Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9551 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Del Sordo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/08/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castiadas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Le parti sono economicamente autonome e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e, al riguardo, si danno altresì atto di aver già regolato e definito tra loro la sorte dei beni mobili presenti all'interno della suddivisata abitazione.
3. Dare atto che l'abitazione coniugale di esclusiva proprietà del resti Parte_1 nella sua esclusiva disponibilità.
4. Dare atto che la signora si obbliga a cedere al sig. , che accetta, Pt_2 Parte_1 la sua quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sito in Quartu Sant'Elena nella Via Madonna di Campiglio 29 distinto a catasto a F. 29 part. 2030 gravato da mutuo stipulato con Banca Credem.
5. Dare atto che la detta cessione è funzionale alla definizione dei rapporti fra le parti e che il sig. si obbliga a corrispondere per l'acquisto della Parte_1 quota alla signora che accetta, la complessiva somma di € 20.000,00 da Pt_2 corrispondere secondo le seguenti modalità:
Pag. 2 di 3 - € 1000 già corrisposti;
- € 8500 le spese per notaio, banca e perito;
- € 900 IMU 2024 (50%).
La cifra restante di 9600 € verrà erogata dal sottoscritto nelle rate di seguito elencate:
- € 5000 in contanti alla firma della separazione/divorzio tramite l'intervento dei rispettivi difensori;
- € 600 febbraio 2025;
- € 1000 maggio 2025;
- € 1000 luglio 2025;
- € 1000 ottobre 2025;
- € 1000 dicembre 2025;
con versamenti che verranno effettuati entro le scadenze pattuite nel c.c.b. intestato alla sig.ra , Iban [...]. Parte_2
6. Dare atto che il sig. si accolla il mutuo gravante sull'immobile sito in Parte_1
Quartu Sant'Elena nella via Madonna di Campiglio 29, liberando la signora da ogni onere e/o obbligo nei confronti della Banca mutuante. Pt_2
7. Dare atto che il rogito notarile sarà perfezionato entro giorni 30 dalla fine e perfezionamenti dei lavori di ristrutturazione del predetto immobile, di fronte al
Notaio scelto dalla parte acquirente e con costi a carico dell'acquirente.
8. Si dà inoltre atto che poiché il raggiunto accordo tra le parti sul trasferimento della proprietà sul bene immobile di cui sopra, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, l'atto notarile godrà dei benefici e delle esenzioni da ogni imposta, tassa ed onere, come previsto dall'art. 19 della Legge 74/1987 e confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n 2/E del 12.02.2014.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3