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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101230001779313 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 447101230001779313 di Soget s.p.a., notificato il 8.10.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2017, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine quinquennale;
2) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 per carenza di motivazione e degli artt. 6 e 6 bis della medesima legge per violazione del diritto al contraddittorio.
Si costituiva in giudizio Soget s.p.a. con memoria depositata il 22.12.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Vibo Valentia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 5.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da
Soget s.p.a. che è formulata sull'assunto secondo il quale l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato già notificato il 20.7.2023.
Ed invero, l'agente della riscossione a riprova della dedotta notifica ha depositato l'attestato di affissione all'Albo pretorio da cui si ricava che l'avviso di accertamento è stato notificato con la modalità dell'irreperibilità assoluta ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973.
Ebbene, giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che “[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c. d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass.
n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.
p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune [..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p.
c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014 ). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr Cass. n. 23183/2023).
Ora, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche - premesso che parte ricorrente nelle memorie illustrative ha contestato di aver avuto conoscenza di della notifica eseguita da Soget s.p.a. nel 2023
(deducendo di aver appreso conoscenza dell'avviso di accertamento soltanto con la notifica avvenuta l'8.10.2025) - deve osservarsi che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non dimostra affatto che il messo notificatore prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento abbia svolto nel
Comune del domicilio fiscale del contribuente le opportune ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, nulla inferendosi in tal senso dalla documentazione prodotta da Sogert s.p.a.
Tale notifica è stata, dunque, illegittimamente eseguita (non essendo dimostrata la sussistenza dei presupposti per la notifica dell'atto con la modalità dell'irreperibilità assoluta) sicchè non vi è prova che il ricorrente abbia avuto legale conoscenza dell'avviso di accertamento già nel 2023; consegue da ciò che, avuto riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento eseguita l'8.10.2025, l'odierno ricorso è tempestivo siccome notificato a controparte il 10.10.2025 (cfr. ricevute PEC in fasc. ricorrente).
Ciò precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione.
La parte lamenta, nello specifico, che “[..] L'avviso di accertamento numero 44710123000177931, relativo al presunto mancato pagamento di IMU per l'anno di imposta 2017, è illegittimo poiché è stato emesso e notificato oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. [..]” e che “[..] Ne deriva che, il diritto dell'amministrazione comunale alla riscossione dell'imposta deve essere esercitato entro cinque anni dal momento in cui il tributo è divenuto esigibile, decorrenza che, per l'IMU 2017, deve individuarsi nel 1 gennaio 2018, primo giorno dell'anno successivo a quello d'imposta. Il termine di prescrizione quinquennale, dunque, è maturato il 31 dicembre 2022, con conseguente estinzione del diritto di credito in assenza di atti interruttivi validamente notificati entro tale data. Nel caso di specie, si evidenzia che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 08.10.2025 e, quindi, evidentemente oltre il decorso del quinquennio prescrizionale, con la conseguenza che il credito in esso contenuto, alla data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, risulta estinto per prescrizione [..]” (così alla pag. 2 del ricorso).
La parte non si duole, quindi, della decadenza dal potere di accertamento in cui è incorso l'Ente locale, non avendo, infatti, invocato il referente normativo dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 ma, segnatamente, dell'intervenuta prescrizione del diritto, richiamando, invero, unicamente il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Giova ricordare che l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 dispone “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Da tale disposizione si ricava che l'Ente locale è tenuto, a pena di decadenza dal diritto di riscossione dell'imposta, ad esercitare una precisa attività - consistente nella notifica dell'avviso di accertamento – entro il termine quinquennale.
Il termine quinquennale fissato dal legislatore per la notifica dell'avviso di accertamento è, quindi, di decadenza (non di prescrizione del diritto, rettamente inteso ex art. 2934 c.c. come causa di estinzione per effetto del mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge).
La circostanza che per i tributi locali il termine di decadenza abbia la medesima durata di quello di prescrizione non vale ad eliminare la differenza ontologica tra i due istituti, riguardando il termine di decadenza l'esercizio del potere di accertamento e di imposizione, quello di prescrizione l'estinzione del diritto, il cui dies a quo di decorrenza va individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (sulla differenza tra decadenza dell'attività di accertamento e prescrizione quale causa estintiva del diritto di credito già acquisito a seguito dell'attività di accertamento cfr., da ultimo, Cass. n. 21810/2022).
Ebbene, fatta tale precisazione, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente non può essere riqualificata quale eccezione di decadenza ex art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, non potendo, peraltro, questa rilevarsi d'ufficio, prevedendo, invero, la norma ora menzionata un termine di decadenza previsto dal legislatore a carico dall'Ente locale ed in favore del soggetto interessato dalla pretesa accertatrice sicchè
è onere della parte che intende far valere la decadenza dal potere di accertamento eccepirla in giudizio (cfr.
Cass. n. 171/2015).
Ciò precisato, nella specie non è maturata la prescrizione del credito poiché il relativo termine (quinquennale ex art. 2948 c.c.) inizia a decorrere, come detto, dal momento in cui l'avviso di accertamento diviene definitivo per omessa impugnazione mentre qui la parte ha tempestivamente impugnato tale atto, sicchè essa avrebbe potuto dolersi dell'intervenuta decadenza dal potere di accertamento per la tardiva notifica dell'atto ma infondatamente si duole della intervenuta prescrizione del diritto di credito dal momento che il termine quinquennale non è spirato (stante, appunto, il dies a quo di decorrenza di detto termine).
Non coglie, poi, nel segno la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
In proposito va osservato che l'atto impugnato contiene il richiamo all'Ente impositore, alla natura del tributo, alla annualità ed al relativi importi, in tal modo consentendo al contribuente di comprendere quali siano i presupposti della pretesa impositiva e di esercitare compiutamente il diritto di difesa, come è avvenuto nella specie.
Si duole, da ultimo, il ricorrente della violazione degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 212/2000.
Ora, l'art 6, comma 5, della Legge n. 212 del 2000, com'è noto, prevede che “nei casi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emanazione di atti impositivi, invita il contribuente a fornire chiarimenti”: nella specie trattasi di avviso di accertamento per omesso versamento del tributo quindi non sussistendo alcuna “incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione” è evidente che non vi era alcun obbligo per l'Ente impositore di invito al ricorrente a fornire chiarimenti.
Neppure è ravvisabile la violazione dell'art. 6 bis L. n. 212/2000 per l'omesso contraddittorio preventivo.
La disposizione adesso menzionata prevede “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Ora, il D.M. Ministero dell'Economia e Finanze del 24.4.2024 ha previsto, all'art. 2, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”, enucleando una serie di atti espressamente esclusi dall'obbligo del contraddittorio.
Ebbene, nella specie benché l'atto qui impugnato (avviso di accertamento per omesso versamento IMU) non sia espressamente incluso nell'elencazione dell'art. 2 del D.M. citato non possono residuare dubbi sulla circostanza che si sia in presenza di un atto sostanzialmente automatizzato posto che la violazione rilevata
(omesso versamento IMU) scaturisce, appunto, dal mero incrocio di dati nella disponibilità dell'Ente locale
(e dell'agente della riscossione) quali quelli relativi ai dati catastali dell'immobile oggetto di pretesa e all'omesso pagamento del tributo dovuto sicchè non sussisteva l'obbligo del contraddittorio, anche perché trattandosi di dati ben conosciuti dal contribuente non si vede quale utile contributo questi avrebbe potuto apportare in fase di contraddittorio preventivo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 400,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1295/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101230001779313 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 447101230001779313 di Soget s.p.a., notificato il 8.10.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2017, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine quinquennale;
2) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212 del 2000 per carenza di motivazione e degli artt. 6 e 6 bis della medesima legge per violazione del diritto al contraddittorio.
Si costituiva in giudizio Soget s.p.a. con memoria depositata il 22.12.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Il Comune di Vibo Valentia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 5.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da
Soget s.p.a. che è formulata sull'assunto secondo il quale l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato già notificato il 20.7.2023.
Ed invero, l'agente della riscossione a riprova della dedotta notifica ha depositato l'attestato di affissione all'Albo pretorio da cui si ricava che l'avviso di accertamento è stato notificato con la modalità dell'irreperibilità assoluta ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973.
Ebbene, giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che “[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c. d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass.
n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.
p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune [..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p.
c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014 ). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr Cass. n. 23183/2023).
Ora, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche - premesso che parte ricorrente nelle memorie illustrative ha contestato di aver avuto conoscenza di della notifica eseguita da Soget s.p.a. nel 2023
(deducendo di aver appreso conoscenza dell'avviso di accertamento soltanto con la notifica avvenuta l'8.10.2025) - deve osservarsi che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non dimostra affatto che il messo notificatore prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento abbia svolto nel
Comune del domicilio fiscale del contribuente le opportune ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, nulla inferendosi in tal senso dalla documentazione prodotta da Sogert s.p.a.
Tale notifica è stata, dunque, illegittimamente eseguita (non essendo dimostrata la sussistenza dei presupposti per la notifica dell'atto con la modalità dell'irreperibilità assoluta) sicchè non vi è prova che il ricorrente abbia avuto legale conoscenza dell'avviso di accertamento già nel 2023; consegue da ciò che, avuto riguardo alla notifica dell'avviso di accertamento eseguita l'8.10.2025, l'odierno ricorso è tempestivo siccome notificato a controparte il 10.10.2025 (cfr. ricevute PEC in fasc. ricorrente).
Ciò precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione.
La parte lamenta, nello specifico, che “[..] L'avviso di accertamento numero 44710123000177931, relativo al presunto mancato pagamento di IMU per l'anno di imposta 2017, è illegittimo poiché è stato emesso e notificato oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. [..]” e che “[..] Ne deriva che, il diritto dell'amministrazione comunale alla riscossione dell'imposta deve essere esercitato entro cinque anni dal momento in cui il tributo è divenuto esigibile, decorrenza che, per l'IMU 2017, deve individuarsi nel 1 gennaio 2018, primo giorno dell'anno successivo a quello d'imposta. Il termine di prescrizione quinquennale, dunque, è maturato il 31 dicembre 2022, con conseguente estinzione del diritto di credito in assenza di atti interruttivi validamente notificati entro tale data. Nel caso di specie, si evidenzia che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 08.10.2025 e, quindi, evidentemente oltre il decorso del quinquennio prescrizionale, con la conseguenza che il credito in esso contenuto, alla data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato, risulta estinto per prescrizione [..]” (così alla pag. 2 del ricorso).
La parte non si duole, quindi, della decadenza dal potere di accertamento in cui è incorso l'Ente locale, non avendo, infatti, invocato il referente normativo dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 ma, segnatamente, dell'intervenuta prescrizione del diritto, richiamando, invero, unicamente il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Giova ricordare che l'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 dispone “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Da tale disposizione si ricava che l'Ente locale è tenuto, a pena di decadenza dal diritto di riscossione dell'imposta, ad esercitare una precisa attività - consistente nella notifica dell'avviso di accertamento – entro il termine quinquennale.
Il termine quinquennale fissato dal legislatore per la notifica dell'avviso di accertamento è, quindi, di decadenza (non di prescrizione del diritto, rettamente inteso ex art. 2934 c.c. come causa di estinzione per effetto del mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge).
La circostanza che per i tributi locali il termine di decadenza abbia la medesima durata di quello di prescrizione non vale ad eliminare la differenza ontologica tra i due istituti, riguardando il termine di decadenza l'esercizio del potere di accertamento e di imposizione, quello di prescrizione l'estinzione del diritto, il cui dies a quo di decorrenza va individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (sulla differenza tra decadenza dell'attività di accertamento e prescrizione quale causa estintiva del diritto di credito già acquisito a seguito dell'attività di accertamento cfr., da ultimo, Cass. n. 21810/2022).
Ebbene, fatta tale precisazione, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente non può essere riqualificata quale eccezione di decadenza ex art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, non potendo, peraltro, questa rilevarsi d'ufficio, prevedendo, invero, la norma ora menzionata un termine di decadenza previsto dal legislatore a carico dall'Ente locale ed in favore del soggetto interessato dalla pretesa accertatrice sicchè
è onere della parte che intende far valere la decadenza dal potere di accertamento eccepirla in giudizio (cfr.
Cass. n. 171/2015).
Ciò precisato, nella specie non è maturata la prescrizione del credito poiché il relativo termine (quinquennale ex art. 2948 c.c.) inizia a decorrere, come detto, dal momento in cui l'avviso di accertamento diviene definitivo per omessa impugnazione mentre qui la parte ha tempestivamente impugnato tale atto, sicchè essa avrebbe potuto dolersi dell'intervenuta decadenza dal potere di accertamento per la tardiva notifica dell'atto ma infondatamente si duole della intervenuta prescrizione del diritto di credito dal momento che il termine quinquennale non è spirato (stante, appunto, il dies a quo di decorrenza di detto termine).
Non coglie, poi, nel segno la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
In proposito va osservato che l'atto impugnato contiene il richiamo all'Ente impositore, alla natura del tributo, alla annualità ed al relativi importi, in tal modo consentendo al contribuente di comprendere quali siano i presupposti della pretesa impositiva e di esercitare compiutamente il diritto di difesa, come è avvenuto nella specie.
Si duole, da ultimo, il ricorrente della violazione degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 212/2000.
Ora, l'art 6, comma 5, della Legge n. 212 del 2000, com'è noto, prevede che “nei casi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emanazione di atti impositivi, invita il contribuente a fornire chiarimenti”: nella specie trattasi di avviso di accertamento per omesso versamento del tributo quindi non sussistendo alcuna “incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione” è evidente che non vi era alcun obbligo per l'Ente impositore di invito al ricorrente a fornire chiarimenti.
Neppure è ravvisabile la violazione dell'art. 6 bis L. n. 212/2000 per l'omesso contraddittorio preventivo.
La disposizione adesso menzionata prevede “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Ora, il D.M. Ministero dell'Economia e Finanze del 24.4.2024 ha previsto, all'art. 2, che “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”, enucleando una serie di atti espressamente esclusi dall'obbligo del contraddittorio.
Ebbene, nella specie benché l'atto qui impugnato (avviso di accertamento per omesso versamento IMU) non sia espressamente incluso nell'elencazione dell'art. 2 del D.M. citato non possono residuare dubbi sulla circostanza che si sia in presenza di un atto sostanzialmente automatizzato posto che la violazione rilevata
(omesso versamento IMU) scaturisce, appunto, dal mero incrocio di dati nella disponibilità dell'Ente locale
(e dell'agente della riscossione) quali quelli relativi ai dati catastali dell'immobile oggetto di pretesa e all'omesso pagamento del tributo dovuto sicchè non sussisteva l'obbligo del contraddittorio, anche perché trattandosi di dati ben conosciuti dal contribuente non si vede quale utile contributo questi avrebbe potuto apportare in fase di contraddittorio preventivo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 400,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.