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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 07/07/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 410/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 410/2021 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.ta in Aosta via Parte_1 C.F._1
Torre del Lebbroso n. 37, presso lo studio dell'avv. MAZZOCCHI EMANUELE CARLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elett.te dom.ta in Via Losanna 10 Controparte_1 C.F._2
11100 AOSTA, presso lo studio degli avv. SAMMARITANI PAOLO e VINCENZETTI
STEFANIA, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura depositata in data 02/05/2022
CONVENUTA
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. Parte_1
“- richiama le istanze nelle note di udienza del 14.03.2024, nonché quelle verbalizzate all'udienza del 10/09/2024 e quindi insiste per la riconvocazione della CTU a chiarimenti e per la reiterazione dei capitoli di prova non ammessi;
- richiama altresì le conclusioni tolte in comparsa costitutiva che di seguito si ritrascrivono:
pagina 1 di 14 “Voglia il Tribunale Illustrissimo:
- previa ammissione di prove per interrogatorio e testi sui capitoli in narrativa e su quelli che verranno dedotti in occasione delle memorie ex art. 183 c.p.c. 6° comma;
- dichiarare che: − sussiste diritto di servitù pedonale e carraio gravante sul mappale 1172 di proprietà di ntata ad Aosta il 19/05/1962 C.F. in Controparte_1 C.F._2
favore del mappale 1171 di proprietà di nata ad [...] il [...] Parte_1
c.f. per essere stata costituita per destinazione del buon padre di C.F._1
famiglia;
− che le unità immobiliari al NCEU del Comune di Quart al foglio 45 mappale 381 sub. 15 in via Roma di proprietà della Sig.ra facenti parte del fabbricato edificato Parte_1
sul mappale 381 sono titolari di una servitù di passaggio pedonale da esercitarsi sui mappali
1172 e 592 di proprietà di;
Controparte_1
− dichiarare che la sig.ra non è titolare di alcun diritto di uso esclusivo della Controparte_1
corte comune contraddistinta al sub. 16 del mappale 381 fg 45 NCEU e che detta corte non è destinata al parcheggio di auto ma all'uso comune dei condomini;
− ordinare altresì alla sig.ra di non parcheggiare la propria vettura su Controparte_1 terreno proprio in modo da ostacolare e rendere più difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 in favore delle unità facenti parte del fabbricato condominiale ed in particolare di quella di proprietà dell'esponente;
− accertare l'illegittimità dei comportamenti della condomina sig.ra e o di Controparte_1
Lei aventi causa, nell'apporre oggetti o scarti di lavorazione sulla corte comune lungo lo stretto passaggio posto a Sud del fabbricato che permette l'accesso alle unità di proprietà dell'esponente e conseguentemente condannare la citata OR per sé o per i Suoi aventi causa alla cessazione immediata da ogni attività volta ad impedire o rendere pericoloso o meno agevole il transito della ricorrente e il corretto uso della corte comune.
Con favore di spese”
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 04/03/2025 insisteva Controparte_1
per la riconvocazione della CTU a chiarimenti in merito alla circostanza secondo la quale il passaggio a est sarebbe percorribile con “motocariole” e per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie non accolte;
infine, così precisava le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Aosta, contrariis reiectis,
pagina 2 di 14 Nel merito: rigettare le domande dell'attrice perché infondate in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
- Accertare, ai sensi degli artt. 1031 c.c., 1061 e/o 1062 c.c., che sussiste un diritto di uso esclusivo gravante quale servitù di parcheggio sul fondo identificato a Catasto Fabbricati del
Comune di Quart, foglio 45, particella 381, in corrispondenza dell'area sottostante la tettoia posta sull'area esterna comune, lato settentrionale, a favore del fondo identificato al mappale
381/subalterno 5 di proprietà della OR . Controparte_1
- Delimitare il percorso della servitù di passaggio pedonale a carico dei fondi censiti ai mappali
1172 e 592 del Foglio 45 del Comune di Quart e in favore del mappale 381 sempre dello stesso
Comune NCEU, sulla base dell'attuale stato di fatto.
- Accertare che la OR ha indebitamente chiuso il passaggio posto sul lato occidentale Pt_1
del mappale 590 del F 45 Comune di Quart, ordinando alla stessa di ripristinare il passaggio stesso.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO agiva in giudizio quale proprietaria dell'alloggio distinto al Parte_1
NCEU del Comune di Quart. Fg. 45, mappale 381, sub. 15, e dei terreni di cui al CT del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 590 e mappale 1171, chiedendo l'accertamento: i) del diritto di servitù pedonale e carraio gravante sul mappale 1172 di proprietà di in favore Controparte_1
del mappale 1171 per destinazione del buon padre di famiglia;
ii) del diritto di servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 di proprietà di in Controparte_1 favore dell'unità immobiliare di cui al mappale 381, sub. 15; iii) dell'inesistenza in capo a di un diritto di uso esclusivo sulla corte comune distinta al mappale Controparte_1
381, sub. 16, in quanto corte destinata all'uso comune dei comproprietari, con ordine alla convenuta di non parcheggiare l'auto sotto la “tettoia” che insiste in parte sulla suddetta corte comune, rendendo detto parcheggio più difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 in favore dell'unità immobiliare di parte attrice.
Domandava poi l'accertamento dell'“illegittimità dei comportamenti della convenuta o suoi aventi causa, nell'apporre oggetti o scarti di lavorazione sulla corte comune lungo lo stretto passaggio posto a Sud del fabbricato che permette l'accesso alle unità di proprietà
pagina 3 di 14 dell'esponente e conseguentemente condannare la citata OR per sé o per i Suoi aventi causa alla cessazione immediata da ogni attività volta ad impedire o rendere pericoloso o meno agevole il transito della ricorrente e il corretto uso della corte comune”.
In data 20/07/2021 si costituiva eccependo l'improcedibilità del Controparte_1
giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010; chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In particolare, deduceva l'inesistenza di un diritto di passaggio carraio sul mappale 1172, escludendo che il mappale 1171, in quanto accatastato come seminativo irriguo, costituisse un parcheggio;
quanto al passaggio pedonale per accedere alle unità abitative delle parti nel fabbricato sul terreno distinto al mappale 381, osservava: “la OR sostiene che il Pt_2
passaggio si eserciterebbe sul confine lato sud, ma ciò non corrisponde al vero il quanto il passaggio pedonale si svolge invece sul lato ovest, dove si trova un vialetto che attraversa la zona verde e confluisce nella stradina che adduce all'ingresso dell'abitazione della OR Pt_2
che si trova a sud ovest dell'immobile, come evidenziato dalle foto che si producono sub doc. 1
e 2. È questo dunque il passaggio pedonale, apparente, col quale viene esercitata la servitù e che consente di giungere al cortile È pertanto di tutta evidenza che la presenza CP_3
dell'auto della OR sotto la tettoia non ostacola in alcun modo l'esercizio della CP_1
servitù di passaggio vantato dalla OR A maggior ragione se si considera che per Pt_2
accedere all'area che si trova tra la casa e il confine ad est l'accesso può avvenire a raso della casa (lato nord) come suggerito dalla presenza di due gradini d'invito in corrispondenza dell'accesso al garage. Alla luce delle affermazioni di controparte, si rende dunque necessario accertare che il percorso della servitù pedonale che grava sui fondi identificati ai mappali 1172
e 592 si svolge in corrispondenza del vialetto che traversa la zona verde posta sul versante occidentale dei due fondi”. Domandava quindi l'accertamento per destinazione del padre di famiglia o per usucapione della servitù di parcheggio sull'area sottostante la “tettoia” a vantaggio del mappale 381, sub. 5; chiedeva perciò l'integrazione del contraddittorio con CP_2
proprietario dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato entrostante il
[...]
mappale 381. In via riconvenzionale chiedeva inoltre di accertare l'indebita chiusura del passaggio posto sul lato occidentale del mappale 590 da parte dell'attrice, la quale aveva apposto
“una rete a confine della sua proprietà […] impedendo sia l'accesso al tombino per ispezionare
o derivare acqua sia il transito per il cancelletto che, oltre a non essere raggiungibile, è anche
pagina 4 di 14 stato chiuso con una catena”; domandava a questo riguardo l'ordine alla controparte di ripristinare il suddetto passaggio.
Con provvedimento del 23/07/2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, con differimento della prima udienza del 13/01/2022. A tale udienza, verificata la ritualità della notificazione della citazione al terzo, era dichiarato contumace e Controparte_2
veniva assegnato termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione, rinviando all'udienza del 07/06/2022. Su istanza delle parti detta udienza era rinviata, dapprima al
13/10/2022, poi al 17/01/2023 e al 04/04/2023.
All'udienza del 04/04/2023 erano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie, all'esito delle quali era disposta CTU sul seguente quesito <Previo esame degli atti
e documenti di causa, previo espletamento delle attività ritenute necessarie, nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati), il c.t.u. proceda ad una compiuta descrizione dei luoghi, con specifico riferimento a tutti gli elementi di fatto indicati dalle parti con riferimento alle questioni dedotte in causa in relazione ai beni oggetto delle dedotte servitù>>, demandando all'esito dell'attività peritale la decisione sulle residue istanze istruttorie (se reiterate) e sull'ulteriore calendario del processo. L'incarico al CTU geom. Persona_1
era conferito con provvedimento del 07/11/2023.
Il presente fascicolo veniva poi assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo.
In data 12/03/2024 il CTU depositava la relazione peritale e con provvedimento del 20/04/2024 era ammessa la prova per interpello e testi dedotta nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli ivi indicati;
la prova orale veniva espletata all'udienza del 10/09/2024, all'esito della quale era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 10/03/2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la servitù di parcheggio gravante sull'area sottostante la “tettoia” parzialmente insistente sulla corte comune contraddistinta al CT del Comune di Quart, mappale 381, sub. 16, a vantaggio dell'unità immobiliare di parte convenuta distinta al sub. 5 del medesimo mappale.
pagina 5 di 14 Detta domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va evidenziato che ben può il condividente acquistare un diritto di servitù gravante sul bene comune a vantaggio della proprietà esclusiva di uno dei comproprietari (cfr., Cass. civ.,
Sez. 2, 09/05/2023, n. 12381), così come ben può configurarsi una servitù di parcheggio (Cass. civ. sez. un., 13/02/2024, n. 3925) e, nel caso di specie, sussiste il requisito dell'apparenza ai sensi dell'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione della pretesa servitù.
L'attrice prospetta infatti il diritto di parcheggiare sotto una “tettoia” che per le sue oggettive caratteristiche costituisce un'opera a tal fine univocamente destinata (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 2, 13/03/2024, n. 6665), alla luce delle fotografie in atti e della CTU e tenuto altresì conto della pavimentazione sottostante detta “tettoia”. Al riguardo non rilevano le argomentazioni di parte attrice, che si limita a contestare la destinazione a parcheggio della suddetta area, bensì devesi evidenziare che trattasi di una “tettoia” in legno con copertura in lamiera di dimensioni di 270 cm x 440 cm e che detto manufatto insiste parzialmente sul mappale 592 di proprietà esclusiva della convenuta, come prospettato dalle parti e accertato dal CTU. L'insistenza sul mappale della controparte consente, innanzitutto, di ritenere che l'opera sia stata realizzata per l'utilità del fondo della convenuta, così escludendo la destinazione ad uso comune di tale opera;
è poi evidente che la “tettoia” ha un'obiettiva funzione di copertura e, nella specie, di un'auto, come si evince dalle dimensioni e dalla localizzazione. In particolare, si osserva che su tutta l'area occupata dalla “tettoia” vi è la stessa pavimentazione “a lose posate a opus incertum” della restante parte del cortile, che si sviluppa longitudinalmente dall'ingresso carraio (v. fotografie a pp. 4, 5, 6 del rilievo fotografico allegato alla CTU, nonché le foto A, B, C, D, E ,
F, G prodotte dalla convenuta con la seconda memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e le foto 5,
41, 42, prodotte dall'attrice). Allo stesso tempo, ben può apprezzarsi il carattere reale del diritto di parcheggio fatto valere dalla convenuta, considerata la vicinanza alla proprietà di quest'ultima, anche con riferimento ai mappali 1172 e 592, rispetto ai quali la stessa parte attrice riconosce che “la sig.ra è l'unico soggetto che ha titolo per transitare con autovetture Controparte_1
sui propri fondi 1172 e 592” (v. p. 5 dell'atto di citazione); si evidenzia, pertanto l'utilità l'utilità per il fondo dominante – ovverosia per l'appartamento in oggi della convenuta – della facoltà di entrare dall'ingresso carraio sul mappale 1172 e, attraversato anche il mappale 592, di parcheggiare l'auto sotto la “tettoia” posta (in parte) sulla corte comune del fabbricato.
Quanto all'acquisto di detta servitù, dall'istruttoria orale è emerso che Controparte_1
pagina 6 di 14 parcheggia l'auto sotto la “tettoia” di cui sopra da oltre venti anni (v. dichiarazioni rese da che sul cap. 8 della memoria ex art. 183, c. 6, c. 2, c.p.c. di parte convenuta Testimone_1 ha così dichiarato “so che la tettoia nel 1993 c'era già e vi parcheggiava la figlia CP_1
; suo papà mi disse di avere fatto il parcheggio proprio per la figlia” e sul cap. 11 della
[...] medesima memoria ha così dichiarato “si è vero”, nonché che sul cap. 8 della Testimone_2
memoria ex art. 183, c. 6, c. 2, c.p.c. di parte convenuta ha così dichiarato “ho conosciuto
nel 1989 e ha sempre parcheggiato la vettura lì sotto la tettoia di cui alle foto Controparte_1
mostrate” e sul cap. 11 ha precisato “da quando la conosco di solito la macchina era quella di
, qualche volta poteva capitare che ci fosse quella del padre di ”), Controparte_1 CP_1
sicchè sussistono i presupposti per accertare l'acquisto per usucapione da parte della convenuta del diritto di servitù di parcheggio sull'area sottostante la “tettoria” di cui sopra.
2. A fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale diretta all'accertamento della servitù di parcheggio in corrispondenza dell'area sottostante la “tettoia” vanno respinte le domande dell'attrice relative all'uso della corte comune.
3. Va altresì respinta la domanda di parte attrice riguardante l'occupazione da parte della convenuta della corte comune con materiali vari, in quanto ai sensi dell'art. 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, con la precisazione che la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, perché l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni comproprietario di fare della cosa un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 28.08.2020, n. 18038).
Nel caso di specie manca da parte dell'attrice la prova del superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. (onere che grava sull'attrice, cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/11/2021, n. 35213) e, in particoalre, che l'uso più inteso della cosa comune da parte dell'altra comproprietaria abbia alterato il rapporto di equilibrio tra i partecipanti alla comunione e sia, perciò, non consentito.
Da un lato infatti la foto prodotta al doc. 6 da parte attrice non prova il superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., anche tenuto conto del numero, dell'entità e del posizionamento dei materiali ivi raffigurati, né i capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, c. 6,
c.p.c. sono sul punto rilevanti (in particolare il capitolo 8 “Vero è che sul lato sud del fabbricato, anteriormente al 2021, erano presenti scarti di lavorazione del legno e di altri materiali che
pagina 7 di 14 rimanevano ivi depositati per interi mesi”, in quanto dalla formulazione del capitolo risulta che al momento dell'atto di citazione i materiali non era più presenti), dall'altro lato, la stessa attrice non prospetta una permanente utilizzazione della cosa comune per il deposito di materiali (v. p.
6 dell'atto di citazione, laddove asserisce che lo spazio comune: “è spesso occupato da beni di varia natura, per lo più scarti di lavorazione”), asserendo, anzi, nella memoria ex art. 183, c. 6,
n. 2, c.p.c. che “la sig.ra o il di lei aventi causa hanno di fatto cessato Controparte_1 dall'abbandonare oggetti e materiali sul lato sud del fabbricato”, affermando che questi oggetti c'erano prima dell'instaurazione della causa. Ne consegue che sotto tale ultimo profilo mancherebbe anche l'interesse attuale dell'attrice all'accoglimento della domanda, considerato che non viene formulata una doamnda risarcitoria.
4. Quanto all'esercizio della servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 a vantaggio del fondo distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381 – terreno entrostante il quale si trova il fabbricato di cui le parti hanno la proprietà per uno o più subalterni
–, trattasi di servitù che risulta soltanto dall'atto notarile del 19/04/2016 (doc. 1 di parte attrice).
Detto documento non è però idoneo a provare l'esistenza del diritto fatto valere dall'attrice, trattandosi della compravendita tra e l'attrice avente ad oggetto Controparte_4
l'alloggio di cui al mappale 381, sub. 15, riportante la seguente clausola: “Le vendite sono fatte
a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano, conosciuto dalle parti acquirenti, con tutte le aderenze pertinenze, azioni, ragioni, servitù attive e passive se come esistenti, anche in base ai titoli di provenienza che si intendono qui integralmente richiamati;
in particolare le parti si danno atto dell'esistenza di servitù perpetua di passaggio pedonale a carico dei fondi censiti e mappali 1172 e 592 del Foglio 45 e in favore del mappale 381”. Poiché
i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici e la servitù volontaria non può essere costituita mediante un atto unilaterale inter vivos, essendo a tal fine necessario un atto di natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso risulti in modo inequivoco la volontà delle parti di costituire la servitù (Cass. civ., Sez. 2, 30/07/2024, n. 21254),
l'atto di cui sopra non prova l'esistenza della pretesa servitù, in quanto atto ben diverso da quello costitutivo del diritto fatto valere e, comunque, privo di ogni riferimento all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù in relazione all'ubicazione dei fondi (v. Cass. civ.,
Sez. 2, 25/10/2012, n. 18349, quanto al contenuto del titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale, titolo che deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto pagina 8 di 14 oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, restando inefficaci le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via). Né può ravvisarsi nell'impostazione difensiva di parte convenuta, la quale, a sua volta, chiede una diversa delimitazione della servitù di passaggio pedonale sui mappali 1172 e 592, una confessione della controparte circa l'esistenza della servitù dedotta dall'attore, in quanto, anche a non considerare che l'atto di ricognizione della servitù di cui all'art. 2720 c.c. presuppone l'effettiva sussistenza del diritto riconosciuto e non sostituisce il titolo ma vale solamente a fornire la prova del diritto medesimo (cfr. Corte appello Milano sez. II, 12/04/2023, n. 1212; Corte appello Milano, sez. II,
17/07/2020, n. 1870), nel caso di specie, essendo contestata l'estensione e la modalità di esercizio della servitù di passaggio, neppure potrebbe parlarsi di atto ricognitivo.
Da quanto sopra discende il rigetto della domanda inibitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta affinché quest'ultima non parcheggi l'auto in modo da ostacolare la servitù di passaggio pedonale in esame, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la delimitazione del percorso della servitù di passaggio di cui sopra.
5. Va invece accolta la domanda attorea relativa all'accertamento della servitù di passaggio pedonale e carraia sul mappale 1172 della convenuta e a favore del mappale 1171 dell'attrice per destinazione del padre di famiglia.
Ai sensi dell'art. 1062 c.c. “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”. Tale fattispecie costitutiva presuppone, pertanto: a) che i due fondi siano in una situazione di oggettiva subordinazione o servizio, l'uno all'altro (v, sul punto, Cass. civ., sez. II, 20/07/2009, n. 16842: “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale e postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà
pagina 9 di 14 contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro”); b) che detta situazione perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti la relazione di asservimento.
In applicazione dei principi sopra esposti si osserva che prima del 19/04/2016 la convenuta era proprietaria di entrambi i mappali 1172 e 1171 (v. anche visura storica catastale depositata dall'attrice) e che in quella data si trovavano nello stato di fatto di cui alle foto prodotte ai doc. da 4.1 a 4.3 di parte attrice, come provato per testi (v. deposizioni di Testimone_3
e in relazione ai capitoli 1 e 3 della memoria ex art. 183, c.6, n. 2, c.p.c. di parte Tes_4
attrice). Nel caso in esame la convenuta era proprietaria dell'(intera) area antistante il fabbricato e, in particolare, del fondo da cui sono derivati i mappali 1171 e 1172. Va poi evidenziato che a seguito del frazionamento dell'originario fondo, il mappale 1171 – divenuto di proprietà attorea
– è risultato sprovvisto di autonomo accesso, essendo l'accesso carraio situato sul mappale 1172, mentre il mappale 1171, nell'unico lato che non risulta circondato dal mappale 1172, è delimitato da un cordolo di cemento armato con relativa ringhiera (v. la mappa allegata alla CTU, nonché le fotografie di cui a p. 7, 8, 9 del rilievo fotografico anch'esso allegato alla CTU, unitamente a p. 3 della relazione peritale, da cui emerge che la pavimentazione del mappale 1171 è quella realizzata in masselli autobloccanti); si osserva poi che, come accertato dal CTU, il mappale
1171 è raccordato “con una piccola rampa alla porzione realizzata in lose posta ad una quota inferiore (foto pagine 7)”, porzione che fa parte del mappale 1172 antistante l'ingresso carraio.
La presenza dei masselli autobloccanti è certamente compatibile con l'utilizzo dell'area a parcheggio, destinazione che trova riscontro nella realizzazione del raccordo di cui sopra, che consente l'accesso al mappale 1171 dal lato lungo del “piazzaletto” (così il CTU definisce l'area di cui fa parte il mappale 1171, descrivendo che il mappale 1171 fa parte del “piazzaletto posto
a destra entrando dall'accesso carraio (insistente sui mappali 1171 e 1172), realizzato in masselli autobloccanti in cemento, raccordato con una piccola rampa alla porzione realizzata in lose posta ad una quota inferiore (foto pagine 7) e delimitato da cordolo in cls nei lati ovest
e sud. Questa piccola porzione di cortile è circoscritta da una recinzione con rete metallica dal prato posto a ovest lasciando una profondità del piazzaletto di 504 cm”). La vicinanza di tale raccordo con l'accesso carraio è inoltre indice del fatto che il “piazzaletto” è stato realizzato per consentirvi il transito degli autoveicoli e non solo quello pedonale, anche tenuto conto pagina 10 di 14 dell'estensione del raccordo e, comunque, che, oltre il “piazzeletto”, ad escludere il passaggio veicolare è presente un “sentiero” sul prato (v. foto G prodotta dalla convenuta, rispetto alla quale, tra l'altro, ha dichiarato: “la foto G rappresenta il passaggio a Testimone_1 ovest che conduce alla porta d'ingresso della casa della convenuta, partendo dal piazzale dove
c'è la macchina […] Nella prima foto di p. 3 della CTU si vede che il sentierino sul prato di cui alla foto G sbuca nella stradina di cui a p. 3 della CTU”). Trattasi di circostanze che consentono di ravvisare un'obiettiva subordinazione del mappale di parte convenuta rispetto al mappale
1171, a nulla rilevando che “non è visibile una netta divisione tra i mappali che compongono il cortile”, essendo detta circostanza del tutto compatibile con il fatto che prima del frazionamento e della vendita del mappale 1171 all'attrice, la proprietà dell'area era di un solo soggetto;
del pari, a nulla rileva l'accatastamento (anche) del mappale 1171 come “seminativo irriguo”, considerato che ai sensi dell'art. 1062 c.c. il proprietario del fondo dominante diviene titolare della servitù ope legis “per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed univoci – nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza – in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla (Cass. civ., Sez. 2, 12/02/2014, n. 3219). Ciò che rileva è invece la natura delle opere oggettivamente considerate (sul punto, peraltro anche il CTU, con riferimento all'area di cui fa parte il mappale 1171 osserva: “pare evidente che il suo uso non sia quello di prato, ma quello di piazzale carraio”), opere che, a fronte di tutto quanto già evidenziato, rilevano l'assoggettamento del mappale 1172 all'utilità del mappale 1171, con riferimento al diritto di passaggio sia carraio sia pedonale, essendo il transito a piedi ricompreso nella servitù di passaggio carraio (quanto ai criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., cfr. Cass. civ., Sez. 2, 12/01/2015, n. 216; in ordine all'ampiezza del contenuto del passaggio carraio, cfr.
Cass. civ., Sez. 2, 23/07/2018, n. 19483).
Irrilevante ogni accertamento in merito al posizionamento in corso di causa (v. memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) del “paletto” in ferro rispetto al quale il CTU ha formulato una mera ipotesi e, comunque, non avendo le parti proposto alcuna domanda in ordine ai confini del mappale 1171 di parte attrice.
6. Infine, in relazione alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il ripristino del pagina 11 di 14 passaggio posto sul lato occidentale del mappale 590, la convenuta prospetta che la rete metallica di cui alle fotografie I ed L è stata indebitamente apposta dall'attrice, poiché impedisce “sia
l'accesso al tombino per ispezionare o derivare acqua sia il transito per il cancelletto che, oltre
a non essere raggiungibile, è stato anche chiuso con una catena (cfr foto … e …). Si tratta di un passaggio che è sempre stato praticato per raggiungere a piedi i fondi limitrofi e la strada statale”.
Detta domanda non può trovare accoglimento, in quanto, anche a ravvisare un collegamento oggettivo con la domanda principale, la convenuta non ha provato l'esistenza di una servitù a carico del mappale 590 né altro diritto di passaggio sul fondo di parte attrice;
diritto peraltro genericamente prospettato, non essendo stato, tra l'altro, neppure individuato il fondo a vantaggio del quale sarebbe stata esercitata la pretesa servitù o indicati altri elementi essenziali del diritto di cui la conventa asserisce la violazione;
né l'ammissione dei capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta potrebbe colmare detta carenza probatoria, stante la genericità degli stessi e, comunque, l'irrilevanza della sola circostanza che la rete metallica impedisce di raggiungere il cancelletto posto al confine con il mappale 585 (v. foto N prodotta dalla convenuta), in assenza di qualunque prova circa l'effettivo transito attraverso il mappale di parte attrice per accedere al tombino e al cancelletto al fine di raggiungere la strada statale.
La domanda riconvenzionale della convenuta va quindi respinta.
7. L'accoglimento della domanda di parte attrice avente ad oggetto il diritto di servitù pedonale e carraia gravante sul terreno distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 1172 a vantaggio del terreno di cui al medesimo foglio, mappale 1171, e della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù di parcheggio sotto la “tettoia” raffigurata a pp. 4 e 5 della relazione peritale redatta dal geom. gravante sulla corte comune distinta al Persona_1
Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 16, a vantaggio dell'alloggio distinto al
Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 5, unitamente alla soccombenza dell'attrice sulle altre domande proposte e alla soccombenza della convenuta sulle altre domande riconvenzionale, giustificano l'integrale compensazione tra Parte_1
delle spese di lite. Controparte_1
Il contumace va condannato a pagare le spese in favore di , in quanto Controparte_1
soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di parcheggio.
pagina 12 di 14 Tuttavia, considerato che ha svolto attività difensiva in relaziona anche Controparte_1
ad altre domande, dette spese di lite sono poste a carico del contumace nella misura di 1/5. Dette spese sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminato – complessità bassa, applicando i valori medi di cui al decreto sopra citato.
Considerato che la CTU ha riguardato le molteplici domande proposte dall'attrice e dalla convenuta, le spese di CTU vanno poste a carico a carico di Parte_1
e , ciascuna per la metà. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta l'esistenza per destinazione del padre di famiglia della servitù pedonale e carraia gravante sul terreno distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 1172 a vantaggio del terreno di cui al medesimo foglio, mappale 1171;
2. Dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di servitù Controparte_1 di parcheggio sotto la “tettoia” raffigurata a pp. 4 e 5 della relazione peritale redatta dal geom.
gravante sulla corte comune distinta al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, Persona_1
mappale 381, sub. 16, a vantaggio dell'alloggio distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 5.
3. Respinge le domande di parte attrice relative all'uso della corte comune di cui al terreno al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 16;
4. Respinge la domanda di parte attrice di accertamento della servitù di passaggio pedonale gravante sui terreni distinti al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappali 1172 e 592, a vantaggio dell'unità immobiliare distinta al medesimo foglio del mappale 381, sub. 15;
5. Respinge la domanda riconvenzionale di delimitazione del percorso della servitù pedonale gravante sui terreni di cui al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappali 1172 e 592
a vantaggio dell'unità immobiliare di cui al medesimo foglio, mappale 381;
6. Respinge le domande di parte attrice in relazione all'apposizione di oggetti sulla corte comune di cui al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 16;
7. Respinge la domanda riconvenzionale di ripristino del passaggio sul lato occidentale del terreno di cui al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 590;
8. Dichiarate compensate le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e CP_1
pagina 13 di 14 ; CP_1
9. Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
di 1/5 delle spese di lite che liquida in € 1523,2 per compensi oltre accessori di legge,
[...]
iva e cpa come per legge.
10. Le spese di CTU sono poste a carico tra Parte_1 CP_5
ciascuna per la metà.
[...]
Così deciso in Aosta, 06/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 410/2021 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.ta in Aosta via Parte_1 C.F._1
Torre del Lebbroso n. 37, presso lo studio dell'avv. MAZZOCCHI EMANUELE CARLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elett.te dom.ta in Via Losanna 10 Controparte_1 C.F._2
11100 AOSTA, presso lo studio degli avv. SAMMARITANI PAOLO e VINCENZETTI
STEFANIA, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura depositata in data 02/05/2022
CONVENUTA
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. Parte_1
“- richiama le istanze nelle note di udienza del 14.03.2024, nonché quelle verbalizzate all'udienza del 10/09/2024 e quindi insiste per la riconvocazione della CTU a chiarimenti e per la reiterazione dei capitoli di prova non ammessi;
- richiama altresì le conclusioni tolte in comparsa costitutiva che di seguito si ritrascrivono:
pagina 1 di 14 “Voglia il Tribunale Illustrissimo:
- previa ammissione di prove per interrogatorio e testi sui capitoli in narrativa e su quelli che verranno dedotti in occasione delle memorie ex art. 183 c.p.c. 6° comma;
- dichiarare che: − sussiste diritto di servitù pedonale e carraio gravante sul mappale 1172 di proprietà di ntata ad Aosta il 19/05/1962 C.F. in Controparte_1 C.F._2
favore del mappale 1171 di proprietà di nata ad [...] il [...] Parte_1
c.f. per essere stata costituita per destinazione del buon padre di C.F._1
famiglia;
− che le unità immobiliari al NCEU del Comune di Quart al foglio 45 mappale 381 sub. 15 in via Roma di proprietà della Sig.ra facenti parte del fabbricato edificato Parte_1
sul mappale 381 sono titolari di una servitù di passaggio pedonale da esercitarsi sui mappali
1172 e 592 di proprietà di;
Controparte_1
− dichiarare che la sig.ra non è titolare di alcun diritto di uso esclusivo della Controparte_1
corte comune contraddistinta al sub. 16 del mappale 381 fg 45 NCEU e che detta corte non è destinata al parcheggio di auto ma all'uso comune dei condomini;
− ordinare altresì alla sig.ra di non parcheggiare la propria vettura su Controparte_1 terreno proprio in modo da ostacolare e rendere più difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 in favore delle unità facenti parte del fabbricato condominiale ed in particolare di quella di proprietà dell'esponente;
− accertare l'illegittimità dei comportamenti della condomina sig.ra e o di Controparte_1
Lei aventi causa, nell'apporre oggetti o scarti di lavorazione sulla corte comune lungo lo stretto passaggio posto a Sud del fabbricato che permette l'accesso alle unità di proprietà dell'esponente e conseguentemente condannare la citata OR per sé o per i Suoi aventi causa alla cessazione immediata da ogni attività volta ad impedire o rendere pericoloso o meno agevole il transito della ricorrente e il corretto uso della corte comune.
Con favore di spese”
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 04/03/2025 insisteva Controparte_1
per la riconvocazione della CTU a chiarimenti in merito alla circostanza secondo la quale il passaggio a est sarebbe percorribile con “motocariole” e per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie non accolte;
infine, così precisava le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Aosta, contrariis reiectis,
pagina 2 di 14 Nel merito: rigettare le domande dell'attrice perché infondate in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
- Accertare, ai sensi degli artt. 1031 c.c., 1061 e/o 1062 c.c., che sussiste un diritto di uso esclusivo gravante quale servitù di parcheggio sul fondo identificato a Catasto Fabbricati del
Comune di Quart, foglio 45, particella 381, in corrispondenza dell'area sottostante la tettoia posta sull'area esterna comune, lato settentrionale, a favore del fondo identificato al mappale
381/subalterno 5 di proprietà della OR . Controparte_1
- Delimitare il percorso della servitù di passaggio pedonale a carico dei fondi censiti ai mappali
1172 e 592 del Foglio 45 del Comune di Quart e in favore del mappale 381 sempre dello stesso
Comune NCEU, sulla base dell'attuale stato di fatto.
- Accertare che la OR ha indebitamente chiuso il passaggio posto sul lato occidentale Pt_1
del mappale 590 del F 45 Comune di Quart, ordinando alla stessa di ripristinare il passaggio stesso.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO agiva in giudizio quale proprietaria dell'alloggio distinto al Parte_1
NCEU del Comune di Quart. Fg. 45, mappale 381, sub. 15, e dei terreni di cui al CT del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 590 e mappale 1171, chiedendo l'accertamento: i) del diritto di servitù pedonale e carraio gravante sul mappale 1172 di proprietà di in favore Controparte_1
del mappale 1171 per destinazione del buon padre di famiglia;
ii) del diritto di servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 di proprietà di in Controparte_1 favore dell'unità immobiliare di cui al mappale 381, sub. 15; iii) dell'inesistenza in capo a di un diritto di uso esclusivo sulla corte comune distinta al mappale Controparte_1
381, sub. 16, in quanto corte destinata all'uso comune dei comproprietari, con ordine alla convenuta di non parcheggiare l'auto sotto la “tettoia” che insiste in parte sulla suddetta corte comune, rendendo detto parcheggio più difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 in favore dell'unità immobiliare di parte attrice.
Domandava poi l'accertamento dell'“illegittimità dei comportamenti della convenuta o suoi aventi causa, nell'apporre oggetti o scarti di lavorazione sulla corte comune lungo lo stretto passaggio posto a Sud del fabbricato che permette l'accesso alle unità di proprietà
pagina 3 di 14 dell'esponente e conseguentemente condannare la citata OR per sé o per i Suoi aventi causa alla cessazione immediata da ogni attività volta ad impedire o rendere pericoloso o meno agevole il transito della ricorrente e il corretto uso della corte comune”.
In data 20/07/2021 si costituiva eccependo l'improcedibilità del Controparte_1
giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010; chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In particolare, deduceva l'inesistenza di un diritto di passaggio carraio sul mappale 1172, escludendo che il mappale 1171, in quanto accatastato come seminativo irriguo, costituisse un parcheggio;
quanto al passaggio pedonale per accedere alle unità abitative delle parti nel fabbricato sul terreno distinto al mappale 381, osservava: “la OR sostiene che il Pt_2
passaggio si eserciterebbe sul confine lato sud, ma ciò non corrisponde al vero il quanto il passaggio pedonale si svolge invece sul lato ovest, dove si trova un vialetto che attraversa la zona verde e confluisce nella stradina che adduce all'ingresso dell'abitazione della OR Pt_2
che si trova a sud ovest dell'immobile, come evidenziato dalle foto che si producono sub doc. 1
e 2. È questo dunque il passaggio pedonale, apparente, col quale viene esercitata la servitù e che consente di giungere al cortile È pertanto di tutta evidenza che la presenza CP_3
dell'auto della OR sotto la tettoia non ostacola in alcun modo l'esercizio della CP_1
servitù di passaggio vantato dalla OR A maggior ragione se si considera che per Pt_2
accedere all'area che si trova tra la casa e il confine ad est l'accesso può avvenire a raso della casa (lato nord) come suggerito dalla presenza di due gradini d'invito in corrispondenza dell'accesso al garage. Alla luce delle affermazioni di controparte, si rende dunque necessario accertare che il percorso della servitù pedonale che grava sui fondi identificati ai mappali 1172
e 592 si svolge in corrispondenza del vialetto che traversa la zona verde posta sul versante occidentale dei due fondi”. Domandava quindi l'accertamento per destinazione del padre di famiglia o per usucapione della servitù di parcheggio sull'area sottostante la “tettoia” a vantaggio del mappale 381, sub. 5; chiedeva perciò l'integrazione del contraddittorio con CP_2
proprietario dell'appartamento posto al primo piano del fabbricato entrostante il
[...]
mappale 381. In via riconvenzionale chiedeva inoltre di accertare l'indebita chiusura del passaggio posto sul lato occidentale del mappale 590 da parte dell'attrice, la quale aveva apposto
“una rete a confine della sua proprietà […] impedendo sia l'accesso al tombino per ispezionare
o derivare acqua sia il transito per il cancelletto che, oltre a non essere raggiungibile, è anche
pagina 4 di 14 stato chiuso con una catena”; domandava a questo riguardo l'ordine alla controparte di ripristinare il suddetto passaggio.
Con provvedimento del 23/07/2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, con differimento della prima udienza del 13/01/2022. A tale udienza, verificata la ritualità della notificazione della citazione al terzo, era dichiarato contumace e Controparte_2
veniva assegnato termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione, rinviando all'udienza del 07/06/2022. Su istanza delle parti detta udienza era rinviata, dapprima al
13/10/2022, poi al 17/01/2023 e al 04/04/2023.
All'udienza del 04/04/2023 erano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie, all'esito delle quali era disposta CTU sul seguente quesito <Previo esame degli atti
e documenti di causa, previo espletamento delle attività ritenute necessarie, nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati), il c.t.u. proceda ad una compiuta descrizione dei luoghi, con specifico riferimento a tutti gli elementi di fatto indicati dalle parti con riferimento alle questioni dedotte in causa in relazione ai beni oggetto delle dedotte servitù>>, demandando all'esito dell'attività peritale la decisione sulle residue istanze istruttorie (se reiterate) e sull'ulteriore calendario del processo. L'incarico al CTU geom. Persona_1
era conferito con provvedimento del 07/11/2023.
Il presente fascicolo veniva poi assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo.
In data 12/03/2024 il CTU depositava la relazione peritale e con provvedimento del 20/04/2024 era ammessa la prova per interpello e testi dedotta nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli ivi indicati;
la prova orale veniva espletata all'udienza del 10/09/2024, all'esito della quale era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 10/03/2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la servitù di parcheggio gravante sull'area sottostante la “tettoia” parzialmente insistente sulla corte comune contraddistinta al CT del Comune di Quart, mappale 381, sub. 16, a vantaggio dell'unità immobiliare di parte convenuta distinta al sub. 5 del medesimo mappale.
pagina 5 di 14 Detta domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va evidenziato che ben può il condividente acquistare un diritto di servitù gravante sul bene comune a vantaggio della proprietà esclusiva di uno dei comproprietari (cfr., Cass. civ.,
Sez. 2, 09/05/2023, n. 12381), così come ben può configurarsi una servitù di parcheggio (Cass. civ. sez. un., 13/02/2024, n. 3925) e, nel caso di specie, sussiste il requisito dell'apparenza ai sensi dell'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione della pretesa servitù.
L'attrice prospetta infatti il diritto di parcheggiare sotto una “tettoia” che per le sue oggettive caratteristiche costituisce un'opera a tal fine univocamente destinata (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 2, 13/03/2024, n. 6665), alla luce delle fotografie in atti e della CTU e tenuto altresì conto della pavimentazione sottostante detta “tettoia”. Al riguardo non rilevano le argomentazioni di parte attrice, che si limita a contestare la destinazione a parcheggio della suddetta area, bensì devesi evidenziare che trattasi di una “tettoia” in legno con copertura in lamiera di dimensioni di 270 cm x 440 cm e che detto manufatto insiste parzialmente sul mappale 592 di proprietà esclusiva della convenuta, come prospettato dalle parti e accertato dal CTU. L'insistenza sul mappale della controparte consente, innanzitutto, di ritenere che l'opera sia stata realizzata per l'utilità del fondo della convenuta, così escludendo la destinazione ad uso comune di tale opera;
è poi evidente che la “tettoia” ha un'obiettiva funzione di copertura e, nella specie, di un'auto, come si evince dalle dimensioni e dalla localizzazione. In particolare, si osserva che su tutta l'area occupata dalla “tettoia” vi è la stessa pavimentazione “a lose posate a opus incertum” della restante parte del cortile, che si sviluppa longitudinalmente dall'ingresso carraio (v. fotografie a pp. 4, 5, 6 del rilievo fotografico allegato alla CTU, nonché le foto A, B, C, D, E ,
F, G prodotte dalla convenuta con la seconda memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e le foto 5,
41, 42, prodotte dall'attrice). Allo stesso tempo, ben può apprezzarsi il carattere reale del diritto di parcheggio fatto valere dalla convenuta, considerata la vicinanza alla proprietà di quest'ultima, anche con riferimento ai mappali 1172 e 592, rispetto ai quali la stessa parte attrice riconosce che “la sig.ra è l'unico soggetto che ha titolo per transitare con autovetture Controparte_1
sui propri fondi 1172 e 592” (v. p. 5 dell'atto di citazione); si evidenzia, pertanto l'utilità l'utilità per il fondo dominante – ovverosia per l'appartamento in oggi della convenuta – della facoltà di entrare dall'ingresso carraio sul mappale 1172 e, attraversato anche il mappale 592, di parcheggiare l'auto sotto la “tettoia” posta (in parte) sulla corte comune del fabbricato.
Quanto all'acquisto di detta servitù, dall'istruttoria orale è emerso che Controparte_1
pagina 6 di 14 parcheggia l'auto sotto la “tettoia” di cui sopra da oltre venti anni (v. dichiarazioni rese da che sul cap. 8 della memoria ex art. 183, c. 6, c. 2, c.p.c. di parte convenuta Testimone_1 ha così dichiarato “so che la tettoia nel 1993 c'era già e vi parcheggiava la figlia CP_1
; suo papà mi disse di avere fatto il parcheggio proprio per la figlia” e sul cap. 11 della
[...] medesima memoria ha così dichiarato “si è vero”, nonché che sul cap. 8 della Testimone_2
memoria ex art. 183, c. 6, c. 2, c.p.c. di parte convenuta ha così dichiarato “ho conosciuto
nel 1989 e ha sempre parcheggiato la vettura lì sotto la tettoia di cui alle foto Controparte_1
mostrate” e sul cap. 11 ha precisato “da quando la conosco di solito la macchina era quella di
, qualche volta poteva capitare che ci fosse quella del padre di ”), Controparte_1 CP_1
sicchè sussistono i presupposti per accertare l'acquisto per usucapione da parte della convenuta del diritto di servitù di parcheggio sull'area sottostante la “tettoria” di cui sopra.
2. A fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale diretta all'accertamento della servitù di parcheggio in corrispondenza dell'area sottostante la “tettoia” vanno respinte le domande dell'attrice relative all'uso della corte comune.
3. Va altresì respinta la domanda di parte attrice riguardante l'occupazione da parte della convenuta della corte comune con materiali vari, in quanto ai sensi dell'art. 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, con la precisazione che la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, perché l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni comproprietario di fare della cosa un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 28.08.2020, n. 18038).
Nel caso di specie manca da parte dell'attrice la prova del superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. (onere che grava sull'attrice, cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/11/2021, n. 35213) e, in particoalre, che l'uso più inteso della cosa comune da parte dell'altra comproprietaria abbia alterato il rapporto di equilibrio tra i partecipanti alla comunione e sia, perciò, non consentito.
Da un lato infatti la foto prodotta al doc. 6 da parte attrice non prova il superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., anche tenuto conto del numero, dell'entità e del posizionamento dei materiali ivi raffigurati, né i capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, c. 6,
c.p.c. sono sul punto rilevanti (in particolare il capitolo 8 “Vero è che sul lato sud del fabbricato, anteriormente al 2021, erano presenti scarti di lavorazione del legno e di altri materiali che
pagina 7 di 14 rimanevano ivi depositati per interi mesi”, in quanto dalla formulazione del capitolo risulta che al momento dell'atto di citazione i materiali non era più presenti), dall'altro lato, la stessa attrice non prospetta una permanente utilizzazione della cosa comune per il deposito di materiali (v. p.
6 dell'atto di citazione, laddove asserisce che lo spazio comune: “è spesso occupato da beni di varia natura, per lo più scarti di lavorazione”), asserendo, anzi, nella memoria ex art. 183, c. 6,
n. 2, c.p.c. che “la sig.ra o il di lei aventi causa hanno di fatto cessato Controparte_1 dall'abbandonare oggetti e materiali sul lato sud del fabbricato”, affermando che questi oggetti c'erano prima dell'instaurazione della causa. Ne consegue che sotto tale ultimo profilo mancherebbe anche l'interesse attuale dell'attrice all'accoglimento della domanda, considerato che non viene formulata una doamnda risarcitoria.
4. Quanto all'esercizio della servitù di passaggio pedonale gravante sui mappali 1172 e 592 a vantaggio del fondo distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381 – terreno entrostante il quale si trova il fabbricato di cui le parti hanno la proprietà per uno o più subalterni
–, trattasi di servitù che risulta soltanto dall'atto notarile del 19/04/2016 (doc. 1 di parte attrice).
Detto documento non è però idoneo a provare l'esistenza del diritto fatto valere dall'attrice, trattandosi della compravendita tra e l'attrice avente ad oggetto Controparte_4
l'alloggio di cui al mappale 381, sub. 15, riportante la seguente clausola: “Le vendite sono fatte
a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano, conosciuto dalle parti acquirenti, con tutte le aderenze pertinenze, azioni, ragioni, servitù attive e passive se come esistenti, anche in base ai titoli di provenienza che si intendono qui integralmente richiamati;
in particolare le parti si danno atto dell'esistenza di servitù perpetua di passaggio pedonale a carico dei fondi censiti e mappali 1172 e 592 del Foglio 45 e in favore del mappale 381”. Poiché
i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici e la servitù volontaria non può essere costituita mediante un atto unilaterale inter vivos, essendo a tal fine necessario un atto di natura contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso risulti in modo inequivoco la volontà delle parti di costituire la servitù (Cass. civ., Sez. 2, 30/07/2024, n. 21254),
l'atto di cui sopra non prova l'esistenza della pretesa servitù, in quanto atto ben diverso da quello costitutivo del diritto fatto valere e, comunque, privo di ogni riferimento all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù in relazione all'ubicazione dei fondi (v. Cass. civ.,
Sez. 2, 25/10/2012, n. 18349, quanto al contenuto del titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale, titolo che deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto pagina 8 di 14 oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, restando inefficaci le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via). Né può ravvisarsi nell'impostazione difensiva di parte convenuta, la quale, a sua volta, chiede una diversa delimitazione della servitù di passaggio pedonale sui mappali 1172 e 592, una confessione della controparte circa l'esistenza della servitù dedotta dall'attore, in quanto, anche a non considerare che l'atto di ricognizione della servitù di cui all'art. 2720 c.c. presuppone l'effettiva sussistenza del diritto riconosciuto e non sostituisce il titolo ma vale solamente a fornire la prova del diritto medesimo (cfr. Corte appello Milano sez. II, 12/04/2023, n. 1212; Corte appello Milano, sez. II,
17/07/2020, n. 1870), nel caso di specie, essendo contestata l'estensione e la modalità di esercizio della servitù di passaggio, neppure potrebbe parlarsi di atto ricognitivo.
Da quanto sopra discende il rigetto della domanda inibitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta affinché quest'ultima non parcheggi l'auto in modo da ostacolare la servitù di passaggio pedonale in esame, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la delimitazione del percorso della servitù di passaggio di cui sopra.
5. Va invece accolta la domanda attorea relativa all'accertamento della servitù di passaggio pedonale e carraia sul mappale 1172 della convenuta e a favore del mappale 1171 dell'attrice per destinazione del padre di famiglia.
Ai sensi dell'art. 1062 c.c. “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”. Tale fattispecie costitutiva presuppone, pertanto: a) che i due fondi siano in una situazione di oggettiva subordinazione o servizio, l'uno all'altro (v, sul punto, Cass. civ., sez. II, 20/07/2009, n. 16842: “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale e postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà
pagina 9 di 14 contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro”); b) che detta situazione perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti la relazione di asservimento.
In applicazione dei principi sopra esposti si osserva che prima del 19/04/2016 la convenuta era proprietaria di entrambi i mappali 1172 e 1171 (v. anche visura storica catastale depositata dall'attrice) e che in quella data si trovavano nello stato di fatto di cui alle foto prodotte ai doc. da 4.1 a 4.3 di parte attrice, come provato per testi (v. deposizioni di Testimone_3
e in relazione ai capitoli 1 e 3 della memoria ex art. 183, c.6, n. 2, c.p.c. di parte Tes_4
attrice). Nel caso in esame la convenuta era proprietaria dell'(intera) area antistante il fabbricato e, in particolare, del fondo da cui sono derivati i mappali 1171 e 1172. Va poi evidenziato che a seguito del frazionamento dell'originario fondo, il mappale 1171 – divenuto di proprietà attorea
– è risultato sprovvisto di autonomo accesso, essendo l'accesso carraio situato sul mappale 1172, mentre il mappale 1171, nell'unico lato che non risulta circondato dal mappale 1172, è delimitato da un cordolo di cemento armato con relativa ringhiera (v. la mappa allegata alla CTU, nonché le fotografie di cui a p. 7, 8, 9 del rilievo fotografico anch'esso allegato alla CTU, unitamente a p. 3 della relazione peritale, da cui emerge che la pavimentazione del mappale 1171 è quella realizzata in masselli autobloccanti); si osserva poi che, come accertato dal CTU, il mappale
1171 è raccordato “con una piccola rampa alla porzione realizzata in lose posta ad una quota inferiore (foto pagine 7)”, porzione che fa parte del mappale 1172 antistante l'ingresso carraio.
La presenza dei masselli autobloccanti è certamente compatibile con l'utilizzo dell'area a parcheggio, destinazione che trova riscontro nella realizzazione del raccordo di cui sopra, che consente l'accesso al mappale 1171 dal lato lungo del “piazzaletto” (così il CTU definisce l'area di cui fa parte il mappale 1171, descrivendo che il mappale 1171 fa parte del “piazzaletto posto
a destra entrando dall'accesso carraio (insistente sui mappali 1171 e 1172), realizzato in masselli autobloccanti in cemento, raccordato con una piccola rampa alla porzione realizzata in lose posta ad una quota inferiore (foto pagine 7) e delimitato da cordolo in cls nei lati ovest
e sud. Questa piccola porzione di cortile è circoscritta da una recinzione con rete metallica dal prato posto a ovest lasciando una profondità del piazzaletto di 504 cm”). La vicinanza di tale raccordo con l'accesso carraio è inoltre indice del fatto che il “piazzaletto” è stato realizzato per consentirvi il transito degli autoveicoli e non solo quello pedonale, anche tenuto conto pagina 10 di 14 dell'estensione del raccordo e, comunque, che, oltre il “piazzeletto”, ad escludere il passaggio veicolare è presente un “sentiero” sul prato (v. foto G prodotta dalla convenuta, rispetto alla quale, tra l'altro, ha dichiarato: “la foto G rappresenta il passaggio a Testimone_1 ovest che conduce alla porta d'ingresso della casa della convenuta, partendo dal piazzale dove
c'è la macchina […] Nella prima foto di p. 3 della CTU si vede che il sentierino sul prato di cui alla foto G sbuca nella stradina di cui a p. 3 della CTU”). Trattasi di circostanze che consentono di ravvisare un'obiettiva subordinazione del mappale di parte convenuta rispetto al mappale
1171, a nulla rilevando che “non è visibile una netta divisione tra i mappali che compongono il cortile”, essendo detta circostanza del tutto compatibile con il fatto che prima del frazionamento e della vendita del mappale 1171 all'attrice, la proprietà dell'area era di un solo soggetto;
del pari, a nulla rileva l'accatastamento (anche) del mappale 1171 come “seminativo irriguo”, considerato che ai sensi dell'art. 1062 c.c. il proprietario del fondo dominante diviene titolare della servitù ope legis “per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed univoci – nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza – in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla (Cass. civ., Sez. 2, 12/02/2014, n. 3219). Ciò che rileva è invece la natura delle opere oggettivamente considerate (sul punto, peraltro anche il CTU, con riferimento all'area di cui fa parte il mappale 1171 osserva: “pare evidente che il suo uso non sia quello di prato, ma quello di piazzale carraio”), opere che, a fronte di tutto quanto già evidenziato, rilevano l'assoggettamento del mappale 1172 all'utilità del mappale 1171, con riferimento al diritto di passaggio sia carraio sia pedonale, essendo il transito a piedi ricompreso nella servitù di passaggio carraio (quanto ai criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., cfr. Cass. civ., Sez. 2, 12/01/2015, n. 216; in ordine all'ampiezza del contenuto del passaggio carraio, cfr.
Cass. civ., Sez. 2, 23/07/2018, n. 19483).
Irrilevante ogni accertamento in merito al posizionamento in corso di causa (v. memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) del “paletto” in ferro rispetto al quale il CTU ha formulato una mera ipotesi e, comunque, non avendo le parti proposto alcuna domanda in ordine ai confini del mappale 1171 di parte attrice.
6. Infine, in relazione alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il ripristino del pagina 11 di 14 passaggio posto sul lato occidentale del mappale 590, la convenuta prospetta che la rete metallica di cui alle fotografie I ed L è stata indebitamente apposta dall'attrice, poiché impedisce “sia
l'accesso al tombino per ispezionare o derivare acqua sia il transito per il cancelletto che, oltre
a non essere raggiungibile, è stato anche chiuso con una catena (cfr foto … e …). Si tratta di un passaggio che è sempre stato praticato per raggiungere a piedi i fondi limitrofi e la strada statale”.
Detta domanda non può trovare accoglimento, in quanto, anche a ravvisare un collegamento oggettivo con la domanda principale, la convenuta non ha provato l'esistenza di una servitù a carico del mappale 590 né altro diritto di passaggio sul fondo di parte attrice;
diritto peraltro genericamente prospettato, non essendo stato, tra l'altro, neppure individuato il fondo a vantaggio del quale sarebbe stata esercitata la pretesa servitù o indicati altri elementi essenziali del diritto di cui la conventa asserisce la violazione;
né l'ammissione dei capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta potrebbe colmare detta carenza probatoria, stante la genericità degli stessi e, comunque, l'irrilevanza della sola circostanza che la rete metallica impedisce di raggiungere il cancelletto posto al confine con il mappale 585 (v. foto N prodotta dalla convenuta), in assenza di qualunque prova circa l'effettivo transito attraverso il mappale di parte attrice per accedere al tombino e al cancelletto al fine di raggiungere la strada statale.
La domanda riconvenzionale della convenuta va quindi respinta.
7. L'accoglimento della domanda di parte attrice avente ad oggetto il diritto di servitù pedonale e carraia gravante sul terreno distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 1172 a vantaggio del terreno di cui al medesimo foglio, mappale 1171, e della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù di parcheggio sotto la “tettoia” raffigurata a pp. 4 e 5 della relazione peritale redatta dal geom. gravante sulla corte comune distinta al Persona_1
Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 16, a vantaggio dell'alloggio distinto al
Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 5, unitamente alla soccombenza dell'attrice sulle altre domande proposte e alla soccombenza della convenuta sulle altre domande riconvenzionale, giustificano l'integrale compensazione tra Parte_1
delle spese di lite. Controparte_1
Il contumace va condannato a pagare le spese in favore di , in quanto Controparte_1
soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di parcheggio.
pagina 12 di 14 Tuttavia, considerato che ha svolto attività difensiva in relaziona anche Controparte_1
ad altre domande, dette spese di lite sono poste a carico del contumace nella misura di 1/5. Dette spese sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore indeterminato – complessità bassa, applicando i valori medi di cui al decreto sopra citato.
Considerato che la CTU ha riguardato le molteplici domande proposte dall'attrice e dalla convenuta, le spese di CTU vanno poste a carico a carico di Parte_1
e , ciascuna per la metà. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta l'esistenza per destinazione del padre di famiglia della servitù pedonale e carraia gravante sul terreno distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 1172 a vantaggio del terreno di cui al medesimo foglio, mappale 1171;
2. Dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di servitù Controparte_1 di parcheggio sotto la “tettoia” raffigurata a pp. 4 e 5 della relazione peritale redatta dal geom.
gravante sulla corte comune distinta al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, Persona_1
mappale 381, sub. 16, a vantaggio dell'alloggio distinto al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 5.
3. Respinge le domande di parte attrice relative all'uso della corte comune di cui al terreno al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 16;
4. Respinge la domanda di parte attrice di accertamento della servitù di passaggio pedonale gravante sui terreni distinti al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappali 1172 e 592, a vantaggio dell'unità immobiliare distinta al medesimo foglio del mappale 381, sub. 15;
5. Respinge la domanda riconvenzionale di delimitazione del percorso della servitù pedonale gravante sui terreni di cui al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappali 1172 e 592
a vantaggio dell'unità immobiliare di cui al medesimo foglio, mappale 381;
6. Respinge le domande di parte attrice in relazione all'apposizione di oggetti sulla corte comune di cui al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 381, sub. 16;
7. Respinge la domanda riconvenzionale di ripristino del passaggio sul lato occidentale del terreno di cui al Catasto del Comune di Quart, Fg. 45, mappale 590;
8. Dichiarate compensate le spese di lite nel rapporto tra l'attrice e CP_1
pagina 13 di 14 ; CP_1
9. Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
di 1/5 delle spese di lite che liquida in € 1523,2 per compensi oltre accessori di legge,
[...]
iva e cpa come per legge.
10. Le spese di CTU sono poste a carico tra Parte_1 CP_5
ciascuna per la metà.
[...]
Così deciso in Aosta, 06/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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