ritenersi comunicazioni di tal senso, in quando non si evince alcun richiamo esplicito all'attribuzione e/o modificazione della rendita catastale sugli immobili oggetto di imposta.
Ritiene questo Giudice di adeguarsi al principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che con
Ordinanza Sez. 5 Num. 21182 Anno 2025 hanno stabilito che l'avviso di accertamento ICI è nullo se fondato su una rendita catastale il cui atto di attribuzione non sia stato preventivamente notificato al contribuente.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 74 della Legge n. 342/2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione. Questa norma non è una mera formalità, ma una garanzia essenziale per il contribuente.
Gli altri motivi rimangono assorbiti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza per il Comune di Castrolibero e si liquidano in euro 278,00 oltre spese di contributo unificato e tutti gli accessori di legge con distrazione se richiesta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla gli avvisi impugnati. Condanna il comune di Castrolibero al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 278,00 in favore del ricorrente, oltre spese di contributo unificato e tutti gli accessori di legge, con distrazione se richiesta.