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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/09/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 423/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 423/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
(Francia) il 17.04.1964, residente a[...], rappresentato e difeso all'avv. Fabrizio Ridolfi con domicilio eletto alla pec: Email_1 giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
08.01.1972, residente a[...] rappresentata e difesa dall'avv. Assirto Giacchetti ed elettivamente domiciliati presso la sua pec:
giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto. Email_2
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 21.12.2024, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1) la figlia minore affidata, ex lege, in modo condiviso ad entrambi i genitori e con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, resterà a vivere con il Sig. ad Avezzano, in Via dei Pt_1
Tulipani n. 2, nell'abitazione attualmente condotta in locazione ad un canone mensile di € 485,00 completamente a carico del padre, con diritto per la madre di averla con sé quando vorrà –e, comunque, nel pomeriggio del martedì e del giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, con facoltà della minore di pernottare presso la madre, con obbligo di quest'ultima di riaccompagnarla Per_1 presso il proprio domicilio- previo accordo con la figlia e con il padre almeno ventiquattro ore prima, sia durante la settimana, sia a settimane alterne nei giorni di sabato e domenica, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Durante il periodo delle vacanze natalizie starà Per_1 alternativamente con uno dei genitori per il Natale e con l'altro genitore per il Capodanno, almeno per tre giorni consecutivi o frazionati. Per l'anno successivo l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito. Durante il periodo di Ferragosto e delle feste pasquali starà alternativamente con uno dei genitori per la prima ricorrenza e con l'altro per la seconda, almeno per tre giorni consecutivi che, nel caso della Pasqua, dovranno comprendere il Lunedì in Albis. Anche in questo caso, per l'anno seguente, l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito, alle medesime condizioni. Per quanto riguarda l'estate, la figlia potrà stare con la madre almeno per quindici giorni, interi o frazionati in due periodi di sette giorni ciascuno, da concertare tra i genitori entro il trenta maggio di ogni anno;
2) il Sig. si obbliga a provvedere, in via esclusiva e per l'intero Parte_1 ammontare, tanto alle spese ordinarie, quanto a quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia come visite mediche specialistiche non mutuabili, ludiche, ricreative, sportive Per_1
e scolastiche, tra le quali l'acquisto di libri scolastici ed ogni altro onere inerente il percorso formativo e di istruzione della minore. A parziale modifica di quanto precede i ricorrenti concordano che la
Sig.ra corrisponderà per il mantenimento della figlia minore un Parte_2 Per_1 assegno mensile di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese. Tale assegno verrà assoggettato ad aggiornamento Istat a partire dal mese di Gennaio 2026;
3) i ricorrenti concordemente precisano che l'assegno unico, pari a circa 200,00 euro mensili, verrà percepito dal Sig. anche in ragione della collocazione prevalente Parte_1 della figlia minore presso di lui;
le parti dichiarano e riconoscono inoltre non ricorrere i Per_1 presupposti per l'assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_2
4) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, in data 10.06.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la
[...]
separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in Avezzano (AQ) il giorno 21.05.2016, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Dall'unione dei coniugi è nata una figlia , in data Persona_2
15.04.2008 in Avezzano (AQ).
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
21.12.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse della figlia.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in Avezzano (AQ) il 21.05.2016 con atto numero 22, Parte_2
parte I, anno 2016.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione della figlia minore:
“1) la figlia minore affidata, ex lege, in modo condiviso ad entrambi i genitori e con Per_1
collocazione prevalente presso il padre, resterà a vivere con il Sig. ad Avezzano, in Via dei Pt_1
Tulipani n. 2”;
-al diritto di visita materno:
“con diritto per la madre di averla con sé quando vorrà –e, comunque, nel pomeriggio del martedì e del giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, con facoltà della minore di pernottare presso la Per_1 madre, con obbligo di quest'ultima di riaccompagnarla presso il proprio domicilio- previo accordo con la figlia e con il padre almeno ventiquattro ore prima, sia durante la settimana, sia a settimane alterne nei giorni di sabato e domenica, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Durante il periodo delle vacanze natalizie starà alternativamente con uno dei genitori per il Natale Per_1
e con l'altro genitore per il Capodanno, almeno per tre giorni consecutivi o frazionati. Per l'anno successivo l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito. Durante il periodo di Ferragosto e delle feste pasquali starà alternativamente con uno dei genitori per la prima ricorrenza e con l'altro per la seconda, almeno per tre giorni consecutivi che, nel caso della Pasqua, dovranno comprendere il Lunedì in Albis. Anche in questo caso, per l'anno seguente, l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito, alle medesime condizioni. Per quanto riguarda l'estate, la figlia potrà stare con la madre almeno per quindici giorni, interi o frazionati in due periodi di sette giorni ciascuno, da concertare tra i genitori entro il trenta maggio di ogni anno;
”
-al mantenimento della figlia minore:
2) il Sig. si obbliga a provvedere, in via esclusiva e per l'intero Parte_1 ammontare, tanto alle spese ordinarie, quanto a quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia come visite mediche specialistiche non mutuabili, ludiche, ricreative, sportive Per_1
e scolastiche, tra le quali l'acquisto di libri scolastici ed ogni altro onere inerente il percorso formativo e di istruzione della minore. A parziale modifica di quanto precede i ricorrenti concordano che la Sig.ra corrisponderà per il mantenimento della figlia minore un Parte_2 Per_1 assegno mensile di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese. Tale assegno verrà assoggettato ad aggiornamento Istat a partire dal mese di Gennaio 2026;
3) i ricorrenti concordemente precisano che l'assegno unico, pari a circa 200,00 euro mensili, verrà percepito dal Sig. anche in ragione della collocazione prevalente Parte_1 della figlia minore presso di lui;
Per_1
-al mantenimento tra i coniugi:
“ le parti dichiarano e riconoscono inoltre non ricorrere i presupposti per l'assegno divorzile in favore della Sig.ra ” Parte_2
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 24 settembre 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 423/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
(Francia) il 17.04.1964, residente a[...], rappresentato e difeso all'avv. Fabrizio Ridolfi con domicilio eletto alla pec: Email_1 giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
08.01.1972, residente a[...] rappresentata e difesa dall'avv. Assirto Giacchetti ed elettivamente domiciliati presso la sua pec:
giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto. Email_2
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 21.12.2024, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1) la figlia minore affidata, ex lege, in modo condiviso ad entrambi i genitori e con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, resterà a vivere con il Sig. ad Avezzano, in Via dei Pt_1
Tulipani n. 2, nell'abitazione attualmente condotta in locazione ad un canone mensile di € 485,00 completamente a carico del padre, con diritto per la madre di averla con sé quando vorrà –e, comunque, nel pomeriggio del martedì e del giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, con facoltà della minore di pernottare presso la madre, con obbligo di quest'ultima di riaccompagnarla Per_1 presso il proprio domicilio- previo accordo con la figlia e con il padre almeno ventiquattro ore prima, sia durante la settimana, sia a settimane alterne nei giorni di sabato e domenica, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Durante il periodo delle vacanze natalizie starà Per_1 alternativamente con uno dei genitori per il Natale e con l'altro genitore per il Capodanno, almeno per tre giorni consecutivi o frazionati. Per l'anno successivo l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito. Durante il periodo di Ferragosto e delle feste pasquali starà alternativamente con uno dei genitori per la prima ricorrenza e con l'altro per la seconda, almeno per tre giorni consecutivi che, nel caso della Pasqua, dovranno comprendere il Lunedì in Albis. Anche in questo caso, per l'anno seguente, l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito, alle medesime condizioni. Per quanto riguarda l'estate, la figlia potrà stare con la madre almeno per quindici giorni, interi o frazionati in due periodi di sette giorni ciascuno, da concertare tra i genitori entro il trenta maggio di ogni anno;
2) il Sig. si obbliga a provvedere, in via esclusiva e per l'intero Parte_1 ammontare, tanto alle spese ordinarie, quanto a quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia come visite mediche specialistiche non mutuabili, ludiche, ricreative, sportive Per_1
e scolastiche, tra le quali l'acquisto di libri scolastici ed ogni altro onere inerente il percorso formativo e di istruzione della minore. A parziale modifica di quanto precede i ricorrenti concordano che la
Sig.ra corrisponderà per il mantenimento della figlia minore un Parte_2 Per_1 assegno mensile di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese. Tale assegno verrà assoggettato ad aggiornamento Istat a partire dal mese di Gennaio 2026;
3) i ricorrenti concordemente precisano che l'assegno unico, pari a circa 200,00 euro mensili, verrà percepito dal Sig. anche in ragione della collocazione prevalente Parte_1 della figlia minore presso di lui;
le parti dichiarano e riconoscono inoltre non ricorrere i Per_1 presupposti per l'assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_2
4) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
, in data 10.06.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la
[...]
separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in Avezzano (AQ) il giorno 21.05.2016, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Dall'unione dei coniugi è nata una figlia , in data Persona_2
15.04.2008 in Avezzano (AQ).
All'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
21.12.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse della figlia.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e , celebrato in Avezzano (AQ) il 21.05.2016 con atto numero 22, Parte_2
parte I, anno 2016.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione della figlia minore:
“1) la figlia minore affidata, ex lege, in modo condiviso ad entrambi i genitori e con Per_1
collocazione prevalente presso il padre, resterà a vivere con il Sig. ad Avezzano, in Via dei Pt_1
Tulipani n. 2”;
-al diritto di visita materno:
“con diritto per la madre di averla con sé quando vorrà –e, comunque, nel pomeriggio del martedì e del giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, con facoltà della minore di pernottare presso la Per_1 madre, con obbligo di quest'ultima di riaccompagnarla presso il proprio domicilio- previo accordo con la figlia e con il padre almeno ventiquattro ore prima, sia durante la settimana, sia a settimane alterne nei giorni di sabato e domenica, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Durante il periodo delle vacanze natalizie starà alternativamente con uno dei genitori per il Natale Per_1
e con l'altro genitore per il Capodanno, almeno per tre giorni consecutivi o frazionati. Per l'anno successivo l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito. Durante il periodo di Ferragosto e delle feste pasquali starà alternativamente con uno dei genitori per la prima ricorrenza e con l'altro per la seconda, almeno per tre giorni consecutivi che, nel caso della Pasqua, dovranno comprendere il Lunedì in Albis. Anche in questo caso, per l'anno seguente, l'ordine delle festività tra i coniugi verrà invertito, alle medesime condizioni. Per quanto riguarda l'estate, la figlia potrà stare con la madre almeno per quindici giorni, interi o frazionati in due periodi di sette giorni ciascuno, da concertare tra i genitori entro il trenta maggio di ogni anno;
”
-al mantenimento della figlia minore:
2) il Sig. si obbliga a provvedere, in via esclusiva e per l'intero Parte_1 ammontare, tanto alle spese ordinarie, quanto a quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia come visite mediche specialistiche non mutuabili, ludiche, ricreative, sportive Per_1
e scolastiche, tra le quali l'acquisto di libri scolastici ed ogni altro onere inerente il percorso formativo e di istruzione della minore. A parziale modifica di quanto precede i ricorrenti concordano che la Sig.ra corrisponderà per il mantenimento della figlia minore un Parte_2 Per_1 assegno mensile di € 100,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese. Tale assegno verrà assoggettato ad aggiornamento Istat a partire dal mese di Gennaio 2026;
3) i ricorrenti concordemente precisano che l'assegno unico, pari a circa 200,00 euro mensili, verrà percepito dal Sig. anche in ragione della collocazione prevalente Parte_1 della figlia minore presso di lui;
Per_1
-al mantenimento tra i coniugi:
“ le parti dichiarano e riconoscono inoltre non ricorrere i presupposti per l'assegno divorzile in favore della Sig.ra ” Parte_2
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 24 settembre 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Leopoldo Sciarrillo