Articolo 50 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 49Articolo 51
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11 gennaio 2024
Art. 50. Misure per la formazione specialistica 1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle materie di competenza, puo' segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprieta' industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024