Sentenza 12 gennaio 2018
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- 1. Furto di energia elettrica: può applicarsi la scriminante dello stato di necessità?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 23 gennaio 2018
Con la sentenza n. 994 del 12 gennaio 2018, la Corte di Cassazione penale è tornata sul tema del “furto di energia elettrica” (art. 624 c.p.). Il caso sottoposto all'esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che era stato accusato di aver commesso tale reato, per essersi “allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, onde garantirsi l'erogazione di energia elettrica presso l'appartamento ove dimorava”. L'imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado, con la conseguenza che il medesimo aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l'annullamento della pronuncia sfavorevole. Secondo il ricorrente, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2018, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN SE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 16/09/2016 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO SE EN ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, in data 17/10/2014, dal Tribunale di Termini Imerese. La declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di furto aggravato, per essersi il EN allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, onde garantirsi l'erogazione di energia elettrica presso l'appartamento ove dimorava. Con l'odierno ricorso, si deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen., atteso che l'imputato aveva immediatamente addotto ai Carabinieri ed al personale dell'EN (non negando le proprie responsabilità ed anzi collaborando fattivamente con gli inquirenti) di avere agito per stato di necessità, a causa delle gravi condizioni di difficoltà economica derivanti dal suo stato di disoccupato e padre di numerosi figli. Il EN si duole altresì dell'omessa concessione in suo favore delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario, nonché della mancata disapplicazione della recidiva contestatagli: i giudici di merito, a riguardo, non risultano avere in alcun modo valutato la sua già ricordata lealtà e correttezza di comportamento processuale, nonché le condizioni di disagio personale che comunque lo determinarono alla condotta illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità delle doglianze proposte. Le censure avanzate dall'imputato, infatti, riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo;
v. anche, già nello stesso senso, Cass., Sez. VI, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv 243838).Nella fattispecie, è necessario rilevare come i giudici palermitani abbiano già segnalato che: - una situazione di difficoltà economica non può essere invocata ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen., giacché (per costante giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata) in tal caso è pur sempre possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all'assistenza sociale, e nella fattispecie concreta l'imputato non aveva neppure allegato di essersi inutilmente rivolto ai detti istituti;
- il fatto denotava una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità del ricorrente, essendo stato commesso a breve distanza di tempo da ulteriori (e numerosi) delitti contro il patrimonio, ed il EN risultava financo aver commesso un nuovo furto in data successiva, elementi di certo ostativi ad una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presiden